NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia
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Legge regionale del 21 dicembre 2004 n.38
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Modifiche e integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 (misure urgenti in materia di risparmio energetico ad uso illuminazione esterna e di lotta all’inquinamento luminoso) ed ulteriori disposizioni
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga seguente legge Art. 1 (Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17)
1. 1. L’articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000 n. 17 è sostituito dal seguente: “Art. 1 (Finalità) 1. Sono finalità della presente legge: a) la riduzione dell’inquinamento luminoso ed ottico sul territorio regionale attraverso il miglioramento delle caratteristiche costruttive e dell’efficienza degli apparecchi, l’impiego di lampade a ridotto consumo ed elevate prestazioni illuminotecniche e l’introduzione di accorgimenti antiabbagliamento; b) la razionalizzazione dei consumi energetici negli apparecchi di illuminazione, in particolare da esterno, l’ottimizzazione dei costi di esercizio e di manutenzione degli stessi; c) la riduzione dell’affaticamento visivo e il miglioramento della sicurezza per la circolazione stradale; d) la tutela delle attività di ricerca scientifica e divulgativa degli osservatori astronomici ed astrofisici, professionali e non, di rilevanza nazionale, regionale o provinciale e di altri osservatori individuati dalla Regione; e) la conservazione e la tutela degli equilibri ecologici sia all’interno che all’esterno delle aree naturali protette.”.
Art. 2 (Inserimento dopo l’articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 dell’articolo 1 bis)
1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è inserito l’articolo 1 bis: “Art. 1 bis (Definizioni) 1. 1. Ai fini della presente legge si intende: a) a) per inquinamento luminoso, ogni forma di irradiazione di luce artificiale che si disperda al di fuori delle aree cui essa è funzionalmente dedicata e, in particolare, oltre il piano dell’orizzonte; b) b) per inquinamento ottico o luce intrusiva, ogni forma di irradiazione artificiale diretta su superfici o cose cui non è funzionalmente dedicata o per le quali non è richiesta alcuna illuminazione; c) c) per piano dell’illuminazione, il piano redatto dalle amministrazioni comunali per il censimento della consistenza e dello stato di manutenzione insistenti sul territorio amministrativo di competenza e per la disciplina delle nuove installazioni, nonché dei tempi e delle modalità di adeguamento, manutenzione o sostituzione di quelle esistenti; d) d) per osservatorio astronomico ed astrofisico, la costruzione adibita in maniera specifica all’osservazione astronomica a fini scientifici e divulgativi, con strumentazione dedicata all’osservazione notturna; e) e) per fascia di rispetto, l’area circoscritta all’osservatorio la cui estensione è determinata dalla categoria dell’osservatorio medesimo; f) f) per aree naturali protette, gli ambiti territoriali ad elevato valore ambientale e socio-culturale interessati da misure di protezione a valenza nazionale, regionale e locale.”.
Art. 3 (Integrazione dell’articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 sono inseriti i commi 2 bis, 2 ter e 2 quater: “2 bis. La Regione, in applicazione delle linee di indirizzo del Programma Energetico Regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale 21 marzo 2003, n. VII/12467, promuove il ricorso all’istituto del finanziamento tramite terzi per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli impianti di illuminazione esterna, attraverso la redazione e la divulgazione di documentazione di gara atta a consentire la adozione di nuove e migliorative soluzioni contrattuali. 2 ter. La Regione con il concorso delle associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dell’inquinamento luminoso, delle categorie e degli enti/organismi a diverso titolo interessati dalle presenti disposizioni, incentiva la formazione di figure professionali dedicate e l’aggiornamento degli operatori di settore, promuovendo, attraverso atti di programmazione negoziata, corsi di studio e programmi nelle diverse sedi didattiche della Lombardia. 2 quater. La Regione promuove forme di aggregazione tra i comuni con l’obiettivo di facilitare la migliore applicazione dei dettati normativi, anche in termini di economicità degli interventi.”.
Art. 4 (Integrazione dell’articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17)
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 sono inserite le lettere b-bis, b-ter e b-quater: “b-bis) adeguano gli impianti di illuminazione esterna, per i quali si siano generate situazioni di competenza diretta, ai criteri della legislazione regionale di settore; b-ter) esercitano le funzioni di vigilanza sui comuni circa l’ottemperanza delle disposizioni di cui alla presente legge; b-quater) comminano, in presenza di accertate inadempienze dei comuni, le sanzioni amministrative previste all’articolo 8, comma 3.”.
