Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
CAPO I
PRINCIPI, FINALITÀ E DESTINATARI
Art. 1
Principi generali e finalità
1. La Regione Emilia-Romagna, nell'esercizio delle proprie competenze ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione e del Testo unico emanato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (di seguito denominato "Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998"), ispirandosi ai principi ed ai valori della "Dichiarazione fondamentale dei diritti dell'uomo" del 10 dicembre 1948, della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 (di seguito denominata "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea"), agli impegni assunti con la Carta europea dei diritti dell'uomo nella città, sottoscritta a Saint-Denis il 18 maggio 2000 ed alla Convenzione di Strasburgo sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale adottata dal Consiglio d'Europa e ratificata con legge 8 marzo 1994, n. 203 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente ai capitoli A e B), concorre alla tutela dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e degli apolidi, presenti nel proprio territorio, riconoscendo loro i diritti fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di diritto internazionale generalmente riconosciuti.
2. La legislazione regionale, ispirandosi all'articolo 3 della Costituzione, è finalizzata al contrasto e al superamento dei fenomeni di razzismo e xenofobia, alla costruzione di una società multiculturale.
3. La legislazione regionale si ispira alla garanzia della pari opportunità di accesso ai servizi, al riconoscimento ed alla valorizzazione della parità di genere ed al principio di indirizzare l'azione amministrativa, nel territorio della regione, al fine di rendere effettivo l'esercizio dei diritti.
4. In conformità ai principi del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed in raccordo con le disposizioni della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), le politiche della Regione e degli Enti locali sono finalizzate:
a) alla rimozione degli ostacoli al pieno inserimento sociale, culturale e politico;
b) al reciproco riconoscimento ed alla valorizzazione delle identità culturali, religiose e linguistiche, ispirandosi ai principi di uguaglianza e libertà religiosa secondo gli articoli 8, 19 e 20 della Costituzione;
c) alla valorizzazione della consapevolezza dei diritti e dei doveri connessi alla condizione di cittadino straniero immigrato, come disciplinata dalle convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano.
5. A tale scopo la Regione indirizza la strutturazione del sistema di tutela e promozione sociale degli immigrati alle seguenti finalità:
a) acquisire la conoscenza sul fenomeno migratorio da Stati non appartenenti all'Unione europea, anche ai fini dell'inserimento nel mercato del lavoro;
b) accrescere l'informazione e la sensibilizzazione sul fenomeno dell'immigrazione;
c) promuovere la conoscenza della cultura italiana e delle culture di provenienza dei cittadini stranieri immigrati, al fine di attuare pienamente forme di reciproca integrazione culturale;
d) sostenere iniziative volte a conservare i legami dei cittadini stranieri immigrati con le culture d'origine;
e) individuare e rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale, allo scopo di garantire per i cittadini stranieri immigrati pari opportunità di accesso all'abitazione, al lavoro, all'istruzione ed alla formazione professionale, alla conoscenza delle opportunità connesse all'avvio di attività autonome ed imprenditoriali, alle prestazioni sanitarie ed assistenziali, comprendendo a tal fine attività di mediazione interculturale;
f) garantire per i cittadini stranieri immigrati adeguate forme di tutela dei diritti e di conoscenza dei doveri previsti dalle Convenzioni internazionali in materia di diritti dell'uomo, dall'ordinamento europeo ed italiano;
g) individuare e rimuovere eventuali condizioni di marginalità sociale;
h) promuovere la comunicazione e la reciproca conoscenza tra cittadini stranieri immigrati ed italiani, singoli od associati;
i) agevolare progetti di cittadini stranieri per il loro rientro nei paesi d'origine, nel rispetto delle competenze della Regione in materia;
l) contrastare i fenomeni che comportano per i cittadini stranieri situazioni di violenza o di grave sfruttamento;
m) promuovere la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale nell'ambito delle istituzioni del proprio territorio;
n) promuovere l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, con particolare attenzione ai processi di inserimento sociale rivolti a donne e minori;
o) garantire condizioni favorevoli allo sviluppo dell'associazionismo promosso dai cittadini stranieri, quale soggetto attivo nei processi di integrazione sociale degli immigrati;
p) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, la realizzazione di interventi di mediazione culturale rivolta ai detenuti stranieri finalizzata a garantire pari opportunità di tutela giuridica e reinserimento sociale;
q) garantire, nell'ambito delle proprie competenze, percorsi di assistenza e tutela rivolta a minori stranieri non accompagnati, nonché di reinserimento di minori dimessi da istituti penali minorili;
r) promuovere iniziative volte ad individuare e contrastare forme di razzismo o di discriminazione a causa dell'origine etnica, geografica o religiosa.
Art. 2
Destinatari
1. Destinatari degli interventi previsti dalla presente legge sono i cittadini di stati non appartenenti all'Unione europea, i rifugiati, nonché gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della vigente normativa, residenti o domiciliati nel territorio della regione Emilia-Romagna, salvo quanto previsto dagli articoli successivi. Detti destinatari sono di seguito indicati come cittadini stranieri immigrati. La legge si applica anche ai richiedenti asilo, fatte salve le competenze dello Stato.
