Aggiornato al con n.41361 documenti

HOME  |  PUBBLICITA'  |  REDAZIONE  |  COPYRIGHT  |  FONTI  |  FAQ   

 

 
 

NORMATIVA
Normativa regionale - Campania

Indietro
Legge regionale del 12 novembre 2004 n. 8
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania" Legge finanziaria 2004
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


Art. 1
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’ammontare delle spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, emanati dall’amministrazione regionale per violazioni a norme tributarie o per l’applicazione di sanzioni amministrative, ripetibili nei confronti del destinatario dell’atto di notifica, è fissato nella misura unitaria di euro 6,00 a decorrere dall’esercizio finanziario 2004.
2. Per il triennio 2004-2006 è autorizzato il rifinanziamento e la riduzione di spese, già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le unità previsionali di base distinte in relazione al carattere vincolante o obbligatorio ed in ragione della loro correlazione a trasferimenti dallo Stato, dall’Unione Europea o a risorse proprie della Regione, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002,
n. 7, articoli 12 e 15 , comma 5, 17 e 33.
3. Il termine previsto dalla legge regionale 5 agosto 1999, n. 5, articolo 17, è differito di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 2
1. Al secondo rigo, comma 1, articolo 3 della legge regionale 12 dicembre 2003, n.23, le parole “di cui alla U.P.B. 4.16.41” sono sostituite dalle parole “di cui alla U.P.B. 6.23.222.”
2. L’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, è così modificato:
a) al comma 3, dopo la parola “concessionario” aggiungere le parole “e dal titolare”; dopo la parola “carburante” aggiungere le parole “o, per loro delega, dalla società petrolifera che sia unica fornitrice dell’impianto, su base mensile e sui quantitativi di cui alla lettera d), comma 1, articolo 1, del decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1996”.
b) al comma 4, dopo la parole “successivo” elidere “a quello di erogazione”; dopo le parole “articoli 17, 18 e 19” aggiungere le parole “o con versamento sul conto della tesoreria regione Campania”.
c) al comma 6, dopo la parola “tributo” aggiungere il periodo “effettuato sulla base della
dichiarazione annuale redatta in conformità ai criteri stabiliti dal decreto del Ministero delle finanze 30 luglio 1996 e presentata alla Regione entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui i versamenti si riferiscono”; dopo la parola “comma 13” aggiungere le parole “ del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, articolo 50, comma 1”.
3. Al punto 2), lettera d), comma 1, articolo 1 della legge regionale 15 aprile 1998, n.6, dopo le parole “Vico Equense” sono aggiunte le parole “Meta di Sorrento”.
4. I termini per la utilizzazione dei contributi concessi agli enti locali con i riparti degli anni 2000,2001 e 2002, per lavori di impiantistica sportiva di cui alle lettere a) e c), comma 1, articolo 2 della legge Giunta Regionale della Campania regionale 12 dicembre 1979, n. 42, sono prorogati di centottanta giorni dalla data di pubblicazione della
presente legge. Decorsi tali termini, i contributi sono revocati. La proroga è concessa anche per i riparti di cui alle leggi regionali 31 ottobre 1978, n.51, 18 ottobre 1989, n. 21 e 6 maggio 1985, n.50.
5. I termini per l’approvazione dei progetti definitivi relativi agli interventi compresi nei piani esecutivi degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003, di cui alla legge regionale 51/78, sono prorogati di centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
6. I termini indicati dal comma 1 dell’articolo 15 della legge regionale 11 agosto 2001, n.10, sono prorogati al 31 dicembre 2004.
7. Il beneficio di cui al comma 3, articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1996, n.11, è esteso ai progetti finanziati dalla Regione con la legge regionale 51/78.
8. I termini di cui al comma 2, articolo 16, della legge regionale 14 marzo 2003, n.7, sono prorogati al 31 dicembre 2005.
9. Le lettere a) e b) del comma 1, articolo 34 della legge regionale 3 giugno 1997, n. 15, sono così sostituite:
a) “il 40% alle federazioni regionali proporzionalmente al numero di artigiani e piccole imprese associati certificato dalle organizzazioni nazionali di cui all’articolo 1;
b) il 60% alle associazioni provinciali in proporzione al numero di artigiani e piccole imprese associati certificato dalle organizzazioni nazionali di cui all’articolo 1.”
10. I termini indicati dal comma 4, articolo 10, della legge regionale 3 dicembre 2003, n.20, sono prorogati di novanta giorni.
11. E’ istituito un fondo per l’assistenza ai cittadini che per cause imprevedibili e non naturali hanno subito una limitazione al diritto di abitazione. Le procedure sono fissate con delibera della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente. Il fondo è dotato per il corrente esercizio finanziario di euro 500.000,00 a gravare sulla U.P.B. 1.3.10.
12. Al punto c), comma 1, articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1996, n.17, dopo la parola “esecutivi” sono aggiunte le parole “regionali o nazionali”.


