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NORMATIVA
Normativa regionale - Emilia Romagna

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Legge regionale del 24 maggio 2004, n. 11
Sviluppo regionale della Società dell'informazione. Testo coordinato con le modifiche apportate da: L.R. 28 luglio 2004 n. 17; L.R. 23 dicembre 2004 n. 27 (1)
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


CAPO I
PRINCIPI GENERALI


Art. 1
Finalità generali e ambito di applicazione


1. Attraverso la diffusione e l'utilizzo integrato delle "tecnologie dell'informazione e della comunicazione" (ICT), nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale, la Regione persegue:
a) lo sviluppo delle condizioni di vita dei cittadini attraverso un più facile e diffuso accesso alla conoscenza, rimuovendo le cause di divario digitale fra cittadini e tutelando il diritto alla riservatezza e alla autodeterminazione nell'uso dei dati personali;
b) lo sviluppo economico e sociale del territorio, stimolando la competitività del sistema-regione con particolare riferimento all'adeguamento delle infrastrutture, alla diffusione omogenea dell'utilizzo delle nuove tecnologie, alla ricerca e alla sperimentazione di soluzioni di eccellenza per i profili tecnologici ed organizzativi, al supporto delle capacità delle imprese regionali di rispondere alle nuove esigenze del mercato.
2. In attuazione delle norme costituzionali, in coerenza con il quadro normativo comunitario e nazionale, e segnatamente delle norme poste a tutela della privacy quale garanzia del patrimonio informativo individuale del singolo cittadino, nel pieno rispetto delle competenze dello Stato e del sistema delle autonomie, ed applicando i principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione, la presente legge:
a) definisce le funzioni e gli obiettivi della Regione per il perseguimento delle finalità di cui al presente articolo;
b) fissa il sistema di regole e lo sviluppo delle strutture tecnologiche che assicurano l'integrazione e l'interoperabilità dei sistemi informativi e lo sviluppo del "territorio digitale";
c) definisce le modalità di collaborazione fra tutte le pubbliche amministrazioni regionali e locali, enti ed organizzazioni di diritto pubblico regionali e locali.
3. Per le amministrazioni dello Stato e per gli enti pubblici nazionali di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera g) della Costituzione, le disposizioni della presente legge si applicano subordinatamente ad un accordo, ovvero limitatamente alle norme che offrono ad essi l'opportunità di un adeguato accesso alla rete regionale e ai relativi servizi.


Art. 2
Ruolo e funzioni della Regione


1. In un quadro nel quale la conoscenza è elemento portante della crescita civile ed economica di un ordinamento democratico, la Regione persegue, nel rispetto delle competenze dello Stato, la finalità di assicurare, di concerto con il sistema degli Enti locali, a cittadini, imprese ed enti condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati.
2. La Regione favorisce il collegamento con i livelli di governo nazionale e comunitario, con le altre Regioni ed il sistema delle autonomie, promuove il coordinamento delle iniziative e la realizzazione in ambito regionale dei progetti nazionali e sopranazionali, assicura standard di qualità e adeguate modalità di monitoraggio per l'accessibilità e il trattamento dei dati necessari ad alimentare i servizi statistici ed informativi.
3. La Regione cura la progettazione, l'organizzazione e lo sviluppo di sistemi informativi idonei a supportare le proprie attività istituzionali, anche attraverso la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni per l'utilizzo integrato delle basi di dati esistenti, e per la raccolta ed il trattamento delle informazioni, con il minore onere per i cittadini, per lo sviluppo integrato dei servizi.
4. Al fine di realizzare adeguate sinergie nell'utilizzo delle potenzialità delle ICT, la Regione persegue lo sviluppo delle reti strumentali, organizzative ed operative e lo sviluppo integrato dei servizi attivi sulla rete della pubblica amministrazione attraverso la collaborazione con le amministrazioni periferiche dello Stato, il sistema delle autonomie locali e, più in generale, tutti i soggetti pubblici e privati e le organizzazioni sociali operanti sul territorio.
5. La Regione interviene con iniziative dirette a specifiche realizzazioni e con azioni di coordinamento e supporto delle attività ed iniziative di cittadini, imprese ed istituzioni, in stretto raccordo con il sistema delle autonomie locali.