2. Sono altresì destinatari degli interventi di cui alla presente legge i cittadini stranieri immigrati, presenti nel territorio della regione, che si trovano nelle condizioni indicate all'articolo 19 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
3. Gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi, fatte salve le norme comunitarie e statali, anche ai cittadini dell'Unione europea, laddove non siano già destinatari di benefici più favorevoli sulla base della vigente normativa statale e regionale.
CAPO II
RIPARTIZIONE ISTITUZIONALE DELLE FUNZIONI E PROGRAMMAZIONE REGIONALE DELLE ATTIVITÀ
Art. 3
Funzioni della Regione
1.ersegue l'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, attraverso l'osservazione del fenomeno migratorio e l'esercizio delle funzioni di programmazione, coordinamento e valutazione degli interventi di cui alla presente legge, fatte salve le competenze programmatorie attribuite alle Province ed ai Comuni ai sensi degli articoli 4 e 5.
2. Il Consiglio regionale approva:
a) su proposta della Giunta, il programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, comprensivo delle iniziative di attuazione della presente legge. Tale programma, formulato sentite la Conferenza Regione-Autonomie locali e la Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, di cui all'articolo 6, e tenendo conto dell'attività di osservazione del fenomeno migratorio di cui al successivo comma 4, nonché delle indicazioni contenute nel Piano regionale degli interventi e dei servizi sociali previsto all'articolo 27 della legge regionale n. 2 del 2003, definisce le linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi per l'immigrazione di cui ai capi III e IV della presente legge;
b) il piano straordinario di interventi, anche in deroga alla programmazione ordinaria di cui alla presente legge, finalizzato all'attuazione degli interventi di prima accoglienza, secondo le previsioni dei Capi III e IV, nei confronti dei soggetti a cui sia stato riconosciuto ai sensi della normativa vigente il diritto ad un trattamento temporaneo di accoglienza, a seguito di flussi migratori conseguenti a crisi internazionali dovute ad eventi bellici, crisi economiche e sociali o situazioni di instabilità politica.
3. Alla Giunta regionale, in conformità al programma triennale, competono le seguenti funzioni:
a) approvazione di un piano regionale di azioni contro la discriminazione, ai sensi dell'articolo 9;
b) concessione di contributi per gli interventi di politiche abitative e di riqualificazione urbana, ai sensi dell'articolo 10;
c) erogazione dei contributi per l'attuazione dei piani e dei programmi di cui agli articoli 4 e 11;
d) promozione di programmi in materia di protezione, assistenza ed integrazione sociale, nonché approvazione dei criteri, delle modalità di finanziamento e degli indirizzi relativi a tali programmi, ai sensi dell'articolo 12;
e) emanazione di direttive alle Aziende sanitarie ai fini dell'applicazione dell'articolo 13;
f) emanazione di direttive ai Comuni in materia di concorso alle spese per il rimpatrio delle salme di cittadini stranieri immigrati e di loro familiari che versino in stato di bisogno, ai sensi dell'articolo 5;
g) promozione dell'alfabetizzazione e dell'accesso ai servizi educativi, ai sensi dell'articolo 14;
h) promozione di interventi di istruzione e formazione professionale, ai sensi dell'articolo 15;
i) promozione di iniziative per l'inserimento lavorativo ed il sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali, ai sensi dell'articolo 16;
j) promozione di interventi d'integrazione e comunicazione interculturale e realizzazione degli interventi di ambito regionale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera d);
k) definizione dei criteri per la concessione di contributi alle associazioni, ai sensi dell'articolo 18;
l) promozione di iniziative per il volontario rientro nei paesi d'origine, ai sensi dell'articolo 19.
4. La Regione istituisce presso l'assessorato competente un Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, in raccordo con gli strumenti regionali di osservazione del mercato del lavoro e con la Commissione regionale tripartita disciplinata dagli articoli 51 e 53, comma 3, della legge regionale 30 giugno 2003 n. 12 (Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro). La Regione, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, svolge le seguenti funzioni:
a) predispone un rapporto annuale sulla presenza degli stranieri, contenente anche l'analisi dell'evoluzione del fenomeno migratorio;
b) raccoglie ed elabora, in raccordo con analoghi Osservatori di ambito locale, dati ed informazioni utili nell'attività di monitoraggio dei flussi migratori e della condizione degli stranieri presenti sul territorio regionale, con particolare riguardo alla valutazione delle politiche regionali e locali per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri;
c) svolge attività di stima dei fabbisogni lavorativi, sentite le parti sociali e gli Enti locali, ai fini di una corretta programmazione delle politiche di accoglienza, nonché della indicazione annuale delle quote necessarie al proprio territorio, con riferimento al triennio successivo, anche al fine della definizione del rapporto previsto all'art. 21 comma 4 ter del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998;
d) svolge attività di osservazione e monitoraggio, per quanto di competenza ed in raccordo con le Prefetture, del funzionamento dei centri istituiti ai sensi dell'articolo 14 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 e dell'articolo 1, comma 5 del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato), convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e successive modifiche.
5. La Regione esercita i poteri sostitutivi nei confronti degli Enti locali inadempienti, secondo le modalità previste dalla disciplina regionale vigente.
