Art. 2
Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto"
1. Al comma 1, dell’articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto", le parole: "La Giunta regionale con regolamento da approvarsi, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvede" sono sostituite dalle seguenti: "Con regolamento si provvede".
Art. 3
Modifica dell'articolo 41 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)"
1. Il comma 4, dell’articolo 41 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)" è sostituito dal seguente:
"4. La partecipazione delle associazioni dei familiari nella fase concertativa di cui al comma 2 è disciplinata con regolamento.".
Art. 4
Modifica dell'articolo 15, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)"
1. Al comma 4, dell’articolo 15, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)" le parole: "possono essere emanate con apposito Regolamento predisposto dalla Giunta regionale d’intesa con l’Autorità" sono sostituite dalle seguenti: "sono emanate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento predisposto d’intesa con l’Autorità".
Art. 5
Modifica dell'articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2001"
1. Il comma 3, dell’articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001", è così sostituito:
"3. La Giunta regionale disciplina i procedimenti di iscrizione, di cancellazione e di revisione del registro di cui al comma 1, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.".
Art. 6
Modifica dell'articolo 7 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico"
1. Al comma 1, dell’articolo 7, della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico" le parole: "La Giunta regionale, con regolamento da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a:" sono sostituite dalle seguenti: "Con regolamento si provvede a:".
Art. 7
Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali"
1. Il comma 3, dell’articolo 1, della legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali" è sostituito dal seguente:
"3. Con regolamento sono disciplinati i criteri di priorità per la stipula delle convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 ed è approvato lo schema tipo di disciplinare.".
Art. 8
Modifica dell'articolo 5 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 "Nuove norme per la disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale nella Regione Veneto"
1. Il comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 "Nuove norme per la disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale nella Regione Veneto" è sostituito dal seguente:
"1. Le funzioni e le modalità dell’attività ispettiva e di vigilanza sono disciplinate con regolamento.".
Art. 9
Modifica della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
1. Nella legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici e di interesse pubblico" e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, comma 4, lettera d) le parole: "da parte della Giunta regionale" sono soppresse;
b) all’articolo 9, comma 2 le parole: "La Giunta regionale, con apposito regolamento, individua" sono sostituite dalle parole: "Con regolamento sono individuate";
c) all’articolo 12, comma 1 le parole "La Giunta regionale, con proprio regolamento" sono sostituite dalle parole: "Un apposito regolamento";
d) all’articolo 19, comma 5 la parola "regolamento" è sostituita dalla parola: "provvedimento";
e) all’articolo 22, comma 5 le parole: "Con proprio regolamento la Giunta regionale individua" sono sostituite dalle parole: "Con regolamento sono individuate";
f) all’articolo 26, comma 1 le parole: "La Giunta regionale approva, con proprio regolamento" sono sostituite dalle parole: "Con regolamento è istituito";
g) all’articolo 26, comma 2 le parole: "La Giunta regionale individua con proprio regolamento" sono sostituite dalle parole: "Con regolamento sono individuate";
h) all’articolo 31, comma 5 le parole: "La Giunta regionale definisce con regolamento" sono sostituite dalle parole: "Con regolamento sono definite";
i) all’articolo 44, comma 6 le parole: "La Giunta regionale, con proprio regolamento" sono sostituite dalle parole: "Un apposito regolamento";
j) all’articolo 47, comma 2 la parola "regolamento" è sostituita dalla parola: "provvedimento";
k) all’articolo 47, comma 8 la parola: "regolamento" è sostituita dalla parola: "provvedimento";
l) all’articolo 64, comma 4 le parole: "La Giunta regionale con proprio regolamento" sono sostituite dalle parole: "Un apposito regolamento".
