Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
TITOLO I
Definizione delle politiche per la montagna
Art. 1
Principi generali
1. La Regione, le Province, le Comunità montane ed i Comuni dell'Emilia-Romagna cooperano al fine di favorire lo sviluppo socio-economico delle zone montane, nel rispetto dei principi di sostenibilità, con il concorso delle parti sociali.
2. Le politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane mirano in particolare:
a) a contrastare fenomeni di spopolamento nelle aree marginali;
b) a conseguire la piena integrazione degli ambiti locali nel sistema economico e sociale regionale, valorizzando le potenzialità distintive proprie di ogni singolo sistema territoriale locale;
c) a garantire ai cittadini ed alle imprese adeguati livelli di disponibilità di servizi pubblici essenziali e di altri servizi di utilità sociale;
d) a salvaguardare il patrimonio ambientale e paesaggistico e le identità storiche, culturali e sociali dei singoli sistemi territoriali locali;
e) a promuovere la difesa idrogeologica del territorio;
f) a realizzare impianti di forestazione, anche nell'ambito dei progetti di contenimento della presenza di CO2 nell'atmosfera;
g) a stimolare l'iniziativa privata in ambito sociale, economico, turistico e culturale;
h) a promuovere l'associazionismo e l'aggregazione dei Comuni e delle Comunità montane.
3. Le Comunità montane promuovono l'attuazione delle politiche territoriali per lo sviluppo delle zone montane attraverso il sistema della programmazione negoziata definito dal titolo II della presente legge, ricercando altresì il coinvolgimento delle comunità locali e l'integrazione degli interventi pubblici e privati.
4. Le disposizioni della presente legge relative alle Comunità montane si applicano anche ai Comuni nati dalla trasformazione di una Comunità montana, realizzata mediante la fusione dei Comuni compresi.
5. Ai fini della presente legge, per zone montane si intendono i territori appartenenti al sistema appenninico emiliano-romagnolo individuati secondo criteri geomorfologici e socio-economici definiti con apposito atto dalla Giunta regionale.
Art. 2
Conferenza per la montagna
1. La Regione Emilia-Romagna convoca almeno una volta all'anno la Conferenza per la montagna costituita dai Presidenti delle Comunità montane e delle Province, dai Sindaci dei Comuni montani di cui all'articolo 1, comma 4, e dal Presidente della Regione, o dai loro delegati.
2. La Conferenza elabora linee di indirizzo per il coordinamento delle politiche di sviluppo delle zone montane e per la definizione dei contenuti delle intese istituzionali di cui all'articolo 4.
3. Nella elaborazione delle linee di indirizzo la Conferenza persegue la condivisione degli obiettivi generali con le associazioni ambientali, economiche e sociali, anche attraverso l'istituzione di tavoli di consultazione o di gruppi di lavoro congiunti.
4. Il Presidente della Regione, o su sua delega l'assessore competente in materia di politiche per la montagna, svolge le funzioni di presidenza della Conferenza e provvede alla relativa convocazione.
5. La Conferenza si avvale del supporto tecnico di un gruppo di lavoro costituito dal nucleo di cui all'articolo 10 e dai funzionari designati collegialmente dalle Comunità montane e dalle Province.
Art. 3
Interventi di interesse interregionale
1. La Regione Emilia-Romagna, anche sulla base delle linee di indirizzo elaborate dalla Conferenza per la montagna, promuove accordi con le altre Regioni per la predisposizione di programmi e progetti d'interesse comune per lo sviluppo delle zone montane.
2. I programmi e i progetti di interesse interregionale, di cui al comma 1, sono predisposti sentite le Province, le Comunità montane ed i Comuni coinvolti.
TITOLO II
Programmazione negoziata per lo sviluppo della montagna
Art. 4
Intese istituzionali di programma per lo sviluppo della montagna
1. Le Comunità montane, in forma singola o associata, promuovono una intesa istituzionale di programma volta ad individuare e coordinare, insieme ai Comuni, alla Provincia ed alla Regione, e attraverso il confronto con le parti sociali, le azioni da realizzare per favorire lo sviluppo socio-economico della zona montana, ai sensi dell'articolo 1.
