NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia
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Legge regionale del 24 marzo 2004 n.5
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Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga seguente legge
Capo I (Disposizioni di carattere organizzativo, finanziario e tributario)
Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 “Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali”)
1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative in materia tributaria – Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche: a) a) al comma 3 dell’articolo 38 le parole “nell’articolo 41” sono sostituite dalle parole “dagli articoli 41 e seguenti della presente sezione.”; b) b) al comma 5 dell’articolo 38 l’inciso “ai fini dell’esonero dall’obbligo del pagamento della tassa automobilistica regionale di proprietà previsto al comma 4” è sostituito dall’inciso “ai fini delle disposizioni di cui al comma 4”; c) il comma 3 dell’articolo 40 è sostituito dal seguente: “3. La tassa automobilistica regionale di proprietà può essere corrisposta quadrimestralmente, sempre con decorrenza dal mese di immatricolazione nei seguenti casi: per le autovetture ed gli autoveicoli uso promiscuo persone e cose, alimentati a gasolio non ecologici (non conformi alla direttiva CE 91/441) immatricolati dall’anno 1985; per gli autocarri e i complessi autotreni ed autoarticolati se dovuta, contestualmente, la tassa in relazione alla massa rimorchiabile; per gli autocarri ed i complessi autotreni ed autoarticolati di peso complessivo a pieno carico pari o superiore a 12 tonnellate; per i veicoli di cui all’articolo 84 del d.lgs. 285/1992. Nel casi di pagamento frazionato, ciascun quadrimestre costituisce obbligazione tributaria autonoma.”; c) d) al comma 4 dell’articolo 40 in fine, è aggiunto il seguente periodo: “Per i veicoli per i quali sia intervenuta variazione di destinazione d’uso le scadenze di cui ai commi 1 e 2 decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso alla data dell’annotazione della variazione sulla carta di circolazione.”; d) e) il comma 7 dell’articolo 40 è abrogato; e) f) al comma 3 dell’articolo 41 le parole “per il numero di Kw riportati” sono sostituite dalle parole “per la base imponibile come riportata”; f) g) al comma 2 dell’articolo 43 le parole “di proprietà” sono sostituite dalle parole “in relazione alla massa rimorchiabile”; h) al comma 11 dell’articolo 44 le parole “di cui all’articolo 2, comma 4, della l.r. 34/1998 e successive modificazioni e integrazioni” sono sostituite dalle parole “di cui all’articolo 45, comma 4,”; g) i) al comma 1 dell’articolo 48 le parole “di proprietà”, ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle parole “di circolazione”; j) al comma 4 dell’articolo 48 dopo le parole “Federazione Motociclistica Italiana” sono inserite le parole “e a clubs, registri ed associazioni di settore riconosciuti dalla Regione Lombardia”; h) k) dopo la lettera c) del comma 5 dell’articolo 48 sono aggiunte le seguenti: “c bis) autovetture da noleggio di rimessa, riduzione del 50 per cento; c ter) autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa, riduzione del 30 per cento.”; i) l) alla rubrica dell’articolo 63 la parola “riscossione” è sostituita dalla parola “rimborso”; j) m) al comma 2 dell’articolo 93 le parole “di Milano” sono soppresse; n) nella Tabella A, al Titolo II (Caccia e pesca), al numero d’ordine 18, in corrispondenza della licenza di tipo D, le parole “non applicabile” presenti nella colonna “Tassa di rilascio” sono sostituite dalle seguenti “16,00”. 2. Le disposizioni della l.r. 10/2003, modificate dal presente articolo, si applicano ai rapporti tributari inerenti i periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2003.
Art. 2 (Disposizioni in materia di fondi immobiliari per incrementare l’offerta di alloggi)
1. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere, attraverso Finlombarda Gestioni SGR SpA, la costituzione e gestione di fondi immobiliari nell’ambito delle politiche volte ad ampliare l’offerta di alloggi. 2. Per le medesime finalità, la Giunta regionale è autorizzata alla sottoscrizione di quote dei medesimi fondi e di fondi immobiliari promossi da altri soggetti. 3. L’ammontare di quote di fondi da detenere da parte della Regione è determinato dalla Giunta regionale. 4. La Giunta regionale acquisisce sui progetti attuativi delle disposizioni del presente articolo i pareri delle commissioni consiliari competenti.
