Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge
Articoli 1
Finalità
1. La presente legge disciplina l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo destinato a fini turistico-ricreativi delegate alla Regione ai sensi del D.P.R. n. 616/1977 nonché di quelle conferite ai sensi del Decreto Legislativo 31/3/1998, n. 112 e successive modifiche ed integrazioni.
ARTICOLO 2
Attività turistiche e ricreative
1. Per attività turistico-ricreative si intendono:
a) stabilimenti balneari e servizi complementari e di supporto, compresi la vigilanza ed il soccorso;
b) esercizi di ristorazione e di somministrazione di bevande;
c) esercizi commerciali tipici;
d) noleggio di imbarcazioni e natanti;
e) ormeggio, alaggio, stazionamento e servizi complementari alla nautica da diporto;
f) campeggi ed altre strutture ricettive e di attività ricreative e sportive;
g) esercizi commerciali complementari alle attività turistiche, nautiche e ricreative;
h) servizi complementari di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, funzionali alle attività turistiche e ricreative che precedono.
2. I titolari di concessioni demaniali marittime che hanno come scopo la gestione di strutture ad uso turistico ricreativo realizzate per la diretta fruizione del mare sono, ad ogni effetto, imprenditori turistici di imprese produttive di interesse collettivo.
3. Per le concessioni già autorizzate i titolari delle medesime, previa comunicazione all’autorità concedente, possono effettuare il montaggio delle strutture nei 30 giorni precedenti la data di efficacia dell’autorizzazione, escludendosi nel periodo sopraindicato qualsiasi attività di impresa turistico-ricreative.
ARTICOLO 3
Funzioni della Regione
1. Spettano alla Regione, in attuazione del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 494 e della Legge regionale 12 agosto 2002, n. 34, e dell’articolo 9 della legge n. 88/2001 le funzioni di:
a) programmazione ed indirizzo generale;
b) raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione e numerazione dei dati, informazioni e grafici sull’uso del demanio marittimo;
c) formazione del catasto del demanio marittimo;
d) monitoraggio delle opere realizzate e di quelle ammesse a finanziamento pubblico;
e) verifica dello stato di attuazione della programmazione regionale;
f) predisposizione delle misure di salvaguardia dell’ambiente e controllo di competenza;
g) pianificazione del sistema portuale regionale;
h) la definizione, in sede di approvazione del Piano di cui al successivo articolo 6, dei criteri generali, dei criteri che riguardano i materiali da utilizzare, le modalità operative da osservarsi nella progettazione e nella realizzazione degli interventi di ripascimento delle spiagge.
ARTICOLO 4
Funzioni e competenze dei Comuni
1. Per l’attuazione delle finalità di cui alla presente legge, la Regione conferisce ai Comuni le funzioni per l’attività amministrativa inerenti:
a) il rilascio ed il rinnovo, la revoca e la decadenza delle concessioni demaniali marittime;
b) la vigilanza sull’uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico -ricreative;
c) l’autorizzazione al subingresso nella concessione;
d) l’autorizzazione all’affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione;
e) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni relative ai porti di interesse regionale di cui all’articolo 9 della legge n. 88/2001.
2. Al fine di assicurare il necessario supporto per la gestione della delega di cui al presente articolo, la Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un progetto - obiettivo denominato “Organizzazione della delega in materia di demanio marittimo” finalizzato alla definizione dei profili professionali, della riqualificazione del personale da trasferire, della dotazione informatica per la gestione delle funzioni delegate nonché per la definizione della struttura di cui al successivo articolo 21.
3. A conclusione del progetto di cui al precedente secondo comma la cui durata non può essere superiore a 60 giorni, la Giunta Regionale provvederà al trasferimento presso i Comuni del personale così riqualificato nonché delle risorse necessarie.
4. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Comuni trasmettono alla Giunta Regionale una relazione sull’esercizio delle funzioni amministrative attribuite con riferimento all’anno precedente allegando l’elenco aggiornato delle concessioni anche su supporto informatico.
ARTICOLO 5
Concertazione
1. La Regione persegue la concertazione con gli enti locali interessati all’adozione dei provvedimenti regionali concernenti la gestione del demanio marittimo a finalità turistico-ricreative mediante l’istituzione di un Comitato consultivo composto da:
a) Direttore generale del Dipartimento interessato o suo delegato;
b) cinque Sindaci o loro delegati di comuni costieri indicati dall’ANCI regionale;
c) quattro rappresentanti indicati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
2. La Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge insedia il Comitato e ne definisce le modalità di funzionamento.