2. L'intesa costituisce un impegno a collaborare per la realizzazione di un insieme di azioni a carattere strategico relative all'ambito territoriale considerato, in una prospettiva temporale pluriennale.
3. L'intesa, quale patto locale per lo sviluppo delle zone montane, costituisce riferimento necessario per gli atti di programmazione degli enti sottoscrittori, per l'allocazione delle risorse settoriali, comunitarie, nazionali, regionali e locali.
4. I contenuti dell'intesa sono definiti in conformità alle linee di indirizzo elaborate dalla Conferenza per la montagna ed in coerenza agli obiettivi programmatici ed alle politiche di governo del territorio previsti negli strumenti di pianificazione generali e settoriali.
5. L'intesa può prevedere l'avvalimento della Comunità montana da parte della Provincia o della Regione per l'esercizio di funzioni di loro competenza, qualora ciò risulti funzionale al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 della presente legge e conforme ai principi di cui all'articolo 10 della legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale).
6. L'intesa assume valore ed effetti del piano pluriennale di sviluppo delle Comunità montane, di cui all'articolo 28, commi 3, 4 e 5 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Art. 5
Procedimento per l'intesa istituzionale
1. Le Comunità montane definiscono i contenuti della proposta di intesa istituzionale promuovendo ai sensi dell'articolo 7 la concertazione con le parti sociali e la partecipazione dei cittadini e provvedendo alla consultazione delle autorità di bacino, degli enti di gestione delle aree naturali protette, dei consorzi di bonifica, dei consorzi forestali o loro strutture aggregative e dei gestori di servizi pubblici operanti nel territorio.
2. L'intesa istituzionale si intende conclusa con l'assenso della maggioranza dei Comuni, che rappresenti la maggioranza sia della popolazione residente, sia della superficie del territorio interessato, e con l'assenso unanime espresso dalle seguenti amministrazioni:
a) Comunità montana o Comunità montane associate per la promozione dell'intesa;
b) Province competenti per l'ambito territoriale;
c) Regione.
3. L'intesa istituzionale è attuata mediante gli accordi-quadro di cui all'articolo 6 e le azioni di cui al titolo IV, nonché mediante gli atti di programmazione delle amministrazioni partecipanti.
Art. 6
Accordi-quadro per lo sviluppo delle zone montane
1. L'intesa istituzionale di cui all'articolo 4 è attuata mediante accordi-quadro, sulla base di proposte elaborate dalla Comunità montana.
2. L'accordo-quadro definisce le azioni di competenza dei soggetti partecipanti, indicando in particolare:
a) le attività e gli interventi da realizzare, con tempi e modalità di attuazione, ed eventuali termini ridotti per gli adempimenti procedimentali;
b) i soggetti responsabili delle singole attività ed interventi, e gli impegni specifici assunti da ciascun partecipante;
c) gli eventuali accordi di programma, conferenze di servizi o convenzioni, necessari per l'attuazione dell'accordo-quadro;
d) le risorse finanziarie occorrenti per la realizzazione dei singoli interventi e la ripartizione dei relativi oneri tra i soggetti partecipanti;
e) gli effetti derivanti dall'inadempimento degli obblighi assunti dai soggetti partecipanti, compresa l'attivazione di interventi sostitutivi da parte della conferenza di programma di cui al comma 6;
f) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti;
g) il diritto di recesso dei soggetti partecipanti, e le relative condizioni;
h) le condizioni per l'adesione di eventuali ulteriori partecipanti all'accordo-quadro;
i) i contenuti sostanziali dell'accordo-quadro non modificabili se non attraverso la rideterminazione dell'accordo.
