NORMATIVA
Normativa regionale - Molise
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Legge regionale del 16.12.2005, n. 50
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Istituzione delle strade del vino, dell'olio, del tartufo, del latte e dei sapori del Molise
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Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Promulga la seguente legge
Capo I
ARTICOLO 1 Finalità
1. Con la presente legge la Regione Molise si propone: a) di valorizzare e di promuovere il proprio territorio ed i suoi prodotti più tipici di qualità attraverso l’istituzione: delle "Strade del vino", delle "Strade dell’olio", delle "Strade del tartufo", delle "Strade del latte" e delle "Strade dei sapori del Molise", ai sensi della legge n. 268 del 27 luglio 1999; b) di valorizzare le produzioni dei vini, dell’olio di oliva, del patrimonio tartufigeno autoctono, del latte e dei prodotti derivati, e dei sapori del Molise; c) di favorire le attività di ricezione e di ospitalità, nonché l’organizzazione di attività culturali, didattiche e ricreative; d) di promuovere la formazione professionale, le indagini di mercato, nonché le iniziative di informazione tecnico-scientifico e commerciale a favore degli operatori del settore; e) di sviluppare la ricerca nel campo vitinicolo-enologico, olivicolo-oleico, lattiero-caseario, della produzione del tartufo e dei sapori del Molise attraverso la formazione di Centri sperimentali o di Centri di eccellenza nonchè organizzando incontri specifici a carattere periodico; f) di valorizzare il patrimonio architettonico ed ambientale pubblico o privato dei territori interessati dai percorsi segnalati dalle "Strade dell’ olio, del vino, del tartufo, del latte e dei sapori del Molise" ai fini dell’accoglienza turistica.
ARTICOLO 2 Definizioni
1. Le strade del dell’”olio”, del “vino”, del “tartufo”, del “latte” e dei “sapori del Molise” sono percorsi viari evidenziati con apposita segnaletica, differenziati per tipologia di prodotto, lungo i quali insistono aree di produzione, coltivazioni e strutture produttive, ed operano aziende, produttori e trasformatori che, mediante la propria disponibilità ad accogliere visitatori, consentano la divulgazione dei territori e delle relative produzioni, nonché la commercializzazione e la fruizione dei prodotti in forma di offerta turistica.
Capo II Disciplina della "Strada del vino"
ARTICOLO 3 Strada del vino
1. La "Strada del vino" del Molise è un itinerario enoturistico, evidenziato con apposita segnaletica, lungo il quale insistono vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico, valori naturali, culturali ed ambientali. 2. La "Strada del vino" può comprendere il territorio relativo ad uno o più di un vino a denominazione di origine controllata e ad indicazione geografica tipica. 3. La Regione Molise, al fine di valorizzare i vini ed i prodotti agroalimentari tipici e tradizionali locali, nonché di pubblicizzarne e promuoverne la conoscenza ed il consumo, provvede, con successiva legge regionale, a favorire l’istituzione dell’Enoteca regionale del Molise.
ARTICOLO 4 Competenze della Giunta regionale
1. La Giunta regionale entro 120 giorni dall’approvazione della presente legge emana una direttiva con la quale: a) definisce una strategia di comunicazione e di immagine coordinata della "Strada del vino" del Molise cui tutti i soggetti aderenti devono uniformarsi, anche tramite una specifica ed omogenea segnaletica informativa da installare su tutto il territorio regionale, in attuazione e secondo le modalità indicate all’art. 3 della legge 27 luglio 1999, n. 268; b) predispone il simbolo identificativo regionale della "Strada del vino" del Molise, di concerto con le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale; c) prevede l’istituzione di corsi di formazione per i soggetti che operano nell’ambito della "Strada del vino" e dei relativi servizi; d) predispone i criteri di finanziamento della presente legge.
ARTICOLO 5 Costituzione e riconoscimento della "Strada del vino"
1. La costituzione della "Strada del vino" del Molise avviene su iniziativa di un apposito comitato promotore di cui fanno parte le aziende vitivinicole, le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e gli enti locali. La maggioranza relativa dei componenti il comitato promotore deve essere costituita dai titolari delle aziende vitivinicole che rappresentino almeno il trenta per cento della superficie vitata cui fa riferimento la denominazione della "Strada". TI presidente del comitato è scelto tra i titolari delle aziende vitivinicole, sia singole che associate. 2. TI comitato promotore presenta alla Giunta regionale un disciplinare per la realizzazione e la gestione della "Strada del vino" del Molise. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione ed alla gestione della "Strada" da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al comitato promotore. 3. La Giunta regionale, entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza, provvede all’approvazione del disciplinare ed al riconoscimento della "Strada". 4. In presenza di più comitati promotori per il riconoscimento della "Strada del vino" del Molise si dà priorità a quello cui aderiscono aziende vitivinicole con la maggiore superficie vitata per la produzione del tipo di vino cui fa riferimento la denominazione della "Strada".