Art. 4
Funzioni delle Province
1. Le Province, ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, svolgono le seguenti funzioni:
a) partecipano alla definizione ed attuazione dei piani di zona previsti dalla legge regionale n. 2 del 2003, in materia di interventi sociali rivolti a cittadini stranieri, con compiti di coordinamento, monitoraggio e predisposizione di specifici piani e di programmi provinciali per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della legge regionale n. 2 del 2003;
b) favoriscono la consultazione e la partecipazione alla vita sociale ed istituzionale e l'esercizio dei diritti politici da parte dei cittadini stranieri immigrati;
c) concedono i contributi alle associazioni, ai sensi dell'articolo 18;
d) esercitano ogni altra funzione ad esse attribuita dalla presente legge.
Art. 5
Funzioni dei Comuni
1. I Comuni, ai fini dell'inserimento sociale dei cittadini stranieri immigrati, attuano, in forma singola od associata, mediante associazioni intercomunali, comunità montane ed unioni di Comuni, disciplinate dalla legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di enti locali), le seguenti funzioni:
a) concorrono alla definizione del piano di investimento dei piani di zona, in conformità alla legge regionale n. 2 del 2003, anche ai fini dell'attuazione di quanto previsto al successivo articolo 10 in materia di politiche abitative;
b) favoriscono la consultazione e la partecipazione alla vita sociale ed istituzionale e l'esercizio dei diritti politici, in ambito comunale o zonale, da parte dei cittadini stranieri immigrati, anche attraverso l'istituzione degli organi di cui all'articolo 8;
c) programmano e realizzano, nell'ambito delle funzioni previste dall'articolo 15 della legge regionale n. 2 del 2003, i progetti d'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati;
d) concorrono alla realizzazione del programma di protezione ed integrazione sociale di cui all'articolo 12;
e) concorrono alle spese sostenute per il rimpatrio degli stranieri immigrati deceduti le cui famiglie versino in stato di bisogno, secondo modalità previste dai regolamenti comunali. Il concorso è garantito dal Comune di residenza oppure, in ragione dell'assenza di tale condizione, dal Comune ove è avvenuto il decesso.
2. In attuazione dei principi di cui al comma primo dell'articolo 118 della Costituzione, compete ai Comuni l'esercizio di ogni ulteriore funzione concernente l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati.
CAPO III
INTERVENTI FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE SOCIALE, ALLE MISURE CONTRO LA DISCRIMINAZIONE,ALLE POLITICHE ABITATIVE, ALL'INTEGRAZIONE SOCIALE, ALL'ASSISTENZA SANITARIA
Art. 6
Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati
1. La Giunta regionale, per coordinare gli interventi per l'immigrazione, anche in raccordo con i Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, si avvale di una Consulta che ha il compito di:
a) formulare proposte alla Giunta per l'adeguamento delle leggi e dei provvedimenti regionali alle esigenze emergenti nell'ambito del fenomeno migratorio;
b) formulare proposte e pareri sul programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, nonché sugli altri programmi regionali per gli aspetti che riguardano l'immigrazione;
c) supportare l'attività dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, anche attraverso approfondimenti e sessioni tematiche;
d) avanzare proposte e pareri in ordine alle iniziative ed agli interventi regionali attuativi della presente legge;
e) supportare la Regione nell'attività di stima cui all'articolo 3 comma 4, lettera c);
f) esprimere parere su ogni altro argomento sottoposto dai competenti organi della Regione.
Art. 7
Composizione della Consulta regionale per l'integrazione socialedei cittadini stranieri immigrati
1. La Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
a) l'Assessore regionale competente per materia che la presiede;
b) diciotto rappresentanti degli stranieri, di cui uno in funzione di vice-presidente, individuati due per ciascuna provincia dell'Emilia-Romagna;
c) tre membri designati dalle organizzazioni imprenditoriali dei datori di lavoro maggiormente rappresentative;
d) tre membri designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;
e) tre rappresentanti delle autonomie locali regionali, designati dalla Conferenza Regione-Autonomie locali dell'Emilia-Romagna, prevista dall'articolo 25 della legge regionale n. 3 del 1999 e successive modifiche;
f) tre rappresentanti designati dalla Conferenza regionale del Terzo settore, prevista dall'articolo 35 della legge regionale n. 3 del 1999;
g) un rappresentante dei Consigli territoriali per l'immigrazione istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, individuato su indicazione del Ministero dell'interno;
h) un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
i) un rappresentante della Direzione regionale del lavoro.
2. I componenti la Consulta durano in carica fino alla scadenza del Consiglio regionale.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento della Consulta, fatto salvo quanto disposto dagli articoli 23 e 24 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 24 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi. Disposizioni sull'organizzazione regionale).
4. La partecipazione alle sedute della Consulta è a titolo gratuito, fatta eccezione per i membri di cui al comma 1, lettera b), per i quali si applicano le disposizioni della legge regionale 18 marzo 1985, n. 8 (Modificazioni alle leggi regionali n. 49 del 15 dicembre 1977 e n. 23 del 21 agosto 1981, relative ai compensi e ai rimborsi spettanti ai componenti di organi collegiali).
Art. 8
Partecipazione e rappresentanza a livello locale
1. La Regione, per promuovere una effettiva partecipazione ed il protagonismo dei cittadini stranieri immigrati nella definizione delle politiche pubbliche, favorisce la realizzazione di percorsi a livello locale, con particolare attenzione all'equilibrio di genere ed alle aree di provenienza e con particolare riferimento a forme di presenza nei Consigli degli Enti locali, di rappresentanti di immigrati e, ove consentito, all'estensione del diritto di voto degli immigrati.