3. All'accordo-quadro partecipano i seguenti soggetti, qualora assumano specifici impegni per la sua attuazione:
a) i soggetti aderenti all'intesa istituzionale;
b) gli altri enti pubblici ed i gestori di servizi pubblici o di interesse pubblico individuati dalla Comunità montana, che si impegnino a coordinare i propri programmi di investimento secondo quanto previsto dall'accordo-quadro;
c) le parti sociali le quali contribuiscano direttamente alla realizzazione degli obiettivi dell'accordo-quadro;
d) i soggetti privati di cui al comma 4, interessati a concorrere con interventi o attività a proprio carico alla realizzazione delle azioni pubbliche previste nell'accordo-quadro.
4. La Comunità montana individua i soggetti privati partecipanti all'accordo-quadro, di cui al comma 3, lettera d), sulla base di criteri predeterminati, secondo procedure di evidenza pubblica idonee a garantire l'imparzialità e la trasparenza dell'individuazione.
5. I contenuti della proposta di accordo-quadro sono definiti dalla Comunità montana con il concorso dei Comuni in essa compresi e con la consultazione della cittadinanza e delle associazioni ambientali, economiche e sociali, ai sensi dell'articolo 7.
6. Il coordinamento delle attività necessarie all'attuazione dell'accordo-quadro è svolto da una conferenza di programma, costituita dai rappresentanti designati dai sottoscrittori. La conferenza provvede, in particolare, alle determinazioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, lettere c), e), f), g), h) e per l'adeguamento dei contenuti dell'accordo-quadro, nel rispetto delle previsioni di cui alla lettera i) dello stesso comma.
7. La Comunità montana costituisce l'autorità di programma preposta a:
a) presiedere la conferenza di programma;
b) esercitare i controlli e le sollecitazioni necessarie per promuovere il tempestivo assolvimento degli obblighi assunti dai partecipanti;
c) monitorare gli effetti sul territorio e sulla comunità locale conseguenti all'attuazione degli interventi;
d) riferire periodicamente alla conferenza di programma sullo stato di avanzamento degli interventi e sugli esiti del monitoraggio di cui alla lettera c);
e) proporre i provvedimenti di competenza della conferenza di programma.
8. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 7, la Comunità montana si avvale di una struttura operativa alla quale partecipano anche i funzionari designati dai Comuni, secondo quanto previsto nell'accordo-quadro.
9. All'accordo-quadro si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
Art. 7
Partecipazione della società civile
1. Le Comunità montane individuano forme di partecipazione atte a garantire la consultazione della società civile nell'ambito della definizione dei contenuti delle proposte di intesa istituzionale e di accordo-quadro, assicurando la compiuta valutazione degli esiti di tale consultazione.
TITOLO III
Finanziamenti regionali per la montagna
CAPO I
Partecipazione della Regione alla programmazione negoziata per la montagna
Art. 8
Programma regionale per la montagna
1. Il Consiglio regionale definisce con un atto di programmazione a valenza anche pluriennale gli obiettivi di sviluppo da perseguire nell'ambito delle intese istituzionali di cui all'articolo 4 ed i criteri generali per l'utilizzo delle risorse che si renderanno disponibili, rispetto ai diversi ambiti territoriali ed ai diversi settori di intervento, prevedendo priorità di finanziamento per gli ambiti nei quali si realizzano processi di fusione tra Comuni o Comunità montane e per le intese istituzionali promosse unitariamente da parte di più Comunità montane.
2. La proposta dell'atto di programmazione è predisposta dalla Giunta regionale in coerenza alle linee di indirizzo elaborate dalla Conferenza per la montagna, previo parere della Conferenza Regione-Autonomie locali di cui all'articolo 30 della legge regionale n. 3 del 1999, e della Conferenza regionale per l'economia e il lavoro di cui all'articolo 34 della stessa legge regionale.
3. Ai fini dell'attuazione degli obiettivi definiti nell'atto di cui al comma 1, la legge annuale di bilancio riserva almeno il due per cento delle risorse regionali per gli investimenti agli interventi per lo sviluppo delle zone montane da realizzare attraverso il sistema della programmazione negoziata di cui al titolo II della presente legge, allocando tali risorse in un apposito fondo speciale, nel rispetto degli equilibri economico-finanziari di bilancio.
