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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale del 26 novembre 2004, n.22
Disposizioni di novellazione del capo IV della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


Art. 1
Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”


1. All’articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma 3 bis:
“3 bis. L’individuazione della tipologia e del complesso degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, operata dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dalle sue varianti rappresentate dall’approvazione dei piani di cui all’articolo 8, vincola il Programma triennale per i lavori pubblici di competenza regionale, di cui all’articolo 4, comma 1 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, ‘Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche’, quanto agli impianti pubblici di gestione dei rifiuti urbani di competenza della Regione, ai sensi dell’articolo 4, e vincola altresì i programmi triennali dei lavori pubblici di competenza delle province, quanto agli impianti pubblici di gestione dei rifiuti urbani di competenza delle province, ai sensi dell’articolo 6.”.


Art. 2
Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”



1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", le parole “dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni”.
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 14, della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”, le parole “dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142” sono sostituite dalle seguenti: “dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni”.


Art. 3
Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"


1. All’articolo 16 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3 la parola “sessanta” è sostituita dalla parola “centottanta”;
b) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:
“8 bis. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma 6 da parte del Presidente della provincia o in caso di inerzia del Presidente della provincia rispetto all’esercizio della funzione di cui al comma 8, provvede in via sostitutiva, previa diffida, il Presidente della Giunta regionale.”.


Art. 4
Inserimento dell’articolo 16 bis nella legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"


1. Dopo l’articolo 16 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" è aggiunto il seguente:
“Art. 16 bis
Transizione dagli enti responsabili di bacino all’Autorità d’ambito
1. Nelle more dell’individuazione delle forme di servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dell’Autorità d’ambito, ai sensi del comma 3 dell’articolo 19, e dell’operatività dell’organizzazione del servizio da questa approvata, rimangono in essere ed esercitano le funzioni loro proprie gli enti responsabili di bacino di cui al piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 785/1988 e continuano a produrre effetti, fino alla loro naturale scadenza, fatta salva la disposizione di cui al comma 2, le concessioni ed i contratti di servizio vigenti per l’affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, rilasciate e stipulati dagli stessi enti responsabili di bacino. Successivamente, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4, gli enti responsabili di bacino sono soppressi e le relative concessioni e contratti di servizio si estinguono.
2. Nelle more dell’operatività dell’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti approvato dall’Autorità d’ambito, conformemente alle disposizioni di cui al comma 15 bis dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, le concessioni ed i contratti di servizio di cui al comma 1 si estinguono comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2006, fatte salve le eccezioni di cui ai commi 15 bis e 15 ter del medesimo articolo 113.
3. Con atto successivo alla istituzione dell’Autorità d’ambito gli enti locali partecipanti, definiscono i criteri e le modalità di conferimento al patrimonio dell’Autorità, delle quote di partecipazione ripartite a seguito dell’estinzione degli enti responsabili di bacino.
4. L’Autorità d’ambito, ove lo ritenesse rispondente agli interessi generali dell’ambito, può prevedere su domanda degli enti locali partecipanti all’ambito, che l’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani preveda anche la salvaguardia di una o più delle gestioni esistenti. La salvaguardia deve avere carattere di temporaneità e non deve recare pregiudizio all’efficienza, efficacia ed economicità della gestione complessiva dell’ambito, né comportare una significativa differenziazione delle tariffe da applicare alle utenze.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4 l’Autorità d’ambito nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 15:
a) individua le gestioni da salvaguardare ed i relativi enti responsabili di bacino;
b) definisce i termini di durata della salvaguardia e le modalità di gestione ad essa relative.
6. In ogni caso i termini di durata di cui alla lettera b) del comma 5 non possono eccedere la data del 31 dicembre 2006 o, per le sole eccezioni di cui ai commi 15 bis e 15 ter dell'articolo 113 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni, la data del 31 dicembre 2007.”.


Art. 5
Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"


1. La lettera c), del comma 4, dell'articolo 17 della legge regionale n. 3/2000 è così sostituita:
“c) il Comitato istituzionale, presieduto dal Presidente dell'Autorità è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, eletti dall'assemblea;”.
2. La lettera c), del comma 5, dell'articolo 17 della legge regionale n. 3/2000 è così sostituita:
“c) il Consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente dell'Autorità d'ambito è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, eletti dall'assemblea;”.