Art. 3
1. E’ istituita l’enoteca regionale di Taurasi per la promozione e la valorizzazione dei prodotti vitivinicoli della provincia di Avellino con lo stanziamento di euro 150.000,00 a gravare per il corrente esercizio finanziario sulla U.P.B. 2.76.183.
2. E’ istituito il parco archeologico-fluviale e della rete archeologico-museale della Valle del Sarno ed il parco naturale archeologico regionale del Castello dei Sanseverino nel comune di Mercato San Severino,d’intesa con la sovrintendenza ai beni archeologici. Il relativo onere, in termini di competenza e di cassa,per l’esercizio finanziario corrente, pari ad euro 300.000,00, grava sulla U.P.B. 1.1.3 per le spese di primo funzionamento di uno studio di fattibilità.
3. In via straordinaria ed al fine di contribuire alla ripresa economica delle aree agricole interessate,è imputato al bilancio regionale 2004 l’onere corrispondente ai contributi di bonifica gravanti sugli immobili che ricadono nelle zone disastrate dagli eventi del maggio 1998 e nei comprensori di bonifica dell’Agro sarnese nocerino e del bacino inferiore del Volturno relativi agli esercizi dal 1998 al 2002. La
spesa pari ad euro 3.500.000,00 grava sulla U.P.B. di riferimento “Risarcimento di mancati introiti nel bilancio dei consorzi di bonifica dell’Agro sarnese nocerino e del bacino inferiore del Volturno, a seguito della sospensione del pagamento dei contributi di bonifica disposta dalla Regione”. Il contributo è corrisposto ai consorzi di bonifica interessati alla presentazione dei ruoli di bonifica relativamente agli esercizi dal 1998 al 2002 previa assunzione dell’impegno alla restituzione delle somme pagate dagli utenti
allo stesso titolo.
4. L’elenco dei beni regionali alienabili, ai sensi del comma 3, articolo 25 della legge regionale 6 dicembre 2000, n.18, è incrementato dai seguenti cespiti:
a) appartamento in Caserta, alla piazza Matteotti, n. 8, piano quarto, interno 11;
b) n. 4 ex caselli di bonifica in Bacoli, località Fusaro;
c) immobile in Salerno alla via Salvador Allende, n. 45 -corpo di fabbrica posteriore-;
d) immobile in Cava de’ Tirreni -SA- al Viale Mazzini, n. 76 -ex O.N.P.I-;
Giunta Regionale della Campania e) fabbricato rurale in Zungoli -AV- alla via Cesare Battisti – largo Riscatto Baronale;
f) complesso immobiliare in Napoli alla Piazzetta Vita alla Sanità -ex ospedale San Camillo-;
g) appartamento in Napoli alla via Roberto Bracco, n. 15/A, scala E, piano quarto, interno 5;
h) ex casello di bonifica in San Tammaro -CE- -Mulino S. Antonio- Regi Lagni;
i) ex casello di bonifica in Caivano -NA- Ponte Carbonara - Regi Lagni.
5. Il diritto di prelazione riconosciuto ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 12 dicembre 2003, si trovano nelle condizioni di cui ai punti a) e b), comma 3, articolo 25 della legge regionale 18/00, è riconosciuto agli enti pubblici.
6. L’articolo 47 della legge regionale 26 luglio 2002, n.15 è abrogato. Se i soggetti preposti o alla nomina o alla designazione in organi collegiali regionali hanno effettuato la nomina o la designazione stessa, si provvede al consequenziale provvedimento di nomina di detti componenti in seno all’organo collegiale anche non contestualmente alla nomina di altri componenti l’organo stesso, limitatamente alle nomine di competenza regionale.
7. Il comma 1, articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1978, n. 23, è così modificato:
“Al difensore civico spetta una indennità pari ai 2/3 dell’indennità di funzione corrisposta ai consiglieri regionali.”
8. In previsione dell’attuazione del contratto decentrato del personale regionale, l’incremento del fondo per le alte professionalità relativamente alle annualità 2005/2006 del bilancio è fissato ad una misura non inferiore al 5% del monte salario.
9. E’ concesso un contributo straordinario di euro 500.000,00 all’amministrazione provinciale di Napoli per la messa in sicurezza della strada regionale denominata “Raffaele Bosco”, tratto Vico Equense-Moiano.


