NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte
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Legge regionale del 23 marzo 2004, n.7
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Livelli di assistenza ed erogazione di sussidi alle persone affette dal morbo di Hansen
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Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Art. 1. (Principi)
1. La Regione Piemonte, nell’ambito delle competenze legislative in materia di assistenza sanitaria, assicura ai soggetti affetti dal morbo di Hansen un livello di assistenza superiore agli standard minimi determinati dalla normativa nazionale, nei limiti e nei termini delle disposizioni che seguono. 2. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i soggetti affetti dal morbo di Hansen, residenti nel territorio della Regione.
Art. 2. (Consistenza dei livelli di assistenza)
1. Ferme restando le prestazioni comprese nei livelli essenziali di assistenza garantiti dalla normativa nazionale, la Regione assicura, ai soggetti di cui all’articolo 1, la fornitura gratuita di tutti i farmaci, anche se non in vendita in Italia, utili o necessari per il trattamento della malattia e delle sue manifestazioni, l’espletamento gratuito di tutti gli esami diagnostici e gli accertamenti di laboratorio connessi con la malattia e il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere il centro di riferimento dal luogo di residenza. 2. La Regione fornisce gratuitamente tutte le prestazioni sanitarie connesse alla cura della patologia non esplicitate dall’elenco previsto dalla tabella di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), o ne garantisce il pagamento dei relativi costi. 3. La gratuita’ delle prestazioni di cui ai commi 1 e 2 si estende all’esenzione dal pagamento di contributi, ticket e qualsiasi altro onere connesso alla cura della patologia.
Art. 3. (Sussidio)
1. In cumulo al contributo corrisposto dallo Stato, la Regione eroga un sussidio regionale a favore dei soggetti affetti dal morbo di Hansen, i quali non raggiungano, con proprie entrate, anche se integrate dalle erogazioni statali, un reddito annuo di euro 15.500,00. 2. Il sussidio regionale e’ erogato in misura tale da consentire ai soggetti di cui all’articolo 1 di raggiungere un reddito annuo pari a euro 15.500,00. 3. Ai fini della determinazione del reddito di cui al comma 1, non si tiene conto dell’integrazione corrisposta ai familiari prevista dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 marzo 1980, n. 126 (Indirizzo alle regioni in materia di provvidenze a favore degli hanseniani e loro familiari).
Art. 4. (Norma finanziaria)
1. Per l’attuazione della presente legge e’ autorizzata la spesa per l’anno finanziario 2004 di euro 100.000,00. 2. Al finanziamento dei contributi a favore dei pazienti hanseniani per le prestazioni sanitarie non garantite dal Servizio sanitario nazionale (SSN) compresi i rimborsi delle spese di viaggio per il raggiungimento delle sedi di cura extraregione, stimati per gli anni 2004 e 2005 rispettivamente in euro 100.000,00 e iscrivibili nell’Unità previsionale di base (UPB) 28011 (Programmazione sanitaria Programmazione sanitaria - Titolo I - spese correnti), si fa fronte ai sensi dell’articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l’anno 2003) e dell’articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte). La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addì 23 marzo 2004 Enzo Ghigo
Note all’articolo 4. - Il testo dell’articolo 30, comma 1, della l.r. 2/2003 è il seguente: “Art.30 ( Norma finale) 1. A partire dall’esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell’articolo 8 della l.r. 7/2001, l’autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti, la cui copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all’esercizio di riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.". - Il testo dell’articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente: “Art. 8 (Legge finanziaria) 1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per l’approvazione, il progetto di legge finanziaria. 2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all’articolo 5 ed in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo periodo: a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1° gennaio dell’anno cui essa si riferisce; b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale, delle leggi di spesa regionale; c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa; d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati. 3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale, nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento di cui all’articolo 5. 4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale, approvando, nell’ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.".
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