Art. 6
Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"


1. Al comma 3 dell’articolo 19 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" le parole “tra le seguenti, previste dalla legge n. 142/1990: concessione a terzi, azienda speciale, società per azioni, società a responsabilità limitata” sono sostituite dalle seguenti: “conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 113 e 113 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni".
2. Il comma 4 dell’articolo 19 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" è abrogato.


Art. 7
Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti"


1. All’articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti", dopo il comma 7 bis è aggiunto il seguente comma 7 ter:
“7 ter. Ferma restando l’esclusione disposta dal comma 7, la Provincia può richiedere la presentazione del programma di controllo di cui allo stesso comma 7 per tutti gli impianti di recupero dei rifiuti con potenzialità superiore a 100 tonnellate al giorno e per gli impianti di stoccaggio di rifiuti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, ogniqualvolta ciò si renda opportuno, in considerazione di particolari situazioni territoriali che richiedano elevato grado di tutela ambientale individuate dalla Provincia stessa.”.


Art. 8
1. All'articolo 39 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma “4 bis”:
“4 bis) le suddette riduzioni sono applicate anche ai comuni che raggiungono rispettivamente il 50 per cento e il 35 per cento, aggiungendo alle percentuali di raccolta differenziata quelle ottenute attraverso la riduzione dei rifiuti avviati in discarica mediante l'utilizzo di appositi impianti.”.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 26 novembre 2004
Galan


INDICE
Art. 1 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”
Art. 2 - Modifiche all’articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”
Art. 3 - Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”
Art. 4 - Inserimento dell’articolo 16 bis nella legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”
Art. 5 - Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”
Art. 6 - Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”
Art. 7 - Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3 “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti”
Articolo 8
Dati informativi concernenti la legge regionale 26 novembre 2004, n. 22


Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.
Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento


1. Procedimento di formazione
- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 28 aprile 2004, dove ha acquisito il n. 498 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Conte, Marchese, Zigiotto, Adami, Michieletto, Pettenò, Prior, Gerolimetto e Cerioni;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 7° commissione consiliare;
- La 7° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 29 giugno 2004;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Giampietro Marchese, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa n. 12874 del 11 novembre 2004.


2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri,
la presente proposta di legge intende integrare le disposizioni della legge regionale n. 3/2000 che interessano le forme ed i modi della cooperazione nella gestione dei rifiuti solidi urbani e l’istituzione della autorità d’ambito. Ciò al fine di assicurare continuità ed efficienza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ad oggi garantito alla comunità regionale dagli enti responsabili di bacino, fino alla piena operatività della gestione che le istituende autorità d’ambito dovranno assicurare.
Pertanto con l’inserimento del nuovo articolo 16 bis “Transizione dagli enti responsabili di bacino all’autorità d’ambito”, si assicura in primo luogo il perdurare dell’esistenza degli enti responsabili di bacino istituitisi in seguito all’approvazione del piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani del 1988, disponendo che la soppressione dei predetti enti abbia seguito solo successivamente alla presa in carico del servizio di gestione dei rifiuti urbani organizzato dalle autorità d’ambito, una volta che queste vengano istituite. Si prevede conseguentemente che fino alla loro naturale scadenza (e comunque non oltre le date di cui ai commi 15 bis e 15 ter dell’articolo 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”) continuino a produrre effetti le concessioni ed i contratti di servizio per l’affidamento della gestione operativa relativa alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, rilasciate e stipulati dagli enti responsabili di bacino.
In secondo luogo si dispone che i criteri e le modalità di conferimento al patrimonio dell’autorità d’ambito delle quote di partecipazione degli enti locali già partecipanti agli enti responsabili di bacino, vengano definiti dagli stessi enti - come soggetti partecipanti all’ambito - con atto successivo all’istituzione dell’autorità.
I commi 4, 5 e 6 dell’articolo 16 bis autorizzano l’autorità d’ambito, ove ciò risulti rispondente agli interessi generali dell’ambito stesso, a prevedere, su domanda degli enti locali partecipanti, la salvaguardia di individuate gestioni esistenti e dei relativi enti responsabili di bacino, a condizione che la salvaguardia abbia carattere di temporaneità e non sia di pregiudizio all’efficienza, efficacia ed economicità della gestione complessiva dell’ambito.
Novellando poi l’articolo 16 della legge regionale n. 3/2000 si dispone, a garanzia dell’effettiva istituzione delle autorità d’ambito, l’esercizio del potere sostitutivo da parte del Presidente della Giunta regionale, in ipotesi di inerzia da parte del Presidente della provincia rispetto agli adempimenti suoi propri finalizzati alla predetta istituzione.
Si propongono, inoltre, ulteriori novellazioni al testo del capo IV, forme di cooperazione e autorità d’ambito, che si rendono necessarie al fine di adeguarne le disposizioni alle sopravvenute novità legislative statali apportate dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, particolarmente in materia di forme di gestione dei servizi pubblici locali.
Si provvede infine ad apportare ulteriori novellazioni che interessano gli articoli 10 e 26 della legge regionale n. 3/2000. Le modifiche al citato articolo 10 armonizzano la disciplina del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani con quella del Programma triennale dei lavori pubblici di competenza regionale e dell’analoga programmazione triennale delle Province contenuta dall’articolo 10 della legge regionale n. 27 del 2003 in materia di lavori pubblici di interesse regionale, disponendo che l’individuazione delle tipologie di impianti di gestione dei rifiuti urbani da realizzare nel territorio regionale, operata dal Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, integri automaticamente il Programma triennale dei lavori pubblici di competenza regionale e la programmazione triennale provinciale dei lavori pubblici. Le novellazioni proposte invece all’articolo 26 estendono a tutti gli impianti di recupero dei rifiuti con potenzialità superiore a 100 tonnellate al giorno ed agli impianti di stoccaggio provvisorio, il programma di controllo previsto dai commi 7 e 7 bis dell’articolo 26, qualora la Provincia lo ritenga opportuno, in situazioni territoriali che richiedano un elevato grado di protezione ambientale.