2. L’articolo 68 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 è così sostituito:
"Articolo 68
1. La Giunta regionale è autorizzata ad affidare a soggetti qualificati nel settore, scelti in base ai criteri di cui agli articoli 184 e seguenti della legge regionale 10 giugno 1991, n. 12, incarichi di redazione dei regolamenti di cui alla lettera a) rispetto ai quali la Giunta assuma l’iniziativa, nonché dei provvedimenti amministrativi di cui alla lettera b), dei documenti tecnici di cui alla lettera c) e degli schemi di contratto di cui alla lettera d):
a) quanto ai regolamenti:
1) regolamento per la determinazione dei contenuti dei livelli della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, di cui all'articolo 12, comma 1;
2) regolamento per il sistema regionale di qualificazione di cui all’articolo 26, comma 1;
3) regolamento di individuazione delle forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili, di cui all'articolo 26 comma 2;
4) regolamento riguardante i criteri di individuazione del numero di imprese da invitare alla licitazione privata, di cui all'articolo 31, comma 5;
5) regolamento contenente le prescrizioni che disciplinano il rapporto con i promotori di iniziative di finanza di progetto, di cui all'articolo 44, comma 6;
6) regolamento per la definizione delle regole e dei criteri per l’espletamento della procedura di aggiudicazione dell’appalto attraverso il dialogo competitivo di cui all’articolo 64, comma 4;
b) quanto ai provvedimenti amministrativi:
1) provvedimento relativo alla disciplina del funzionamento degli organi consultivi regionali di cui all’articolo 19, comma 5;
2) provvedimento per l'individuazione dei lavori da realizzarsi in economia e per le modalità semplificate per la contabilizzazione e liquidazione degli stessi, di cui all'articolo 29, comma 3;
3) provvedimento di individuazione delle modalità attuative per l'espletamento delle procedure di licitazione privata semplificata, di cui all'articolo 32, comma 3;
4) provvedimento riguardante le modalità di redazione della contabilità in forma semplificata per i lavori di importo inferiore a 25.000,00 euro, di cui all'articolo 36, comma 1;
5) provvedimento per la definizione delle lavorazioni subappaltabili rientranti nella categoria prevalente, di cui all'articolo 38, comma 2;
6) provvedimento riguardante le modalità di remunerazione di cui all'articolo 43, comma 1;
7) provvedimento riguardante le attività degli organi di collaudo, di cui all’articolo 47, comma 8;
8) provvedimento di individuazione delle zone sismiche di cui all’articolo 65, comma 1;
c) quanto ai documenti tecnici:
1) prezziari dei lavori pubblici di interesse regionale e parametri per l'incidenza minima e il costo unitario della manodopera di cui all'articolo 12 comma 2;
2) documenti interpretativi della normativa tecnica statale in materia di edilizia civile, difesa del suolo, infrastrutture, di cui all'articolo 12, comma 3;
3) documento unico di regolarità contributiva, di cui all'articolo 41, comma 2;
4) documento di attivazione e delle procedure operative per il collegamento informatizzato di cui all'articolo 41, comma 3;
5) schemi tipo di piani di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 42, comma 3;
6) studi di fattibilità tecnici e finanziari per la valutazione dei promotori, di cui all'articolo 46, comma 1;
7) documento per la predisposizione di un sistema di raccolta dati e pubblicazione di bandi d'appalto su apposito sito internet, per la pubblicazione di pareri in materia di lavori pubblici, per l'elaborazione e pubblicazione di dati statistici, per la realizzazione di collegamenti informatici, per la relazione annuale e le ulteriori attività di supporto all'Osservatorio regionale, di cui all'articolo 56, comma 1;
d) quanto agli schemi di contratto:
1) schemi di bando di gara e di convenzione per l'affidamento dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria, di cui all'articolo 9, comma 3;
2) schemi di bandi di gara per l'appalto di lavori pubblici di cui all'articolo 27, comma 5;
3) capitolato generale d'appalto, schema tipo di contratto e schemi di capitolato speciale d'appalto di opere pubbliche di interesse regionale, di cui all'articolo 34, comma 1;
4) schema di convenzione con i beneficiari di finanziamenti regionali e modalità di controllo a campione, di cui all'articolo 54, comma 10;
5) provvedimento di regolazione dei rapporti con il contraente generale per la realizzazione di interventi strategici di interesse regionale, di cui all'articolo 62, comma 4.
2. I regolamenti ed i provvedimenti attuativi della presente legge sono emanati entro un anno dall’entrata in vigore della medesima previo, quanto ai soli provvedimenti attuativi, parere della Commissione consiliare competente da rilasciarsi entro trenta giorni dalla richiesta.".