Art. 3 (Disposizioni in materia di personale)
1. La Giunta regionale è autorizzata ad incrementare, con risorse proprie, lo stanziamento del fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto, in relazione al miglioramento dei servizi. L’incremento è ammesso fino ad una percentuale del sette per cento dell’ammontare complessivo del fondo determinato per l’anno 2003 e deve essere destinato per le medesime finalità di spesa.
Art. 4 (Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali”)
1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) è apportata la seguente modifica: a) a) all’articolo 7, dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente: “3 ter. Sono comunque considerate, ai fini della valutazione del possesso dei requisiti soggettivi per la nomina a direttore generale, tutte le cariche ed attività esercitate dall’interessato, anche a titolo di mandato politico e amministrativo regionale, purché svolte nei dieci anni antecedenti alla presentazione della candidatura.”
Art. 5 (Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1993, n. 24 “Erogazione di contributo ordinario alle articolazioni regionali ed alle sezioni provinciali dell’unione italiana ciechi, dell’ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti, dell’associazione nazionale mutilati ed invalidi civili e dell’associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro della Regione Lombardia”)
1. Alla legge regionale 9 agosto 1993, n. 24 (Erogazione di contributo ordinario alle articolazioni regionali ed alle sezioni provinciali dell’unione italiana ciechi, dell’ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti, dell’associazione nazionale mutilati ed invalidi civili e dell’associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro della Regione Lombardia) sono apportate le seguenti modifiche: a) a) al titolo della legge, dopo le parole “ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti,” sono aggiunte le seguenti “dell’associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra,”; b) b) al comma 1 dell’articolo 1, dopo le parole “dei sordomuti” sono aggiunte le seguenti “, delle famiglie dei caduti e dei dispersi in guerra” e dopo le parole “assistenza sordomuti” sono aggiunte le seguenti “, euro 103.291,38 in favore dell’associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra”; c) c) al comma 2 dell’articolo 1, dopo le parole “dell’udito e della favella,” sono aggiunte le seguenti “delle famiglie e dei dispersi in guerra,”; d) d) al comma 1 dell’articolo 2, dopo le parole “al comitato regionale di coordinamento dell’ente nazionale per la protezione e l’assistenza dei sordomuti” sono aggiunte le seguenti “, al comitato regionale della Lombardia dell’associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra”; e) e) al comma 1, lettera b), dell’articolo 2, la parola “minorati” è sostituita dalla parola “soggetti”; f) f) al comma 1, lettera a), dell’articolo 3, dopo le parole “e dell’invalidità civile” sono aggiunte le seguenti “, nonché dalla particolare condizione di afflizione morale e materiale in cui versano le famigli dei caduti e dispersi in guerra”; g) g) al comma 1, lettera e), dell’articolo 3, dopo le parole “dei minorati sensoriali e fisici”, sono aggiunte le seguenti “e delle famiglie dei caduti e dispersi in guerra”.
Capo II (Disposizioni in materia di sviluppo economico e attività produttive)
Art. 6 (Disposizioni in materia di orari e turni di servizio degli impianti di distribuzione carburanti)
1. Le variazioni degli orari di servizio, all’interno della fascia consentita, richieste dai gestori degli impianti di distribuzione carburanti al fine di sopperire ad accresciute necessità connesse a particolari periodi o situazioni dell’anno sono autorizzate dai comuni senza la necessità di previo nulla osta regionale. I comuni danno comunicazione alla Regione delle variazioni di orario autorizzate. 2. Le variazioni dei turni di servizio degli impianti di distribuzione di carburanti sono autorizzate dai comuni senza la necessità di previo nulla osta regionale. Resta fermo l’obbligo di acquisire il previo nulla osta regionale per le autorizzazioni concernenti il servizio notturno. 3. I comuni devono trasmettere alla Regione copia delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2.
Art. 7 (Obbligo di chiusura festiva e domenicale degli esercizi di vendita al dettaglio)
1. Le violazioni delle disposizioni vigenti in materia di obbligo di chiusura nelle giornate domenicali e festive degli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa sono punite con la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 2.000,00 per la tipologia esercizi di vicinato, da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 per la tipologia media struttura di vendita e da euro 5.000,00 a euro 30.000,00 per la tipologia grande struttura di vendita. 2. In caso di reiterazione della violazione, il Sindaco, oltre alla sanzione pecuniaria, dispone la sospensione dell’attività di vendita per un periodo compreso tra due e sette giorni. Si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione della violazione di cui al comma 1, accertata con provvedimento esecutivo, sia stata commessa la stessa violazione. La reiterazione opera anche nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.