Art. 9
Programma attuativo annuale
1. La Giunta regionale, sulla base degli obiettivi e dei criteri generali definiti dall'atto di programmazione di cui all'articolo 8, e sulla base delle proposte di accordo-quadro, approva un programma attuativo annuale il quale determina:
a) la ripartizione delle risorse definite dalla legge annuale di bilancio, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, tra le diverse azioni di competenza regionale previste nell'ambito delle proposte di accordo-quadro, provvedendo contestualmente alla destinazione delle risorse stesse negli appositi capitoli di spesa, tenuto conto delle specifiche leggi settoriali di spesa;
b) gli eventuali ulteriori stanziamenti di bilancio da utilizzare per la realizzazione degli interventi di competenza regionale previsti nell'ambito delle proposte di accordo-quadro;
c) l'approvazione dei contenuti delle proposte di accordo-quadro e il mandato per le relative sottoscrizioni;
d) l'individuazione delle strutture regionali competenti per l'attuazione degli interventi previsti nell'ambito degli accordi-quadro.
2. Il programma attuativo annuale ha l'efficacia degli atti settoriali di programmazione economico-finanziaria ai fini dell'individuazione degli interventi nell'ambito degli stanziamenti di bilancio da utilizzare.
3. Le strutture regionali individuate nel programma attuativo annuale, in relazione alle loro competenze settoriali, curano l'attuazione degli interventi regionali previsti negli accordi-quadro nell'osservanza delle discipline sostanziali e delle procedure di gestione previste dalle norme di settore.
Art. 10
Nucleo tecnico regionale
1. L'integrazione delle attività dei settori regionali competenti all'attuazione delle politiche per lo sviluppo della montagna è assicurata da un nucleo tecnico interdirezionale, il quale adempie alle seguenti funzioni:
a) provvede al coordinamento, al monitoraggio ed al controllo nell'attuazione degli interventi di competenza dei diversi settori regionali, previsti nell'ambito degli accordi-quadro;
b) assicura l'assistenza tecnica al Presidente della Regione ed ai relativi delegati nell'ambito della negoziazione delle intese istituzionali per la montagna, di cui all'articolo 4, e degli accordi-quadro di cui all'articolo 6;
c) formula proposte in ordine alla definizione del programma attuativo annuale, di cui all'articolo 9.
CAPO II
Trasferimenti regionali alle Comunità montane per lo sviluppo della montagna
Art. 11
Fondi per la montagna
1. La Regione concorre al finanziamento degli interventi per lo sviluppo della montagna, gestiti dalle Comunità montane, attraverso i seguenti fondi:
a) fondo regionale per la montagna: istituito in attuazione dell'articolo 2, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), il fondo è costituito dalle risorse del fondo nazionale per la montagna attribuite alla Regione, destinate alla realizzazione di azioni organiche e coordinate per lo sviluppo globale della montagna, ai sensi dell'articolo 1, comma 4 della legge n. 97 del 1994, e dalle aggiuntive risorse regionali di cofinanziamento definite con la legge annuale di bilancio;
b) fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico: istituito in attuazione dell'articolo 7, comma 3 della legge n. 97 del 1994, il fondo finanzia contributi concessi dalle Comunità montane agli imprenditori agricoli per la realizzazione di piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, secondo i criteri di cui all'articolo 23;
c) fondo per le opere pubbliche montane: il fondo è costituito dalle risorse del fondo nazionale ordinario per gli investimenti attribuite alla Regione, destinate alle Comunità montane per la realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, a norma dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 (Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali).
2. Le risorse del fondo nazionale per la montagna trasferite dallo Stato alla Regione, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 97 del 1994, sono suddivise tra i due fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 1, secondo le seguenti quote:
a) per una quota pari all'ottanta per cento, al fondo regionale per la montagna, di cui al comma 1, lettera a);
b) per la restante quota, pari al venti per cento, al fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, di cui al comma 1, lettera b).