Art. 10
Convalida di regolamenti
1. Sono convalidati i regolamenti di seguito individuati, già approvati dalla Giunta regionale, restando salvi i rapporti e gli atti amministrativi conseguenti sorti in base agli stessi:
a) regolamento 29 dicembre 2000, n. 1 recante "Disciplina dell'attività di tassidermia" come modificato ed integrato dai regolamenti 6 dicembre 2001, n. 4 e 14 ottobre 2002, n. 3;
b) regolamento 5 aprile 2001, n. 1 "Regolamento per il conferimento dei rifiuti solidi nella zona portuale compresa fra le località Cà Cappello e Porto Levante. (decreto n. 793 del 17 maggio 2000 del Presidente della Giunta regionale del Veneto)";
c) regolamento 10 maggio 2001, n. 2 recante "Istituzione delle Strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto (legge regionale 7 settembre 2000, n. 17)";
d) regolamento 10 maggio 2001, n. 3 "Regolamento attuativo emanato ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 e dell'articolo 41 comma 4 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5";
e) regolamento 11 marzo 2002, n. 1 recante "Disciplina degli esercizi polifunzionali (legge regionale 9 agosto 1999, n. 37, articolo 21)";
f) regolamento 26 luglio 2002, n. 2 recante "Disciplina delle attività di comunicazione degli uffici per le relazioni con il pubblico e individuazione dei titoli per l'accesso e degli interventi formativi e di aggiornamento per il personale da assegnare a detti Uffici";
g) regolamento 14 ottobre 2002, n. 4 recante "Applicazione dell'articolo 18 della legge 19 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche. Incentivi e spese per la progettazione";
h) regolamento 22 novembre 2002, n. 5 recante "Requisiti per l'attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale e sistema di controllo e certificazione dei dati. (legge regionale 23 maggio 2002, n. 11, articolo 7)";
i) regolamento 20 dicembre 2002, n. 6 "Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna";
j) regolamento 21 agosto 2003 n. 1, recante "Disciplina dell'attività ispettiva in materia sanitaria e sociale (articolo 5, legge regionale 4 aprile 2003, n. 5)".
2. Alle eventuali modifiche dei regolamenti di cui al comma 1 si provvede con successivi regolamenti.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 26 novembre 2004
Galan
INDICE
Art. 1 - Modifica dell’articolo 58, della legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2000)"
Art. 2 - Modifica dell’articolo 3 della legge regionale 7 settembre 2000, n. 17 "Istituzione delle strade del vino e di altri prodotti tipici del Veneto"
Art. 3 - Modifica dell’articolo 41 della legge regionale 9 febbraio 2001, n. 5 "Provvedimento generale di rifinanziamento e di modifica di leggi regionaliper la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione (legge finanziaria 2001)"
Art. 4 - Modifica dell’articolo 15, della legge regionale 10 agosto 2001, n. 18 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del comitato regionale per le comunicazioni (CORECOM)"
Art. 5 - Modifica dell’articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – collegato alla legge finanziaria 2001"
Art. 6 - Modifica dell’articolo 7 della legge regionale 23 maggio 2002, n. 11 "Disciplina del settore fieristico"
Art. 7 - Modifica dell’articolo 1 della legge regionale 16 agosto 2002, n. 28 "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2002 in materia di politiche sociali"
Art. 8 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 "Nuove norme per la disciplina dell’attività ispettiva in materia sanitaria e sociale nella Regione Veneto"
Art. 9 - Modifica della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche"
Art. 10 - Convalida di regolamenti
Dati informativi concernenti la legge regionale 26 novembre 2004, n. 23
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.
Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 30 luglio 2004, dove ha acquisito il n. 520 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Cavaliere, Fiorin, Franchetto, Prior e Campion ;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
- La 1° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 22 settembre 2004;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Angelo Pietro Fiorin, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa n. 12876 del 11 novembre 2004.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
La Corte costituzionale con sentenza 313 del 13 ottobre 2003 ha affrontato il nodo della spettanza a livello di organi regionali del potere regolamentare, chiarendo la portata del quarto comma dell’articolo 121 della Costituzione, come modificato dall’articolo 1 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.
