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NORMATIVA
Normativa regionale - Lombardia

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Legge regionale del 14 aprile 2004 n.7
Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali
 
Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga seguente legge

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, nella specificità delle loro configurazioni giuridiche, riconosce la funzione sociale e il ruolo propositivo svolto dagli ordini e collegi professionali e dalle associazioni professionali nello sviluppo socio economico regionale.
2. A tal fine, la Regione:
a) promuove le iniziative volte a qualificare le libere professioni nell’esercizio delle loro competenze e rapporti con i cittadini, predisponendone gli strumenti necessari;
b) attua una politica di informazione adottando le misure necessarie all’aggiornamento delle professioni finalizzato anche all’inserimento nel contesto europeo;
c) favorisce un’adeguata tutela del cliente e degli interessi pubblici connessi al corretto e legale esercizio della professione, alla qualità delle prestazioni ed al rispetto delle regole deontologiche.

Art. 2
(Istituzione della Consulta)

1. Nell’ambito delle azioni di valorizzazione dei soggetti attivi delle politiche del lavoro nel suo territorio e per il perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, è istituita la Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali, di seguito denominata Consulta.

Art. 3
(Compiti e competenze)

1. Alla Consulta sono attribuiti i seguenti compiti:
a) studiare i problemi relativi all’esercizio delle attività professionali intellettuali e proporre alla Giunta regionale studi e ricerche;
b) proporre iniziative tese a qualificare le libere professioni anche nello sviluppo del contesto europeo;
c) promuovere studi per la tutela dei professionisti e iniziative volte a salvaguardare la correttezza e la qualità delle prestazioni nel rispetto delle regole deontologiche stabilite dagli statuti dei rispettivi ordini e collegi o dagli atti costitutivi delle associazioni, ferme restando le competenze esclusive previste dagli ordini professionali;
d) formulare proposte e pareri sugli interventi programmatici e sui progetti di legge attinenti all’esercizio delle attività professionali intellettuali ed alla tutela del rapporto tra professionisti ed utenti;
e) formulare proposte per il coordinamento degli interventi dei vari organismi regionali con competenza in materia di libere professioni al fine di realizzare un razionale utilizzo delle risorse;
f) esprimere parere su questioni in materia di difesa degli utenti;
g) fornire, annualmente, indicazioni relative alle esigenze della formazione professionale;
h) redigere una relazione annuale di attività da presentare al Consiglio regionale.
2. I pareri possono essere richiesti dalla Giunta regionale, dai singoli assessori o dalle commissioni consiliari regionali. L’iniziativa può essere attivata autonomamente dal Presidente della Consulta su richiesta di un quinto dei suoi componenti.

Art. 4
(Composizione della Consulta)

1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:
a) l’assessore competente o suo delegato che la presiede;
b) un rappresentante per ogni ordine, collegio, associazione professionale regolarmente costituiti e che ne facciano richiesta sulla base delle indicazioni dei singoli enti;
c) cinque rappresentanti designati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della minoranza.
2. I rappresentanti delle associazioni o federazioni di associazioni professionali sono individuati direttamente dai rispettivi organi interni competenti.
3. La Consulta, per lo svolgimento dei propri compiti, individua al suo interno commissioni specifiche per aree omogenee le quali esaminano preventivamente gli atti nelle materie di rispettiva competenza.
4. La Consulta elegge l’ufficio di presidenza composto, oltre che dal Presidente, da tre vicepresidenti scelti uno tra i rappresentanti degli ordini e collegi, uno tra i rappresentanti delle associazioni professionali, uno tra i rappresentanti del Consiglio regionale di cui al comma 1, lettera c). L’ufficio di presidenza svolge funzioni di coordinamento delle attività delle commissioni specifiche, formula l’ordine del giorno delle sedute della Consulta, ne regola i lavori e formalizza le decisioni assunte dalla Consulta o dalle commissioni specifiche.
5. Esplica le funzioni di segretario della Consulta il dirigente della direzione generale competente.
6. Per la costituzione della Consulta regionale sono considerate le rappresentanze del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL) e quelle facenti parte della Consulta delle associazioni delle professioni non regolamentate così come risultanti dal rapporto di monitoraggio del CNEL esistente all’atto di costituzione della Consulta, e comunque integrabili a seguito di successivi monitoraggi del CNEL, nonché ulteriori rappresentanze di associazioni significative presenti sul territorio che ne facciano istanza e che rispondano ai criteri di accesso definiti nel regolamento di cui all’articolo 7.

Art. 5
(Funzionamento della Consulta)

1. La Consulta è nominata entro sei mesi dall’inizio di ogni legislatura e resta in carica fino alla sua ricostituzione.
2. La Consulta è convocata dal suo Presidente almeno una volta ogni quattro mesi e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o ne riceva richiesta da un terzo dei componenti.
3. I componenti assenti per più di tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti e possono essere sostituiti.
4. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito.
5. Ai componenti l’ufficio di presidenza spetta un gettone di presenza la cui quantificazione è stabilita con il regolamento di cui all’articolo 7.

Art. 6
(Raccolta di segnalazioni e istanze)

1. La Consulta può ricevere segnalazioni e istanze relative alla tutela delle professioni ed ai rapporti tra i professionisti e gli utenti.

2. La Consulta fornisce risposta scritta ai presentatori di iniziative e istanze per il tramite degli ordini, collegi e associazioni professionali.

Art. 7
(Regolamento di attuazione)

1. Le modalità di attuazione della presente legge sono oggetto di un regolamento regionale che definisce, in particolare, la quantificazione del gettone di presenza di cui all’articolo 5, comma 5, i criteri di accesso alla Consulta, nonché le modalità di funzionamento della Consulta, delle commissioni specifiche e dell’ufficio di presidenza.

Art. 8
(Norma finanziaria)

1. Per le spese relative al funzionamento della Consulta di cui all’articolo 5, si provvede con le somme appositamente stanziate al bilancio di previsione per l’esercizio 2004 e successivi all’UPB 5.0.2.0.1.184 “Spese postali, telefoniche e altre spese generali”.


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