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NORMATIVA
Normativa regionale - Campania

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Legge regionale del 17 gennaio 2005, n.1
Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione - enti locali.
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

Art.1
1. Il comma 5 dell’articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 è così sostituito:
“5. Per i lavori ultimati prima dell’entrata in vigore della presente legge, il termine è di centottanta giorni e decorre dall’entrata in vigore della presente legge.
6. Sono riaperti per sessanta giorni i termini di cui al comma 2”.

Art.2
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.

7 aprile 2004
Bassolino

Nota al titolo della legge
L’art.10 della legge regionale n.20/2003, così recita: “Revoca dei contributi.
1. I nuovi termini previsti dal decreto legislativo n.76/90, articolo 21, comma 1., come sostituito dal decreto legge 5 ottobre 1993, n.398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n.493, articolo 2, comma 7. non possono superare i ventiquattro mesi.
2. I beneficiari dei contributi, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, possono chiedere al responsabile dell’ufficio ricostruzione di fissare nuovi termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori ai sensi del comma 1.. Decorso inutilmente tale termine, le scadenze per l’inizio e l’ultimazione dei lavori sono quelle risultanti dai provvedimenti già rilasciati.
3. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dai benefici relativi alla parte del contributo non ancora liquidata. Il responsabile dell’ufficio ricostruzione nei successivi trenta giorni adotta il conseguente formale provvedimento. In tal caso i lavori restanti sono ultimati a cura e spese del richiedente seguendo l’ordinaria procedura di rilascio del permesso a costruire o dalla dichiarazione di inizio di attività DIA.
4. Entro centoventi giorni dall’ultimazione dei lavori, il beneficiario del contributo presenta al Comune la documentazione di cui all’articolo 9) per la richiesta di liquidazione del saldo finale. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dei benefici relativi alla parte del contributo non ancora liquidata. Il responsabile dell’ufficio ricostruzione, nei successivi trenta giorni, adotta il conseguente formale provvedimento.
5. Per i lavori ultimati prima dell’entrata in vigore della presente legge, il termine di centoventi giorni di cui al comma 4. decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.”


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