Come noto la nuova formulazione dell’articolo 121 della Costituzione prevede, da un lato, che "il Consiglio regionale eserciti le potestà legislative attribuite alla regione" e dall’altro, che "il Presidente della Giunta ... promulghi le leggi ed emani i regolamenti regionali". La disposizione, nella formulazione previgente, stabiliva invece che il Consiglio esercitasse "le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione".
All’indomani dell’entrata in vigore della legge costituzionale n. 1/1999 si pose un problema interpretativo in ordine agli effetti più immediati sulle fonti del sistema regionale, stante il fatto che l’attribuzione costituzionale della potestà regolamentare ai Consigli regionali prevista dall’originario articolo 121 era stata ripresa e fissata in quasi tutti gli Statuti delle regioni a statuto ordinario.
La tesi prevalente si orientò verso l’interpretazione che l’innovazione introdotta dalla novella costituzionale fosse direttamente attributiva alla Giunta regionale del potere regolamentare già del Consiglio regionale.
Tale impianto interpretativo venne condiviso a livello governativo e formalizzato in una direttiva ai Commissari del Governo da parte del Dipartimento affari regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 17 marzo 2000, con conseguente rinvio di leggi regionali attributive del potere regolamentare al Consiglio regionale.
La sentenza n. 313 della Corte costituzionale, già richiamata, perviene alla conclusione che spetti allo statuto disciplinare il potere regolamentare configurandone le competenze e le modalità procedurali di esercizio.
La Corte sottolinea in particolare che la competenza regolamentare attualmente attribuita dagli statuti ai Consigli regionali non sia incompatibile con il nuovo articolo 121 della Costituzione, col ché nella fase attuale spetta solo al Consiglio regionale la competenza in materia di regolamenti.
Sul punto in materia regolamentare significativo sarà il ruolo del nuovo statuto regionale, che potrà valutare anche in maniera diversa e più articolata l’attribuzione della funzione regolamentare eventualmente ripartendola tra Consiglio regionale e Giunta regionale.
Nel corso della seduta consiliare del 23 ottobre 2003, in concomitanza con l’approvazione della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 in tema di lavori pubblici di interesse regionale, il Consiglio ha preso atto della richiamata sentenza n. 313 e ha espresso l’esigenza di modificare le leggi regionali che, dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 1/1999, abbiano attribuito alla Giunta regionale la potestà regolamentare, riconfermando la competenza in materia del Consiglio regionale.
Sulla base dell’esigenza così espressa dall’Aula la Direzione per l’Assistenza legislativa del Consiglio regionale ha proceduto, anche interessando la corrispondente struttura della Giunta regionale, ad elaborare un’ipotesi di novellazione delle singole disposizioni di legge interessate.
L’elaborazione tecnica che ne è sortita costituisce oggetto dell’attuale proposta di legge.
La ricerca affrontata preliminarmente alla redazione del testo, tuttavia, non ha avuto ad oggetto la sola ricognizione delle leggi regionali che, anteriormente alla pubblicazione della sentenza della Corte n. 313, hanno previsto regolamenti attuativi ad approvazione di Giunta e per le quali dunque l’attuale progetto di legge dispone adeguate modifiche.
Va infatti evidenziato, per completezza, che la citata sentenza pone indirettamente anche il problema del regime dei regolamenti approvati dalla Giunta regionale, tuttora vigenti, che potrebbero essere ritenuti confliggenti con la previsione statutaria.
La questione è nuova e nel contempo presenta aspetti di particolare delicatezza, tanto più che incide su provvedimenti a suo tempo assunti dalla Giunta regionale.
Le problematiche legate al destino dei regolamenti approvati dalla Giunta e tutt’oggi vigenti peraltro è all’attenzione anche di altre Regioni nelle quali la produzione regolamentare, dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 1/1999, è stata ancor più consistente.
Tra le varie soluzioni ipotizzate in proposito, si è pertanto ritenuto che la più organica sia quella rappresentata dalla formulazione di una disposizione legislativa di convalida dei regolamenti regionali emanati dalla Giunta regionale, disponendo nel contempo la salvezza degli effetti prodottisi a decorrere dalla loro entrata in vigore.
La soluzione eletta, concretata dall’articolo 10 della presente proposta di legge, valorizza l’istituto della convalida perché questa è il tipico atto del procedimento amministrativo mediante il quale si procede all’eliminazione di un vizio di legittimità di un precedente atto, dando così luogo al consolidamento ed alla conservazione dell’atto viziato.