Art. 4
1. E’ autorizzata, in attuazione della delibera CIPE n. 26/2004, per il corrente esercizio finanziario la spesa di euro 200.000,00 per il sostegno nella fase di avvio dei patti territoriali a gravare sulle risorse finanziarie della U.P.B. 6.23.59.
2. Quota parte del ricorso al mercato finanziario di cui all’articolo 6 della legge di bilancio 2004, fino al limite di euro 50.000.000,00 è destinato alle politiche di investimento deliberate dalla Giunta regionale con provvedimenti n. 3950 del 7 agosto 2001, n. 912 dell’8 marzo 2002 e n. 942 del 14 marzo 2003.
3. La regione Campania assicura le attività della sala operativa di protezione civile a cura del relativo settore regionale. Gli oneri gravano sulla U.P.B. 1.1.1.
4. Per assicurare il ripristino o la ricostruzione degli interventi di cui all’ordinanza del Ministro dell’interno n. 3142/2001 e successive modifiche e integrazioni, è corrisposto al Sindaco di Napoli, commissario delegato ai sensi della predetta ordinanza, un contributo di euro 1.000.000,00. Il commissario delegato, d’intesa con il settore regionale programmazione interventi di protezione civile sul territorio, provvede secondo le procedure e deroghe di cui alla ordinanza stessa a definire i criteri e le modalità di concessione ed erogazione del contributo ai singoli proprietari nei limiti dell’importo complessivamente assentito. Le unità immobiliari alle quali è concesso il contributo non possono essere alienate per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data di completamento dei lavori di ripristino o di ricostruzione.
L’onere relativo al contributo pari ad euro 1.000.000,00 grava sulla U.P.B. 1.1.1. E’ finanziato il completamento dell’intervento di cui al comma 5, articolo 5, dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3293 del 6 giugno 2003 per un importo di euro 1.800.000,00 a gravare sulla U.P.B. n. 1.1.1.
5. Per l’istituzione e l’avviamento della facoltà di medicina presso l’università di Salerno è concesso un contributo di euro 800.000,00 a gravare sulla U.P.B. 6.23.54.
6. Le comunità montane possono utilizzare i fondi residui assegnati dalla regione Campania ai sensi della legge 25 maggio 1970, n.364, con le modalità di cui alla legge 13 novembre 2002, n.256 ed in particolare con l’erogazione di contributi erariali di ricostituzione di aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali causati negli anni 1999, 2000, 2002, nonché per il ripristino delle strade interpoderali e dei danni causati alle opere di bonifica montana nei limiti delle risorse disponibili.
7. Le attività di istruttoria, erogazione ed assistenza tecnica e amministrativa relativa a strumenti di promozione e sostegno allo sviluppo del sistema produttivo regionale, finalizzate all’attuazione delle Giunta Regionale della Campania misure POR poste al comma 3, articolo 67 della legge regionale 10/01, sono equiparate ai servizi previsti
al comma 1 dello stesso articolo. Per dette attività possono essere prorogate le convenzioni già in essere con l’amministrazione statale per interventi agevolati trasferiti alla regione Campania.
8. Al presidente ed ai consiglieri di amministrazione degli istituti autonomi delle case popolari della regione Campania, si applicano le norme di cui al comma 3, articolo 18 della legge 3 agosto 1999, n.265,
limitatamente ai permessi ed alle aspettative non retribuite.
9. In analogia a quanto previsto dalla legge 11 luglio 1986 n. 390, agli enti o istituzioni o fondazioni o associazioni riconosciute, che perseguono fini esclusivamente di rilevante interesse socio-sanitario edassistenziale, che svolgono attività nei locali degli istituti autonomi case popolari e del patrimonio regionale, è concesso stipulare contratti di locazione per un canone ricognitorio annuo non superiore al 60% di quello determinato dai rispettivi enti.
10. E’ autorizzato il rifinanziamento del comma 1 dell’articolo 27 della legge regionale 15/02 per un importo triennale di euro 9.000.000,00 a decorrere dall’annualità 2005.


Art. 5
1. Al fine di favorire lo sviluppo dei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti è istituito, a partire dal corrente esercizio finanziario, un fondo regionale annuale ordinario di euro 5.000.000,00 a gravare sulla U.P.B. 1.82.227 per investimenti e opere pubbliche proposte dai comuni, con le modalità ed i criteri di cui alla legge regionale 51/78. Prioritariamente ed in misura non inferiore al 50% dello stanziamento
complessivo, detto fondo è destinato alla incentivazione di opere intercomunali.
2. Allo scopo di favorire il riequilibrio territoriale ed il recupero dei piccoli centri abitati i soggetti che trasferiscono la propria residenza nei comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e classificati montani, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, e che si impegnano a restarvi per un quinquennio, per tale periodo:
a) sono esentati dall’applicazione delle disposizioni di cui al decreto legge 14 gennaio 1991, n.7;
b) sono esentati dall’applicazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 3 aprile 1991, n.8;
c) sono destinatari di agevolazioni tariffarie sui mezzi di trasporto pubblico locale secondo i criteri e le direttive emanate dalla Giunta regionale, mediante assegnazione di risorse finanziarie ai comuni con utilizzazione delle risorse di cui al fondo previsto dall’articolo 13 della legge regionale n. 10/01.
d) per le prestazioni di igiene e sanità pubblica veterinaria espletate dalle aziende sanitarie locali sono applicate le tariffe di cui al tariffario approvato con delibera di Giunta regionale n. 2232 del 7 giugno 2002,ridotte del 60%;
detti provvedimenti sono resi esecutivi con apposito atto della Giunta regionale.
3. L’assessorato regionale ai lavori pubblici è autorizzato alla ricontrattazione dei mutui degli enti locali
con la cassa depositi e prestiti per il tasso e per la durata dei mutui medesimi.
4. L’assessorato regionale agli enti locali promuove l’esercizio associato di funzioni e servizi dei comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, organizzando ambiti di unione di comuni non rientranti nelle comunità montane. Per le funzioni associate svolte dalle Comunità Montane e dalle unioni di comuni è istituito un fondo unico regionale per la incentivazione dei servizi associati intercomunali fissato per l’anno 2004 in euro
2.000.000,00 a gravare sulla U.P.B. 1.82.227, da utilizzarsi secondo le modalità della legge regionale n. 51/78.
5. Nelle more della legge che deve definire i compiti e le funzioni in via ordinaria e permanente dell’agenzia regionale per la difesa del suolo e tenuto conto che il 31 dicembre 2004 cessano le attribuzioni in capo al Presidente della regione Campania, commissario delegato ex ordinanza del Ministero degli interni n. 2994/99 e successive modificazioni, i compiti e le funzioni e le strutture di cui alle ordinanze 2994/99 e 2789/98 in capo alla struttura commissariale sono attribuiti all’agenzia regionale campana per la difesa del suolo a tal fine istituita. L’agenzia è retta da un coordinatore nominato dal Presidente della Regione, su proposta dell’assessore all’ambiente, tra soggetti aventi una particolare qualificata esperienza nel settore della difesa idrogeologica, con il compito, altresì, di predisporre quanto necessario per il prosieguo dell’attività ordinaria. Per la gestione della fase transitoria è assegnata all’agenzia il fondo di euro 500.000,00 a gravare sulla U.P.B. 1.1.1.
6. Per il sostegno e la promozione del sistema universitario campano e per il diritto agli studi universitari le previsioni del bilancio 2004 e quelle del bilancio triennale sono così determinate:
Giunta Regionale della Campania
anno 2004 10 milioni di euro;
anno 2005 25 milioni di euro;
anno 2006 30 milioni di euro.