2. La Regione promuove altresì l'istituzione di Consulte provinciali, zonali, comunali, anche in corrispondenza delle associazioni intercomunali delle comunità montane e delle unioni di comuni disciplinate dalla legge regionale n. 11 del 2001, per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, promosse dagli Enti locali, anche con la presenza delle parti sociali, dei soggetti del terzo settore, degli organismi periferici dello Stato, delle Aziende unità sanitarie locali, ed una rappresentanza a carattere elettivo per quanto attiene la componente dei cittadini stranieri immigrati.
Art. 9
Misure contro la discriminazione
1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 44, comma 12 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, ed in osservanza dei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) e 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), la Regione, avvalendosi della collaborazione delle Province, dei Comuni, delle associazioni di immigrati, dell'associazionismo, del volontariato e delle parti sociali, esercita le funzioni di osservazione, monitoraggio, assistenza e consulenza legale per gli stranieri vittime delle discriminazioni, dirette ed indirette, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché delle situazioni di grave sfruttamento di cui al successivo articolo 12.
2. La Regione, ai sensi del comma 1 del presente articolo e di quanto previsto dall'articolo 21 della "Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea", inerente la non discriminazione, istituisce un Centro regionale sulle discriminazioni dotato di autonomia organizzativa, nell'ambito degli indirizzi del programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati di cui all'articolo 3.
3. Regione, Province e Comuni, anche mediante l'attivazione del Difensore civico, promuovono a livello locale azioni per garantire il corretto svolgimento dei rapporti tra cittadini stranieri e pubbliche amministrazioni, con particolare riguardo alla trasparenza, alla uniformità ed alla comprensione delle procedure.
4. Regione ed Enti locali programmano e realizzano iniziative per agevolare l'effettiva possibilità di esercizio dei diritti di difesa e di tutela legale dei cittadini stranieri immigrati.
5. La Regione, nell'ambito del programma triennale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati, approva un piano regionale di attuazione finalizzato alla definizione di azioni contro la discriminazione.
Art. 10
Politiche abitative
1. La Regione e gli Enti locali, per sostenere interventi volti a favorire la ricerca di una soluzione abitativa anche a beneficio dei cittadini stranieri immigrati, promuovono e favoriscono:
a) la costituzione di agenzie per la casa con finalità sociali, ivi comprese le agenzie per la locazione previste dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo), in grado di gestire alloggi e di svolgere anche un'azione di orientamento ed accompagnamento alla soluzione abitativa;
b) l'utilizzo ed il recupero del patrimonio edilizio esistente e disponibile, anche mediante la definizione di un sistema di garanzie e di benefici fiscali, secondo quanto previsto dalle leggi in materia;
c) la realizzazione di interventi di facilitazione alla locazione ed al credito per l'acquisto o la ristrutturazione della prima casa abitativa, anche attraverso l'istituzione di appositi fondi di rotazione e garanzia.
2. La Regione concede ai soggetti e secondo le modalità previste dall'articolo 48 della legge regionale n. 2 del 2003, nonché ai soggetti previsti dall'articolo 14 della legge regionale n. 24 del 2001, contributi in conto capitale, per la realizzazione di centri di accoglienza e alloggi secondo quanto previsto dall'articolo 40, commi 2, 3 e 4 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
3. I cittadini stranieri immigrati regolarmente soggiornanti nella regione hanno diritto ad accedere in condizioni di parità agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché di usufruire dei benefici per l'acquisto, il recupero o la nuova costruzione della prima casa di abitazione, secondo quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo).
4. La Regione, nell'ambito dei programmi di interventi edilizi previsti dalla legge regionale n. 24 del 2001, promuove l'attività dei soggetti attuatori che garantiscono condizioni di parità per l'accesso all'uso od alla proprietà di alloggi da parte di cittadini stranieri immigrati.
5. La Regione, nell'ambito dei programmi di riqualificazione urbana di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 19 (Norme in materia di riqualificazione urbana), e delle politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane di cui alla legge regionale 20 gennaio 2004, n. 2 (Legge per la montagna), promuove interventi di integrazione sociale rivolti a cittadini stranieri immigrati, in particolare nei comuni caratterizzati da una presenza di cittadini stranieri sensibilmente superiore alla percentuale media della Regione Emilia-Romagna, volti a rimuovere situazioni di forzata concentrazione insediativa ed a realizzare interventi abitativi distribuiti sul territorio urbanizzato ed integrati con le reti dei servizi.
Art. 11
Programmi provinciali per l'integrazione sociale
1. Per l'attuazione dei programmi provinciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), la Regione eroga contributi nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 47 della legge regionale n. 2 del 2003.
Art. 12
Programma di protezione ed integrazione sociale
1. La Regione e gli Enti locali promuovono, in conformità a quanto previsto dall'articolo 18 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 ed a quanto previsto dalla legge regionale n. 2 del 2003, la realizzazione di programmi di protezione, assistenza ed integrazione sociale, rivolti alle vittime di situazioni di violenza o di grave sfruttamento. A tal fine la Giunta regionale, nel rispetto del programma triennale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, approva criteri e modalità di finanziamento, nonché indirizzi per i soggetti attuatori.