L’istituto della convalida viene utilizzato tanto per sanare il vizio di un atto che la stessa autorità convalidante ha emanato, quanto nei casi in cui l’autorità competente interviene per eliminare il vizio consistente nell’essere stato un provvedimento emanato da un organo incompetente.
Operando la convalida attraverso lo strumento legislativo si rende peraltro necessario prevedere che la modifica dei regolamenti in questione venga effettuata con successivi regolamenti (ovviamente approvati dal Consiglio regionale, a norma del vigente statuto).
Quanto agli effetti della convalida, la prevalente dottrina e giurisprudenza concordano nel riconoscerle efficacia retroattiva.
Passando a considerare l’aspetto della novellazione delle singole leggi regionali che attualmente prevedono l’approvazione di regolamenti da parte della Giunta, la soluzione tecnica assunta dall’attuale proposta di legge al fine dell’adeguamento alla pronuncia della Corte costituzionale delle leggi regionali n. 5/2000 (articolo 1), n. 17/2000 (articolo 2), n. 5/2001 (articolo 3), n. 11/2002 (articolo 6), n. 28/2002 (articolo 7) e n. 5/2003 (articolo 8) è quella del ricorso alla generica indicazione dell’espressione "regolamento", senza specificare né la natura del soggetto proponente (legittimati a proporre regolamento sono tanto la Giunta regionale quanto ciascun Consigliere) né quella del soggetto competente alla sua approvazione che - lo si ripete - ai sensi del vigente Statuto regionale è il Consiglio regionale.
Quanto invece alle novellazioni relative alle leggi regionali n. 18/2001 (articolo 4) e n. 27/2001 (articolo 5), lo strumento regolamentare originariamente previsto è stato trasferito al livello provvedimentale, di competenza della Giunta regionale. Detta scelta trova le sue ragioni, nel caso della legge regionale n. 18/2001, di istituzione del CORECOM, perché il regolamento ivi previsto, preordinato a dettare disposizioni relative al personale in servizio presso la struttura del CORECOM, ha contenuti interni e di organizzazione tali da farne, nella sostanza, un atto di natura provvedimentale, per la cui approvazione è peraltro prevista la procedura d’intesa con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Nel caso invece della legge regionale n. 27/2001, in attuazione delle sue disposizioni la Giunta regionale ha sin dall’inizio adottato un provvedimento, in luogo del regolamento ivi previsto; la materia oggetto del previsto regolamento inoltre - procedimenti di iscrizione, di cancellazione e di revisione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale - sembra più ragionevolmente affidabile ad un provvedimento della Giunta regionale piuttosto che ad un regolamento.
L’articolo 9 del progetto di legge, infine, apporta modifiche alla legge regionale n. 27/2003 in materia di lavori pubblici, legge che contiene una cospicua previsione di regolamenti e provvedimenti attuativi, tutti attribuiti alla competenza della Giunta regionale. Il progetto di legge fa propria la novellazione originariamente proposta dalla Giunta regionale con l’articolo 2 del disegno di legge n. 492 del 2004 di modifica alla legge regionale n. 27/2003, articolo stralciato in sede di approvazione del progetto di legge nella seduta del 6 maggio u.s..
Il presente progetto di legge pertanto costituisce una proposta organica di revisione delle disposizioni legislative regionali in materia regolamentare adottate successivamente alla entrata in vigore della novellazione costituzionale.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 58 della legge regionale n. 5/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 58 - Partecipazione e tutela dei diritti dei cittadini.
1. Con regolamento sono estese alle strutture che erogano servizi di assistenza sociosanitaria per anziani disabili non autosufficienti, le modalità di partecipazione dei cittadini previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419".".
Nota all’articolo 2
- Il testo dell’art. 3 della legge regionale n. 17/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 3 - Regolamento di attuazione.
1. Con regolamento si provvede in ordine:
a) alla qualificazione e omogeneizzazione dell’offerta enoturistica regionale, mediante l’indicazione degli standard minimi di qualità;
b) alla definizione del disciplinare-tipo per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle strade del vino;
c) alla definizione di omogenee attività informative, divulgative e promozionali delle strade del vino;
d) alle garanzie di una equilibrata salvaguardia delle aspettative dei vari soggetti partecipanti alle strade del vino;
e) ai criteri per la concessione dei contributi di cui all’articolo 8.".