Art. 3
Obiettivi specifici


1. L'attività della Regione mira in particolare al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
a) la semplificazione dei rapporti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni, nonché l'ampliamento dell'offerta di servizi pubblici integrati;
b) il miglioramento dell'efficienza delle attività delle pubbliche amministrazioni, il potenziamento delle capacità operative e l'economicità di gestione;
c) la valorizzazione del patrimonio di dati pubblici e l'apertura ad una più agevole disponibilità delle informazioni accessibili, anche attraverso gli URP (Uffici relazioni con il Pubblico), quale mezzo per favorire l'esercizio del diritto all'informazione e dei diritti di partecipazione democratica;
d) l'attivazione dell'infrastruttura tecnologica e della rete telematica regionale per lo scambio di dati e di servizi tra enti del territorio (e per i servizi di contatto con i soggetti privati e con le imprese), realizzando in modo capillare ed omogeneo l'espansione del "territorio digitale";
e) lo sviluppo e la qualificazione del sistema informativo regionale, sia nei processi a supporto delle funzioni di governo, sia negli ambiti settoriali di intervento della Regione, con particolare attenzione alla valorizzazione delle basi di dati, anche mediante interventi di supporto e di assistenza per l'utilizzo integrato con altre fonti conoscitive esistenti nei rispettivi settori di attività;
f) l'interoperabilità attraverso l'uso di formati di dati e protocolli di comunicazione conformi a standard liberi e/o aperti, in accordo a quanto definito dagli enti internazionalmente preposti;
g) l'accessibilità e la disponibilità dei dati che deve essere garantita attraverso l'utilizzo di almeno un formato standard libero e/o aperto;
h) il contributo alla realizzazione di una rete integrata di sistemi informativi e dei servizi telematici con gli Enti locali e gli altri enti pubblici, anche con il supporto di misure di carattere tecnico e finanziario;
i) l'istituzione di un sistema di monitoraggio e controllo sullo sviluppo delle ICT, sulla base di idonei indicatori di utilizzo e di costi, anche per il confronto con altre realtà regionali, nazionali ed europee;
j) la regolamentazione, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni comunitarie e nazionali, della sicurezza delle trasmissioni, dei sistemi e delle reti di propria competenza; delle modalità di acquisizione e scambio dei dati fra gli enti pubblici; dei diritti di partecipazione ed accesso dei soggetti interessati; della definizione di standard nel trattamento dei dati e nella interoperabilità dei sistemi informativi.
2. Gli interventi della Regione mirano altresì a favorire:
a) la ricerca e lo sviluppo delle ICT in ambito regionale;
b) la crescita del mercato delle ICT sul territorio, sia sul versante dell'offerta sia su quello della domanda;
c) l'utilizzazione di strumenti informatici e telematici per la diffusione della conoscenza delle regole, degli interventi e dei servizi delle ICT disciplinati dalla Regione nei diversi settori economici, sociali e culturali;
d) la formazione e l'aggiornamento professionale in materia di ICT e l'accesso più ampio dei cittadini all'utilizzo di tali tecnologie;
e) l'utilizzo delle ICT in ambito universitario e scolastico;
f) il rapporto con gli enti di ricerca e le Università presenti nel territorio regionale;
g) lo sviluppo delle reti locali e civiche.


Art. 4
Modalità di attuazione


1. La Regione provvede a dare attuazione alle finalità e agli obiettivi della presente legge mediante:
a) la pianificazione delle azioni e degli interventi e la programmazione delle risorse necessarie, anche promovendo e coordinando l'utilizzo di fondi statali ed europei per lo sviluppo di progetti riguardanti le ICT e l'e-government;
b) la concertazione con gli enti e i soggetti interessati;
c) il coinvolgimento delle specializzazioni in campo informatico, delle categorie professionali, delle associazioni economiche e sociali e di utenti attive negli ambiti di competenza;
d) l'individuazione di regole comuni d'intesa con gli Enti locali della regione per la realizzazione e la gestione dei sistemi informativi pubblici, delle reti e dello scambio dei dati e dei documenti;
e) l'istituzione di centri di alta competenza, tecnici e di servizio;
f) l'istituzione di comitati e gruppi di studio e lavoro con funzioni di supporto tecnico e scientifico, per lo sviluppo di infrastrutture e servizi in rete, cui possono partecipare rappresentanti di enti di ricerca e sviluppo e delle Università.


Art. 5
Pluralismo informatico


1. Al fine di garantire ai cittadini la massima libertà di accesso all'informazione pubblica, la Regione promuove attivamente l'uso di formati di documentazione elettronica e di basi dati su formati non proprietari. La Regione promuove la competitività e la trasparenza del mercato, assumendo quale linea-guida il principio del pluralismo informatico e di libera scelta nella realizzazione di piattaforme informatiche; promuove il riuso di software di cui le pubbliche amministrazioni sono proprietarie ed è impegnata alla rimozione di barriere dovute a diversità di formati non standard nella realizzazione dei programmi e delle piattaforme e all'impiego ottimale sia del software a sorgente aperto che di quello a sorgente chiuso nella pubblica amministrazione.
2. Per la realizzazione di quanto previsto al comma 1, la Regione privilegia l'uso di almeno un formato di dati aperto come indicato all'articolo 3, comma 1, lettere f) e g).