3. Note agli articoli
Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 10 della legge regionale n. 3/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 10 - Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.
1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani provvede a:
a) promuovere la riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti;
b) individuare le iniziative dirette a limitare la quantità dei rifiuti e a favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, nonché le iniziative dirette a favorire il recupero di materie dai rifiuti;
c) dettare i criteri per l’individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché per l’individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento;
d) stabilire le condizioni e i criteri tecnici in base ai quali gli impianti per la gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati in aree destinate ad insediamenti produttivi;
e) definire le misure atte ad assicurare la regionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani;
f) stabilire la tipologia ed il complesso degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione tenendo conto dell’obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani all’interno degli ambiti territoriali ottimali nonché dell’offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema produttivo;
g) stabilire la tipologia e la quantità degli impianti per l’incenerimento, con recupero energetico, dei rifiuti urbani e per l’utilizzazione principale degli stessi come combustibile o altro mezzo per produrre energia, da realizzare nella Regione, tenendo conto che in tal caso l’ambito territoriale ottimale per la gestione di tali rifiuti è l’intero territorio regionale;
h) stimare i costi delle operazioni di recupero e di smaltimento.
2. Il piano regionale di gestione dei rifiuti urbani si compone dei seguenti elaborati:
a) relazione sullo stato di attuazione del Piano regionale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani vigente;
b) normativa generale;
c) criteri per la organizzazione del sistema di riduzione, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani;
d) criteri per la organizzazione del sistema di recupero energetico dei rifiuti urbani;
e) criteri per l’individuazione da parte delle province delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero rifiuti, nonché per l’individuazione dei luoghi e impianti adatti allo smaltimento;
f) criteri per la organizzazione e la gestione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
3. La Giunta regionale, sentite le province e la commissione consiliare competente, provvede a determinare, entro sessanta giorni dall’approvazione del piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, con apposite direttive:
a) la normativa tecnica per l’ubicazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di discarica controllata;
b) la normativa tecnica per l’ubicazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di recupero e di smaltimento diversi dalla discarica.
3 bis. L’individuazione della tipologia e del complesso degli impianti per la gestione dei rifiuti urbani da realizzare nella Regione, operata dal piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e dalle sue varianti rappresentate dall’approvazione dei piani di cui all’articolo 8, vincola il Programma triennale per i lavori pubblici di competenza regionale, di cui all’articolo 4, comma 1 della legge regionale 7 novembre 2003, n. 27, ‘Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche’, quanto agli impianti pubblici di gestione dei rifiuti urbani di competenza della Regione, ai sensi dell’articolo 4, e vincola altresì i programmi triennali dei lavori pubblici di competenza delle province, quanto agli impianti pubblici di gestione dei rifiuti urbani di competenza delle province, ai sensi dell’articolo 6.”.


Nota all’articolo 2
- Il testo del comma 1, dell’art. 14 della legge regionale n. 3/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 14 - Forme e modi della cooperazione ed istituzione dell’Autorità d’ambito.
1. Al fine di garantire la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, i comuni e le province ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale, individuato dal Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani, istituiscono l’Autorità d’ambito, utilizzando una delle seguenti forme di cooperazione:
a) convenzione ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
b) consorzio ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni.”.


