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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge regionale del 16 dicembre 2004 n.35
Istituzione del Parco Naturale Dell’Adda Nord
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga seguente legge

Art. 1
(Istituzione e finalità del Parco naturale)

1. E’ istituito il Parco naturale dell’Adda Nord ai sensi dell’articolo 16 ter della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale).
2. L’istituzione del Parco naturale dell’Adda Nord si propone le seguenti finalità:
a) tutelare la biodiversità, conservare ed incrementare le potenzialità faunistiche, floristiche, vegetazionali, geologiche, idriche, ecosistemiche e paesaggistiche dell'area;
b) realizzare l’integrazione tra uomo e ambiente naturale mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici, architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) promuovere e disciplinare la fruizione dell'area ai fini scientifici, culturali, educativi e ricreativi.
3. I confini del parco naturale sono individuati nella planimetria generale in scala 1:25.000, denominata “Parco naturale Adda Nord”, allegata alla presente legge.

Art. 2
(Gestione del parco)

1. La gestione del parco naturale è affidata al consorzio, già preposto alla gestione del Parco regionale dell’Adda Nord, costituito con legge regionale 16 settembre 1983, n. 80 (Istituzione del parco naturale dell’Adda Nord).

Art. 3
(Piano per il parco)

1. Il perseguimento delle finalità istitutive è attuato dall’ente gestore attraverso lo strumento del piano per il parco, recante la disciplina del parco naturale a norma dell’articolo 19, comma 2 bis, della l.r. 86/1983. Il piano definisce l’articolazione del territorio in zone con diverso regime di tutela e le diverse tipologie di interventi per la conservazione dei valori naturali ed ambientali nonché storici, culturali, antropologici e tradizionali, con particolare riferimento:
a) alla zona di riserva naturale, nella quale lo scopo è conservare l’ambiente nella sua integrità, sorvegliare l’orientamento dell’evoluzione dell’ecosistema, promuovere e regolamentare la ricerca scientifica e la fruizione didattica;
b) alle zone di interesse naturalistico-paesistico, destinate alla conservazione e promozione dei valori naturalistici esistenti;
c) alle zone di interesse paesistico con particolare riferimento al valore storico culturale ed all’elevato significato di archeologia industriale;
d) ai contenuti ed ai criteri di cui all’articolo 4 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57 (Esercizio delle funzioni regionali in materia di protezione delle bellezze naturali e sub-delega ai Comuni).
2. Il piano per il parco è approvato con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il piano per il parco ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.

Art. 4
(Regolamento del parco)

1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) ed in attuazione dell’articolo 20 della l.r. 86/1983 l’ente gestore approva il regolamento del parco naturale, anche contestualmente all’approvazione del piano per il parco e comunque non oltre sei mesi dall’approvazione del medesimo. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1 e il rispetto delle caratteristiche naturali, paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali, il regolamento disciplina l’esercizio delle attività consentite entro il territorio del parco e determina la localizzazione e graduazione dei divieti.
2. Il regolamento del parco valorizza altresì gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali delle popolazioni residenti sul territorio, nonché le espressioni culturali proprie e caratteristiche dell’identità delle comunità locali.
3. Il regolamento è adottato dall’assemblea dell’ente gestore del parco e pubblicato per trenta giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati.
4. Entro i successivi trenta giorni chiunque ne abbia interesse può presentare osservazioni, sulle quali decide l’assemblea in sede di approvazione definitiva del regolamento.
5. La deliberazione di approvazione del regolamento e l’avviso che non sono intervenute osservazioni sono pubblicati per quindici giorni all’albo dell’ente gestore e degli enti territoriali interessati. Il regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione a cura dell’ente gestore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 5
(Divieti)

1. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità della presente legge e il rispetto delle caratteristiche naturali e paesistiche, nel parco naturale dell’Adda Nord sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare è vietato:
a) catturare, uccidere, disturbare gli animali, nonché introdurre specie estranee all’ambiente, fatti salvi eventuali prelievi faunistici ed eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici accertati dall’ente gestore;
b) raccogliere e danneggiare i vegetali, salvo nei territori in cui sono consentite le attività agro-silvo-pastorali;
c) aprire e sfruttare cave, miniere ed effettuare escavazioni in alveo fatti salvi gli interventi di regimazione idraulica;
d) aprire e sfruttare discariche e depositi permanenti di materiali dismessi;
e) realizzare nuove derivazioni o captazioni d'acqua ed attuare interventi che modifichino il regime idrico o la composizione delle acque, fatti salvi i prelievi temporanei funzionali alle attività agricole che comunque non incidano nell'alimentazione della Palude di Brivio;
f) svolgere attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani, non autorizzate dall’ente gestore;
g) introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione di cicli biogeochimici;
h) introdurre, da parte di privati, armi, esplosivi e qualsiasi mezzo finalizzato alla cattura, fatti salvi gli eventuali abbattimenti selettivi, necessari per ricomporre squilibri ecologici, istituire zone di addestramento cani;
i) accendere fuochi all’aperto, con la sola esclusione delle aree attrezzate a questo uso e appositamente individuate dall’ente gestore;
j) raccogliere minerali e fossili, se non per motivi di ricerca scientifica, autorizzata dall’ente gestore;
k) sorvolare con velivoli non autorizzati, salvo quanto definito dalle leggi sulla disciplina del volo.
2. Al fine di mantenere la biodiversità, la progettazione e realizzazione delle opere infrastrutturali che attraversano il parco naturale prevedono adeguati interventi di mitigazione e compensazione ambientale.

Art. 6
(Norme transitorie e finali)

1. Alla l.r. 80/1983 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il titolo della legge è così sostituito: “Istituzione del Parco regionale dell’Adda Nord”;
b) all’articolo 1 le parole “Parco naturale dell’Adda Nord” sono sostituite dalle parole “Parco regionale dell’Adda Nord”;
c) il titolo dell’allegato B è così sostituito: “Istituzione del Parco regionale dell’Adda Nord”.
2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le norme della l. 394/1991, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137) e della l.r. 86/1983.
3. Fino all’approvazione del piano per il parco continuano ad applicarsi le disposizioni della deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2000, n. VII/2869 (Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Adda Nord – art. 19, comma 2, l.r. 86/1983 e successive modificazioni) se non contrastanti con le disposizioni dell’articolo 5.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.


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