Art. 6
1. E’ istituita alle dirette dipendenze del Presidente della Giunta regionale una direzione di staff finalizzata all’elaborazione di un piano per la ricostruzione del sistema industriale della regione Campania. Tale direzione deve essere supportata da una struttura organizzativa istituita con delibera della Giunta regionale con il compito di:
a) operare una ricognizione dell’attuale apparato industriale regionale;
b) evidenziare le criticità attuali;
c) proporre soluzioni per il rilancio delle politiche gestionali per la ricostruzione del sistema
industriale ed il rilancio del lavoro operaio;
la tabella “B” allegata alla legge regionale 4 luglio 1991, n.11 è conseguentemente modificata. Gli oneri finanziari connessi alla realizzazione dell’attività di competenza della direzione gravano sulle risorse della U.P.B. 1.4.235 che è incrementata di euro 1.000.000,00. Ogni sei mesi la struttura è tenuta ad inviare relazione documentata al Consiglio regionale.
2. Il personale operante nelle discipline individuate nella delibera di Consiglio regionale del 2 luglio 2004 n. 268/1, compresi i fonologopedisti, in costanza di rapporto di lavoro possono continuare a svolgere la propria attività sotto la supervisione dell’equipe multidisciplinare o del direttore sanitario dei centri temporaneamente accreditati fino al conseguimento dei titoli universitari idonei con le modalità previste dai protocolli d’intesa tra regione Campania e gli atenei. Detto personale rientra nel riconoscimento,
anche retroattivo, delle capacità operative di ogni struttura ai sensi delle delibere di giunta regionale n. 1270 e 1272 del 28 marzo 2003. Le suddette disposizioni si applicano anche ai tecnici di laboratorio chimico-biologico in possesso di titolo di studio non equipollente.
3. In attuazione del comma 1, lettera h), articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i
servizi in materia di sanificazione ambientale, previsti con delibera di Giunta regionale n. 1289 del 26 febbraio 1996, sono attribuiti alle province. Le AA.SS.LL. continuano ad assicurare detti servizi fino al definitivo passaggio delle competenze alle province che sono tenute ad assicurare gli stessi a decorrere dall’1 gennaio 2006. All’onere derivante dall’applicazione della presente norma si provvede con l’istituzione di apposito fondo di bilancio per ogni esercizio finanziario.
4. L’articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 2003, n. 30, è abrogato.
5. Al fine di adeguare le previsioni del bilancio e del bilancio triennale, i termini di legge, con esclusione delle norme di natura urbanistica, i riparti, le agevolazioni previste dalle leggi regionali per i comuni ricadenti nella “zona rossa” dell’area vesuviana, pur in diminuzione di abitanti, si applicano sulla base della popolazione residente nell’anno 2003.
6. Per tutte le funzioni di natura amministrativa di competenza della regione Campania ed alle assegnazioni finanziarie da essa attribuite, i comuni di Pompei e Sant’Anastasia, sedi di santuari meta di pellegrinaggio, sono equiparati ad un comune con popolazione pari a 40.000 abitanti. Detta norma ha validità per un triennio.
7. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere direttamente agli interventi per la realizzazione del sistema depurativo di Solofra e Mercato San Severino per un importo complessivo di euro 7.000.000,00.
Per l’esecuzione delle opere si applicano le norme di cui alla legge regionale 51/78.
Alla relativa spesa si provvede per il corrente esercizio finanziario con lo stanziamento di euro 5.000.000,00 a gravare sulla U.P.B. 2.66.137, nonché con lo stanziamento di euro 2.000.000,00 per
l’esercizio finanziario 2005 a gravare sempre sulla stessa U.P.B.
8. L’articolo 14 della legge regionale 25 agosto 1989, n.15, come sostituito dall’articolo 86 della legge regionale 11 agosto 2001, n.10, è così modificato:
al punto d) sostituire la parola “quattro” con “cinque” relativamente alle commissioni consiliari permanenti e aggiungere le parole “ e sei unità per le commissioni speciali”;
il personale di cui all’incremento previsto nel presente comma deve provenire dai ruoli del Consiglio regionale o della Giunta regionale; i posti resisi vacanti in tali ruoli non possono essere coperti.
Giunta Regionale della Campania Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 16 novembre 2004 6 / 14 9. E’ istituito un fondo per finanziare attività ed iniziative istituzionali rappresentate dalle areegenerali di coordinamento della giunta regionale in sede di sessione di bilancio, quantizzato per il corrente esercizio finanziario in euro 3.010.000,00 a gravare sulla U.P.B. 6.23.224, di nuova istituzione denominata “Spese per attività ed iniziative istituzionali”.