ARTICOLO 6
Piano di indirizzo regionale
1. La Regione individua nel Piano di Indirizzo Regionale per l’utilizzo del demanio marittimo, di seguito denominato PIR, l’atto di programmazione attraverso il quale:
a) determina una percentuale non inferiore al 30 per cento delle aree ricadenti sul demanio marittimo di ogni singolo comune rivierasco riservandolo all’uso pubblico ed alla libera balneazione;
b) stabilisce gli orientamenti per la identificazione dei sistemi territoriali;
c) individua le aree costiere non più fruibili ai fini dell’uso pubblico del mare;
d) ridefinisce, d’intesa con l’autorità marittima preposta, la delimitazione della fascia di demanio marittimo alla luce delle modificazioni fisiche intervenute;
e) indica le modalità per l’acquisizione al patrimonio comunale delle aree di cui alla precedente lettera c) e per l’eventuale cessione ai privati, comunque a titolo oneroso, nel rispetto delle previsioni di cui alla Legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni;
f) prevede l’obbligo per i Comuni, in sede di adozione del Piano di cui al successivo articolo 12, di assicurare gli accessi a mare, la presenza di servizi minimi sia sulle aree in concessione che su quelle libere, la realizzazione dei percorsi di cui al successivo articolo 15, comma 2;
g) definisce la destinazione di una congrua superficie alle attività di rimessaggio a favore degli addetti alla pesca;
h) individua le aree a valenza turistica tenendo conto delle previsioni di cui all’articolo 3, primo comma, lettera a), punti 1, 2 e 3 della legge 4 dicembre 1993, n. 494;
i) individua le modalità per l’attuazione delle attività di cui al successivo articolo 8.
2. Con riferimento alle aree di cui alla lettera h) del precedente primo comma, il PIR deve contenere prescrizioni di carattere generale sull’uso e la tutela delle risorse essenziali del territorio mediante:
a) la individuazione dei sistemi territoriali in base a criteri ambientali, economici, sociali e culturali, delineando i criteri di utilizzazione delle risorse essenziali, la dotazione infrastrutturale e dei servizi;
b) la identificazione delle condizioni per rafforzare gli effetti della complementarietà ed integrazione fra i sistemi territoriali individuati, al fine di migliorarne la funzionalità complessiva nel rispetto delle qualità ambientali;
c) la individuazione delle azioni di salvaguardia delle risorse essenziali, la difesa del suolo, la prevenzione e la difesa dall’inquinamento e la prevenzione dalle calamità naturali;
d) prescrizioni concernenti ambiti territoriali, in coerenza con il Piano Regionale dei Trasporti in funzione della localizzazione di:
I. aeroporti;
II. porti turistici;
III. autostrade e itinerari di interesse turistico regionale;
IV. strutture alberghiere, centri residenziali.
ARTICOLO 7
Modalità di approvazione del PIR
1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva, ai sensi dell’art. 6 terzo comma della legge n. 494/93, il piano di utilizzo delle aree del demanio che abbiano finalità turistiche e ricreative.
2. Ai fini della formazione del PIR la Giunta Regionale, sentito il Comitato di cui al precedente articolo 5, elabora un documento preliminare e lo trasmette al Consiglio Regionale, alle Province ed ai Comuni interessati.
3. Ogni Provincia convoca una conferenza di programmazione con i comuni per un
esame congiunto della proposta entro 90 giorni dalla data di ricezione, mentre il Consiglio Regionale, tramite la Commissione permanente competente, convoca una conferenza di programmazione conclusiva con la partecipazione delle Province.
4. La Giunta Regionale, cui saranno trasmessi i verbali della Conferenza di cui al comma precedente, provvede all’adozione del PIR, a validità quinquennale, e lo trasmette al Consiglio Regionale per la definitiva approvazione.
