Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
Art. 1
Autorizzazione
1. Ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto regionale la Regione Emilia-Romagna è autorizzata ad aderire, quale socio fondatore, alla Fondazione Italia-Cina.
2. La Fondazione Italia-Cina in base al proprio statuto è apolitica e non ha scopo di lucro. Per finalità di utilità generale e con l'obiettivo di migliorare i rapporti tra Italia e Cina, nel rispetto dei rapporti internazionali esistenti, essa promuove e favorisce rapporti economici, persegue finalità culturali, formative, sanitarie, scientifiche ed artistiche e gli altri interventi stabiliti dal proprio statuto.
Art. 2
Esercizio dei diritti
1. L'adesione della Regione Emilia-Romagna alla Fondazione Italia-Cina è condizionata al riconoscimento della personalità giuridica e al perseguimento dello scopo statutario di cui all'articolo 1, comma 2. Nel caso di modifica o d'inattuazione delle previsioni statutarie che comportino la necessità di un'ulteriore valutazione sulla prosecuzione alla partecipazione spetta al Consiglio regionale deliberare in ordine all'eventuale recesso dalla Fondazione.
2. I diritti inerenti alla qualità di socio fondatore della Regione Emilia-Romagna sono esercitati dal Presidente o suo delegato.
3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari al fine di perfezionare l'adesione della Regione alla Fondazione.
Art. 3
Rappresentanza della Regione
1. La Giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentanti negli organi della Fondazione, secondo quanto previsto dallo statuto della Fondazione medesima.
Art. 4
Partecipazione finanziaria
1. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione con il contributo di 5 mila euro così come previsto dall'articolo 8 dello statuto della medesima Fondazione.
2. La Regione, in qualità di socio fondatore, si impegna a partecipare al fondo di gestione con un contributo triennale del valore di 30 mila euro all'anno, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 dello statuto della Fondazione.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 1, la Regione fa fronte mediante l'utilizzazione dei fondi accantonati nell'ambito dell'unità previsionale di base 1.7.2.2.29100 "Fondi speciali per provvedimenti legislativi in corso di approvazione" a valere sul capitolo 86350 "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione. Spese correnti", voce n. 16 dell'elenco n. 2 allegato alla legge del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e pluriennale 2004-2006 del 22 dicembre 2003, n. 29 e con l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di un apposito capitolo ed unità previsionale di base.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 4, comma 2, la Regione fa fronte mediante l'istituzione nella parte spesa del bilancio regionale di un apposito capitolo ed unità previsionale di base che saranno dotati della necessaria disponibilità a norma di quanto disposto dall'articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.