Art. 7
1. In attuazione della legge 1 agosto 2003, n.206, la regione Campania incentiva la funzione educativa e sociale svolta nella comunità locale mediante le attività di oratorio o attività similari, dalle parrocchie e dagli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica, nonché dagli enti delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un’intesa ai sensi del comma 3, articolo 8, della Costituzione. Dette attività sono finalizzate a favorire lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dei minori, degli
adolescenti e dei giovani di ogni nazionalità residenti nel territorio campano. In particolare, è promossa la realizzazione di programmi, azioni e interventi finalizzati alla diffusione dello sport e della solidarietà,alla promozione sociale e di iniziative culturali nel tempo libero e al contrasto dell’emarginazione sociale,della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile. Prioritariamente sono promosse le attività svolte dai soggetti di cui in precedenza presenti nelle realtà più disagiate. Sono
considerati a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria, quali pertinenze degli edifici di culto, gli immobili e le attrezzature fisse destinate alle attività di oratorio e similari. Il relativo onere finanziario pari a euro 2.000.000,00 per il corrente esercizio finanziario grava sulla U.P.B. 4.16.41.
2. La Regione, nell’ambito dell’erogazione delle prestazioni rientranti nel sistema di assistenza domiciliare, promuove ed incentiva iniziative volte a consentire alle persone prive di autonomia fisica o psichica, che non necessitano di ricovero in strutture di tipo ospedaliero e nei centri di riabilitazione di continuare a vivere nel proprio domicilio o presso il nucleo familiare di appartenenza. A tal fine, i comuni, per ciò che concerne le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria indicate all’articolo 3 septies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.502, come integrato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, possono prevedere, nell’ambito dei propri regolamenti, la concessione su richiesta degli aventi diritto all’assistenza domiciliare:
a) di titoli validi per l’acquisto di servizi dai soggetti pubblici e dai soggetti privati convenzionati o accreditati, erogatori di prestazioni sociali;
b) di contributi economici al nucleo familiare dell’assistito per le prestazioni sociali effettuate direttamente dalla famiglia;
la Giunta regionale, con propria deliberazione, determina gli indirizzi per la concessione dei titoli e dei contributi di cui alle lettere a) e b). I relativi oneri quantizzati in euro 2.000.000,00 gravano sulla U.P.B. 4.16.41.


Art. 8
Dichiarazione d’urgenza


1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto,ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Campania.
8 Novembre 2004
Bassolino