5. Le procedure di cui ai commi che precedono sono osservate anche nei casi di varianti al PIR.
6. Il PIR ha finalità prettamente programmatica, non inficiando l’aspetto dominicale del demanio marittimo.
ARTICOLO 8
Attività Consentite
1. Salvo quanto disposto dal Codice della Navigazione, dal suo regolamento di attuazione, dalle leggi speciali in materia, dalle ordinanze emanate dal Capo del Circondario Marittimo, con riserva di dare indirizzi con successivi regolamenti in ordine alla garanzia del pubblico utilizzo degli arenili, alla tutela e conservazione degli ambienti marini e litoranei, nelle aeree demaniali marittime sulle quali la Regione esercita le funzioni delegate, possono essere anche effettuate:
a) attività industriali, limitatamente ad interventi di ristrutturazione di
impianti esistenti;
b) interventi sul regime idraulico;
c) attività di ripascimento degli arenili soggetti a fenomeni erosivi, effettuato con sedimenti provenienti da dragaggi di fondali marini, con materiali naturalmente depositati sulle spiagge, negli alvei dei corsi d’acqua e ricavati nell’ambito di interventi di manutenzione degli stessi alvei o con altri materiali preventivamente dichiarati idonei;
d) attività di bonifica ambientale finalizzate alla difesa del litorale, alla tutela del paesaggio, del suolo e del regime delle acque;
e) le attività di cui al successivo comma 3.
2. Devono essere salvaguardate le piante di alto fusto, le alberature e i sistemi vegetali autoctoni.
3. Le concessioni dei beni demaniali marittimi possono essere rilasciate, oltre che per i servizi di interesse pubblico, ai fini di cui all’art. 59 del DPR n. 616/77, anche per la realizzazione delle seguenti attività:
a) complessi balneari, compresi i servizi complementari, realizzabili anche a cura dei Comuni;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande inseriti nelle strutture di cui alla precedente lettera a);
c) noleggio e rimessaggio di unità da diporto;
d) campeggi, attività ricreative, sportive e culturali;
e) attività di soccorso a mare prestate da organizzazioni di volontariato regolarmente autorizzate;
f) approdi e/o porti classificati di categoria 2°, classe III, aventi funzioni turistiche e da diporto di cui all’art. 4 comma 3 lett. e) della Legge 28 febbraio 1994 n. 84, secondo i criteri, le modalità e competenze fiscali fissati dal DPR 2 dicembre 1997 n. 509 e successive modifiche ed integrazioni;
g) campi boa e pontili galleggianti.
ARTICOLO 9
Opere consentite
1. Possono essere realizzati assetti, interventi, installazioni che permettano dai luoghi accessibili al pubblico la visibilità del mare e dell’ orizzonte marino, delle dune e delle spiagge.
2. Nelle aree demaniali marittime vincolate alle utilizzazioni turistiche e ricreative possono essere realizzate opere considerate di facile rimozione delle seguenti tipologie:
a) strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento;
b) strutture prefabbricate appoggiate su suolo o interrate;
c) impianti e manufatti totalmente interrati;
d) costruzioni ad un unico piano in muratura ordinaria, con solaio in cemento armato semplice o misto, oppure in pannelli prefabbricati, poggianti o meno su piattaforma in cemento di altezza massima di metri quattro dal piano di calpestio per rimessaggio di piccoli natanti come windsurf e canotti, per pronto soccorso per servizi di comunicazione e di accoglienza, per servizi igienici, per uffici di direzione e cassa, per servizio di guardiania, per spogliatoio a rotazione, per servizio ristoro.
3. Costruzioni e strutture esistenti vengono, su domanda del concessionario, normalizzate alla tipologia indicata nel comma che precede, rilasciando per tale finalità una concessione di durata pari al periodo necessario per l’ammortamento dei costi sostenuti da individuare con apposita convenzione da stipularsi con il Comune.
4. Per le strutture precarie normalizzate e facenti parte delle concessioni a scopo turistico-ricreativo già autorizzate, il concessionario potrà procedere al loro montaggio ad inizio stagione e smontaggio a fine stagione previa comunicazione all’autorità comunale concedente accompagnata da autocertificazione attestante che nessuna modifica è stata apportata alle medesime. E’ fatta salva la possibilità da parte del concessionario di lasciare in permanenza i servizi di utenza a condizione che restino assolutamente invisibili a livello di arenile.
5. Le strutture degli stabilimenti balneari, ove le condizioni territoriali lo consentano, su richiesta dell’interessato e previo parere dell’autorità concedente, possono permanere anche per l’intero anno, escludendosi, comunque, ogni ipotesi di intervento finanziario a carico della pubblica amministrazione in conseguenza di danni provocati da calamità naturali.
