Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge
ARTICOLO 1
All’art. 8 della Legge regionale n. 7 del 13 maggio 1996 è inserito il seguente comma 8: “Alle strutture speciali comprese quelle dei Dirigenti Generali,nonché all’Ufficio di Gabinetto di cui all’art. 7 della presente legge, non può essere utilizzato chi:
a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione;
b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;
c) sia componente di organi statutari di Enti. Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale».
All’art. 10 della Legge regionale n. 8 del 13 maggio 1996 è inserito il seguente comma 9 bis: «Alle strutture speciali ovvero al supporto alle stesse, comprese quelle dei Dirigenti Generali, alle ministrutture dei Consiglieri regionali, agli altri uffici di diretta collaborazione con gli organismi politico-istituzionali del Consiglio regionale individuati dall’Ufficio di Presidenza, al supporto tecnico del Presidente della Giunta delle Elezioni e al "collaboratore esperto" di ciascun Consigliere regionale, di cui rispettivamente ai commi 1, 2, 5, 7 bis, 7 ter e 9 del presente articolo, nonché all’Ufficio di Gabinetto, ex art. 9 della presente legge, non può essere utilizzato chi:
a) sia in conflitto di interessi, anche professionali, con la Regione:
b) sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado di Consiglieri regionali e di titolari di strutture speciali;
c) sia componente di organi statutari di Enti, Aziende o società regionali o a rilevante partecipazione regionale”.
ARTICOLO 2
Gli incarichi conferiti al personale utilizzato nelle strutture speciali in violazione delle norme di cui all’art. 1, comma 1 e 2, lett. a), b) e c), decadono di diritto ed i relativi contratti cessano di avere efficacia dall’entrata in vigore della presente legge.
ARTICOLO 3
1. La presente Legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente Legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro, lì 22 novembre 2005
Loiero