CAPO II
PROGRAMMAZIONE DELLE ICT E DELL'E-GOVERNMENT


Art. 6
Linee di indirizzo per lo sviluppo delle ICT e dell'e-government


1. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, le linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government.
2. Le linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell'e-government definiscono, con periodicità di norma triennale, le strategie della Regione, individuano le aree e gli obiettivi in coerenza con il documento di politica economico-finanziaria regionale, raccordano gli interventi in ambito regionale ai programmi comunitari e statali e costituiscono il quadro di riferimento per lo sviluppo della rete telematica e del sistema integrato regionale di servizi di e-government.
3. Alle linee di indirizzo approvate dal Consiglio regionale, si attengono, nei propri programmi riguardanti le ICT e i piani di e-government, le aziende sanitarie, le agenzie e gli istituti della Regione, gli Enti locali.
4. La Regione realizza la predisposizione e l'attuazione del piano regionale per lo sviluppo telematico delle ICT e dell'e-government con il supporto di un comitato scientifico composto di sette esperti e di un comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali. La composizione del comitato scientifico è deliberata dalla Giunta regionale; la composizione del comitato permanente di indirizzo e coordinamento è deliberata dalla Giunta previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale). La partecipazione ai lavori del comitato permanente di indirizzo e coordinamento è senza oneri per la Regione.


Art. 7
Attuazione delle linee di indirizzo


1. A seguito dell'approvazione delle linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico delle ICT e dell'e-government, la Giunta regionale adotta un programma annuale di attuazione: tale programma può essere aggiornato con successive delibere della Giunta.
2. Per i singoli interventi da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario, il programma definisce gli obiettivi specifici, le scadenze principali, le misure organizzative di supporto e le altre iniziative necessarie per il conseguimento degli obiettivi, i costi analitici di progettazione, realizzazione e gestione, i benefici attesi.


Art. 8
Verifica dei risultati


1. In coincidenza con la chiusura dell'esercizio finanziario, la Giunta sottopone al Consiglio regionale e alla Conferenza Regione-Autonomie locali la relazione sullo stato di attuazione delle linee di sviluppo delle ICT e dell'e-government.
2. La relazione contiene, per ciascun'area e obiettivo, la descrizione dei risultati conseguiti, dei costi sostenuti e degli effetti degli interventi realizzati.
3. La relazione è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio e della Conferenza che ne concludono l'esame.


CAPO III
INFRASTRUTTURE


Art. 9
Rete regionale


1. È istituita la rete regionale delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna, dedicata ai collegamenti fra gli uffici e gli enti della Regione, interconnessa a internet, e aperta alle altre amministrazioni regionali e locali, enti ed organizzazioni di diritto pubblico regionali e locali e alla erogazione di servizi predisposti dagli enti o integrati con altri enti nel sistema regionale.
2. La Regione provvede, nei tempi e con le modalità previsti dalla pianificazione, alla realizzazione di una infrastruttura di rete "a banda larga" destinata a collegare le pubbliche amministrazioni della Regione, integrando nella stessa le reti locali sviluppate nel frattempo e che si svilupperanno in futuro, oltre alle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione e la interoperabilità della rete nella trasmissione di dati e nella erogazione dei servizi. La Giunta regionale definisce il nome e il marchio della infrastruttura di rete; ogni pubblica amministrazione collegata nell'ambito della suddetta rete è tenuta ad evidenziarli senza introdurre alterazioni.
3. Per la razionalizzazione delle reti esistenti per gli interventi in caso di emergenze, al fine di integrare e migliorare i servizi, la Regione si dota di una rete radiomobile opportunamente collegata a quella di cui al comma 1.
4. I collegamenti con i soggetti privati per i servizi di contatto e per l'accesso al "sistema informativo regionale" (SIR) sono realizzati di norma tramite internet.
5. Gli interventi della Regione sono programmati e realizzati in modo da superare, in particolare per le zone di difficile collegamento, ogni forma di divario digitale e garantire prestazioni adeguate sull'intero territorio regionale.
6. Le infrastrutture realizzate adottano, di volta in volta, le tecnologie più idonee, anche con lo scopo di sperimentare e di accrescere il patrimonio di conoscenze regionali.
7. La Regione coordina lo sviluppo della rete regionale delle pubbliche amministrazioni dell'Emilia-Romagna anche attraverso:
a) la promozione di un centro di alta competenza per supportare lo sviluppo integrato della rete e dei servizi, in coordinamento con le strutture tecniche degli Enti locali;
b) la collaborazione con le pubbliche amministrazioni locali e centrali;
c) i comitati di gestione degli accordi di programma quadro sottoscritti con gli Enti locali.
8. Il centro di alta competenza di cui al comma 7, lettera a) è impegnato in prevalenza sulle seguenti funzioni:
a) di punto di competenza tecnologica della Regione nel settore delle reti, della sicurezza e delle applicazioni di base;
b) di centro operativo di supervisione e controllo della rete telematica regionale, e come tale svolge le necessarie funzioni di interfacciamento con il sistema nazionale pubblico di connettività;
c) di punto di progettazione e promozione dei servizi innovativi della pubblica amministrazione verso i cittadini e le imprese, in particolare, dei servizi per le "reti di imprese" dei distretti industriali, e dei servizi per le "reti civiche" nella regione.
Art. 10 (modificati commi 2 e 3 da art. 47 L.R. 23 dicembre 2004 n. 27)(4)
Gestione della rete regionale
1. La realizzazione, la fornitura e l'erogazione dei servizi di rete sarà realizzata nel rispetto della normativa comunitaria e della legislazione nazionale in materia, ai sensi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) e del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
2. La Regione, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 259 del 2003, consente l'utilizzo da parte di organismi pubblici o soggetti privati delle proprie infrastrutture sulla base di apposite convenzioni, che possono prevedere, tra l'altro, un adeguato contributo a recupero degli oneri sostenuti dalla Regione.
3. Il presidente della Regione, previa autorizzazione della Giunta regionale nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo n. 259 del 2003, è autorizzato a costituire o partecipare, ai sensi di legge, ad una società per azioni per la fornitura della rete. La Regione conferisce nella società o trasferisce ad essa beni o complessi od universalità di beni, sia mobili che immobili, di cui la Regione stessa sia proprietaria.
4. Il capitale sociale della società di cui al comma 3 è inizialmente pari al limite legale minimo per la costituzione della società per azioni; alla società possono partecipare altri enti pubblici, fermo restando che, in ogni caso, la maggioranza del capitale sociale spetta alla Regione.