Nota all’articolo 3
- Il testo dell’art. 41 della legge regionale n. 5/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 41 – Determinazione delle quote di rilievo sanitario.
1. Entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, predispone il riparto del fondo sanitario regionale di cui all’articolo 5 della legge regionale 14 settembre 1994, n. 55 suddiviso per livelli di assistenza e per ciascuna ULSS.
2. Nei successivi trenta giorni il direttore generale di ciascuna ULSS, tenuto conto del parere della rispettiva conferenza dei sindaci, sentiti gli enti gestori e le organizzazioni sindacali, assegna le quote di rilievo sanitario da corrispondere per l’assistenza nei servizi residenziali e semiresidenziali extraospedalieri.
3. Le quote di rilievo sanitario di cui al comma 1 sono individuate in applicazione dell’atto di indirizzo e coordinamento sull’integrazione socio-sanitaria emanato ai sensi dell’articolo 3 septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modificazioni.
4. La partecipazione delle associazioni dei familiari nella fase concertativa di cui al comma 2 è disciplinata con regolamento.".
Nota all’articolo 4
- Il testo del comma 4, art. 15, della legge regionale n. 18/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 15 - Dotazione organica.
4. Le ulteriori disposizioni relative al personale in servizio presso la struttura di assistenza al Comitato, che devono essere conformi al Regolamento interno di organizzazione di cui all’articolo 8, sono emanate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento predisposto d’intesa con l’Autorità.
Nota all’articolo 5
- Il testo dell’art. 43 della legge regionale n. 27/2001, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 43 – Istituzione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale.
1. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale".
2. Al registro di cui al comma 1 possono iscriversi i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1 della legge n. 383 del 2000 in possesso dei requisiti richiesti.
3. La Giunta regionale disciplina i procedimenti di iscrizione, di cancellazione e di revisione del registro di cui al comma 1, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni.
4. La Giunta regionale trasmette annualmente all’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 11 della legge n. 383 del 2000 copia aggiornata del registro.".
Nota all’articolo 6
- Il testo del comma 1, art. 7 della legge regionale n. 11/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 7 - Regolamento di attuazione.
1. Con regolamento si provvede a:
a) stabilire i requisiti per l’attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale e nazionale;
b) dettare le modalità per la creazione di un sistema omogeneo di controllo e certificazione dei dati delle manifestazioni internazionali e nazionali.".
Nota all’articolo 7
- Il testo dell’art. 1 della legge regionale n. 28/2002, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 1 - Convenzioni con le associazioni di promozione sociale.
1. La Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale purché siano iscritte da almeno sei mesi nel registro di cui all’articolo 43 della legge regionale 13 settembre 2001, n. 27 , "Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2001" per svolgere le attività previste dai rispettivi statuti a favore degli associati o di terzi.
2. Le convenzioni devono prevedere i seguenti elementi essenziali:
a) l’attività oggetto del rapporto convenzionale, la durata e il costo;
b) le condizioni di utilizzo delle strutture e delle attrezzature eventualmente previste;
c) la copertura assicurativa delle persone impegnate a vario titolo e direttamente nelle attività;
d) le forme di rendicontazione e di disciplina dei rapporti finanziari;
e) le modalità di verifica e di controllo delle attività e dei loro risultati finali.
3. Con regolamento sono disciplinati i criteri di priorità per la stipula delle convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 ed è approvato lo schema tipo di disciplinare.".
Nota all’articolo 8
- Il testo dell’art. 5 della legge regionale n. 5/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 5 - Regolamento attuativo
1. Le funzioni e le modalità dell’attività ispettiva e di vigilanza sono disciplinate con regolamento.".
Note all’articolo 9
- Il testo del comma 4, art. 1 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 1 – Finalità.