Nota all’articolo 3
- Il testo dell’art. 16 della legge regionale n. 3/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 16 - Individuazione della forma di cooperazione.
1. Ai fini del presente articolo, la consultazione tra gli enti locali partecipanti all’ambito avviene mediante la Conferenza d’ambito.
2. La Conferenza d’ambito è composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale ottimale ed è convocata e presieduta dal Presidente della provincia competente.
3. Entro centottanta giorni dall’approvazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani, i comuni e le province ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale provvedono, attraverso la Conferenza d’ambito, ad individuare la forma di cooperazione nonché ad approvare lo schema di convenzione o di statuto di cui all’articolo 14, commi 2 e 3.
4. La rappresentanza in seno alla Conferenza d’ambito spetta ai sindaci dei comuni partecipanti all’ambito territoriale ottimale o ai loro delegati, ed è determinata in ragione della popolazione residente risultante dall’ultimo censimento ISTAT.
5. La Conferenza d’ambito è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 4 che di numero degli enti di cui al comma 2; le deliberazioni della Conferenza sono adottate con il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti determinati sia in termini di rappresentanza di cui al comma 4 che di numero degli enti di cui al comma 2; i presidenti delle province o i loro delegati sono computati soltanto per la determinazione della maggioranza in termini di numero di enti.
6. In caso di inutile decorso del termine di cui al comma 3, il Presidente della provincia competente per territorio provvede, previa diffida, in via sostitutiva, ad adottare la forma di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b).
7. Nei sessanta giorni successivi alla deliberazione della Conferenza d’ambito prevista al comma 3, ovvero alla deliberazione della provincia prevista al comma 6, ciascun ente locale provvede all’approvazione della convenzione, nelle forme e nei modi previsti dal proprio statuto, individuando altresì il soggetto interessato alla stipula della medesima; la convenzione istitutiva dell’Autorità d’ambito viene stipulata nei successivi trenta giorni.
8. In caso di inadempimento all’obbligo di cui al comma 7 da parte del comune, provvede in via sostitutiva, previa diffida, il Presidente della provincia competente per territorio.
8 bis. In caso di inadempimento dell’obbligo di cui al comma 6 da parte del Presidente della provincia o in caso di inerzia del Presidente della provincia rispetto all’esercizio della funzione di cui al comma 8, provvede in via sostitutiva, previa diffida, il Presidente della Giunta regionale.”.


Nota all’articolo 5
- Il testo dei commi 4 e 5, art. 17 della legge regionale n. 3/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 17 - Ordinamento dell’Autorità d’ambito.
4. Nell’ipotesi del comma 3, gli organi dell’Autorità d’ambito sono:
a) l’assemblea d’ambito, composta dai presidenti e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale;
b) il Presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, individuato nella persona del Presidente della provincia o del sindaco del comune, responsabile del coordinamento;
c) il Comitato istituzionale, presieduto dal Presidente dell’Autorità è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, eletti dall’assemblea;
d) il direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell’Autorità d’ambito.
5. Nel caso in cui l’Autorità d’ambito venga istituita utilizzando la forma di cooperazione prevista all’articolo 14, comma 1, lettera b), gli organi della medesima sono:
a) l’assemblea d’ambito, composta dal Presidente e dai sindaci, o dagli assessori delegati, delle province e dei comuni ricadenti nell’ambito territoriale;
b) il Presidente, cui compete la rappresentanza istituzionale e legale, eletto dall’assemblea fra i suoi componenti;
c) il Consiglio di amministrazione, presieduto dal Presidente dell’Autorità d’ambito è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri, eletti dall’assemblea;
d) il Collegio dei revisori dei conti;
e) il direttore, con responsabilità organizzativa e gestionale della struttura operativa dell’Autorità d’ambito.”.


