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NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte

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Legge regionale del 14 maggio 2004, n.10
Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006
 
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga la seguente legge

Art. 1
(Stato di previsione dell’entrata)

1. Il totale generale delle entrate di cui all’allegato A é approvato in euro 15.123.107.166,12 in termini di competenza e in euro 18.889.532.227,40 in termini di cassa.
2. Sono autorizzati, secondo le leggi in vigore, l’accertamento e la riscossione dei tributi istituiti dalla Regione, ed il versamento alla cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti nell’anno finanziario 2004.

Art. 2
(Stato di previsione della spesa)

1. Il totale generale delle spese di cui all’allegato A é approvato in euro 15.123.107.166,12 in termini di competenza ed in euro 18.889.532.227,40 in termini di cassa.
2. é autorizzata l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2004.
3. é autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti di cassa dello stato di previsione della spesa per l’anno 2004.

Art. 3
(Quadro generale riassuntivo)

1. é approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 2004 con i prospetti di cui all’articolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) (Allegato A).

Art. 4
(Bilancio pluriennale)

1. é approvato il bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004-2006, allegato alla presente legge (Allegato B).

Art. 5
(Autorizzazione a contrarre mutui a ripiano del disavanzo)

1. Per far fronte al disavanzo esistente fra il totale delle spese, di cui si autorizza l’impegno, ed il totale delle entrate, che si prevede di accertare nel corso dell’esercizio finanziario 2004, é autorizzata, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, della l.r. 7/2001, la contrazione di mutui per un importo di euro 1.096.052.540,65.
2. Le spese, al cui finanziamento é possibile provvedere mediante l’assunzione dei mutui a pareggio del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004, sono esclusivamente quelle relative a spese di investimento.
3. I mutui sono stipulati ad un tasso massimo del 5 per cento annuo, oneri fiscali esclusi, e per la durata massima dell’ammortamento di 30 anni.
4. La Giunta regionale é autorizzata a provvedere alla stipulazione dei mutui predetti nei limiti, alle condizioni e con le modalità previste ai commi 1, 2 e 3.
5. Agli oneri derivanti dall’ammortamento dei mutui suindicati, previsti in euro 71.300.000,00 per l’anno finanziario 2004 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si provvede con le somme che sono state iscritte nell’ambito delle disponibilità delle Unità previsionali di base (UPB) 09021 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo I - spese correnti) e UPB 09023 (Bilanci e finanze - ragioneria - Titolo III - spese per rimborso di mutui e prestiti) del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006.

Art. 6
(Spese obbligatorie e d’ordine)

1. Sono considerate spese obbligatorie e d’ordine, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 18 della l.r. 7/2001, quelle descritte nell’elenco n. 1 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 7
(Garanzie prestate dalla Regione)

1. é approvato, ai sensi dell’articolo 10, comma 13, della l.r. 7/2001, il prospetto delle garanzie principali e sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti, di cui all’elenco n. 2 allegato allo stato di previsione della spesa.

Art. 8
(Fondi speciali)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 22 della l.r. 7/2001, é autorizzata l’iscrizione nello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2004:
a) del fondo denominato: “Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali”, individuato nell’UPB 09011 (Bilanci e finanze - bilanci - Titolo I - spese correnti);
b) del fondo denominato: “Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l’approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo”, individuato nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - bilanci - Titolo II - spese di investimento).

Art. 9
(Accordi di programma e coofinanziamenti programmi comunitari)

1. é approvato il fondo di cui alla UPB 08032 (Programmazione e statistica - valutazione progetti proposte atti programmazione negoziata - Titolo II - spese di investimento) per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. é approvato il fondo di cui alla UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) per il coofinanziamento dei programmi comunitari.
3. é autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dai fondi di cui ai commi 1 e 2 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi e al coofinanziamento dei singoli programmi comunitari.

Art. 10
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Il fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all’articolo 20 della l.r. 7/2001, destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell’esercizio finanziario 2004, sui singoli capitoli di spesa, è determinato in euro 278.573.088,17 ed é iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti).