3. Le percentuali di riparto di cui al comma 2 possono essere rideterminate in sede di approvazione della legge finanziaria regionale, a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
Art. 12
Riparto e destinazione dei fondi
1. Le risorse dei fondi di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), sono ripartite a favore delle Comunità montane secondo i seguenti parametri:
a) sessanta per cento in proporzione alla superficie delle zone montane;
b) quaranta per cento in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.
2. Le risorse del fondo per le piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), sono ripartite tra le Comunità montane in proporzione alla superficie totale delle aziende agro-silvo-pastorali censite all'interno delle zone montane dei rispettivi ambiti territoriali.
3. La Comunità montana destina le risorse acquisite dal fondo regionale per la montagna, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), alle azioni previste nell'accordo-quadro di cui all'articolo 6, oppure, in mancanza di tale accordo, alla realizzazione di programmi annuali operativi attuativi dell'intesa istituzionale.
4. La Giunta regionale fissa le modalità di erogazione, di revoca dei finanziamenti, nonché gli obiettivi e le attività di monitoraggio.
TITOLO IV
Disposizioni in materia di servizi pubblici e di attività imprenditoriali per lo sviluppo delle zone montane
Art. 13
Organizzazione dei servizi scolastici
1. Al fine di garantire alle aree montane un'adeguata e razionale offerta di scuola dell'infanzia e dell'obbligo, nonché di opportunità formative nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche in integrazione tra loro, le Province e i Comuni, nel rispetto delle reciproche competenze, promuovono accordi di programma con gli enti competenti, e in particolare con gli organi decentrati del Ministero dell'istruzione e con le istituzioni scolastiche interessate.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono finalizzati a garantire una adeguata offerta di sedi e di spazi per le attività educative e formative, nonché l'organizzazione ottimale della rete scolastica, dei trasporti e degli altri servizi per l'accesso e la frequenza al sistema scolastico.
3. La Comunità montana, per dare impulso alla realizzazione degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2, promuove il coordinamento tra i Comuni interessati per la predisposizione di proposte adeguate alla specifica realtà territoriale e sociale dell'area.
Art. 14
Coordinamento dei servizi di trasporto
1. Al fine di perseguire un'efficiente ed efficace offerta di trasporto pubblico locale nelle aree montane, la Comunità montana promuove il coordinamento tra i Comuni interessati per la predisposizione di proposte per soddisfare la domanda di mobilità e la fruizione immediata dei servizi.
2. I Comuni montani autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo 23 della legge n. 97 del 1994, stabiliscono con apposito regolamento le modalità di organizzazione e di gestione dei servizi di trasporto di persone e di merci di prima necessità in deroga alle vigenti disposizioni amministrative in materia, tenendo conto delle proposte di cui al comma 1.
3. La Regione, le Province e le Agenzie per il trasporto pubblico locale, nella definizione degli accordi di programma e dei contratti di servizio per l'organizzazione e la realizzazione degli interventi sulla mobilità e sul trasporto pubblico locale, tengono conto delle proposte di cui al comma 1, nonché dei regolamenti comunali di cui al comma 2.
Art. 15
Sviluppo dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici
1. Per superare le difficoltà che le popolazioni montane incontrano per usufruire di alcuni servizi di amministrazioni pubbliche e di enti che gestiscono servizi di interesse pubblico e che non hanno uffici decentrati nei Comuni montani, la Regione, in applicazione dell'articolo 24 della legge n. 97 del 1994, d'intesa con le Comunità montane, promuove accordi con le amministrazioni e gli enti interessati al fine di realizzare servizi integrati per il miglioramento e l'ampliamento dell'informatizzazione e dei collegamenti telematici tra gli enti, anche attraverso l'organizzazione e la localizzazione di sportelli telematici.
2. La Regione, anche attraverso accordi con lo Stato e i gestori delle reti, promuove la diffusione delle telecomunicazioni a banda larga nelle aree montane, al fine di garantire l'accesso dei cittadini e delle imprese ai servizi telematici e al fine di favorire la localizzazione di nuove attività imprenditoriali e lo sviluppo del telelavoro.