6. La concessione per la realizzazione e l’esercizio di nuovi campeggi non può consentire manufatti e prefabbricati, container, case mobili su ruote o su ancoraggi di supporto che possano essere adibiti ad abitazione anche precaria.
Inoltre, gli spazi eventualmente destinati a camper e roulotte devono essere distinti da quelli destinati a tende e bungalow.
7. Possono essere autorizzati interventi comprendenti opere di difficile rimozione solo in quanto necessarie a riqualificare l’ambiente, a migliorare la qualità dei servizi.
ARTICOLO 10
Concessione in uso di beni del demanio marittimo
1. Il PIR, prevede l’autorizzazione, per fini turistici e ricreativi, di occupazioni temporanee di aree ed edifici, ovvero concessioni in uso per lo svolgimento di attività corrispondenti alla funzione pubblica cui il singolo bene è destinato, alle seguenti condizioni:
a) che sia comunque garantita la continuità della funzione pubblica e non derivi a questa alcun pregiudizio per i beni demaniali;
b) che le attività da svolgere siano compatibili con la funzione pubblica, cui sono comunque destinati i beni demaniali.
2. Alla costituzione di diritti a favore di terzi si provvede con concessione amministrativa.
3. La Giunta Regionale, nei limiti di cui all’art. 1 secondo comma della Legge 4 dicembre 1993 n. 494, come modificato dall’articolo 10 della legge n. 88/2001, disciplina la durata del rapporto, oltre che la misura del canone di cui al successivo articolo 18, i modi e le condizioni di esercizio della concessione, anche al fine di garantire la destinazione del bene e stabilire i requisiti che il concessionario deve mantenere per la durata del rapporto, pena la decadenza della concessione.
ARTICOLO 11
Obblighi, divieti e limiti
1. Con riferimento ad aree ed ambiti territoriali devono essere osservati i seguenti obblighi, divieti e limiti secondo i principi di sostenibilità ambientale ed in relazione alla loro rilevanza ai fini dell’equilibrio ambientale (bilancio dei sedimenti, azione antierosiva dei fondali), nonché ai fini della economia turistica dell’immagine di naturalità regionale delle aree costiere in condizioni di naturalità o di paranaturalità siccome disciplinati dalla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 “Norme per la tutela e l’uso del territorio”.
2. Non possono essere rilasciate concessioni, anche stagionali, finalizzate alla costruzione, sia pure provvisoria, di qualsiasi impianto o manufatto nei tratti di costa scogliera, tratti di arenile non atrofizzati, cale, pinete litorali, spiagge alla confluenza delle foci di corsi d’acqua. Il Q.T.R. o il piano paesistico nonché il piano delle coste potranno delimitare le aree suddette e dettare norme specifiche per il loro eventuale e controllato utilizzo, sempre nel rispetto dei principi generali delle leggi citate, comunque non pregiudizievoli alla risorsa di naturalità.
3. Non possono essere rilasciate concessioni nelle zone di interesse archeologico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
4. Nelle aree boschive costiere possono essere costruite strade al fine esclusivo di tutela del bosco o di accesso al demanio marittimo.
ARTICOLO 12
Piani Comunali di spiaggia
1. Il Piano comunale di spiaggia, di seguito denominato PCS, costituisce lo strumento di pianificazione delle aree ricadenti nel demanio marittimo attraverso cui i Comuni provvedono a:
a) disciplinare e localizzare le attività di cui al comma 3 del precedente articolo 8 facendo salva la situazione esistente rispetto alle imprese già titolari di concessione;
b) individuare e regolamentare le zone di demanio marittimo destinate alle attività di cui al comma 1 del medesimo precedente art. 8;
c) indicare:
I. le zone di rispetto dalle foci di fiumi, canali e torrenti;
II. le aree sottoposte a vincolo archeologico;
III. le aree di riserva paesaggistica già riconosciute;
IV. le aree destinate a servizi ed infrastrutture, parcheggi, arredo urbano;
V. le aree non assentibili;
VI. le aree destinate alla libera balneazione per una superficie non inferiore, nel totale, al 30 per cento del demanio marittimo ricadente nel territorio comunale;