Nota all’articolo 6
- Il testo dell’art. 19 della legge regionale n. 3/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 19 - Organizzazione della gestione dei rifiuti urbani.
1. Gli enti locali partecipanti all’ambito territoriale ottimale, attraverso le forme di cooperazione individuate ai sensi dell’articolo 14, comma 1, organizzano la gestione dei rifiuti urbani secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. L’Autorità d’ambito provvede, di norma, alla organizzazione ed alla gestione del servizio relativo ai rifiuti urbani con un unico gestore, fatta eccezione per il servizio di raccolta e trasporto che può essere organizzato autonomamente dai singoli comuni mediante l’individuazione del soggetto gestore; per particolari ragioni di natura territoriale, amministrativa, economica e tecnica nel rispetto dei criteri di interesse generale dell’ambito territoriale ottimale e di qualità del servizio, può organizzare il servizio anche prevedendo più soggetti gestori.
3. Entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione di cui all’articolo 16, l’Autorità d’ambito individua le forme del servizio di gestione dei rifiuti urbani da scegliersi conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 113 e 113 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni.
4. (abrogato)
5. Qualora non si pervenga all’approvazione dell’organizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani entro il termine di cui al comma 3, il Presidente della provincia competente per territorio, previa diffida, provvede in luogo dell’Autorità d’ambito inadempiente.
6. I rapporti fra Autorità d’ambito e soggetti gestori di ciascun ambito territoriale ottimale sono regolati da una convenzione di gestione e relativo disciplinare.
7. Al fine di disciplinare le modalità di conferimento dei rifiuti urbani ivi comprese le frazioni provenienti dalla raccolta differenziata, l’autorità d’ambito ed i titolari degli impianti di smaltimento e recupero esistenti nel territorio di competenza sono tenuti a sottoscrivere tra loro idonea convenzione.”.


Nota all’articolo 7
- Il testo dell’art. 26 della legge regionale n. 3/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 26 - Autorizzazione all’esercizio.
1. La richiesta di autorizzazione all’esercizio dell’impianto, corredata dal relativo certificato di collaudo, è indirizzata al Presidente della Provincia.
2. Il provvedimento di autorizzazione all’esercizio è rilasciato entro novanta giorni dalla presentazione dell’istanza da parte dell’interessato.
3. Le province comunicano alla regione entro trenta giorni dal rilascio di cui al comma 2, i dati relativi alle autorizzazioni all’esercizio per le discariche, nonché le modifiche alle autorizzazioni in essere.
4. L’autorizzazione all’esercizio, oltre ad individuare le condizioni e le prescrizioni indicate all’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 22/1997, costituisce altresì autorizzazione per gli scarichi idrici e le emissioni in atmosfera previste nel progetto approvato.
5. L’autorizzazione all’esercizio non sostituisce il certificato di agibilità dell’opera.
6. Le variazioni relative alla gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti che comportino limitate modificazioni alle caratteristiche ed ai quantitativi di rifiuti smaltiti o recuperati e che non riguardino il processo tecnologico, sono autorizzate dalla Provincia competente tramite modifica dell’autorizzazione all’esercizio.
7. Per tutti gli impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti costituiti da matrici organiche selezionate, con potenzialità superiore a 100 tonnellate al giorno, ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del d.lgs. n. 22/1997 dovrà essere approvato in sede di rilascio del provvedimento di autorizzazione da parte della provincia un programma di controllo per garantire che:
a) tutte le sezioni impiantistiche assolvano alle funzioni per le quali sono progettate in tutte le condizioni operative previste;
b) vengano adottati tutti gli accorgimenti per ridurre i rischi per l’ambiente ed i disagi per la popolazione;
c) venga assicurato un tempestivo intervento in caso di imprevisti;
d) venga garantito l’addestramento costante del personale impiegato nella gestione;
e) venga garantito l’accesso ai principali dati di funzionamento nonché ai risultati delle campagne di monitoraggio.
7 bis. Per gli impianti in esercizio ricompresi nelle tipologie di cui al comma 7, il programma di controllo dovrà essere attivato entro sei mesi dell’entrata in vigore della legge.
7 ter. Ferma restando l’esclusione disposta dal comma 7, la Provincia può richiedere la presentazione del programma di controllo di cui allo stesso comma 7 per tutti gli impianti di recupero dei rifiuti con potenzialità superiore a 100 tonnellate al giorno e per gli impianti di stoccaggio di rifiuti di cui all’articolo 6, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 22/1997 e successive modifiche ed integrazioni, ogniqualvolta ciò si renda opportuno, in considerazione di particolari situazioni territoriali che richiedano elevato grado di tutela ambientale individuate dalla Provincia stessa.
8. All’esecuzione del programma di cui al comma 7, si provvede da parte di personale qualificato ed indipendente.
9. La Giunta regionale è delegata ad emanare, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, i criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie che l’interessato è tenuto a fornire per ottenere l’autorizzazione all’esercizio dell’impianto. Le garanzie finanziarie possono consistere in depositi cauzionali, polizze fideiussorie, assicurazioni a copertura degli eventuali danni ambientali e degli adempimenti relativi alla gestione ordinaria.”.