3. La Regione attraverso accordi tra i Comuni e i gestori delle reti, promuove progetti specifici tesi a portare la copertura dei segnali televisivi e di quelli di telefonia mobile nelle zone di montagna ancora scoperte.
Art. 16
Accordi interprofessionali per il settore delle produzioni forestali
1. La Regione, d'intesa con le Comunità montane, promuove lo sviluppo ecocompatibile delle produzioni forestali e dell'economia del legno anche attraverso accordi tra le imprese, i proprietari ed i gestori di aree forestali e gli operatori della filiera del legno, in forma singola ovvero associata, per un miglior utilizzo delle risorse forestali regionali.
2. Gli accordi di cui al comma 1 possono concernere altresì la produzione di energia elettrica da fonte alternativa, mediante utilizzo di bio-masse e di scarti delle lavorazioni forestali, coinvolgendo le imprese interessate a tale produzione.
Art. 17
Interventi per i giovani agricoltori e per la ricomposizione fondiaria nelle zone montane
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 13, comma 4 della legge n. 97 del 1994, la Regione, al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attività agricola e di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, accorda, nel rispetto della legge regionale 6 luglio 1974, n. 26 (Provvidenze per lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta, singola e cooperativa), preferenza nel finanziamento dell'acquisto dei terreni montani, sino alla concorrenza di almeno il trenta per cento delle disponibilità finanziarie recate dalle leggi vigenti in materia di formazione, ampliamento e consolidamento della proprietà coltivatrice, ai seguenti beneficiari:
a) coltivatori diretti e imprenditori agricoli a titolo principale che non abbiano ancora compiuto i quarant'anni di età;
b) società di persone e società cooperative considerate imprenditori agricoli a titolo principale, a norma dell'articolo 12, comma sesto, lettere a) e b) della legge 9 maggio 1975, n. 153 (Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura), nelle quali almeno il quaranta per cento dei soci sia costituito da imprenditori agricoli a titolo principale di età inferiore a quarant'anni;
c) società di capitali considerate imprenditori agricoli a titolo principale, a norma dell'articolo 12, comma sesto, lettera c) della legge n. 153 del 1975, nelle quali almeno il quaranta per cento degli amministratori, e comunque tutti i rappresentanti legali, sia costituito da imprenditori agricoli a titolo principale di età inferiore a quarant'anni; nelle società in accomandita per azioni deve inoltre essere costituito da imprenditori agricoli a titolo principale, di età inferiore a quarant'anni, almeno il quaranta per cento dei soci accomandatari;
d) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), delle porzioni di fondi rustici ricomprese nelle quote degli altri coeredi, che intendono acquistare le quote medesime secondo le modalità ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge n. 97 del 1994.
2. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunità montane, sulla base di criteri predeterminati ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 241 del 1990, possono concedere contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e permuta dei terreni agricoli.
Art. 18
Promozione e valorizzazione dei prodotti tipici
1. Al fine di promuovere e valorizzare le produzioni agricole, alimentari e culinarie tradizionali e tipiche dei territori montani, la Comunità montana:
a) fornisce supporto ai produttori locali nella preparazione della documentazione necessaria alla richiesta di ''denominazione di origine o ''indicazione geografica"', di cui al regolamento (CE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e per l'inserimento nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari tradizionali, di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350 (Regolamento recante norme per l'individuazione dei prodotti tradizionali di cui all'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173);
b) favorisce la formazione di associazioni finalizzate alla riscoperta delle tradizioni storico-culturali e culinarie del territorio;
c) promuove e partecipa a progetti finalizzati alla valorizzazione delle produzioni da agricoltura biologica, ai sensi del regolamento (CE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, anche attraverso fiere e manifestazioni specifiche;
d) promuove e partecipa a progetti finalizzati alla riscoperta dei prodotti tipici del territorio, anche con il coinvolgimento degli istituti scolastici locali.
Art. 19
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale
1. Le Comunità montane operano al fine della salvaguardia dell'identità culturale e sociale degli ambiti territoriali, quale elemento fondante di coesione e di valorizzazione del sistema locale.