Art. 8 (Modalità di vendita della stampa quotidiana e periodica)
1. Chiunque viola il divieto previsto dall’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione quotidiana e periodica, a norma dell’art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108) è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 3.000,00.
Art. 9 (Modifiche alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 in materia di impianti di distribuzione di gas metano)
1. Alla legge regionale 23 luglio 1999, n. 14 (Norme in materia di commercio in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.114 ‘Riforma della disciplina relativa al settore commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59’ e disposizioni attuative del D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 ‘Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lett. e), della legge 15 marzo 1997, n. 59’) è apportata la seguente modifica: a) dopo il comma 1 dell’articolo 12 sono aggiunti i seguenti: “1bis. La Regione promuove interventi diretti allo sviluppo della rete distributiva di gas metano al fine di prevenire ed abbattere emissioni inquinanti derivanti dal traffico veicolare. 1ter. Per le finalità di cui al comma 1bis, la Regione concede contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione e il potenziamento degli impianti di distribuzione di metano localizzati nel territorio regionale, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. 1quater. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, individua annualmente: a) a) l’entità massima dei contributi; b) b) le spese ammissibili; c) c) le categorie di soggetti beneficiari; d) d) i casi di revoca dei contributo; e) e) le modalità e i termini di presentazione delle domande nonché le modalità di rendicontazione delle spese effettuate.”
Art. 10 (Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30 “Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande”)
1. Alla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 30 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) è apportata la seguente modifica: a) al comma 4 dell’articolo 6 le parole “e quale formazione igenico-sanitaria ai sensi della normativa vigente del titolare dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande o suo preposto, finalizzata alla prevenzione ed al controllo delle malattie trasmesse da alimenti.” sono soppresse.
Art. 11 (Disposizioni per l’attività del settore apistico)
1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, i possessori di alveari di qualunque tipo comunicano all’Azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente la localizzazione invernale degli alveari stessi, specificando se si tratta di impianti stanziali o nomadi. All’atto della presentazione della comunicazione è rilasciato un cartello indicativo da esporre in modo visibile presso gli apiari. 2. Chiunque vende api vive, oppure trasferisce alveari anche per scopi diversi dal nomadismo, è tenuto a munirsi di un certificato sanitario, rilasciato da non oltre trenta giorni dal dipartimento di prevenzione veterinario dell’ASL territorialmente competente, che ne attesti la provenienza da un apiario: a) a) in cui a seguito di visita veterinaria non sono state rilevate manifestazioni conclamate di malattie delle api soggette a denuncia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 (Regolamento di polizia veterinaria) e successive modifiche ed integrazioni; b) b) che è stato sottoposto ad adeguato trattamento profilattico annuale nei riguardi della varroasi, sotto controllo veterinario; c) c) che non è sottoposto a provvedimenti di polizia veterinaria. 3. E’ fatto divieto di effettuare trattamenti insetticidi e acaricidi: a) a) sulle piante legnose ed erbaCE dall’inizio della loro fioritura alla caduta dei petali; b) b) sugli alberi di qualsiasi specie qualora siano in fioritura le vegetazioni sottostanti, salvo che queste ultime siano preventivamente sfalciate. 4. Per la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 75,00. 5. Per la violazione di cui al comma 3, la provincia competente per territorio provvede all’accertamento, all’irrogazione delle sanzioni e all’introito dei relativi proventi. La vigilanza sul rispetto del divieto è svolta dal personale del corpo forestale, dagli agenti di vigilanza in materia di caccia e pesca dipendenti dalle province, dalle guardie ecologiche, da quelle comunali nonché dagli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, che hanno facoltà di accedere in ogni momento alle colture per gli opportuni controlli. 6. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2, i dipartimenti di prevenzione veterinari delle ASL competenti, cui sono affidati compiti di vigilanza sanitaria degli apiari nomadi e stanziali, nonché la verifica del rispetto delle indicazioni formulate nelle autorizzazioni al trasferimento degli apiari nomadi, provvedono all’accertamento, all’irrogazione delle sanzioni, nonché all’introito dei relativi proventi.