Art. 5 (Sostituzione dell’articolo 4 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17)
1. L’articolo 4 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituito dal seguente: “Art. 4 (Compiti dei comuni)
1. 1. I comuni: a) si dotano entro e non oltre il 31 dicembre 2005 dei piani di illuminazione di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 bis; a) b) provvedono a integrare lo strumento urbanistico generale con il piano dell’illuminazione; b) c) promuovono forme di aggregazione per la migliore applicazione dei dettati normativi; c) d) rilasciano, con decreto del sindaco, l’autorizzazione per tutti gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, per i quali non ricorrano gli estremi della deroga di cui all’articolo 6, comma 3. A tal fine il progetto illuminotecnico dell’opera da realizzare deve essere redatto da figure professionali specialistiche che ne attestino inequivocabilmente la rispondenza ai requisiti della presente legge, anche mediante la produzione della documentazione sulle caratteristiche costruttive e prestazionali degli apparecchi e delle lampade, rilasciata da riconosciuto istituto di certificazione. A fine lavori l’impresa installatrice deve produrre al committente, unitamente alla certificazione di collaudo, la dichiarazione di conformità alle disposizioni della presente legge dell’impianto realizzato in relazione al progetto approvato; d) e) emettono comunicati per la corretta progettazione e realizzazione degli impianti di illuminazione, ai fini dell’autorizzazione sindacale; e) f) provvedono direttamente, ovvero su richiesta degli osservatori astronomici o delle associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dell’inquinamento luminoso, a verificare il rispetto e l’applicazione dei dettati legislativi sul territorio amministrativo di competenza; f) g) adottano, nei casi di accertate inadempienze sia da parte di soggetti privati che pubblici, ordinanze sindacali per uniformare gli impianti ai criteri legislativi stabiliti, entro il termine di dodici mesi dalla data di accertamento; nello stesso periodo gli impianti devono essere utilizzati in modo da limitare al massimo il flusso luminoso, ovvero spenti nei casi in cui non si pregiudichino le condizioni di sicurezza privata e pubblica; g) h) applicano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 8, comma 1, impiegandone i relativi proventi per i fini di cui al medesimo articolo. 2. I comuni, per gli adempimenti di competenza, possono avvalersi del supporto tecnico dell’ARPA della Lombardia.”.
Art. 6 (Sostituzione dell’articolo 5 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17)
1. L’articolo 5 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituito dal seguente: “Art. 5 (Disposizioni in materia di osservatori astronomici) 1. Sono tutelati dalla presente legge gli osservatori astronomici ed astrofisici statali, quelli professionali e non professionali di rilevanza regionale o provinciale che svolgano ricerca e divulgazione scientifica, nonché le aree naturali protette di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 1 bis. 2. Gli osservatori astronomici e le associazioni rappresentative degli interessi per il contenimento dell’inquinamento luminoso collaborano con gli enti territoriali per una migliore e puntuale applicazione della presente legge, secondo le loro specifiche competenze, e segnalano alle autorità territoriali competenti le situazioni di mancato rispetto della legge. 3. La Giunta regionale aggiorna annualmente l’elenco degli osservatori, anche su proposta della Società Astronomica Italiana e dell’Unione Astrofili Italiani o su richiesta degli osservatori stessi. 4. La Giunta regionale provvede inoltre ad individuare mediante cartografia in scala adeguata le fasce di rispetto, inviando ai comuni interessati copia della documentazione cartografica. 5. Le fasce di rispetto per le diverse categorie di osservatori, intese come raggio dall’osservatorio considerato, vengono definite come segue: a) non meno di 25 chilometri per gli osservatori di rilevanza nazionale; b) non meno di 15 chilometri per gli osservatori di rilevanza regionale; c) non meno di 10 chilometri per gli osservatori di rilevanza provinciale. 6. Sulla base delle esperienze tecnico – scientifiche maturate in ambito nazionale e internazionale la Giunta regionale, con propria deliberazione, può ampliare le fasce di rispetto stabilite nel comma 5. 7. Le fasce di rispetto delle aree naturali protette di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 1 bis, coincidono con i relativi confini esterni.”.