2. In particolare, le Comunità montane promuovono la salvaguardia, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico e culturale del proprio territorio, anche attraverso la promozione delle attività espressive tradizionali e popolari ed anche con la collaborazione delle organizzazioni del volontariato e delle altre associazioni interessate.
3. Le Comunità montane sostengono la salvaguardia e la valorizzazione dei mestieri tradizionali della zona, anche con progetti di formazione ed altri interventi per la riqualificazione e la promozione delle attività artigianali a carattere artistico e tradizionale individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 25 maggio 2001, n. 288 (Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura).
Art. 20
Tutela e valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico
1. Le Comunità montane operano al fine di tutelare il patrimonio ambientale e paesaggistico della montagna quale elemento portante della sua valorizzazione per lo sviluppo del turismo di qualità.
Art. 21
Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali dei centri montani minori
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della legge n. 97 del 1994, in materia di semplificazione del regime fiscale per i piccoli imprenditori commerciali dei centri montani minori, la Giunta regionale individua i Comuni montani con meno di mille abitanti ed i centri abitati con meno di cinquecento abitanti compresi negli altri Comuni montani.
2. L'individuazione di cui al comma 1 è sottoposta a verifica ed aggiornamento quinquennale.
Art. 22
Interventi per la promozione di nuove imprese e modifica della legge regionale n. 3 del 1999
1. Al comma 4 dell'articolo 54 della legge regionale n. 3 del 1999, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente lettera a bis):"a bis) lo sviluppo dell'imprenditorialità nelle zone montane;"
2. Le Comunità montane al fine di favorire il riequilibrio insediativo e il recupero dei centri abitati di montagna possono concedere contributi per la ristrutturazione di immobili da destinare ad attività economiche ed annessa abitazione, nell'osservanza delle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
Art. 23
Contributi per piccole opere ed attività di riassetto idrogeologico
1. I contributi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), sono concessi dalle Comunità montane ad imprenditori agricoli, anche a titolo non principale, che realizzino all'interno delle proprie aziende agro-silvo-pastorali piccole opere ed attività di manutenzione ambientale, compresi gli interventi di mantenimento, miglioramento e razionale utilizzazione dei pascoli e dei boschi, ritenute utili ai fini della sistemazione e della prevenzione di fenomeni di dissesto idrogeologico, oltre che al mantenimento degli impianti di forestazione attuati per il contenimento della CO2 in atmosfera.
2. I contributi possono coprire fino al settantacinque per cento del costo di ciascun intervento.
3. Le Comunità montane, nel rispetto degli indirizzi della programmazione regionale, fissano le modalità di presentazione delle domande di contributo e indicano le tipologie ammesse e le priorità d'intervento, privilegiando le zone di crinale o di vallata caratterizzate da maggiori rischi di spopolamento e di dissesto idrogeologico. Le Comunità montane possono inoltre prevedere una graduazione dei livelli di contribuzione in relazione alle differenti tipologie e localizzazioni degli interventi.
TITOLO V
Norme finali
Art. 24
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del programma regionale per la montagna, di cui all'articolo 8, la Regione fa fronte con le disponibilità dei capitoli ordinari di spesa e delle correlate unità previsionali di base, nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati dalla legge di bilancio o dalla legge finanziaria, con riferimento alle leggi di spesa settoriali vigenti.
2. Ulteriori risorse regionali che si rendessero disponibili in sede di approvazione della legge annuale di bilancio verranno allocate in apposito specifico accantonamento, nell'ambito dei fondi speciali di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 40 del 2001 e nel rispetto della natura economica delle spese da finanziare.
3. La Giunta regionale, ove necessario, è autorizzata ad effettuare con propri provvedimenti amministrativi le conseguenti variazioni al bilancio di competenza e di cassa a norma di quanto previsto dall'articolo 31, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 40 del 2001.
