NORMATIVA
Normativa regionale - Piemonte
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Legge regionale del 13 ottobre 2004, n.25
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Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole e Istituti musicali nella Regione Piemonte)
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Il Consiglio regionale ha approvato. IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge
Art. 1 1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole e Istituti musicali nella Regione Piemonte) e’ sostituito dal seguente: “3. Ai componenti della Commissione per le attività di orientamento musicale, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l’Amministrazione regionale), per la partecipazione a ogni seduta valida della medesima, e’ corrisposto un gettone di presenza di euro 100,00 lordi, oltre il rimborso delle spese di viaggio”.
Art. 2 1. Per l’attuazione della presente legge e’ autorizzata per l’anno finanziario 2004 la spesa complessiva pari a euro 4.000,00, in termini di competenza e di cassa. 2. Agli oneri derivanti dall’applicazione del comma 1, si provvede con lo stanziamento dell’Unità previsionale di base (UPB) 32031 (Attività culturali istruzione spettacolo - Promozione attività culturali - Titolo - I - Spese correnti), del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2004, unità che presenta la necessaria disponibilità. 3. Alla spesa prevista per gli anni 2005 e 2006, quantificata per ciascun anno in euro 4.000,00, in termini di competenza, si fa fronte con le dotazioni finanziarie del UPB 32031 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004/2006. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addì 13 ottobre 2004
p. Enzo Ghigo Il Vice Presidente Gilberto Pichetto Fratin
Nota all’articolo 1 Il testo dell’articolo 2 della l.r. 49/1991 come modificato dalla legge qui pubblicata, é il seguente: “Art. 2 (Commissione per le attività di orientamento musicale) 1. E’ istituita la Commissione consultiva per le attività di orientamento musicale. 2. Tale Commissione e’ composta da: a) l’Assessore competente o un suo delegato che la presiede e la convoca; b) tre esperti, designati dal Consiglio regionale ai sensi della legge 18 febbraio 1985, n. 10, ed individuati tra persone competenti nel campo della musica; tale competenza e’ attestata da titoli o esperienze acquisite nel settore; Ai componenti della Commissione per le attività di orientamento musicale, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l’Amministrazione regionale), per la partecipazione a ogni seduta valida della medesima, e’ corrisposto un gettone di presenza di euro 100,00 lordi, oltre il rimborso delle spese di viaggio". c) i componenti della Commissione rimangono in carica per la durata della legislatura. L’incarico non e’ immediatamente rinnovabile. 3. Ai componenti della Commissione per le attività di orientamento musicale, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l’Amministrazione regionale), per la partecipazione a ogni seduta valida della medesima, e’ corrisposto un gettone di presenza di euro 100,00 lordi, oltre il rimborso delle spese di viaggio.".
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