Note all’art. 1
• La legge regionale 30 aprile 2002, n.7, che detta norma in tema di “Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76”,
- all’art. 12 così recita:
“Legislazione ordinaria di spesa”
“1. Con riguardo alle disposizioni la cui attuazione comporti attività di spesa, la Regione conforma la propria legislazione alle seguenti tipologie:
a) disposizioni che determinano gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire e che definiscono le caratteristiche dei relativi interventi regionali, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali a legislazione vigente la decisione in ordine alle risorse da destinare a tali finalità - leggi relative ad attività a carattere continuativo o ricorrente;
b) disposizioni che, nel disciplinare i profili di cui alla precedente lettera ovvero nel richiamare la disciplina di essi prevista da disposizioni di altre leggi, stabiliscono direttamente:
b/1) l’ammontare della spesa da stanziare nel bilancio dell’esercizio nel quale sono adottate;
b/2) l’ammontare della spesa complessiva da stanziare nel periodo considerato dal bilancio pluriennale e la quota di essa da stanziare nel primo esercizio, rinviando ai successivi bilanci annuali e pluriennali a legislazione vigente la determinazione delle singole quote annuali - leggi pluriennali di spesa;
b/3) l’ammontare della spesa per ciascuno degli esercizi considerati - leggi di spesa pluriennale ripartita;
c) disposizioni che definiscono l’attività e gli interventi regionali in modo tale da rendere obbligatoria la relativa spesa e da predeterminarne l’importo attraverso il riconoscimento a terzi del diritto ad ottenere prestazioni finanziarie o mediante la creazione di automatismi di spesa.
2. Nel caso delle disposizioni di cui alla precedente lettera a), anche prima che i bilanci determinino i relativi stanziamenti, ed in conseguenza, può darsi corso alle procedure ed agli adempimenti da esse previsti, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l’obbligo dell’amministrazione di assumere impegni di spesa.
3. Le disposizioni di cui alle precedenti lettere b/2) e b/3) autorizzano l’amministrazione ad assumere obbligazioni nei limiti dell’intera spesa da esse previste, fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio annuale le sole somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadenza nel corso del relativo esercizio.
4. Le disposizioni di cui alla precedente lettera c) devono indicare la quantificazione della spesa che nei singoli esercizi è presumibilmente destinata a gravare sulla Regione, fermo restando che i successivi bilanci sono tenuti ad attualizzare tali previsioni ed iscrivere stanziamenti adeguati alla disciplina dei relativi interventi ed attività.
5. Tra le disposizioni di cui al precedente comma sono comprese quelle che concedono ad enti o altri soggetti la garanzia, in via principale o sussidiaria, della Regione su operazioni di indebitamento. In riferimento ad esse, nella scheda di programma è valutato, per ciascun anno, l’onere che i dirigenti competenti ritengano possano manifestarsi; a fronte di quest’onere viene appostata in bilancio una
congrua previsione di spesa. Ove essa non sia utilizzata ma permangano i rischi cui è riferita, lo stanziamento di cui si tratta concorre all’avanzo per la parte di esso che non è disponibile.
6. E’ in ogni caso esclusa la possibilità di adottare con regolamenti regionali disposizioni del tipo di quelle indicate alle lettere b) e c) del precedente comma 1.”.
- Al comma 5 dell’art.15, così recita:
“Bilancio pluriennale programmatico e a legislazione vigente”
5. Il bilancio pluriennale a legislazione vigente costituisce la sede per il riscontro della copertura finanziaria:
a) di nuove o maggiori spese, nonché di minori entrate, stabilite da leggi della Regione a carico di esercizi futuri;
b) dei piani attuativi della programmazione regionale, di cui all’articolo 19;
c) degli impegni e delle prenotazione di impegni che, per effetto dell’articolo 33, siano contratti per il successivo esercizio.”.
- All’art.17 così recita:“Classificazione delle spese”
“1. Le somme oggetto delle previsioni di spesa sono scritte nel bilancio pluriennale e nel bilancio annuale ripartendole in funzioni obiettivo ed in unità previsionali di base. Le funzioni obiettivo rappresentano le missioni istituzionali perseguite dalla Regione: tali missioni sono individuate con riguardo all’esigenza di definire le politiche regionali, tenendo conto dei criteri adottati in contabilità nazionale per i conti del settore della pubblica amministrazione. Le unità revisionali di base rappresentano le unità
fondamentali di classificazione della spesa e sono definite secondo le diverse finalità della spesa in relazione al carattere, vincolante o obbligatorio della spesa ed in relazione alla diversa natura economica, in modo da tenere distinte le spese correnti, quelle in conto capitale e quelle per il rimborso di prestiti. In via di principio con le unità previsionali di base si individuano risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa. A ciascuna unità previsionale di base è allegata una
scheda di programma che ne evidenzia i collegamenti con gli indirizzi della programmazione regionale e che fornisce al Consiglio le informazioni di cui al comma 3 dell’articolo 2. Limitatamente al bilancio annuale, le spese per contabilità speciali sono iscritte in apposita funzione obiettivo senza ulteriore specificazione.
2. Agli effetti di cui al comma precedente, sono da considerare spese obbligatorie:
a) quelle relative agli oneri per anticipazioni di cassa ed agli interessi ed al rimborso delle operazioni di ricorso al mercato finanziario;
b) quelle connesse all’accertamento ed alla riscossione delle entrate;
c) quelle relative ad obbligazioni giuridicamente perfezionate.
3. Agli effetti di cui al comma 1, sono da considerare vincolate le spese correlate ad entrate con vincolo di destinazione.
4. Limitatamente ai bilanci a legislazione vigente, tra le “somme non attribuibili” della apposita funzione obiettivo sono iscritti i fondi speciali ed i fondi per i piani di cofinanziamento regionale e,limitatamente al bilancio annuale, i fondi di riserva.
5. Le unità previsionali di base e, limitatamente al bilancio annuale, il totale delle contabilità speciali formano oggetto di approvazione da parte del Consiglio regionale.”
- All’art.33 così recita:
“Impegni di spesa sugli esercizi successivi”
“1. Sulla base delle disposizioni legislative di cui al comma 1, lettere b/1) e b/2), dell’articolo 12 possono essere assunte obbligazioni sugli esercizi futuri nei limiti indicati dalla legge che le autorizza.
2. Per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità e la tempestività nell’adempimento delle funzioni regionali, possono essere assunte obbligazioni anche a carico dell’esercizio successivo, sempre ché il relativo impegno trovi capienza sul pertinente stanziamento del bilancio pluriennale a legislazione vigente.
3. Al fine di conseguire il più efficiente e completo utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, è autorizzata l’assunzione di obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi, in conformità all’importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:
a) dai piani finanziari, sia di programmazione sia di cassa, approvati dall’Unione europea e dalle relative deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - CIPE - di cofinanziamento nazionale;
b) dai quadri finanziari, sia di programmazione sia di cassa, contenuti nelle deliberazioni del CIPE di riparto delle risorse;
c) dai piani attuativi della programmazione regionale, di cui all’articolo 19, qualora tali atti siano stati approvati dal Consiglio regionale.
Giunta Regionale della Campania 4. Nei casi di cui ai precedenti commi, la Regione può assumere impegni per l’intera somma. I relativi pagamenti devono, comunque, essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
5. Per le spese da erogarsi in annualità, le decorrenze e le scadenze annuali debbono coincidere con le decorrenze e con le scadenze dell’obbligazione di pagamento delle annualità medesime. Il primo degli stanziamenti annuali costituisce il limite massimo per gli impegni della prima annualità. Gli impegni così Giunta Regionale della Campania assunti si estendono per tanti esercizi quante sono le annualità da pagarsi, sugli stanziamenti degli esercizi futuri.
• La legge regionale 5 agosto 1999, n. 5, che detta norme in tema di “Disposizioni di finanza regionale”, all’art. 17 così recita:
“1. In deroga a quanto disposto all’articolo 10 della legge regionale 25 gennaio 1983 n. 16, la Giunta Regionale determina, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, i conguagli dei contributi di esercizio erogati in acconto per gli anni 1994, 1995, 1996 e 1997.
2. Gli eventuali contributi erogati, in eccesso, alle aziende per gli anni 1994, 1995 e 1996 saranno trattenuti, fino alla concorrenza del maggior contributo erogato, sugli importi spettanti a ciascuna Azienda come contributi statali assegnati ai sensi della Legge 194/98.
3. L’eventuale conguaglio positivo dei contributi di esercizio sarà assegnato alle Aziende aventi titolo una volta accertato il recupero effettuato ai sensi del comma 2 del presente articolo.
4. Le procedure di cui all’articolo 1 comma 6 della legge regionale 16 agosto 1998, n. 13 sono estese alle violazioni contestate ai sensi degli artt. 15 e 16 della Legge regionale 26 gennaio 1987 n. 9, fermo restando l’ammontare della sanzione vigente al momento dell’accertamento.”


