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NORMATIVA
Normativa regionale - Campania

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Legge regionale del 15 dicembre 2004 n. 12
“Modifica dell’articolo 20 della Legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1 e dell'articolo 1 della Legge Regionale 4 luglio 2003, n. 13 e utilizzo del capitolo 5011 - Intervento 5 - del Bilancio del Consiglio Regionale”
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


Art. 1
1. Il comma 3 dell’articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n.1, è così sostituito:
“3. Il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall’interessato in relazione alle disposizioni di cui al comma 2 e, in caso di inadempienza, applica le sanzioni previste dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114.”
2. Il comma 7 dell’articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n.1, è così modificato:
“7. Le vendite straordinarie di cui ai commi da 1 a 6 dell’articolo 15 del decreto legislativo 114/98,ad esclusione delle vendite di liquidazione per cessazione dell’attività, non sono effettuate nel mese di dicembre e nei quaranta giorni antecedenti e successivi alle date ufficiali di inizio e fine delle vendite di fine stagione.”
3. All’ articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n.1, è aggiunto il seguente comma:
“ 15. Le disposizioni relative alle vendite promozionali di cui al presente articolo sono riferite al settore extralimentare specializzato.”


Art. 2
1. A decorrere dal corrente anno, per le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n.6 è interamente ripartito l’importo del capitolo 5011 - intervento 5 - del bilancio del Consiglio regionale con i criteri e le modalità previsti nella stessa legge.


Art. 3
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto,ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
15 Dicembre 2004
Bassolino


Note al titolo della legge
La L.R. 7 gennaio 2000, n.1 che disciplina: “DIRETTIVE REGIONALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE
COMMERCIALE. NORME DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114.”
All’art.20, così recita:
“ - Vendita di liquidazione e vendita di fine stagione –
1. Ai sensi dell’art. 15 del D.L.vo 114/98(18), le vendite di liquidazione sono quelle effettuate dall’esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo per un periodo non eccedente le sei settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell’azienda previa comunicazione al Comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.
2. L’interessato dà comunicazione al Comune dell’inizio della vendita di liquidazione almeno 15 giorni prima dell’inizio, specificando i motivi, la data di inizio e la durata.
3. Dopo la conclusione delle vendite il Comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall’interessato e, se trattasi di esercizio soggetto ad autorizzazione, provvede d’ufficio alla revoca dell’autorizzazione amministrativa.
4. Per vendita di fine stagione si intendono forme di vendita che riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo. Esse possono essere effettuate solo in due periodi dell’anno: dal 20 gennaio al 13 marzo e dal 20 luglio al 10 settembre.
5. Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione devono essere presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano la esatta dicitura.
6. Le merci in vendita devono essere esposte con l’indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.
7. Durante il periodo delle vendite sopraindicate è possibile mettere in vendita solo le merci gia presenti nei locali di pertinenza del punto vendita. E’ fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito.”
La L.R. 4 luglio 2003, n.13, che disciplina: “ Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1, concernente “Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale”, all’art.1 così recita: “L’articolo 20 della legge regionale 7 gennaio 2000 n. 1 “Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale” è così modificato:
“VENDITE PROMOZIONALI, DI LIQUIDAZIONE E DI FINE STAGIONE.
1. Ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 114/98, le vendite di liquidazione sono quelle effettuate dall’esercente al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo per un periodo non eccedente le sei settimane, elevato a tredici settimane nei casi di cessione, trasferimento, cessazione o chiusura dell’azienda previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.
2. L’interessato dà comunicazione al comune dell’inizio della vendita di liquidazione almeno 15 giorni prima dell’inizio, specificando i motivi, la data di inizio e la durata.
3. Dopo la conclusione delle vendite il comune verifica la realizzazione di quanto dichiarato dall’interessato e, se trattasi di esercizio soggetto ad autorizzazione, provvede d’ufficio alla revoca dell’autorizzazione amministrativa.
4. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non sono venduti entro un certo periodo di tempo.
5. Le vendite di fine stagione sono effettuate in periodi e con modalità stabiliti ogni anno
dall’Assessore regionale al commercio almeno quaranta giorni prima della data di inizio delle vendite, sentite le organizzazioni rappresentative dei consumatori e delle imprese del commercio.
6. Per il periodo estivo dell’anno 2003 la data di inizio delle vendite di fine stagione è fissata per il 10 luglio.
7. Le vendite straordinarie di cui ai commi da 1 a 7 dell’articolo 15 del decreto legislativo 114/98, ad esclusione delle vendite di liquidazione per cessazione dell’attività, non sono effettuate nel mese di dicembre e nei quaranta giorni antecedenti e successivi alle date ufficiali di inizio e fine delle vendite di fine stagione.
8. L’effettuazione delle vendite promozionali è preceduta da comunicazione al comune di residenza dell’azienda, con lettera raccomandata in carta libera, almeno dieci giorni prima della data di inizio della vendita stessa.
9. Le vendite promozionali hanno una durata massima di quattro settimane.
10. I prezzi delle merci, durante l’effettuazione delle vendite promozionali, sono indicati a norma del comma 12.
11. Le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione sono presentate al pubblico con adeguati cartelli che ne indicano la esatta dicitura.
12. Le merci in vendita sono esposte con l’indicazione del prezzo praticato prima della vendita di liquidazione o di fine stagione e del nuovo prezzo con relativo sconto o ribasso effettuato espresso in percentuale.
13. Durante il periodo delle vendite sopraindicate è possibile mettere in vendita solo le merci già presenti nei locali di pertinenza del punto vendita. E’ fatto divieto di rifornimento di ulteriori merci sia acquistate che in conto deposito.
14. Le violazioni al presente articolo sono sanzionate ai sensi del decreto legislativo 114/98, art. 22, comma 3.”


Note all’art. 1
Il comma 3 dell’articolo 20 della L.R. 7 gennaio 2000, n. 1 è stato già citato.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 è il seguente: “”Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"
Il comma 7 dell’articolo 20 della L.R. 7 gennaio 2000, n. 1 è stato già citato.
Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, già citato, ai commi da 1. a 6. dell’art.15, così recita:
“1. Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci, a seguito di: cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell’anno, previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti.
3. Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
4. Le vendite promozionali sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato.
5. Nelle vendite disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto.
6. Le regioni, sentite i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione.
L’art.20 della L.R. 7 gennaio 2000, n. 1 è stato già citato.


Nota all’art. 2
La legge regionale 5 agosto 1972, n. 6, che disciplina: “Funzionamento dei gruppi consiliari”, all’art.3 così recita: “- Per spese di funzionamento dei Gruppi consiliari con decorrenza 1° gennaio 1988 è previsto un contributo fisso mensile rappresentato:
a) da una quota di L. 1.500.000 per ciascun Gruppo quale ne sia la consistenza;
b) da una quota di L. 800.000 per ogni Consigliere regionale iscritto al Gruppo.”



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