VII. la distanza minima tra rispettive aree per nuove concessioni non inferiore a metri lineari cinquanta.
2. Il PCS deve essere corredato dai seguenti elaborati:
a. relazione comprendente i dati sulla potenzialità della popolazione utente il demanio marittimo per attività di balneazione e per gli altri usi consentiti, tenendo a riferimento:
I. il numero delle abitazioni complessivamente occupate nel territorio comunale;
II. la popolazione residente e quella fluttuante;
III. il numero dei posti letto (alberghi, villaggi, camping, pensioni etc.);
IV. planimetria catastale aggiornata con la indicazione della destinazione d’uso di tutte le aree del demanio marittimo occupate sia in concessione, sia abusivamente o che siano oggetto di contenzioso, ivi inclusi gli arenili di nova formazione non ancora riportati in catasto; deve, altresì, essere indicata la linea di battigia catastale e quella attuale, nonché il profilo altimetrico degli arenili, al fine di evidenziare le zone di litorale soggetto ad erosione;
V. planimetria in scala 1:1000 delle aree demaniali marittime ove è rappresentato lo stato di fatto e quello programmato;
VI. regolamento e norme di attuazione del PCS.
3. AI fine di consentire il pubblico utilizzo degli arenili destinati alla balneazione è necessario che nel PCS sia prevista la costituzione di sufficienti servitù prediali sui terreni retrostanti il demanio nel rispetto del Codice Civile, fatti salvi i suoli su cui sono espletate le attività ricettive.
ARTICOLO 13
Modalità di approvazione del PCS
1. Il Consiglio comunale, previo parere non vincolante delle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a livello regionale, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dei PIR, provvede, nell’ambito della pianificazione urbanistica del proprio territorio ed in piena coerenza con il PIR, all’adozione o all’adeguamento, se già provvisti, del PCS e relativo regolamento di attuazione.
2. L’Amministrazione provinciale competente territorialmente approva il PCS, previa verifica della rispondenza con gli obiettivi e gli indirizzi dei PIR.
3. In caso di inadempienza alle disposizioni di cui al comma che precede, la Giunta Regionale, previa diffida a provvedere nei successivi 30 giorni, si sostituisce al Comune attraverso la nomina di un Commissario ad acta i cui oneri graveranno sul bilancio dei Comuni inadempienti.
ARTICOLO 14
Norme di salvaguardia
1. Dalla data di entrata in vigore dei PIR e fino all’entrata in vigore del PCS, formato ed adeguato secondo le prescrizioni ed indicazioni dei PIR, non possono essere rilasciate nuove concessioni ed il Sindaco è tenuto a sospendere ogni determinazione sulle domande di rinnovo delle concessioni esistenti in contrasto con le previsioni e prescrizioni dello stesso PIR.
2. Per quanto non disposto dalla presente norma si osservano le norme contenute nel Codice della navigazione e relativo regolamento di esecuzione.
ARTICOLO 15
Soggetti destinatari
1. Le concessioni di aree ricadenti nel demanio marittimo da utilizzare a fini turistico-ricreativi possono essere rilasciate a soggetti pubblici e privati, Enti, Associazioni, Cooperative, ONLUS, Cral aziendali, previa apposita richiesta, da inoltrare al Comune territorialmente competente, che deve contenere, oltre a quanto previsto nello strumento di pianificazione di cui al precedente art. 12:
a) l’uso cui si intende destinare la disponibilità in concessione dell’area richiesta;
b) la durata della concessione che non può essere superiore ai sei anni con rinnovo automatico alla scadenza ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 88/2001.
2. Al fine di consentire l’accesso al mare da parte di soggetti disabili, nonché la loro mobilità all’interno delle aree demaniali destinate alle finalità di cui alla presente legge, i concessionari devono predisporre appositi percorsi da posizionare sulle spiagge, sia normalmente che parallelamente alla battigia.
3. Le prescrizioni di cui al comma precedente devono risultare già negli elaborati progettuali posti a base della richiesta di concessione.
4. Per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni sono tenuti ad acquisire, ad integrazione della pratica di concessione demaniale, gli elaborati progettuali posti a base degli interventi di cui al precedente comma 3 ed assegnano un termine per la loro attuazione.