Note all’art. 2
• La legge regionale 12 dicembre 2003, n. 23, che detta norme in materia di: “Interventi a favore dei comuni ai quali sono stati trasferiti i beni confiscati alla delinquenza organizzata, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 109, articolo 3”, all’art.3 così recita:
“Norma finanziaria”
“1. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge per l’anno corrente si fa fronte con lo stanziamento di cui all’unità previsionale di base - U.P.B.- 4.16.41 dello stato di previsione della spesa per l’anno finanziario 2003 e contestuale istituzione di nuovo capitolo con la denominazione “Contributi a favore dei comuni, comunità, enti, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali, comunità terapeutiche, centri di recupero ed associazioni sociali per il finanziamento dei progetti relativi all’utilizzo ai fini istituzionali, sociali e di interesse pubblico, degli immobili confiscati alla delinquenza
organizzata, ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.109, articolo 3”, con la dotazione di euro 1.000.000,00 mediante prelievo della medesima entità dallo stanziamento dell’U.P.B. 7.29.65 dello stato di previsione Giunta Regionale della Campania della spesa dell’esercizio finanziario 2003, ai sensi della legge regionale 30 aprile 2002, n.7, articolo 27, che conseguentemente è ridotto di pari importo.
2. Per gli anni successivi, si provvede con le rispettive leggi di bilancio.”
• La legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28, che detta norme in tema di: “Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale”, all’art. 3 così recita:
“Imposta regionale sulla benzina per autotrazione” “1. E istituita dall’1 gennaio 2004 l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, articolo 17.
2. La misura dell’imposta è determinata in euro 0,02582 per litro di benzina.
3 . L’imposta è dovuta alla Regione dal concessionario dell’impianto di distribuzione di carburante sulla base dei quantitativi erogati in ogni mese.
4. Il versamento dell’imposta è effettuato nel mese successivo a quello di erogazione con le modalità e nel termine previsti dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, articoli 17, 18 e 19.
5. In caso di mancata effettuazione del versamento dell’imposta entro il termine previsto si applica la sanzione amministrativa del cinquanta per cento dell’importo non versato, oltre agli interessi legali. In caso di ritardato pagamento entro i trenta giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta al cinque per cento dell’imposta, oltre agli interessi legali.
Giunta Regionale della Campania 6. All’accertamento del tributo e delle relative sanzioni, alla riscossione coattiva e al contenzioso provvede l’amministrazione regionale ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549, articolo 3, comma 13 e, in quanto applicabili, ai sensi delle disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive.”
• Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.”, all’art. 50, comma 1, così recita:
“Inosservanza di prescrizioni e regolamenti”
“1. Indipendentemente dall’applicazione delle pene previste per le violazioni che costituiscono reato,per le infrazioni alla disciplina delle accise stabilita dal presente testo unico e dalle relative norme di esecuzione, comprese la irregolare tenuta della contabilità o dei registri prescritti e la omessa o tardiva presentazione delle dichiarazioni e denunce prescritte, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500 mila a lire 3 milioni.”.
• La legge regionale 15 aprile 1998, n. 6, recante disciplina “Nuovo ordinamento e disciplina delle Comunità Montane”, articolo 1, comma 1, lettera d), punto 2), così recita:“…………
2) Comunità Montana Zona Penisola Sorrentina: Agerola, Casola di Napoli, Gragnano, Lettere,Massalubrense, Piano di Sorrento, Pimonte, Sant’Agnello, Sorrento, Vico Equense.”
• La legge regionale 12 dicembre 1979, n. 42, che disciplina: “Interventi regionali per la costruzione,l’ampliamento, il miglioramento, il completamento e l’acquisto di impianti e attrezzature sportive per la promozione e la diffusione della pratica sportiva”, all’art. 2, comma 1, lettere a) e c), così recita:“…………………
a) il finanziamento a suo totale carico a favore delle Province, dei Comuni, dei Consorzi tra Enti locali e delle Comunità Montane per la costruzione di impianti sportivi funzionali destinati ad uso pubblico aventi le caratteristiche essenziali per lo svolgimento delle attività motorie e delle discipline sportive a livello dilettantistico, il cui importo complessivo riconosciuto ammissibile non superi L. 150 milioni. Se l’importo dell’opera risulti superiore ai 150 milioni, l’Ente dovrà disporre di mezzi finanziari sufficienti
alla copertura della maggiore spesa.
Per il finanziamento di cui al presente comma si dà preferenza al completamento delle opere già iniziate, alla ristrutturazione degli impianti non agibili e agli Enti locali sprovvisti di impianti sportivi.Nella spesa ammissibile sono compresi il costo dell’opera, le spese generali, l’I.V.A. ed il prezzo d’acquisto del suolo nella misura strettamente necessaria;
c) la concessione di un contributo annuo costante trentacinquennale nella misura stabilita dalla Cassa Depositi e Prestiti per la contrazione di mutui da parte degli Enti di cui alla precedente lettera a) per la realizzazione di impianti sportivi”