4. Agli oneri finanziari derivanti dalla gestione dei fondi di cui all'articolo 11, la Regione fa fronte:
a) per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo regionale per la montagna, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), mediante l'utilizzo delle risorse allocate annualmente sul capitolo 03455 (risorse regionali) afferente alla unità previsionale di base (UPB) 1.2.2.3.3100 - Sviluppo della montagna, e sul capitolo 03444 afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna - Risorse statali, del bilancio annuale di previsione;
b) per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo per le piccole opere ed attività di risanamento idrogeologico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), mediante l'utilizzo delle risorse allocate annualmente sul capitolo 03446 afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna - Risorse statali, del bilancio annuale di previsione;
c) per quanto riguarda gli interventi relativi al fondo per le opere pubbliche montane, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), mediante l'utilizzo delle risorse allocate annualmente sul capitolo 03448 afferente alla UPB 1.2.2.3.3110 - Sviluppo della montagna - Risorse statali, del bilancio annuale di previsione, sulla base delle assegnazioni del fondo nazionale ordinario per gli investimenti, destinate alle Comunità montane, disposte annualmente dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto legislativo n. 244 del 1997.
5. Per gli esercizi finanziari successivi all'esercizio 2003 sarà la legge annuale di bilancio ad autorizzare l'iscrizione degli oneri relativi nonché l'eventuale aggiornamento della denominazione e della numerazione dei capitoli di spesa e delle correlate unità previsionali di base, nel rispetto delle assegnazioni statali destinate alla Regione stessa e degli equilibri economico-finanziari del bilancio regionale.
Art. 25
Disposizioni transitorie
1. I piani pluriennali di sviluppo delle Comunità montane, approvati ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 19 luglio 1997, n. 22 (Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna), e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere attuati secondo le disposizioni previgenti.
2. I piani in scadenza nel corso dell'anno 2003, possono essere aggiornati, prorogandone la validità per il successivo anno finanziario.
Art. 26
Modifica alla legge regionale n. 11 del 2001, in materia di contributi per il primo impianto ed il funzionamento delle Comunità montane
1. Nella legge regionale 26 aprile 2001, n. 11 (Disciplina delle forme associative e altre disposizioni in materia di Enti locali), dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente articolo 7 bis:"Art. 7 bis
Contributi per le spese di primo impianto di funzionamento
delle Comunità montane
1. La Giunta regionale delibera le spese di primo impianto per le Comunità montane di nuova costituzione e delibera altresì annualmente il riparto dei fondi per le spese di mantenimento e funzionamento delle Comunità montane secondo i seguenti parametri:
a) una prima quota di 260 mila euro è ripartita in parti uguali tra le singole Comunità montane;
b) una seconda quota, pari a due terzi dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al punto a), è ripartita in proporzione alla superficie delle Comunità montane;
c) una terza quota, pari ad un terzo dello stanziamento totale decurtato della quota di cui al punto a), è ripartita in proporzione alla popolazione delle Comunità montane.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo la Regione fa fronte mediante l'utilizzo dei fondi allocati annualmente sul Capitolo 03215 del bilancio annuale di previsione."
Art. 27
Modifica alla legge regionale n. 30 del 1981 e istituzione dell'albo regionale delle imprese forestali
1. Nella legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6), dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo 3 bis:
"Art. 3 bis Albo regionale delle imprese forestali
1. È istituito l'albo regionale delle imprese che operano nel settore degli interventi pubblici agricolo-forestali.
2. All'albo possono essere iscritte le imprese singole o associate che operano nel settore agricolo, forestale ed ambientale in via continuativa o comunque prevalente, e che rispettano i requisiti definiti con apposita direttiva regionale.
3. L'albo è articolato per sezioni provinciali e la tenuta di ciascuna sezione è affidata alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (CCIAA).
4. Con la direttiva di cui al comma 2 sono dettate le disposizioni relative all'iscrizione ed alla cancellazione delle imprese dall'albo, ed alle modalità di tenuta e di aggiornamento del medesimo.".
Art. 28
Abrogazioni
1. La legge regionale 19 luglio 1997, n. 22 (Ordinamento delle Comunità montane e disposizioni a favore della montagna) è abrogata, fatti salvi gli effetti transitori di cui all'articolo 25 della presente legge.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.