Art. 11
(Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati)

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2004 é iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati pari ad euro 340.223.747,59 in termini di competenza e di euro 238.650.659,42 in termini di cassa.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2005 é iscritto nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 794.296.651,55 in termini di competenza.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l’anno finanziario 2006 é scritto nella UPB 09012 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo II - spese di investimento) il fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali pari ad euro 700.000.000,00 in termini di competenza.
4. Dal fondo di riserva di cui ai commi 1, 2, 3, in attuazione al disposto dell’articolo 24 della l.r. 7/2001, sono prelevate, con provvedimento amministrativo, le somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.

Art. 12
(Utilizzo dell’avanzo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2003)

1. L’avanzo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2003, determinato in euro 582.901.183,04 ed applicato al bilancio di previsione per l’anno 2004, é utilizzato per la copertura del fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati iscritto nella UPB 09011 (Bilanci e finanze - Bilanci - Titolo I - spese correnti) per l’importo di euro 340.223.747,59 mentre la differenza é utilizzata a copertura di spese regionali.

Art. 13
(Variazioni compensative)

1. Per l’anno finanziario 2004 sono consentite variazioni fra loro compensative, mediante atto amministrativo, tra le Unità previsionali di base quando:
a) siano da compensare, per i relativi pagamenti, le quote interesse e le quote in capitale delle rate di ammortamento dei mutui;
b) occorra, per una migliore definizione delle UPB, spostare i capitoli tra le diverse UPB.

Art. 14
(Variazione ai capitoli di spesa delle partite di giro)

1. La Giunta regionale é autorizzata ad apportare con proprio provvedimento, le variazioni ai capitoli di spesa, delle partite di giro in relazione agli accertamenti sui corrispondenti capitoli di entrata ed entro i limiti tassativi di importo degli accertamenti stessi.

Art. 15
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge é dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 14 maggio 2004

Enzo Ghigo

Nota all’articolo 3
- Il testo dell’articolo 17 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:
“Art. 17. (Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati)
1. Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli e per funzioni obiettivo, rispettivamente, i totali delle entrate e delle spese.
2. Al quadro generale é allegato un prospetto che mette a raffronto le entrate, distinte per unità previsionali di base, derivanti da assegnazioni dell’Unione Europea e dello Stato, con l’indicazione della rispettiva destinazione specifica risultante dalla legge o dai provvedimenti di assegnazione o di riparto, e le spese, distinte anch’esse in unità previsionali di base, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette; il totale degli stanziamenti di competenza relativi a tali spese non può essere inferiore, in ciascun bilancio, al totale delle rispettive entrate di competenza, salvo quanto disposto dall’articolo 53, commi 4 e 5.".

Nota all’articolo 5
- Il testo dell’articolo 10, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:
“Art. 10. (Bilancio annuale di previsione)
3. Ai fini dell’equilibrio del bilancio annuale di previsione, il totale dei pagamenti autorizzati non può essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa. Il totale delle spese di cui si autorizza l’impegno può essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purché il relativo disavanzo sia coperto da mutui ed altre forme di indebitamento autorizzato con la legge di approvazione del bilancio e nei limiti compatibili con il quadro economico-finanziario risultante dal documento di programmazione economico-finanziaria e dal bilancio pluriennale e comunque nei limiti previsti dall’articolo 23 del d.lgs. 76/2000.".

Nota all’articolo 7
- Il testo del comma 13 dell’articolo 10 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:
“Art. 10. (Bilancio annuale di previsione)
13. In allegato al bilancio di previsione sono elencate le garanzie principali o sussidiarie prestate dalla Regione a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti.".