Art. 13
Assistenza sanitaria
1. Ai cittadini stranieri immigrati, che siano nelle condizioni previste agli articoli 34 e 35, comma 1, del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, sono garantiti gli interventi riguardanti le attività sanitarie previste dai livelli essenziali di assistenza, nei termini e nelle modalità disciplinati dalle suddette norme nazionali.
2. Alle donne immigrate è garantita la parità di trattamento con le cittadine italiane e la tutela sociale ai sensi della legislazione sui consultori familiari, promuovendo e sostenendo servizi socio-sanitari attenti alle differenze culturali. È altresì garantita la tutela del minore, di età inferiore a diciotto anni, in conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
3. La Regione assicura nei confronti dei cittadini stranieri immigrati, non in regola con il permesso di soggiorno, in particolare, le prestazioni sanitarie di cura ambulatoriali ed ospedaliere, urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio, e gli interventi di medicina preventiva e prestazioni di cura ad essi correlate a salvaguardia della salute individuale e collettiva, e promuove interventi di prevenzione e riduzione del danno rispetto ai comportamenti a rischio.
4. La Regione promuove, anche attraverso le Aziende sanitarie, lo sviluppo di interventi informativi destinati ai cittadini stranieri immigrati ed attività di mediazione interculturale in campo socio-sanitario, finalizzati ad assicurare gli elementi conoscitivi idonei per facilitare l'accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari.
5. Nell'ambito delle azioni di sostegno ai sistemi sanitari dei Paesi indicati quali prioritari dal documento di indirizzo programmatico triennale in materia di cooperazione internazionale di cui alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 12 (Interventi regionali per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo e i paesi in via di transizione, la solidarietà internazionale e la promozione di una cultura di pace), la Regione sviluppa lo scambio di esperienze professionali in campo sanitario, anche mediante azioni di formazione ed erogazione di borse di studio.
CAPO IV
INTERVENTI IN MATERIA DI ACCESSO AI SERVIZI EDUCATIVI PER L'INFANZIA, DIRITTO ALLO STUDIO, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, INSERIMENTO LAVORATIVO, INTEGRAZIONE E COMUNICAZIONE INTERCULTURALE
Art. 14
Accesso ai servizi educativi per l'infanzia e diritto allo studio
1. Ai minori presenti sul territorio regionale sono garantite pari condizioni di accesso ai servizi per l'infanzia, ai servizi scolastici ed agli interventi previsti in materia di diritto allo studio dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 26 (Diritto allo studio ed all'apprendimento per tutta la vita. Abrogazione della legge regionale 25 maggio 1999, n. 10).
2. La Regione, nell'ambito degli interventi di attuazione della legge regionale 10 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di servizi educativi per la prima infanzia), promuove, in collaborazione con gli Enti locali, la qualificazione del sistema dei servizi per la prima infanzia, volti alla realizzazione della piena integrazione dei bambini e delle loro famiglie, anche attraverso la reciproca valorizzazione delle culture di origine.
3. La Regione assume il tema dell'integrazione dei bambini stranieri tra gli obiettivi prioritari delle linee orientative di qualificazione della scuola dell'infanzia.
4. La Giunta regionale, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali e locali, nell'ambito del sistema scolastico regionale, promuove ed attua iniziative che favoriscano:
a) l'alfabetizzazione ed il perfezionamento della lingua italiana per minori ed adulti;
b) l'educazione interculturale;
c) l'introduzione ed il perfezionamento della conoscenza delle lingue e delle culture di origine dei cittadini stranieri immigrati.
Art. 15
Istruzione e formazione professionale
1. I cittadini stranieri immigrati, compresi i richiedenti asilo, hanno diritto alla formazione professionale ed all'istruzione in condizioni di parità con gli altri cittadini. La Regione, le Province ed i Comuni, nell'ambito degli interventi previsti dalla normativa regionale in dette materie, promuovono e favoriscono:
a) iniziative di informazione, di orientamento, di tirocinio, di formazione e di formazione continua, a favore dei cittadini stranieri immigrati, volte a consentire l'acquisizione di competenze e professionalità congruenti alla domanda del mercato del lavoro;
b) corsi di formazione per l'organizzazione delle attività delle associazioni formate da cittadini stranieri immigrati, regolarmente iscritte ai registri di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 34, concernente "Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo)";
c) programmi per l'attività di istruzione e di formazione professionale nei Paesi di origine, ai sensi dell'articolo 23 del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
2. La Regione, al fine di assicurare l'effettivo accesso al sistema formativo, per quanto di competenza, opera per il riconoscimento e la valorizzazione dei titoli, delle professionalità e delle iniziative finalizzate alla formazione qualificata nei Paesi di provenienza.
Art. 16
Inserimento lavorativo e sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali
1. I cittadini stranieri immigrati hanno diritto a condizioni di pari opportunità nell'inserimento lavorativo e al sostegno ad attività autonome ed imprenditoriali. La Regione e le Province, nell'ambito delle competenze e degli interventi di politica del lavoro disciplinati dalle leggi regionali, favoriscono l'inserimento lavorativo stabile dei cittadini stranieri immigrati in forma di lavoro dipendente, autonomo ed imprenditoriale, anche mediante la qualificazione della rete dei servizi per il lavoro e la formazione degli operatori.