Art. 7 (Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17)
1. Al comma 4 dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n.17, è aggiunto il seguente periodo: “Per le insegne dotate di illuminazione propria, il flusso totale emesso non deve superare i 4.500 lumen.”. 2. Al comma 6 dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n.17 è aggiunto il seguente periodo: “E’ concessa deroga alle disposizioni del comma 2 in termini di intensità luminosa massima, per gli impianti sportivi con oltre 5.000 posti a sedere, a condizione che gli apparecchi di illuminazione vengano spenti entro le ore ventiquattro e siano comunque dotati delle migliori applicazioni per il contenimento del flusso luminoso verso l’alto ed all’esterno degli impianti medesimi.”. 3. Il comma 7 dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n.17 è sostituito dal seguente: “7. La modifica dell’inclinazione degli apparecchi per l’illuminazione, sia esterni che interni alle fasce di rispetto, deve essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2006; la presente disposizione si applica anche agli impianti di competenza delle province.”. 4. Il comma 8 dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituito dal seguente: “8. Le case costruttrici, importatrici o fornitrici devono certificare, tra le caratteristiche tecniche degli apparecchi commercializzati, la rispondenza del singolo prodotto alla presente legge ed alle norme tecniche di attuazione, corredandolo della dichiarazione di conformità rilasciata da riconosciuti istituti nazionali e internazionali operanti nel settore della sicurezza e qualità dei prodotti e delle aziende, nonché delle raccomandazioni circa la corretta installazione ed uso.”. 5. Il comma 10 dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituito dal seguente: “10. L’illuminazione di edifici e monumenti, fatte salve le disposizioni del comma 2 in termini di intensità luminosa massima, deve essere di tipo radente, dall’alto verso il basso; solo nei casi di comprovata inapplicabilità del metodo ed esclusivamente per manufatti di comprovato valore artistico, architettonico e storico, sono ammesse altre forme di illuminazione, purchè i fasci di luce rimangano entro il perimetro delle stesse, l’illuminamento non superi i 15 lux, l’emissione massima al di fuori della sagoma da illuminare non superi i 5 lux e gli apparecchi di illuminazione vengano spenti entro le ore ventiquattro.”. 6. Dopo il comma 10 dell’articolo 6 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 sono inseriti i commi 10 bis e 10 ter: “10 bis. La Regione Lombardia, ai fini del risparmio energetico nell’illuminazione pubblica e privata di esterni: a) a) incentiva l’impiego della tecnologia fotovoltaica; b) b) incentiva, anche al fine di migliorare la sicurezza stradale, la sostituzione e l’integrazione dell’illuminazione tradizionale con sistemi passivi di segnalazione, quali catarifrangenti, cat- eyes e similari, o sistemi attivi, quali LED fissi o intermittenti, indicatori di prossimità, linee di luce e similari; c) c) dispone l’impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interesse dei punti luce e ridotti costi manutentivi; in particolare, i nuovi impianti di illuminazione stradali tradizionali, fatta salva la prescrizione dell’impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di strada ed al suo indice illuminotecnico, devono garantire un rapporto fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose non inferiore al valore di 3.7. Sono consentite soluzioni alternative solo in quanto funzionali alla certificata migliore efficienza generale dell’impianto. 10 ter. Gli apparecchi destinati all’illuminazione esterna, sia pubblica che privata, in particolare se non funzionalmente dedicati alla circolazione stradale, non devono costituire elementi di disturbo per gli automobilisti e per gli interni delle abitazioni; a tal fine ogni fenomeno di inquinamento ottico o di abbagliamento diretto deve essere contenuto nei valori minimi previsti dalle norme tecniche e di sicurezza italiane ed europee.”.