Art. 11
Sviluppo del "territorio digitale"


1. La Regione opera per lo sviluppo omogeneo del "territorio digitale", promuovendo la collaborazione, anche in forme associate, per l'ampliamento e la gestione delle reti degli enti pubblici operanti in ambito regionale, coordinando l'integrazione della rete regionale dell'Emilia-Romagna nella rete nazionale delle pubbliche amministrazioni, dedicando specifici interventi e risorse all'assistenza tecnica e al sostegno finanziario delle iniziative degli enti del territorio.
2. Esistendone i presupposti di carattere economico o sociale, la Regione interviene, con le modalità di cui all'articolo 10, anche direttamente, realizzando infrastrutture per particolari zone geografiche o per particolari categorie di utenti.
3. La realizzazione della rete regionale delle pubbliche amministrazioni rappresenta uno strumento di arricchimento e promozione dell'intero territorio, all'interno del quale si colloca il ruolo dei Comuni nella veste di facilitatori per l'impegno a collaborare nella realizzazione delle reti cittadine (metropolitan area network) anche attraverso la messa a disposizione di eventuali asset disponibili e ritenuti idonei a raggiungere in modo capillare i potenziali utilizzatori.
4. La Regione promuove e favorisce la diffusione uniforme sul territorio, con particolare riguardo alle zone montane, dell'offerta di servizi di ICT commerciali, in special modo della copertura televisiva e della telefonia mobile; può intervenire con incentivi perché gli operatori del mercato incrementino l'offerta in Regione.


CAPO IV
SISTEMA INFORMATIVO REGIONALE


Art. 12
Patrimonio informativo pubblico


1. Ferma restando l'applicazione delle norme a tutela della privacy e delle forme di segreto, incluso il segreto d'ufficio, e nei limiti del diritto di accesso, l'insieme delle informazioni acquisite o prodotte nell'esercizio di pubbliche funzioni costituisce patrimonio comune per le attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni e degli enti, associazioni o soggetti privati, che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico. Nelle forme e con le modalità deliberate dalla Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 26, nei limiti di quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera i) della presente legge, tale patrimonio è aperto alla disponibilità ed al libero utilizzo di soggetti terzi. La Regione, con regolamento a norma di Statuto, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione statale in materia e dei livelli di tutela previsti nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), disciplina la cessione dei dati costitutivi del patrimonio informativo pubblico a privati ed enti pubblici economici.
2. In attuazione del principio di leale collaborazione e nel rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che operano in ambito regionale forniscono la disponibilità dei dati contenuti nei propri sistemi informativi, nei limiti previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 196 del 2003 assicurandosi reciproca assistenza e supporto per il trattamento dei dati medesimi finalizzato alla effettiva fruibilità per le rispettive attività istituzionali. Analogamente, le associazioni e i soggetti privati che operano in ambito regionale per finalità di interesse pubblico sono tenuti a fornire la disponibilità dei dati contenuti nei propri sistemi informativi, nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 196 del 2003. I soggetti pubblici e i soggetti privati di cui al presente comma sono tenuti a predisporre ogni atto che consenta o agevoli la comunicazione dei dati, fra cui un'adeguata informativa all'interessato e, ove previsto dalla legge, la richiesta dello specifico consenso, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003. Ai fini sopraindicati, in particolare, essi:
a) notificano alla Regione le basi informative, direttamente od indirettamente gestite per i propri compiti istituzionali;
b) classificano le basi informative a seconda che contengano dati accessibili a tutti, dati riservati per specifiche finalità, dati riservati esclusivamente ai titolari di diritti di accesso e di partecipazione, ovvero dati segreti, perché coperti da segreto d'ufficio o da specifica tutela legislativa;
c) si adoperano per garantire la maggiore accessibilità delle proprie basi di dati, tramite opportuni strumenti tecnologici tali da garantire l'integrità e l'autonoma gestione di ogni singolo ente e la produzione di rapporti con finalità statistiche ed informative.
d) si pongono nelle condizioni di avere la piena conoscenza del processo del trattamento dei dati così da effettuare verifiche per quanto concerne accesso, modifiche e utilizzo dei dati stessi. Ciò si ottiene sulla base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro per l'innovazione e le tecnologie del 19 dicembre 2003 (Sviluppo ed utilizzazione dei programmi informatici da parte delle pubbliche amministrazioni).
3. La prestazione di assistenza, la fruizione di supporti tecnici e l'erogazione di contributi, incentivi ed altre forme di finanziamento concessi dalla Regione in attuazione delle finalità e degli obiettivi della presente legge sono subordinate all'effettivo adempimento degli obblighi e degli impegni di cui ai commi 1 e 2.