2. La Regione e le Province sostengono attività promozionali e informative volte ad agevolare, per i cittadini stranieri immigrati, lo sviluppo di attività di tipo autonomo, anche imprenditoriale od in forma cooperativa.
3. La Regione e le Province promuovono e sostengono la realizzazione di programmi sperimentali di intervento sociale finalizzati ad affrontare congiuntamente il tema abitativo ed i percorsi di inserimento formativo e lavorativo. Tali programmi, promossi concordemente dalle parti sociali e dagli Enti locali territorialmente competenti, sono definiti tramite specifici accordi con i soggetti interessati che assumono obblighi per la loro realizzazione.
Art. 17
Interventi di integrazione e comunicazione interculturale
1. La Regione e gli Enti locali, ai fini dell'integrazione e dello sviluppo della comunicazione interculturale, promuovono:
a) la realizzazione ed il consolidamento di centri interculturali, intesi come luoghi di mediazione e di confronto tra culture, finalizzati a favorire l'incontro e lo scambio tra soggetti di diversa provenienza, nonché l'elaborazione e l'attuazione di iniziative per promuovere l'integrazione sociale;
b) lo svolgimento di iniziative pubbliche di informazione sui temi connessi all'immigrazione che favoriscano una corretta conoscenza delle cause e degli aspetti reali del fenomeno migratorio;
c) la realizzazione di iniziative di tipo artistico, culturale e sportivo finalizzate a valorizzare le culture dei paesi di origine ed a promuovere occasioni di socializzazione anche in ambito extralavorativo;
d) l'avvio od il sostegno di interventi di comunicazione interculturale in ambito regionale;
e) il consolidamento di competenze attinenti alla mediazione socio-culturale, secondo la normativa regionale in materia di formazione professionale, finalizzate alla individuazione ed alla valorizzazione di una specifica professionalità volta a garantire sia la ricognizione dei bisogni degli utenti, sia l'ottenimento di adeguate prestazioni da parte dei servizi;
f) la formazione degli operatori preposti alle relazioni con i cittadini stranieri, finalizzata a garantire pari condizioni di accesso ai servizi.
Art. 18
Contributi ad associazioni per attività dedicate ai cittadini stranieri immigrati
1. Le Province, per l'integrazione culturale e sociale dei cittadini stranieri immigrati, esercitano le funzioni connesse alla concessione di contributi per attività di carattere sociale, culturale ed assistenziale svolte da associazioni iscritte ai registri di cui alla legge regionale n. 34 del 2002 e da associazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge regionale 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge quadro sul volontariato". Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26).
Art. 19
Iniziative di rientro e reinserimento nei Paesi di origine
1. La Regione e gli Enti locali, tramite la partecipazione ai programmi di cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e nell'ambito degli interventi di attuazione della normativa regionale vigente in materia, promuovono iniziative, anche con il sostegno di progetti imprenditoriali, che favoriscano il volontario rientro dei cittadini stranieri immigrati nei Paesi d'origine.
2. La Regione e gli Enti locali, a tale fine, incentivano la formazione per l'acquisizione od il perfezionamento delle necessarie professionalità, nell'ambito dell'attuazione della legislazione regionale in materia di formazione professionale.
CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20
Clausola valutativa
1. Con cadenza triennale la Giunta regionale, avvalendosi dell'Osservatorio regionale sul fenomeno migratorio, informa il Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel migliorare il livello di integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati. A tal fine la Giunta presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che risponda in modo documentato ai seguenti quesiti:
a) qual è stata l'evoluzione del fenomeno migratorio in Emilia-Romagna e come sono cambiate le condizioni di vita dei cittadini stranieri immigrati;
b) qual è la situazione in termini di discriminazione e sfruttamento di cittadini stranieri immigrati e quali interventi sono stati messi in opera sul territorio regionale per contrastare e correggere tali fenomeni;
c) in che misura i cittadini stranieri immigrati hanno avuto accesso ai servizi e ai contributi previsti dalla presente legge;
d) quali interventi sono stati attuati per incrementare la partecipazione dei cittadini stranieri immigrati alla vita pubblica locale e per favorire la comunicazione tra le diverse identità culturali presenti nel territorio;
e) quali sono le percezioni e gli atteggiamenti prevalenti tra i cittadini riguardo il fenomeno dell'immigrazione;
f) quali sono le opinioni dei soggetti attuatori, nonché dei soggetti che operano nel settore, circa l'efficacia degli interventi previsti dalla legge.
2. Per le attività di raccolta ed analisi delle informazioni sono stanziate risorse adeguate.
Art. 21
Norme transitorie
1. Nelle more della costituzione della Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati, il programma triennale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), è approvato prescindendo dalle proposte ed osservazioni previsti all'articolo 6, comma 1, lettera b).
2. In deroga a quanto previsto all'articolo 7, comma 2, in sede di prima nomina, la Consulta regionale per l'integrazione sociale dei cittadini stranieri immigrati resta in carica fino alla scadenza del successivo mandato amministrativo rispetto a quello di approvazione della presente legge.