Art. 12 (Disciplina del nomadismo in apicoltura)
1. Ai fini del presente articolo per nomadismo si intende la conduzione dell’allevamento apistico basata sull’utilizzazione di differenti zone nettarifere mediante uno o più spostamenti annuali degli apiari. 2. Con decreto del direttore generale è costituita, presso ogni ASL, una commissione apistica locale. La commissione dura in carica tre anni ed è composta da: a) il dirigente del dipartimento di prevenzione veterinario della ASL, in funzione di Presidente; a) b) due esperti in materia di apicoltura designati dalle associazioni degli apicoltori; b) c) due dirigenti veterinari del dipartimento di prevenzione veterinario della ASL. 3. La commissione, allo scopo di tutelare la sanità degli apiari, nonché le esigenze di pascolo degli stessi, stabilisce i criteri per disciplinare l’assegnazione delle postazioni per l’esercizio del nomadismo, la consistenza degli apiari nomadi da immettere nelle singole zone e la durata della stabulazione degli stessi in zona. 4. Chiunque intenda trasferire a scopo di nomadismo i propri alveari sul territorio della Regione Lombardia deve richiedere l’autorizzazione al dipartimento di prevenzione veterinario dell’ASL competente per territorio di destinazione. Il dipartimento, previo motivato parere della commissione apistica locale, rilascia l’autorizzazione, con indicazione dell’ubicazione della postazione di pascolo apistico, il numero di alveari trasferibili, il periodo massimo di permanenza ed il tipo di fioritura che viene sfruttata. A seguito dell’autorizzazione, l’effettivo trasferimento verso le postazioni di pascolo apistico deve essere comunicato, nei giorni immediatamente precedenti, al dipartimento di prevenzione veterinario dell’ASL competente per territorio di destinazione, che provvede a rilasciare l’apposito cartello da esporre presso l’apiario a cura dell’apicoltore. 5. Per motivate esigenze di sfruttamento di particolari pascoli, per servizi di impollinazione imprevisti o, comunque, qualora si renda necessario l’urgente trasferimento dell’apiario al fine di garantire la sopravvivenza delle api stesse, è consentito lo spostamento degli alveari anche senza la richiesta di autorizzazione e la comunicazione di trasferimento di cui al comma 4, fermo restando l’obbligo di munirsi del certificato sanitario di cui all’articolo 11, comma 2. 6. In tali casi gli apicoltori interessati devono immediatamente informare il dipartimento di prevenzione veterinario dell’ASL competente per territorio di destinazione. 7. Per consentire all’apicoltore nomade il pieno utilizzo del pascolo nettarifero, in rapporto alle variazioni stagionali dei tempi di fioritura, è consentito un anticipo o una proroga fino a non oltre i venti giorni del periodo massimo di permanenza nelle zone di pascolo fissato nell’autorizzazione di cui al comma 4. 8. Per la violazione delle prescrizioni di cui ai commi 4 e 6 si applica una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 75,00. Al procedimento sanzionatorio si applica il comma 6 dell’articolo 11. 9. Con provvedimento della Giunta regionale, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia, sono fissate le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 4 ed il trasferimento degli apiari, anche per scopi diversi dal nomadismo. Dalla data di pubblicazione sul Burl di tale provvedimento il Regolamento regionale 14 maggio 1985, n. 4 (Disciplina del nomadismo in apicoltura sul territorio lombardo) è abrogato.
Art. 13 (Regolarizzazione delle superfici vitate impiantate abusivamente in attuazione dell'art. 2 del Regolamento (CE) n. 1493/99 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo)
1. I vigneti abusivamente impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998 possono essere regolarizzati su domanda del conduttore ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3, 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1493/99. 2. Ai soggetti che ottengono la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/99, e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 258,00 per ogni ettaro della superficie vitata. 3. Ai soggetti che ottengono la regolarizzazione prevista dall'articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1493/99, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) euro 1.033,00 per ogni ettaro di superficie vitata atta a produrre vini da tavola; b) euro 1.550,00 per ogni ettaro di superficie vitata atta a produrre vini a IGT; c) euro 2.582,00 per ettaro di superficie vitata atta a produrre vini a DOC; d) euro 2.840,00 per ettaro di superficie vitata atta a produrre vini a DOCG. 4. Per i vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1993 non si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti, secondo quanto disposto dall’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e gli stessi devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati. 5. Le spese amministrative a carico dei produttori per l'iscrizione all'inventario viticolo dei vigneti impiantati anteriormente al 1° settembre 1993 sono quantificate in euro 250,00 per ettaro. 6. Per le modalità di presentazione delle domande di regolarizzazione e le relative procedure di istruttoria e rilascio della concessione resta applicabile quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale VII/9552 del 28 giugno 2002 e successive modificazioni. 7. Gli effetti del presente articolo decorrono dal 21 gennaio 2004. Il presente articolo si applica ai rapporti pendenti al 21 gennaio 2004.