Art. 13
Il sistema informativo regionale (SIR)


1. Il SIR è costituito dal complesso delle basi di dati, dei servizi e delle procedure, finalizzati all'esercizio delle funzioni di governo, di programmazione, di legislazione e di amministrazione della Regione, ed al loro coordinamento con le attività degli enti pubblici operanti nel territorio regionale.
2. Il SIR è articolato nei diversi settori di intervento e per i differenti ambiti di conoscenze idonee ad una adeguata rappresentazione della realtà regionale, ivi inclusa la rilevazione grafica delle caratteristiche fisiche del territorio; il sistema è strutturato secondo una architettura unitaria dei servizi in rete e dei flussi informativi, ordinati con criteri di omogeneità, interoperabilità ed integrazione.
3. Per l'immissione ed il trattamento dei dati a scala infraregionale e locale, la Regione acquisisce la collaborazione delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e di altri enti pubblici, incluse le aziende sanitarie, anche sulla base di accordi che prevedono, in particolare, le modalità per l'alimentazione e l'aggiornamento dei flussi informativi, la corresponsione di contributi a fronte delle spese aggiuntive sostenute dall'ente per le attività destinate allo sviluppo del SIR, e le condizioni che garantiscano all'ente il ritorno del proprio apporto tramite l'estrazione e l'uso per propri fini dei dati a scala regionale del SIR.


Art. 14
Progetti integrati


1. La Regione provvede alle intese istituzionali con le amministrazioni statali e gli enti pubblici nazionali per l'integrazione nel SIR dei flussi informativi a scala nazionale e per l'utilizzo dei dati a scala regionale inclusi nei sistemi informativi da essi gestiti o posseduti.
2. La Regione interviene con progetti mirati all'accrescimento e alla valorizzazione del patrimonio pubblico di conoscenze; promuove e favorisce le intese istituzionali finalizzate a eliminare duplicazioni e ridondanze, a sviluppare servizi integrati e a superare gli ostacoli giuridici, operativi e burocratici all'integrazione dei servizi e allo scambio dei dati, al loro efficace utilizzo per finalità pubbliche e alla fruibilità da parte dei soggetti privati; cura, d'intesa con il sistema delle autonomie e delle aziende sanitarie, tenendo conto, per queste ultime, dell'accordo quadro tra il Ministro della sanità, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per lo sviluppo del nuovo sistema informativo sanitario nazionale, la realizzazione di supporti e procedure informatiche per l'estrazione automatica da archivi, anche gestionali, ed il trattamento dei dati necessari ad integrare le basi informative del SIR e dei sistemi degli altri enti, nonché lo sviluppo e la gestione di applicazioni di comune interesse.


Art. 15
Monitoraggio


1. La Regione istituisce un sistema di monitoraggio dei progetti informatici e telematici in ambito regionale, finalizzato alla rilevazione dei dati tecnici, dei costi, delle caratteristiche funzionali ed operative e, più in generale, delle informazioni di interesse comune, che consentano la valutazione, anche tramite indicatori ricavati da analoghe esperienze, dei progetti in corso, la condivisione delle pratiche di eccellenza e la costituzione di una base di riferimento per la progettazione e l'implementazione di interventi futuri.


