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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge regionale del 23 dicembre 2004 n.40
Legge finanziaria 2005
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga seguente legge

Art. 1
(Finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa)

1. Per il triennio 2005/2007 sono autorizzate le spese di cui all’allegata tabella “A”, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 3, lettera b) della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione).
2. Le quote a carico dell’esercizio 2005 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2005 sulle relative UPB e per gli importi indicati.
3. Per gli interventi che comportano l’assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l’assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 34/1978, come da specifica indicazione contenuta nell’allegata tabella “A”.
4. E’ autorizzata la spesa di € 7.000.000,00 per l’esercizio finanziario 2005 per far fronte ad esigenze di permanenza temporanea per motivi di frequenza di studenti, provenienti da altro comune, iscritti a corsi universitari e post universitari, comunque denominati, mediante la realizzazione di strutture alloggiative da assegnare in locazione.
5. Le strutture di cui al comma 4 possono essere realizzate da università, cooperative e loro consorzi, fondazioni o altri soggetti a seguito di partecipazione ad apposito bando che individua il contributo massimo concedibile, la durata dell’iniziativa, nonché il limite massimo dell’ISEE dei fruitori che non deve superare i 44.000 euro, riferito anche alla famiglia di origine. I realizzatori – gestori devono adottare una contabilità separata per ogni iniziativa ammessa al contributo. Il bando stabilisce inoltre i criteri necessari per individuare l’eventuale sovracompensazione ad opera del contributo e quindi la restituzione di somme alla Regione. I fruitori delle strutture devono essere studenti iscritti a corsi di laurea universitaria, master, dottorati e corsi di specializzazione post laurea comunque denominati. Il gestore della struttura redige una graduatoria delle domande di fruizione in base all’ISEE. Il canone di locazione è stabilito in base alle norme vigenti.
6. All’onere di cui al comma 4 si provvede con la riduzione dell’UPB 4.11.1.1.3.117 “Realizzazione di un sistema integrato domanda/offerta”.
7. La dotazione finanziaria di competenza e di cassa dell’UPB 2.5.2.1.3.74 “Promozione, miglioramento e qualificazione del sistema educativo ed universitario” è incrementata di € 7.000.000,00.
8. Per l’acquisizione del materiale rotabile necessario all’effettuazione dei servizi sul prolungamento della linea Metropolitana M1 da Molino Dorino al nuovo polo fieristico Pero-Rho la Regione provvede, per l’anno 2005, ad integrare le somme rese disponibili dallo Stato allo scopo.
9. La Regione, previa stipula di appositi atti convenzionali con i soggetti attuatori degli interventi, integra, per l’anno 2005, le risorse già stanziate dallo Stato per la realizzazione delle opere di accessibilità al nuovo polo fieristico Pero-Rho.
10. Per gli interventi di sostegno e di rafforzamento della rete infrastrutturale di comunicazione sull’asse Cremona – Mantova – Castel d’Ario è previsto un intervento per un importo massimo di 110 milioni di euro per gli esercizi finanziari successivi al 2007 per la costruzione di un ramo autostradale, mediante gli strumenti del project financing, a valere sulle risorse disponibili dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale per gli esercizi finanziari successivi al 2007.
11. Ai fini della realizzazione delle attività progettuali e di quelle concorsuali per l’individuazione del partner finanziario, di cui al comma 10, è previsto l’importo di 1,250 milioni di euro, a carico dell’UPB 5.0.2.0.2.186 “Consulenze” dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2005.
12. La Regione provvede, per l’anno 2005, al concorso nel pagamento degli interessi sui mutui quindicennali di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 8 novembre 1986, n. 752 (Legge pluriennale per l’attuazione di interventi programmati in agricoltura).
13. L’onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2006 e 2007, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2005/2007.
14. Sono autorizzate per il triennio 2005/2007 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui alla allegata tabella “B”, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 3, lettera c), della l.r. 34/1978.
15. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, nelle misure indicate nella allegata tabella “C”, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 3, lettera d), della l.r. 34/1978.

Art. 2
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1 gennaio 2005.


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