ARTICOLO 16
Lega Navale Italiana
1. La Regione riconosce che la Lega Navale Italiana, quale Ente pubblico che svolge servizi di interesse pubblico ai fini della diffusione nell’ambito regionale, in particolare tra i giovani, dello spirito marinaro e della cultura del mare, contribuisce a determinare e a realizzare l’interesse per lo sviluppo e per il progresso delle attività che hanno sul mare e sul litorale marittimo la loro operatività e il loro mezzo di azione, ai sensi degli arti. 1 e seguenti dello Statuto dell’Ente stesso, approvato con Decreto Interministeriale Ministero Difesa e Ministero Infrastrutture e Trasporti del 20 marzo 2003. Inoltre, la Lega Navale Italiana esercita la sua attività sotto la vigilanza dello Stato, e in particolare, dei Ministeri della Difesa e delle Infrastrutture e dei trasporti.
2. La Regione prende atto, altresì, che la Lega Navale Italiana è stata individuata,dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, con Decreto 17 dicembre 2001, quale Associazione di protezione ambientale ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché è stata riconosciuta sia quale Ente Culturale con Decreto del Ministero della Pubblica Istruzione dell’01/02/1995, sia quale Associazione di promozione sociale, ai sensi della legge 4 dicembre 2000, n. 383, con Decreto in data 4 aprile 2002 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. Al fine di contribuire al migliore perseguimento, da parte della Lega Navale Italiana, delle finalità richiamate nei commi 1 e 2, i Comuni nell’ambito delle proprie competenze in materia di utilizzazione delle aree del demanio marittimo si impegnano, se richiesto, a prevedere nel Piano comunale di spiaggia e negli equivalenti strumenti di pianificazione delle aree stesse, nonché nelle disposizioni di attuazione, una zona del Demanio Marittimo da destinare e da utilizzare per il conseguimento delle finalità proprie della stessa Lega Navale Italiana in sede locale, nell’ambito delle aree di cui all’art. 12, comma 1, alinea VI.
4. Le aree assentite in concessione debbono essere sempre utilizzate dalla Lega Navale Italiana esclusivamente per le proprie finalità istituzionali e con assoluta esclusione di ogni scopo di lucro.
5. La Lega Navale Italiana presta ogni collaborazione alla Regione, a richiesta di questa, allo scopo di:
a) contribuire alle iniziative per la protezione dell’ambiente marino e delle acque interne; b) concorrere a sviluppare le attività sportive e ricreative in mare, sul litorale marittimo e delle acque interne;
c) effettuare conferenze e convegni in materia di economia e ambiente marino, di sicurezza in mare e delle acque interne;
d) sviluppare, in coordinamento con le Istituzioni scolastiche, attività ambientalistiche e di tutela del territorio;
e) concorrere allo sviluppo e al compimento dei programmi nell’ambito delle scuole di ogni ordine e grado; attivare forme di collaborazione per promuovere progetti di “veloterapia” a favore dei disabili;
f) concordare con la Regione e con gli Enti locali l’individuazione di ulteriori forme di collaborazione.
ARTICOLO 17
Concorso di più domande di concessione
1. Nel caso di più domande di prima concessione la preferenza è accordata, a parità di garanzie individuate secondo le previsioni di cui all’articolo 37 del Codice della Navigazione, alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili, e, a condizioni di parità secondo l’ordine temporale di presentazione.
ARTICOLO 18
Procedure per il rilascio delle concessioni
1. Le concessioni demaniali sono rilasciate a cura del Comune in conformità al PCS e devono contenere, oltre agli elementi previsti dal regolamento di esecuzione di cui al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 18 febbraio 1997, anche:
a) i termini entro i quali devono essere eseguite le opere previste in progetto, nonché l’inizio della gestione;
b) l’obbligo dell’uso continuato delle attività per l’intero periodo previsto nella concessione;
c) divieto di mutare le attività poste a base della concessione.
2. Il concessionario deve corrispondere annualmente all’ufficio delle entrate competente per territorio, l’importo del canone alle scadenze indicate nell’atto di concessione, garantendo l’osservanza degli obblighi assunti in conformità alle condizioni di cui all’art. 17 primo comma del regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione.
3. Il concessionario, a garanzia degli obblighi assunti con Atto di concessione provvede, oltre a quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di attuazione, al deposito cauzionale nei modi previsti dalle leggi vigenti per un importo pari al totale dell’intero tributo regionale di cui alla L.R. n. 1/1971. A tal fine la Regione riconoscerà eventuali convenzioni stipulate dai concessionari con le Associazioni di categoria.