CAPO V
NORME DI ORGANIZZAZIONE


Art. 16
Criteri organizzativi delle strutture regionali(modificato comma 1 da art. 36 L.R. 28 luglio 2004 n. 17)(2)


1. Le strutture amministrative e tecniche competenti per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 13, sono organizzate dalla Giunta regionale tenendole distinte dalla funzione di programmazione, sviluppo e coordinamento generali, incardinata nella direzione generale competente.
2. La funzione di programmazione, sviluppo e coordinamento generali:
a) fornisce supporto alla programmazione delle iniziative per la società dell'informazione, provvedendo all'istruttoria dei documenti di pianificazione, assicurando il monitoraggio e controllo delle iniziative anche locali e settoriali;
b) dà supporto alle iniziative di altri enti, ne dà attuazione per quanto di competenza, ne assicura il monitoraggio e il controllo;
c) presidia la coerenza dell'architettura del sistema informativo regionale di cui all'articolo 13, comma 1, assicurando l'unitarietà di impostazione delle funzioni tecniche settoriali incardinate nelle altre direzioni generali;
d) programma l'introduzione del software libero e open source e l'uso di formati di dati e protocolli di comunicazione aperti e/o liberi e degli standard indicati dagli enti internazionali preposti;
e) cura, nell'ambito della lettera b), lo sviluppo e la gestione delle infrastrutture e dei servizi di garanzia, la progettazione e la realizzazione dei progetti trasversali, gli standard generali di riferimento, l'assistenza tecnica e la collaborazione per lo sviluppo dei servizi e dei sistemi informativi settoriali e locali, anche su richiesta.


Art. 17
Sedi di concertazione e partecipazione


1. La Regione attua la concertazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), con gli enti e i soggetti interessati, individuando come sedi di confronto:
a) le conferenze tra i rappresentanti degli enti interessati di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), al fine di concludere accordi di programmi attuativi della presente legge;
b) il comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli Enti locali, di cui all'articolo 6, comma 4;
c) la Conferenza Regione-Autonomie locali, di cui agli articoli 25 e seguenti della legge regionale n. 3 del 1999, che è chiamata ad esprimere pareri secondo quanto previsto dall'articolo 30 della legge stessa.


CAPO VI
SISTEMA REGIONALE DI NEGOZIAZIONE TELEMATICA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI


Art. 18
Razionalizzazione degli acquisti regionali


1. La Regione promuove un sistema di acquisto mediante procedure informatizzate (e-procurement) per la razionalizzazione della spesa per l'approvvigionamento di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 19, comma 5.
2. Mediante lo sviluppo di modalità informatiche e telematiche di negoziazione nell'ambito del SIR, il sistema tende:
a) a contenere la spesa, anche attraverso la definizione delle procedure di selezione dei fornitori, l'aggregazione e la standardizzazione della domanda, il monitoraggio dei consumi, lo sviluppo della concorrenza e l'adeguamento degli standard di qualità agli effettivi fabbisogni;
b) a semplificare il processo di acquisto interno;
c) a garantire l'autonomia nella pianificazione dei fabbisogni, nella emanazione degli ordini di acquisto e nel controllo dei consumi;
d) ad assicurare la trasparenza del mercato degli appalti pubblici di servizi e forniture, stimolando l'ordinato sviluppo delle capacità concorrenziali;
e) a perseguire la valutazione comparativa tecnica ed economica tra le diverse soluzioni disponibili sul mercato tenendo conto della rispondenza alle proprie esigenze, ma anche della possibilità di poter sviluppare programmi informatici specifici e del riuso da parte di altre amministrazioni dei programmi informatici appositamente sviluppati.
3. A tal fine sono introdotti:
a) un sistema di negoziazione per gli acquisti di beni e servizi standardizzabili secondo le esigenze comuni, realizzato anche attraverso la stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 21;
b) procedure telematiche di acquisto di beni e servizi, realizzate sia attraverso gare telematiche, sia attraverso il mercato elettronico regionale, fermo restando che, in assenza di specifiche disposizioni emanate dalla Regione, si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 (Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi).


Art. 19
Costituzione della struttura regionale di acquisto(modificato comma 1 da art. 36 L.R. 28 luglio 2004 n. 17)(3)