Nota all’articolo 8
- Il testo dell’art. 39 della legge regionale n. 3/2000, come modificato dalla presente legge, è il seguente:
“Art. 39 - Ammontare del tributo.
1. L’ammontare del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito e disciplinato dall’articolo 3, commi da 24 a 41, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è determinato ai sensi del medesimo articolo 3.
2. L’ammontare del tributo, per ogni tonnellata di rifiuti conferiti in discarica, è fissato nel modo seguente:
a) euro 1,03 per i rifiuti speciali non pericolosi del settore minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico, ivi compresi i rifiuti inerti provenienti da scavi;
b) euro 2,07 per i rifiuti speciali pericolosi del settore minerario estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico;
c) euro 10,33 per rifiuti speciali non pericolosi;
d) euro 20,66 per i rifiuti speciali pericolosi;
e) euro 25,82 per tutti i rifiuti urbani, ancorché conferiti in discariche per rifiuti speciali, nonché per le altre tipologie di rifiuti speciali conferite in discariche per rifiuti urbani.
3. Sono soggetti al pagamento del tributo nella misura del 20 per cento dell’ammontare fissato dal comma 2 i seguenti rifiuti:
a) i rifiuti smaltiti tal quali in impianti di incenerimento senza recupero di energia;
b) gli scarti e i sovvalli di impianti ove vengono svolte operazioni di recupero di cui all’allegato C del decreto legislativo n. 22/1997, nonché le scorie dei forni degli impianti di termodistruzione conferite in discarica per rifiuti urbani;
c) i fanghi palabili conferiti in discariche controllate;
d) i rifiuti provenienti da attività di ripristino ambientale di siti inquinati nonché da attività di bonifica regolate dalla vigente normativa, anche in tema di amianto;
d bis) i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge marittime, come individuati dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 22 del 1997, che si depositano durante il periodo dell’anno compreso fra il 1 ottobre e il 30 aprile.
4. Sono soggetti al pagamento del tributo in misura ridotta rispetto all’ammontare fissato dal comma 2, lettera e), i seguenti rifiuti per le percentuali appresso indicate:
a) pagamento nella misura del trenta per cento del tributo, per il conferimento della frazione dei rifiuti urbani qualora nell’anno precedente a quello di pagamento del tributo il Comune produttore abbia assicurato il raggiungimento dell’obiettivo del cinquanta per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
b) pagamento nella misura del sessantacinque per cento del tributo, per il conferimento della frazione dei rifiuti urbani, qualora nell’anno precedente a quello di pagamento del tributo il Comune produttore abbia assicurato il raggiungimento dell’obiettivo del trentacinque per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani.
4 bis) le suddette riduzioni sono applicate anche ai comuni che raggiungono rispettivamente il 50 per cento e il 35 per cento, aggiungendo alle percentuali di raccolta differenziata quelle ottenute attraverso la riduzione dei rifiuti avviati in discarica mediante l’utilizzo di appositi impianti.
5. Il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al comma 4 è certificato annualmente dall’Osservatorio regionale sui rifiuti di cui all’articolo 5 della presente legge.
6. Le riduzioni del tributo previste dal comma 3 non si applicano ai rifiuti prodotti al di fuori del territorio regionale, considerando tali anche i rifiuti che nel Veneto, prima del conferimento in discarica, sono assoggettati solamente ad operazioni di:
a) stoccaggio come definito all’articolo 6, comma 1, lettera l), del decreto legislativo n. 22/1997;
b) trattamento preliminare allo smaltimento in discarica, quale riduzione volumetrica, miscelazione, inertizzazione, stabilizzazione, solidificazione.
7. La frazione organica stabilizzata, utilizzata per la ricopertura giornaliera o definitiva, nonché gli altri materiali utilizzati per la realizzazione e gestione di discariche, non sono assoggettati al pagamento del tributo, limitatamente alle quantità previste nel progetto di discarica approvato o da successivi provvedimenti autorizzativi.
8. In caso di bonifica di siti inquinati, mediante utilizzazione di rifiuti già presenti nel sito, ai sensi dell’articolo 34, i rifiuti utilizzati per la bonifica non sono assoggettati al pagamento del tributo, purché il soggetto che effettua la bonifica sia diverso da colui che ha cagionato l’inquinamento ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 22/1997.”.



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