Art. 8 (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17)
1. L’art. 8 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituito dal seguente: “Art. 8 (Sanzioni) 1. Chiunque non ottemperi all’ordinanza sindacale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera g), incorre nella sanzione amministrativa da € 100 a € 300 per punto luce; l’ammontare passa da € 200 a € 600 per punto luce ove l’inadempienza si verifichi in ambiti territoriali ricadenti nelle fasce di rispetto degli osservatori e da € 350 a € 1050 per punto luce in presenza di impianti ad elevato inquinamento luminoso. 2. Qualora i comuni non ottemperino alle scadenze di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), sono esclusi dai benefici economici regionali di settore per i successivi ventiquattro mesi. 3. Le province, nei casi di accertate inadempienze da parte dei comuni, irrogano sanzioni amministrative: a) da € 2.000 a € 6.000 per l’inosservanza delle disposizioni inerenti ai nuovi impianti di cui all’articolo 6, comma 1, con un massimo di € 10.000 ove l’opera interessi le fasce di rispetto degli osservatori; b) da € 600 a € 1.800 per ogni mese, o frazione di mese, di inosservanza delle disposizioni di cui all’articolo 6, commi 4 e 7. 4. Alle sanzioni di cui al comma 3 si aggiunge l’esclusione dai benefici economici regionali nello specifico settore, rispettivamente per i successivi trentasei e ventiquattro mesi. 5. Qualora le inadempienze riguardino le province, la Regione promuove di volta in volta le azioni più opportune per la tempestiva applicazione della norma. 6. I proventi delle sanzioni di cui al comma 1 sono impiegati dai comuni per l’adeguamento degli impianti di illuminazione pubblica ai criteri della legislazione regionale. 7. I proventi delle sanzioni di cui al comma 3 sono impiegati dalle province per l’adeguamento degli impianti di illuminazione, posti sulla rete viabilistica di diretta competenza, ai criteri della legislazione regionale.”.
Art. 9 (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17)
1. La rubrica dell’articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituita dalla seguente: “Art. 9 (Disposizioni comuni)” 2. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è sostituito dal seguente: “1. La modifica e la sostituzione degli apparecchi per l’illuminazione, secondo i criteri indicati nel presente articolo, è effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2006; a tal fine, qualora le norme tecniche e di sicurezza lo permettano, si procede in via prioritaria all’adeguamento degli impianti con l’impiego di apparecchi ad alta efficienza e minore potenza installata.”.
Art. 10 (Piano dell’illuminazione)
1. Il piano dell’illuminazione definito dalla lettera c) dell’articolo 1bis della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17, introdotto dalla presente legge, è approvato dai comuni secondo le procedure previste dalla legge regionale 23 giugno 1997, n. 23 (Accelerazione del procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali e disciplina del regolamento edilizio) e costituisce integrazione allo strumento urbanistico generale. 2. Il piano, comprensivo di relazione generale introduttiva, elaborati grafico-planimetrici, norme di attuazione e stima economica degli interventi da porre in essere, è uniformato ai principi legislativi della Regione, al Codice della strada, alle normative tecniche di settore, al contesto urbano ed extraurbano e alla eventuale presenza di ulteriori vincoli. 3. Obiettivi del piano sono: a) a) la limitazione dell’inquinamento luminoso e ottico; b) b) l’economia di gestione degli impianti attraverso la razionalizzazione dei costi di esercizio, anche con il ricorso a energia autoctona da fonti rinnovabili, e di manutenzione; c) c) il risparmio energetico mediante l’impiego di apparecchi e lampade ad alta efficienza, tali da favorire minori potenze installate per chilometro ed elevati interassi tra i singoli punti luce, e di dispositivi di controllo e regolazione del flusso luminoso; d) d) la sicurezza delle persone e dei veicoli mediante una corretta e razionale illuminazione e la prevenzione dei fenomeni di abbagliamento visivo; e) e) una migliore fruizione dei centri urbani e dei luoghi esterni di aggregazione, dei beni ambientali, monumentali e architettonici; f) f) la realizzazione di linee di alimentazione dedicate.
Art. 11 (Concessione di contributi)
1. La Regione, compatibilmente con le risorse di bilancio e con riferimento ai compiti assegnati alle province e ai comuni dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17, come modificati dalla presente legge, concede direttamente o tramite forme di credito agevolato, contributi per: a) la predisposizione del piano dell’illuminazione pubblica di cui all’articolo 5, comma 1, lett. a) in misura non superiore al 65% della spesa ritenuta ammissibile e comunque per un importo non superiore a € 10.000; b) l’adeguamento ai criteri della legislazione regionale o il rifacimento degli esistenti impianti pubblici di illuminazione esterna. 2. Le modalità e i tempi per accedere ai finanziamenti da parte di soggetti interessati sono definiti con apposita deliberazione della Giunta regionale.
Art. 12 (Abrogazione del comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17. Modifica della dgr VII/6162)
1. Il comma 6 dell’articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17 è abrogato. 2. La deliberazione della Giunta regionale n. VII/6162 del 20 settembre 2001 è modificata in conformità alle disposizioni degli articoli 4, 6, 8 e 9 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 17, come modificati dalla presente legge.
Art. 13 (Norma finanziaria)
1. All’autorizzazione delle spese previste ai precedenti articoli si provvede con successiva legge regionale.
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