1. La promozione del sistema e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18 e più in generale alle disposizioni del presente capo sono affidate a un'agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici dotata di personalità giuridica, che il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a costituire ai sensi del titolo IV, capo I della legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università).
2. L'agenzia ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria. L'agenzia opera con criteri di efficienza, economicità ed efficacia nel perseguimento della propria missione. Il bilancio dell'agenzia è allegato al bilancio della Regione.
3. La Regione espleta funzioni di indirizzo e di controllo nei confronti dell'agenzia secondo le modalità specificate dalla convenzione di cui all'articolo 23.
4. L'agenzia ha ad oggetto lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18, comma 3, lettere a) e b) oltre che delle attività previste dal presente capo. La modalità inerente la gestione centralizzata degli acquisti di beni e servizi sarà adottata con particolare riferimento alla fornitura di beni e servizi di serie, standardizzati, fungibili e validati dai destinatari.
5. L'agenzia svolge la propria attività in favore:
a) della Regione e degli enti regionali, quali le agenzie, le aziende e gli istituti, anche autonomi e, in generale, gli organismi di diritto pubblico dalla stessa costituiti e comunque denominati, purché privi di personalità giuridica privatistica, nonché di loro consorzi ed associazioni, ed inoltre degli enti e delle aziende del servizio sanitario regionale;
b) degli Enti locali, nonché degli enti, delle aziende e degli istituti, anche autonomi, delle istituzioni, delle società e in generale degli organismi di diritto pubblico da questi costituiti o partecipati e comunque denominati, nonché di loro consorzi ed associazioni, e inoltre degli istituti di istruzione scolastica e universitaria presenti e operanti nel territorio regionale.
6. L'agenzia espleta, in via esclusiva, attività di interesse generale e di servizio nei confronti dei soggetti di cui al comma 5 del presente articolo, operando per conto oppure in nome e per conto degli stessi in qualità di stazione appaltante.
7. La Giunta, in collaborazione con l'agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici e con le organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di e-procurement delle pubbliche amministrazioni.
8. L'agenzia può prestare i propri servizi anche in favore di altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi di diritto pubblico comunque denominati, anche appartenenti ad altre regioni.


Art. 20
Trasformazione in società per azion


1. Sulla base dei risultati conseguiti nel consolidamento del sistema di razionalizzazione degli acquisti e anche a seguito della presentazione della relazione di cui all'articolo 24, il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a trasformare l'agenzia di cui all'articolo 19 in società per azioni avente ad oggetto sociale esclusivamente la gestione del sistema e lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 18 e più in generale alle disposizioni del presente capo nonché le relative attività strumentali.
2. Il capitale sociale è inizialmente pari al limite legale minimo per la costituzione delle società per azioni; alla società possono partecipare altri enti pubblici, fermo restando che, in ogni caso, la maggioranza del capitale sociale spetta alla Regione.
3. La costituzione della società comporta, secondo le disposizioni adottate con provvedimento approvato dalla Giunta regionale, il trasferimento ad essa dei rapporti giuridici, dei beni e delle dotazioni strumentali dell'agenzia.
4. La Regione può conferire nella società o trasferire ad essa beni strumentali, di cui la Regione stessa sia proprietaria, funzionali all'espletamento dell'oggetto sociale.
5. Si applicano alla società le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 5, 6 e 8.


Art. 21
Funzionamento del sistema di acquisto centralizzato


1. La struttura regionale di acquisto stipula, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa comunitaria e nazionale per la fornitura di beni e servizi a pubbliche amministrazioni, convenzioni-quadro con le quali l'impresa prescelta si impegna ad eseguire, ai prezzi ed alle altre condizioni ivi previsti, contratti conclusi a seguito della semplice ricezione da parte della medesima impresa degli ordinativi di fornitura emessi dalle amministrazioni che ne hanno obbligo o facoltà ai sensi del presente articolo; dette convenzioni, anche al fine di tutelare il principio della libera concorrenza e dell'apertura dei mercati, indicano il limite massimo della durata nel tempo e della quantità dei beni e dei servizi oggetto delle stesse.
2. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera a) sono obbligati ad utilizzare le convenzioni di cui al comma 1 del presente articolo.
3. I soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettera b) hanno facoltà di aderire alle convenzioni di cui al comma 1; in particolare, tali soggetti possono aderire a singole convenzioni attraverso l'emissione di ordinativi di fornitura, ove di volta in volta ne ravvisino l'opportunità, ovvero possono aderire al sistema delle convenzioni con provvedimento di portata generale, ferma restando la necessità di emettere ordinativi di fornitura per il perfezionamento dei singoli acquisti.
4. La struttura regionale di acquisto può svolgere per beni e servizi non ricompresi in convenzioni operative la funzione di stazione appaltante per conto ovvero in nome e per conto di uno o più dei soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettere a) e b), che ne facciano specifica richiesta.


Art. 22
Procedure telematiche di acquisto


1. La struttura regionale di acquisto provvede a rendere operativo il sistema regionale di gare telematiche e a gestire le relative procedure di scelta del contraente per l'acquisto di beni e servizi in quantità, con specifiche qualitative e per esigenze predeterminate, anche aggregando richieste omogenee provenienti da enti diversi.
2. La struttura regionale di acquisto cura l'incremento dei soggetti operanti nell'ambito del mercato elettronico regionale, selezionando i fornitori anche in considerazione dei diversi settori merceologici.
3. Nell'ambito dei rapporti di servizio di cui all'articolo 23, la struttura regionale di acquisto è autorizzata a consentire l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione regionale ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 5, lettere a) e b) che ne facciano specifica richiesta, previa definizione delle relative modalità e condizioni.