Nota all’articolo 8
- Il testo dell’articolo 22 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:
“Art. 22. (Fondi speciali)
1. Nel bilancio annuale sono iscritti uno o più fondi speciali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali che si perfezionino dopo l’approvazione del bilancio.
2. I fondi speciali sono utilizzabili esclusivamente ai fini del prelievo di somme da iscrivere in aumento alle autorizzazioni di spesa delle unità previsionali di base esistenti o di nuove unità dopo l’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
3. I fondi speciali sono tenuti distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni ordinarie della Regione ovvero di spese per nuovi programmi di sviluppo, nonché a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale.
4. Le quote dei fondi speciali non utilizzate al termine dell’esercizio nel modo indicato al comma 2 costituiscono economie di spesa.
5. Per ogni fondo speciale é allegato al bilancio un elenco che indica i provvedimenti legislativi e le conseguenti spese cui si prevede di far fronte con il fondo medesimo.".

Nota all’articolo 10
- Il testo dell’articolo 20 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:
“Art. 20. (Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. Nel bilancio annuale é iscritto, tra le previsioni di cassa, un fondo di riserva dal quale sono prelevate le somme necessarie per i pagamenti da eseguire, nel corso dell’esercizio finanziario, in eccedenza agli stanziamenti previsti. L’ammontare del fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa é determinato, annualmente, con la legge di approvazione del bilancio in misura non superiore a un dodicesimo dell’ammontare complessivo dei pagamenti autorizzati dalla legge medesima e dai provvedimenti di variazione del bilancio.
2. I prelievi e le destinazioni dei medesimi a integrazione delle dotazioni delle unità previsionali di base della spesa sono disposti con deliberazione della Giunta. La Giunta può delegare all’Assessore competente in materia di bilancio l’adozione dei provvedimenti previsti nel presente comma.".

Nota all’articolo 11
- Il testo dell’articolo 24 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è il seguente:
“Art. 24. (Variazioni al bilancio)
1. La legge di approvazione del bilancio regionale autorizza le variazioni che possono essere apportate al bilancio mediante provvedimenti amministrativi.
2. Mediante provvedimenti amministrativi della Giunta sono istituite nuove unità previsionali di base di entrata per l’iscrizione delle entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione Europea, nonché per l’iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalla legge.
3. La Giunta può effettuare, con provvedimento amministrativo, variazioni compensative tra capitoli della stessa unità previsionale di base, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità ed a pagamento differito e per quelle direttamente regolate dalla legge.
4. La legge di bilancio o le rispettive variazioni possono autorizzare la Giunta ad effettuare variazioni compensative all’interno della medesima classificazione economica, tra unità previsionali di base strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo o di uno stesso programma o progetto. Con le stesse modalità, al fine di assicurare la necessaria flessibilità nella gestione delle disponibilità di bilancio, la Giunta puòessere autorizzata ad effettuare variazioni compensative anche tra unità previsionali di base diverse qualora le variazioni stesse siano necessarie per l’attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata.
5. Ogni altra variazione al bilancio é disposta o autorizzata con legge regionale, salvo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20, 21 e 22.
6. Le variazioni al bilancio devono essere approvate entro il 30 novembre dell’anno cui il bilancio si riferisce.
7. La Giunta può disporre variazioni compensative, nell’ambito della stessa o di diverse unità previsionali di base di conto capitale, anche tra stanziamenti autorizzati da leggi diverse, a condizione che si tratti di leggi che finanziano o rifinanziano interventi relativi alla stessa funzione obiettivo, ai sensi dell’articolo 15, comma 1. Il relativo provvedimento é comunicato al Consiglio.".

Nota all’articolo 15
- Il testo dell’articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:
“Art. 45. (Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali)
(Omissis)
Il Presidente della Regione promulga la legge regionale entro dieci giorni...nelle forme previste dalle leggi dello Stato.
Al testo della legge segue la formula: “La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte”.
La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine maggiore.
Una legge dichiarata urgente dal Consiglio regionale può ... essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra.
(Omissis).".

Allegato (fare riferimento al file PDF) A. (BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 2004 DELLA REGIONE PIEMONTE - ART. 1).
Allegato (fare riferimento al file PDF) B. (BILANCIO PLURIENNALE PER GLI ANNI FINANZIARI 2004-2006 - ART. 4).
I documenti contabili allegati alla presente Legge Regionale saranno pubblicati su un Supplemento al Bollettino Ufficiale di prossima pubblicazione (ndr)


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