ARTICOLO 19
Valenza turistica e determinazione canoni
1. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, e previo parere vincolante della Commissione permanente, in applicazione dell’articolo 6 del decreto ministeriale 5 agosto 1998, n. 342 individua le aree del proprio territorio da classificare nelle categorie A, B e C sulla base dei criteri armonizzati sul piano nazionale ai sensi dell’articolo 4 dei d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616 del requisito di alta, normale e minore valenza turistica, sentiti i comuni competenti per territorio e tenuto conto tra l’altro dei seguenti elementi:
a) caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
b) grado di sviluppo turistico esistente;
c) stato delle acque con riferimento alla balneabilità;
d) ubicazione ed accessibilità agli esercizi;
e) caratteristiche delle strutture, delle attrezzature e dei servizi, nelle tipologie di insediamento.
2. La classificazione, su proposta dei comuni, può essere verificata ogni quattro anni.
3. Per l’attuazione degli adempimenti di cui al comma precedente, la Giunta Regionale è tenuta, sulla base dei criteri armonizzati ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 616/77, ad accertare i requisiti di alta, normale e minore valenza turistica del territorio costiero, tenendo conto di tutti gli elementi indicati dall’art. 6 comma 1 lettere “a”, “b”, “c”, “d” ed “e” del citato DM 5/8/1998 n. 342.
ARTICOLO 20
Revoca, decadenza, subingresso
1. La concessione demaniale può essere revocata per motivi di interesse pubblico, da parte del Comune e/o della Regione.
2. Il Comune dichiara la decadenza del concessionario, oltre che per inosservanza delle condizioni indicate alle lettere “a”, “b” e “c” del comma 1 del precedente art. 18:
a) per omesso pagamento del canone di cui all’art. 18 comma 2, determinato ai sensi del precedente articolo 19;
b) per inadempienza di obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;
c) per inottemperanza alle prescrizioni di cui all’art. 15;
d) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione.
3. Nei casi di inosservanza delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del precedente articolo 18, nonché di quelle previste al comma 2 del presente articolo, il Comune fissa un termine entro il quale l’interessato:
a) può presentare controdeduzioni che, se ritenute valide, comportano la revoca del provvedimento di decadenza;
b) può presentare ricorso presso l’Amministrazione provinciale territorialmente competente in caso di rigetto delle controdeduzioni di cui alla precedente lettera a);
c) può provvedere a rimuovere le cause poste a base del provvedimento di decadenza ed in tal caso il Comune ripristina la validità della concessione.
4. Il ricorso di cui alla lettera b) del precedente comma si intende accolto in caso di mancata decisione entro i 30 giorni successivi alla data di acquisizione del ricorso da parte dell’Amministrazione provinciale.
5. Al Concessionario decaduto non spetta alcun rimborso per opere eseguite né per spese sostenute.
6. La Regione provvede alla revoca della concessione in presenza di fatti, regolarmente accertati, che pregiudicano la pubblica incolumità o per eventi legati a calamità naturali.
7. Il concessionario può affidare ad altri soggetti la gestione delle attività oggetto della concessione, nonché di attività secondarie nell’ambito della medesima.
8. La revoca può essere disposta anche per motivi di accertato pubblico interesse, nel qual caso l’Amministrazione concedente, previa istanza dell’impresa interessata, può autorizzare in alternativa, ai sensi dell’art. 42 del Codice della Navigazione, una concessione a fini turistico-ricreativi sul litorale di competenza possibilmente di superficie equivalente, fatta salva la riserva di cui al comma 1, VI alinea, del precedente art. 12.
ARTICOLO 21
Struttura amministrativa regionale
1. Per lo svolgimento delle attività tecnico-amministrative di cui alla presente legge presso il Dipartimento competente è istituita,con provvedimento del Presidente della Giunta regionale, una struttura operativa con le seguenti funzioni:
a) raccolta sistematica, catalogazione, archiviazione dei dati, informazioni e grafici sull’uso del demanio marittimo a fini turistico-ricreativi;
b) formazione del catasto del demanio marittimo;
c) predisposizione dei documenti di programmazione, e di indirizzo e di pianificazione di competenza regionale;
d) verifica di attuazione degli indirizzi regionali;
e) consulenza e supporto tecnico-giuridico a favore degli Enti Locali.
ARTICOLO 22
Vigilanza
1. Le funzioni di vigilanza sull’uso delle aree del demanio marittimo date in concessione per le finalità di cui alla presente legge, sono esercitate dal Comune, ferme restando le competenze in materia di controllo disciplinate dal Codice della Navigazione.
2. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni il comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione medesima.
3. I comuni, qualora accertino che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accertino che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adottano i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.
ARTICOLO 23
Ricorsi
1. Può essere proposto ricorso gerarchico al Presidente della Giunta regionale avverso i provvedimenti adottati dagli Enti titolari delle funzioni conferite con la presente legge in materia di rilascio di concessioni inerenti alla realizzazione di porti, comunque denominati, nonché all’ampliamento e alla modifica strutturale di porti già esistenti.
ARTICOLO 24
Cauzione
1. A garanzia degli obblighi assunti, il concessionario è tenuto a prestare cauzione in applicazione dell’articolo 17 del regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione (parte marittima) e dell’ articolo 54 del regolamento generale della contabilità di Stato.
2. La cauzione viene cointestata alla Regione ed all’Amministrazione marittima affinché ciascun ente sia garantito pro quota circa la osservanza degli obblighi derivanti dall’atto di concessione, con particolare riferimento, per lo Stato, al versamento dei canoni ed agli oneri per la rimissione del bene in pristino stato allo scadere della concessione e, per la Regione, alle modalità di esercizio dell’ attività oggetto di concessione.
3. La cauzione può essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa anche per il tramite delle associazioni regionali di categoria appartenenti alle organizzazioni sindacali più rappresentative nel settore turistico dei concessionari demaniali marittimi, sulla base di apposite convenzioni.
ARTICOLO 25
Difesa delle coste e conservazione delle spiagge
1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 10, comma 8, della legge regionale n. 13 del 17 agosto 2005, sono di competenza dei Comuni costieri:
a) l’approvazione degli interventi di ripascimento degli arenili con l’esclusione di quelli stagionali per il ripristino dei profili costieri precedenti gli eventi erosivi;
b) la partecipazione alle funzioni di promozione e di coordinamento degli interventi di ripascimento degli arenili;
c) l’approvazione e l’esecuzione diretta degli interventi stagionali di rinascimento delle spiagge per il ripristino dei profili costieri precedenti gli eventi erosivi.
2. I progetti di cui all’articolo 96, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 34/2002 sono elaborati, tenuto conto delle attività economiche ivi esercitabili, nell’ottica della sostenibilità ambientale del riassetto costiero e nel rispetto della dinamica naturale dei litorali.
3. L’approvazione dei progetti è effettuata attraverso conferenza di servizi o accordo di programma indetta o promosso dalla Regione a cui partecipano la Provincia, i Comuni interessati alle opere, il Genio Civile opere marittime e ogni altra Amministrazione interessata.
4. Le procedure di V.I.A., ove non esperite preventivamente, sono espletate nell’ambito della conferenza o dell’accordo di cui al comma 1 in applicazione della vigente legislazione in materia.
5. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, previo parere della Commissione permanente competente, approva i criteri ed i requisiti di cui all’articolo 96, comma 1, legge regionale n. 34/2002.
ARTICOLO 26
Norme tributarie
1. Le concessioni oggetto della legge sono soggette al tributo regionale di cui alla legge n. 1/71, nella misura pari al dieci per cento del canone di concessione.
2. L’imposta regionale è dovuta direttamente dal concessionario, alle scadenze fissate per il pagamento del relativo canone di concessione, mediante versamento agli uffici competenti, che lo riscuotono per conto della Regione.
3. I proventi derivanti dal tributo di cui al precedente comma 2 verranno così ripartiti:
a) il 70% sarà destinato ai Comuni interessati, in ragione dell’entrata, quale contributo per i maggiori oneri a loro carico derivanti dall’esercizio della delega delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo con finalità turistico - ricreative;
b) il 30% sarà utilizzato dalla Regione per la parziale copertura della spesa necessaria per l’attuazione della presente legge.
ARTICOLO 27
Norma transitoria
1. Fino a quando non sarà approvato il PIR di cui al precedente art. 7, continuano a produrre effetto le concessioni già rilasciate che potranno essere rinnovate, per una sola volta, anche successivamente all’entrata in vigore della presente legge.
2. Alle istanze di concessione presentate, il cui iter burocratico è già avviato alla data di entrata in vigore della presente legge, si continuerà ad applicare la normativa precedente.
ARTICOLO 28
Pubblicazione
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro, lì 21 dicembre 2005