Art. 23
Rapporti di servizio


1. I rapporti di servizio tra la Regione e la struttura regionale di acquisto sono regolati da apposite convenzioni operative.
2. Le convenzioni operative hanno una durata massima di trentasei mesi, sono attuate tramite accordi di servizio, specificano gli obiettivi di sviluppo del sistema, anche con riferimento ai diversi settori merceologici e di spesa, gli indicatori di risultato e gli incentivi per il conseguimento degli stessi, nonché il sistema di finanziamento della gestione, con modalità che garantiscano, anche attraverso appropriate forme di partecipazione degli utenti agli oneri di gestione, l'equilibrio di bilancio della struttura stessa.


CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI


Art. 24
Clausola valutativa


1. Con cadenza biennale, la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attuazione della legge e sui risultati da essa ottenuti in termini di potenziamento delle infrastrutture di rete e di sviluppo del sistema informativo regionale. La relazione è presentata alla Commissione consiliare competente in materia e deve contenere risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) in che misura la connessione a banda larga è operativa e diffusa fra le pubbliche amministrazioni operanti sul territorio regionale;
b) quali forme di divario digitale esistono nell'accesso alla rete e quali iniziative si intende realizzare per superarle;
c) in che misura le pubbliche amministrazioni collegate alla rete sfruttano le potenzialità del sistema informativo regionale per condividere e scambiarsi informazioni contenute in banche dati gestite singolarmente;
d) quali cambiamenti ha prodotto lo sviluppo delle tecnologie d'informazione e comunicazione, promosso dalla Regione, nel mercato dei servizi di connettività e a valore aggiunto;
e) in che misura la costituzione di una struttura regionale di acquisto di cui all'articolo 19, ha modificato le modalità di approvvigionamento di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni;
f) quali opinioni hanno esperti e operatori del settore in merito all'efficacia degli interventi previsti nella legge nel potenziare le infrastrutture di rete e nel promuovere l'utilizzo del sistema informativo regionale.
2. La relazione è resa pubblica insieme agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
3. Per svolgere le analisi necessarie a rispondere ai quesiti elencati al comma 1 sono stanziate adeguate risorse.


Art. 25
Copertura finanziaria


1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione fa fronte con l'istituzione di apposite unità previsionali di base o nell'ambito di quelle esistenti e relativi capitoli del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità ai sensi di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
2. Per quanto concerne la concessione di incentivi e contributi, comunque definiti, previsti dalla presente legge, la Giunta regionale stabilisce con propri atti entità, criteri e modalità per l'attribuzione degli stessi.


Art. 26
Direttive tecniche di attuazione


1. La Giunta regionale emana direttive tecniche agli enti pubblici in ordine:
a) alle modalità di acquisizione e scambio di dati tra enti pubblici e di acquisizione di dati da parte dei soggetti privati contenenti, in particolare, l'individuazione degli enti di riferimento per ciascuna base-dati inclusa nel sistema informativo regionale, le specifiche tecniche comuni, le regole di standardizzazione dei dati necessarie per la gestione integrata dei sistemi in rete, le modalità di riorganizzazione dei flussi informativi su base regionale;
b) alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi dove stabilisce, in particolare, le condizioni per l'inserimento degli enti nel sistema comune di gestione delle reti, nonché le norme tecniche ed organizzative per la gestione sicura delle reti e per l'accesso ai servizi forniti.


Art. 27
Coordinamento normativo e abrogazioni


1. La presente legge si applica anche riguardo a tutti i sistemi informatici dei diversi settori della Regione. Le disposizioni di legge regionale che prevedono norme di organizzazione relative a tali sistemi sono coordinate con le previsioni della presente legge mediante appositi atti della Giunta regionale.
2. È abrogata la legge regionale 26 luglio 1988, n. 30 (Costituzione del sistema informativo regionale), ad eccezione dei commi 5 e 6 dell'articolo 14.


Art. 28
Disposizioni transitorie


1. Fino alla data di istituzione dell'agenzia di cui all'articolo 19, la direzione generale "organizzazione, sistemi informativi e telematica" provvede al coordinamento delle iniziative e all'implementazione del progetto di razionalizzazione degli acquisti, anche attraverso iniziative sperimentali di acquisto, in base a quanto previsto dal capo VI.
2. I procedimenti attivati a norma della legge regionale n. 30 del 1988 che risultano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi e attuati secondo quanto disposto dalla medesima legge regionale.


Art. 29
Entrata in vigore


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


(1) Testo coordinato con le modifiche apportate da:
L.R. 28 luglio 2004 n. 17
L.R. 23 dicembre 2004 n. 27
(2) (modificato comma 1 da art. 36 L.R. 28 luglio 2004 n. 17)
(3) (modificato comma 1 da art. 36 L.R. 28 luglio 2004 n. 17)
(4) (modificati commi 2 e 3 da art. 47 L.R. 23 dicembre 2004 n. 27)



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