3. La Consulta regionale per l'emigrazione e l'immigrazione prevista dal Titolo III della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione) assume la denominazione di Consulta regionale per l'emigrazione, in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 13 della presente legge. Essa continua ad operare per le funzioni specifiche in materia di emigrazione, con la composizione risultante dalle modifiche di cui all'articolo 22, comma 15, della presente legge senza la necessità di specifico rinnovo dei propri componenti. Cessa dalla carica il componente del Comitato esecutivo eletto in rappresentanza degli immigrati. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Consulta provvede alla sostituzione di detto componente.
4. Ai procedimenti riferiti a cittadini stranieri immigrati, non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale n. 14 del 1990 nel testo previgente le modifiche ed abrogazioni apportate dalla presente legge.
Art. 22
Modifiche alla legge regionale n. 14 del 1990
1. Il titolo della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 14 (Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e dell'immigrazione - Nuove norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione e dell'immigrazione) è così modificato: "Iniziative regionali in favore dell'emigrazione e norme per l'istituzione della Consulta regionale dell'emigrazione".
2. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito dal seguente: "1. La Regione concorre con la presente legge a tutelare, sotto il profilo economico, sociale e culturale e nel quadro della programmazione regionale, coordinandosi con eventuali iniziative degli Enti locali, gli emigrati ed i loro familiari.".
3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1990 è così sostituita: "c) interventi di promozione di studi storici ed economico-sociali sul fenomeno dell'emigrazione.".
4. L'articolo 5 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito dal seguente:
"Art. 5Interventi socio-assistenziali
1. Gli interventi di assistenza sociale in favore dei destinatari della presente legge sono disciplinati dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).
2. La Giunta regionale emana altresì disposizioni ai Comuni affinché provvedano, a titolo di anticipazione in favore degli emigrati che versino in stato di bisogno:
a) al concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, sostenute per il definitivo rientro proprio e dei propri familiari in un comune dell'Emilia-Romagna;
b) al concorso alle spese sostenute per la traslazione in Emilia-Romagna di salme di emigrati o di loro familiari, ove il costo non gravi già su istituzioni od enti pubblici.
3. I Comuni garantiscono altresì in favore degli emigrati le informazioni necessarie, anche attraverso le indicazioni delle opportune procedure, per un corretto e sollecito approccio con la pubblica amministrazione e per una effettiva parità di opportunità con i cittadini residenti.
4. La Giunta regionale liquida ai Comuni, su presentazione di rendiconti, i contributi anticipati ai sensi del comma 2 del presente articolo.".
5. L'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito dal seguente:
"Art. 8Formazione e riqualificazione professionale
1. Gli interventi formativi, previsti dalla normativa regionale in materia di formazione professionale sono indirizzati anche alla qualificazione o riqualificazione degli emigrati rientrati definitivamente in patria.".
6. L'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito dal seguente:
"Art. 9Interventi per il diritto allo studio
1. Al fine di facilitare l'inserimento scolastico e formativo dei figli degli emigrati rientrati, la Regione, nel quadro della vigente normativa regionale, promuove, per gli emigrati, corsi di recupero linguistico e di reinserimento scolastico.
2. Per favorire il reinserimento degli emigrati rientrati la Giunta regionale promuove corsi di alfabetizzazione, di recupero linguistico e di lingua italiana per gli adulti.
3. La Giunta regionale può istituire inoltre, in assenza di analoghi contributi o provvidenze, assegni di studio a favore dei figli degli emiliano-romagnoli in stato di bisogno nonché degli orfani residenti all'estero per la frequenza in Italia di scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione) e di corsi universitari, nonché borse di studio per la frequenza di corsi di specializzazione anche post-universitari.".
7. L'articolo 10 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito dal seguente: "Art. 10
Provvidenze in materia di edilizia residenziale
1. Sono estesi agli emigrati che rientrano in Emilia-Romagna i benefici, sia in conto interessi che in conto capitale, previsti dalle leggi vigenti per l'acquisto, il recupero o la nuova costruzione della prima casa di abitazione. L'erogazione di detti benefici ai cittadini emigrati è subordinata all'acquisizione della residenza in un comune della regione.
2. I bandi di concorso e gli altri provvedimenti emanati in attuazione di norme vigenti, in materia di edilizia residenziale, possono stabilire punteggi aggiuntivi o condizioni di priorità a favore dei sopraindicati soggetti.
3. Gli enti competenti devono dare notizia dei provvedimenti di cui ai commi precedenti attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e mediante l'invio ai Consolati italiani all'estero ed alle associazioni di emigrati emiliano-romagnoli.".
8. Nell'articolo 12 della legge regionale n. 14 del 1990 sono soppresse le parole "e gli immigrati".
9. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 14 del 1990 è soppressa l'espressione "o da immigrati".
10. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 1990 sono soppresse le parole "e/o immigrati extracomunitari".
11. L'articolo 17 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito dal seguente:
"Art. 17Interventi a sostegno di attività od iniziative di enti, associazioni e istituzioni
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, allo scopo di provvedere a sostenere le attività di carattere sociale, culturale ed assistenziale svolte da enti pubblici, nonché associazioni, organizzazioni ed istituzioni private senza fini di lucro, che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino da almeno cinque anni, con carattere di continuità e specificità, a favore degli emigrati emiliano-romagnoli e delle loro famiglie, può concedere contributi per lo svolgimento di dette attività.