Art. 14 (Fondo di garanzia per l’artigianato della Regione Lombardia)
1. Il fondo di garanzia per l’artigianato della Regione Lombardia, di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 (Istituzione presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane di un Fondo centrale di garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952, n. 949 recante provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento dell’occupazione), ha lo scopo di coprire i rischi derivanti da operazioni di finanziamento a breve, medio e lungo termine poste in essere dalle banche e dagli altri intermediari finanziari in favore delle imprese artigiane. Il fondo è altresì operante per interventi di garanzia effettuati da cooperative e consorzi artigiani di garanzia. 2. La garanzia del fondo ha natura fideiussoria, è escutibile per intero ed a prima richiesta e si esplica in forma di garanzia diretta, di cogaranzia e di controgaranzia. 3. La garanzia ha efficacia, a tutti gli effetti, entro i limiti delle disponibilità del fondo. 4. Le regole di funzionamento del fondo, le condizioni, i criteri e le modalità operative degli interventi agevolativi a valere sul fondo sono disciplinate con regolamento regionale. In via transitoria, si applicano le disposizioni contenute nella deliberazione di Giunta regionale 16 maggio 2003, n. VII/13042.
Art. 15 (Mondiali di sci 2005)
1. Al fine di assicurare il raccordo tra le iniziative di organizzazione promozionale e la realizzazione degli interventi infrastrutturali, previsti nell'Accordo di Programma Quadro per la realizzazione dei campionati del mondo di sci alpino Lombardia 2005, la Regione, anche mediante l'utilizzo delle eventuali economie di cui all'art. 20, comma 3 bis, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) è autorizzata ad assumere a carico del proprio bilancio, nel limite massimo del 9% del costo complessivo degli interventi come stabilito dall'Accordo stesso, l'onere derivante dalle spese per attrezzature, allestimenti ed interventi non promozionali necessari per lo svolgimento della manifestazione, sostenute dalla Fondazione Bormio 2005 Lombardia in qualità di Comitato organizzatore dell'evento. L'importo sarà erogato in due annualità a fronte delle spese ammissibili sostenute, previa approvazione da parte della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di turismo, del progetto di intervento corredato dal piano economico dei costi. Su tali documenti, prima dell'approvazione della Giunta regionale, si esprime il Comitato Istituzionale dei Mondiali 2005, come previsto dall'art. 16, comma 2, dell'Accordo."
Capo III (Disposizioni in materia di assetto del territorio)
Art. 16 (Modifiche alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 “Norme sulla realizzazione di opere di interesse regionale”)
1. Alla legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere di interesse regionale) è apportata la seguente modifica: a) l’articolo 21 è sostituito dal seguente: “Art. 21 (Avvisi e bandi di gara) 1. Oltre alle forme di pubblicità previste dalle direttive europee per importi pari o superiori alle soglie comunitarie, tutti gli avvisi, i bandi di gara e gli esiti di gara relativi ad appalti di lavori pubblici d’interesse regionale di qualsiasi importo sono obbligatoriamente pubblicati su un sito internet liberamente accessibile predisposto dalla Regione. Tale modalità non sostituisce la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. 2. La Regione promuove iniziative con enti ed istituzioni al fine di consentire l’accessibilità a livello nazionale al sito informatico di pubblicazione dei bandi.”.
Art. 17 (Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 “Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale”)
1. Alla legge regionale 12 gennaio 2002, n. 1 (Interventi per lo sviluppo del trasporto pubblico regionale e locale) sono apportate le seguenti modifiche: a) a) dopo il comma 2 dell’articolo 8, come sostituito dall’articolo 5, comma 7, della legge regionale 9 dicembre 2003, n. 25 è aggiunto il seguente: “2 bis. Agli invalidi civili con grado di invalidità pari al 100% sono assimilati i grandi invalidi del lavoro con invalidità a partire dall’80%.”; b) al comma 3 dell’articolo 8, come sostituito dall’articolo 5, comma 7, della legge regionale 9 dicembre 2003, n. 25, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “c) gli invalidi di guerra e di servizio, gli invalidi a causa di atti di terrorismo e le vittime della criminalità organizzata dalla sesta all’ottava categoria.”.