ARTICOLO 6 Comitato di gestione
1. Entro 90 giorni dal riconoscimento della "Strada del vino", ai sensi del comma 3 dell’articolo 5, il comitato promotore si trasforma, a pena di decadenza del riconoscimento, in comitato di gestione aperto anche a soggetti non facenti parte del comitato promotore, fermo restando che la maggioranza relativa all’interno dello stesso sia detenuta dagli imprenditori vitivinicoli rappresentanti almeno il 30% della superficie vitata a cui fa riferimento la denominazione di origine o la indicazione geografica tipica. 2. Il comitato di gestione svolge i seguenti compiti: a) realizza e gestisce la "Strada del vino" nel rispetto del disciplinare approvato; b) provvede alla diffusione ed alla promozione della "Strada" in collaborazione con le organizzazioni agricole regionali, con il consorzio per la tutela dei vini d.o.c. del Molise e con gli altri soggetti interessati; c) collabora con la Regione Molise, con le Camere di commercio del Molise e con gli enti locali interessati per l’inserimento della "Strada del vino" del Molise nei diversi strumenti di promozione turistica; d) vigila sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati. 3. Il comitato di gestione accede (e per lo specifico ed esclusivo scopo è equiparato ad agenzia formativa regionale) ai finanziamenti previsti per gli enti di formazione dalla normativa regionale vigente in materia, al fine della realizzazione di attività di formazione per i soggetti che operano nell’ambito delle "Strade del vino" e dei relativi servizi.
ARTICOLO 7 Equiparazione alle attività agrituristiche
1. Le attività di ricezione e di ospitalità, compresa la degustazione dei prodotti aziendali e l’organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, svolte da aziende agricole nell’ambito delle "Strade del vino" sono equiparate, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge n. 268/1999, alle attività agrituristiche. 2. Ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della legge n. 268/1999, le cantine e le enoteche presenti nell’ ambito di una "Strada del vino" ed aderenti al relativo disciplinare possono effettuare la degustazione e la mescita dei prodotti vitivinicoli nel rispetto delle norme previste per le aziende produttrici.
ARTICOLO 8 Requisiti di qualità
1. Ai fini della presente legge si applicano i requisiti minimi di qualità determinati dal Ministero delle politiche agricole ai sensi dell’articolo 3 della legge 27 luglio 1999, n. 268. 2. La Giunta regionale, con apposita direttiva, può stabilire requisiti aggiuntivi.
Capo III Strade dell'olio, del tartufo, del latte e dei sapori del Molise
ARTICOLO 9 Disciplina
1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche per la realizzazione delle "Strade" finalizzate alla valorizzazione dell’olio, del tartufo, del latte e dei sapori del Molise, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 268 del 27 luglio 1999. 2. Le "Strade" di cui al comma 1 possono comprendere, anche congiuntamente, percorsi finalizzati alla valorizzazione del vino, dell’olio, del tartufo, del latte e dei sapori del Molise.
ARTICOLO 10 Istituzione di musei regionali
1. La Giunta regionale, con apposito regolamento, stabilisce le modalità di istituzione dei musei della vite e del vino, dell’olivo e dell’olio, del tartufo, del latte e dei sapori del Molise. 2. La collezione degli oggetti e del materiale documentario presente in un museo deve avere carattere di unicità nell’ambito della "Strada" e di originalità a livello regionale. Il museo ha inoltre compiti di promozione di iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei diversi aspetti culturali della produzione vitivinicola, olivicola, tartufigena lattiero-casearia e dei sapori del Molise . Non può essere finanziato più di un museo per ogni "Strada". 3. Ai fini della realizzazione del museo, gli enti locali possono concedere al soggetto gestore, a titolo gratuito, immobili idonei allo scopo. La gestione del museo è finanziata anche con i proventi derivanti dallo svolgimento dell’attività espositiva e dalle altre attività e servizi ad essa connesse.
ARTICOLO 11 Centri di informazione e di accoglienza
1. I comitati di gestione di ciascuna "Strada" istituiscono un centro di informazione e di accoglienza finalizzato all’informazione ed alla promozione del prodotto, anche avvalendosi degli organismi locali che svolgono attività di promozione turistica e culturale. 2. Il centro di cui al comma 1 fornisce informazioni sulle caratteristiche della "Strada" e sui servizi offerti dalle aziende e dagli altri soggetti che fanno parte della "Strada" stessa. Può porre in vendita prodotti editoriali ed altro materiale turistico in base alla vigente normativa regionale sul commercio; può, altresì, fornire pacchetti turistici di breve durata secondo modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale. 3. L’attività del centro di informazione e di accoglienza può essere anche congiunta tra le diverse strade.
ARTICOLO 12 Segnaletica delle "Strade"
1. I Comuni e le Amministrazioni provinciali provvedono alla localizzazione ed alla. posa in opera della segnaletica informativa lungo le strade di rispettiva competenza. . 2. Alla realizzazione della segnaletica provvedono i comitati di gestione sulla base della strategia di comunicazione e di immagine definita dalla Giunta regionale, ai sensi dell’ articolo 4, comma 1, lettera a), della presente legge.
ARTICOLO 13 Interventi
1. La Giunta regionale concede contributi per i seguenti interventi e sino al limite massimo di: a) strategia di comunicazione e segnaletica EURO 150.000,00; b) istituzione dei musei EURO 80.000,00; c) centri d’informazione e di accoglienza EURO 100.000,00. 2. La Giunta regionale concede i contributi limitatamente ad un solo intervento per la realizzazione strutturale dei musei e dei centri d’informazione e di accoglienza.
ARTICOLO 14 Disposizioni finanziarie
1. All’onere derivante dall’applicazione della presente legge si provvede, con effetto dalI’esercizio finanziario 2006, in sede di manovra finanziaria annuale. Con tali risorse l’Assessore regionale per l’agricoltura può cofinanziare gli interventi di cui all’ articolo 4 della legge 27 luglio 1999, n. 268.
ARTICOLO 15 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.
Formula Finale: La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addì 16 Dicembre 2005
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