2. I contributi sono concessi sulla base di programmi annuali delle iniziative da realizzare. I soggetti destinatari sono tenuti a presentare, a consuntivo, la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività ammessa a contributo.
3. La Regione Emilia-Romagna favorisce la realizzazione di iniziative promosse da organizzazioni non governative, nonché attività rivolte alla crescita di una cultura della cooperazione internazionale.
4. La Giunta regionale, sentita la Consulta regionale dell'emigrazione, emana direttive per la concessione di contributi di cui al presente articolo.".
12. La rubrica del Titolo III della legge regionale n. 14 del 1990 è così sostituita: "Consulta regionale dell'emigrazione".
13. La rubrica dell'articolo 20 della legge regionale n. 14 del 1990 è così sostituita: "Consulta regionale dell'emigrazione".
14. All'alinea del comma 1 dell'articolo 20, nonché nelle successive lettere e) e g) del medesimo comma è soppressa l'espressione "e l'immigrazione".
15. L'articolo 21 della legge regionale n. 14 del 1990 è così sostituito:
"Art. 21Composizione della Consulta
1. La Consulta regionale dell'emigrazione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale. È presieduta da un Assessore o da persona designata dalla Giunta regionale, anche al di fuori del proprio seno. Le funzioni di segretario sono svolte da un collaboratore regionale. La Consulta è composta da:
a) i tre componenti l'Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare regionale competente;
b) un rappresentante per ogni Consulta provinciale dell'emigrazione designato dalle Consulte medesime;
c) cinque esperti eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre;
d) dieci rappresentanti delle organizzazioni ed associazioni, anche di volontariato, a carattere nazionale, che abbiano una sede permanente nel territorio regionale e che operino con specificità e continuità da almeno tre anni in Italia ed all'estero a favore degli emigrati emiliano-romagnoli e delle loro famiglie;
e) venti rappresentanti degli emiliano-romagnoli, residenti stabilmente all'estero, dei quali almeno cinque giovani, proposti dalle associazioni di corregionali esistenti all'estero, tenuto conto della consistenza numerica, della dislocazione geografica e dell'attività svolta dalle associazioni medesime;
f) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale;
g) cinque rappresentanti degli istituti di patronato e di assistenza sociale che assistono gli emigrati ed i loro familiari e che operano in campo nazionale e regionale od abbiano uffici all'estero;
h) un rappresentante designato dall'Unioncamere regionale;
i) un rappresentante dell'APT (Azienda di promozione turistica regionale);
l) un rappresentante designato dall'Ufficio regionale del lavoro;
m) un rappresentante designato da ciascuna delle Università della regione;
n) un rappresentante designato da ciascuna Azienda per il diritto allo studio universitario della regione;
o) il Sovrintendente scolastico della regione o un suo delegato.".
16. L'articolo 23 della legge regionale n. 14 del 1990 è sostituito dal seguente: "Art. 23
Comitato esecutivo della Consulta e suoi compiti
1. Il Comitato esecutivo previsto dall'articolo 22, comma 8, è composto dal Presidente della Consulta dell'emigrazione, che lo presiede, e da otto membri, eletti dalla Consulta secondo le modalità previste dal regolamento, di cui almeno uno in rappresentanza degli emiliano-romagnoli all'estero.
2. Il Comitato esecutivo svolge le seguenti funzioni:
a) delibera la convocazione straordinaria delle riunioni della Consulta, predisponendone l'ordine del giorno ed esprime il proprio parere sulla partecipazione alle sedute della Consulta dei soggetti di cui all'articolo 22, comma 6;
b) collabora con il Presidente della Consulta per l'applicazione e per la realizzazione dei programmi e delle iniziative concernenti l'emigrazione;
c) formula proposte ed esprime pareri alla Giunta, in ordine agli atti amministrativi concernenti l'applicazione della presente legge e, in via d'urgenza, può esprimere pareri richiesti alla Consulta, salvo riferirne alla stessa nella sua prima successiva seduta.
3. Per lo svolgimento dell'attività istruttoria e propositiva nell'ambito dei compiti della Consulta, il Comitato esecutivo può avvalersi di consulenti od esperti esterni o di gruppi di lavoro interdisciplinari.
4. La durata del Comitato coincide con quella della Consulta.
5. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario della Consulta.".
Art. 23
Abrogazioni di disposizioni della legge regionale n. 14 del 1990
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni contenute nella legge regionale n. 14 del 1990:
a) gli articoli 6, 14 e 23 bis;
b) il comma 8 dell'articolo 3, il comma 4 dell'articolo 7, i commi 2 e 3 dell'articolo 22, il comma 10 dell'articolo 24;
c) la lettera c) del comma 2 dell'articolo 1, la lettera c) del comma 1 dell'articolo 3, la lettera l) del comma 1 dell'articolo 20.
Art. 24
Modifiche alla legge regionale n. 2 del 2003
1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2003 è sostituita dalla seguente: "c) gli stranieri, gli apolidi, regolarmente soggiornanti ai sensi della normativa statale, nonché i minori stranieri o apolidi.".
Art. 25
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, ascrivibili alle singole leggi di settore, si fa fronte con i fondi stanziati nelle unità previsionali di base e nei relativi capitoli del bilancio regionale, anche apportando le eventuali modifiche che si rendessero necessarie od istituendo apposite unità previsionali di base e relativi capitoli, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.