4. Per le finalità di cui al comma 3, la Regione del Veneto promuove:
a) la programmazione dei lavori pubblici;
b) la qualità dei progetti di opere pubbliche, la paritaria e libera concorrenza fra le imprese e la tutela dei lavoratori dipendenti dalle stesse, con particolare riguardo agli aspetti inerenti alla sicurezza nei luoghi di lavoro e all’osservanza delle norme in materia assicurativa, previdenziale e contrattuale;
c) la qualificazione e l’adeguatezza delle amministrazioni aggiudicatrici;
d) l’adozione di norme esecutive della presente legge attraverso regolamenti di attuazione ed altri provvedimenti amministrativi.".
- Il testo del comma 2, art. 9 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 9 – Forme di pubblicità e bandi tipo.
2. Con regolamento sono individuate misure semplificate di pubblicità per i casi di affidamento di incarichi comportanti un compenso compreso fra 40.000,00 euro e la soglia comunitaria.".
- Il testo del comma 1, art. 12 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 12 – Provvedimenti della Giunta regionale per la realizzazione di lavori pubblici di interesse regionale.
1. Un apposito regolamento determina i contenuti minimi dei livelli di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori pubblici di interesse regionale e definisce gli indirizzi tecnici ed operativi inerenti alla realizzazione dei medesimi, con riguardo a particolari esigenze funzionali, tecnologiche ed ambientali, ad integrazione della normativa tecnica statale in materia di edilizia civile, difesa del suolo ed infrastrutture.".
- Il testo del comma 5, art. 19 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 19 – Costituzione e funzionamento della Commissione tecnica regionale lavori pubblici e della Commissione tecnica regionale decentrata lavori pubblici.
5. Con proprio provvedimento la Giunta regionale disciplina il funzionamento degli organi consultivi di cui al presente Capo.".
- Il testo del comma 5, art. 22 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 22 - Conferenza di servizi.
5. Con regolamento sono individuate le forme di pubblicità relative ai procedimenti in conferenza di servizi per lavori pubblici di interesse regionale, nonché agli atti da cui risultano le determinazioni conclusive per i progetti degli stessi.".
- Il testo dell’art. 26 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 26 – Qualificazione delle imprese.
1. Con regolamento è istituito, il sistema regionale di qualificazione dei soggetti che eseguono i lavori pubblici di interesse regionale di cui all’articolo 2, comma 2.
2. Al fine di promuovere e favorire l’aggregazione tra le imprese, con regolamento sono individuate forme di incentivazione per la costituzione e la partecipazione alle gare di consorzi stabili nonché dei consorzi di natura ed origine della piccola impresa artigiana ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443 "Legge Quadro per l’Artigianato" e successive modificazioni e della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 67 "Disciplina dell’Artigianato".".
- Il testo del comma 5, art. 31 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 31 – Affidamento e criteri di aggiudicazione dei lavori.
5. Con regolamento sono definite le linee guida per la determinazione dei criteri di cui al comma 4.".
- Il testo del comma 6, art. 44 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 44 – Procedure di realizzazione.
6. Un apposito regolamento, determina le prescrizioni che regolano il rapporto con il soggetto promotore, disciplinando in particolare:
a) la durata della concessione e il valore della controprestazione;
b) le varianti in corso d’opera;
c) le ipotesi di proroga della concessione;
d) la revoca e la risoluzione del rapporto di concessione;
e) le tariffe da applicare.".
- Il testo, dei commi 2 e 8, art. 47 della legge regionale n. 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 47 – Elenco regionale dei collaudatori.
2. La sezione dei collaudatori tecnici è ripartita in categorie, individuate col provvedimento di cui al comma 8.
8. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua:
a) le categorie nelle quali si ripartisce l’elenco dei collaudatori tecnici, in analogia a quelle previste per le imprese esecutrici di lavori pubblici;
b) i criteri e le modalità per l’iscrizione all’elenco regionale dei collaudatori;
c) i compensi da corrispondere ai singoli collaudatori e alle commissioni di collaudo sulla base delle tariffe professionali stabilite per gli ingegneri ed architetti e in relazione alla funzione svolta;
d) uno schema di disciplinare regolante le modalità di espletamento dell’incarico.".
- Il testo del comma 4, art. 64 della legge regionale 27/2003, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
"Art. 64 – Dialogo competitivo.
4. Un apposito regolamento definisce le regole ed i criteri per l’espletamento della procedura di aggiudicazione dell’appalto attraverso dialogo competitivo.".
4. Struttura di riferimento
Direzione affari legislativi