Art. 18 (Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”)
1. Alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) sono apportate le seguenti modifiche: a) a) alla lettera a) del comma 10 dell’articolo 2 le parole “sono stabiliti” sono sostituite dalle parole “sono fissati, nel rispetto della normativa statale,”; b) b) la lettera c) del comma 3 dell’articolo 25 è sostituita dalla seguente: “c) stabilisce annualmente, in conformità alla normativa statale, i tetti alle emissioni di gas serra regolamentando il commercio dei diritti di emissione”; c) c) al comma 4 dell’articolo 52, dopo le parole “determina i canoni d’uso delle acque e,” sono inserite le parole “nel rispetto della normativa statale”; d) d) la lettera b) del comma 1 dell’articolo 53 è soppressa.
Art. 19 (Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2001, n. 19 “Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti”)
1. Alla legge regionale 23 novembre 2001, n. 19 (Norme in materia di attività a rischio di incidenti rilevanti) è apportata la seguente modifica: a) a) dopo l’articolo 7 è inserito il seguente : “Art. 7 bis (Elenco degli istituti di certificazione SGS) 1. Ai fini della attività di certificazione di cui agli articoli 4, comma 5, 5, comma 5 e 7 comma 4, è istituito l’elenco degli istituti che, sulla base dei requisiti di cui all’allegato 3, sono valutati idonei per la certificazione della validità di un sistema di gestione della sicurezza. A tal fine la direzione generale competente pubblica apposito bando per la presentazione delle candidature dei soggetti interessati e provvede attraverso il Comitato Valutazione Rischi (CVR) di cui all’articolo 6, alla valutazione della sussistenza dei requisiti.”.
Art. 20 (Nomina del revisore dei conti di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) della legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 “Norme in materia di bonifica ed irrigazione”)
1. In sede di prima applicazione della legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica ed irrigazione), fino al rinnovo degli organi previsto all’articolo 20, comma 2 della predetta legge, la nomina del revisore unico, di cui all’articolo 7, commi 1 e 4 , della stessa legge, è effettuata dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
Art. 21 (Modifica alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 “Norme in materia di bonifica ed irrigazione”)
1. Alla legge regionale 16 giugno 2003, n. 7 (Norme in materia di bonifica ed irrigazione) è apportata la seguente modifica: a) al comma 3 dell’articolo 9 dopo le parole “fanno parte” è aggiunta la frase “e possono altresì stipulare apposite convenzioni con gli enti locali per la gestione del reticolo minore”.
Art. 22 (Modifica alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)”
1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 (Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)) è apportata la seguente modifica: a) al comma 114, lettera a, dell’articolo 3 dopo le parole “reticolo idrico minore” è aggiunta la seguente frase “, limitatamente ai corsi d’acqua indicati come demaniali in base a normative vigenti o che siano stati oggetto d’interventi di sistemazione idraulica con finanziamenti pubblici,”.
Art. 23 (Norma finanziaria)
1. Sono istituite per memoria le UPB 5.0.4.0.3.348 “Fondi immobiliari”, per la costituzione di fondi immobiliari e per la sottoscrizione di quote, di cui all’articolo 2, e l’UPB 5.0.4.0.2.349 “Gestione fondi immobiliari”, per la gestione dei fondi immobiliari costituiti presso Finlombarda Gestioni SGR, di cui all’articolo 2, alle cui autorizzazioni di spesa si darà seguito con provvedimento successivo. 2. Per il contributo annuale di gestione in favore dell’associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra di cui all’articolo 5, è autorizzata per l’anno 2004 la spesa di euro 103.291, 38. 3. Agli oneri relativi al contributo di cui all’articolo 5 si provvede con le risorse stanziate all’UPB 3.6.1.4.2.93 “Organismi no profit”. 4. Il contributo di cui al comma 2 è determinato, a decorrere dall’anno 2005 con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34. 5. Alle spese relative all’incremento del fondo per l’incentivazione delle politiche di sviluppo e della produttività di cui all’articolo 3, comma 1, si provvede con le risorse stanziate all’UPB 5.0.2.0.1.174 “Risorse umane”, per gli anni 2004 e successivi. 6. All’autorizzazione delle altre spese previste dai precedenti articoli si provvede con successivo provvedimento di variazione.
Art. 24 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.
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