• La legge regionale 31 ottobre 1978, n° 51 reca: “Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali”.
• La legge regionale 18 ottobre 1989, n° 21 reca: “Interventi a favore degli anziani”
• La legge regionale 6 maggio 1985, n° 50 reca: “Contributo della Regione per opere di edilizia scolastica”
• La legge regionale 11 agosto 2001, n. 10 recante “Disposizioni di finanza regionale anno 2001”,
all’art. 15, comma 1, recita:
“I termini indicati all’articolo 15 della L.R. 27 dicembre 1995, n.25, sono prorogati al 31 dicembre 2001”.
• La legge regionale 7 maggio 1996 n. 11 “Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo”,all’art.3, comma 3, così recita:
“Delega delle funzioni”“……………..
Giunta Regionale della Campania Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 55 del 16 novembre 2004 11 / 14 3. La Giunta Regionale corrisponde annualmente agli Enti di cui al presente articolo le spese occorrenti per l’esercizio della delega. Tali spese sono commisurate all’8% dello stanziamento annuale assegnato a ciascun Ente in attuazione della presente legge”.
• La legge regionale 31 ottobre 1978, n° 51, reca “Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali”.
• La legge regionale 14 marzo 2003, n. 7, “Disciplina organica degli interventi regionali di promozione culturale”, all’articolo 16, comma 2, così recita:
“Disposizioni di prima attuazione”“……………………………………..
2. Gli Enti e le Associazioni culturali, già inseriti nell’albo istituito ai sensi della legge regionale 6 maggio 1985, n. 49, che non posseggono tutti i requisiti previsti per l’iscrizione nell’albo regionale e nella sezione speciale di cui agli articoli 6, comma 1, e 7, comma 1, sono iscritti, in sede di prima attuazione della presente legge, nell’albo regionale di cui all’articolo 6, comma 1, limitatamente al biennio 2003-
2004 al fine di consentire l’adeguamento ai requisiti previsti dalla presente legge.”.
• La legge regionale 3 giugno 1997, n. 15, “Bilancio di previsione della Regione Campania per l’anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale 1997 - 1999” all’articolo 34, comma 1, lettere a) e b), così recita:“…………………………………
a) il 40% alle Federazioni regionali proporzionalmente alla rappresentatività desumibile dai dati INPS;
b) per il 60% alle Associazioni provinciali in proporzione diretta al volume di attività ed all’ampiezza di rappresentatività dei dati INPS”.
• La legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 “Semplificazione dell’azione amministrativa nei comuni della regione campania impegnati nell’opera di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981”, all’articolo 10, comma 4, così recita:“Revoca dei contributi”“……………………….
4. entro centoventi giorni dall’ultimazione dei lavori, il beneficiario del contributo presenta al Comune la documentazione di cui all’articolo 9 per la richiesta di liquidazione del saldo finale. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dai benefici relativi alla parte del contributo non ancora liquidata. Il responsabile dell’ufficio ricostruzione, nei successivi trenta giorni, adotta il conseguente formale provvedimento.”.
• La legge regionale 7 agosto 1996, n° 17 “Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania”, all’articolo 4, comma 1, punto c), così recita: “…………………………..
c) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi in partiti o movimenti politici;”.
Note all’art. 3 • La legge regionale 6 dicembre 2000, n° 18 “Disposizioni di finanza regionale”, all’art. 25, comma 3,così recita:“………………………………….
3. I beni di cui alla tabella allegata possono essere venduti con riconoscimento del diritto di prelazione:
a) a coloro che, in virtù di idoneo titolo, li occupano alla data del 30 giugno 2000, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 13 della L.R. 38/93;
b) a coloro che, conseguito il possesso in modo pacifico e pubblico, li occupavano alla data del 31 dicembre 1999”.
• La legge regionale 26 luglio 2002, n. 15 “Legge finanziaria regionale per l’anno 2002”, all’art. 47, così recita:
Giunta Regionale della Campania “1. I componenti dei Consigli di Amministrazione degli Istituti Autonomi Case Popolari della Regione Campania, scaduto il periodo di nomina previsto dalla legge, restano in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio.”.
La legge regionale 11 agosto 1978, n. 23, “Istituzione del difensore civico presso la Regione Campania” all’articolo 9, comma 1, così recita:
“Al difensore civico spetta una indennità pari a quella corrisposta ai Consiglieri regionali.”.


Note all’art. 4
• La legge 25 maggio 1970, n. 364, reca “Istituzione del fondo di solidarietà nazionale”.
• La legge 13 novembre 2002, n. 256, reca: “Contributi ridotti per i danni in agricoltura”.
• La legge regionale n. 10 “Disposizioni di finanza regionale anno 2001”,
- all’art. 67 recita:“1. Ai fini dell’attuazione degli interventi cofinanziati dal FEOGA e dallo SFOP, nell’ambito del POR Campania 2000\2006, è disposta la prosecuzione a valere dall’anno 2002, delle attività dei tecnici già convenzionati per supportare l’istruttoria tecnica amministrativa delle pratiche POP 1994\1999, relative al settore agricolo.
2. All’onere derivante dall’attuazione del precedente comma 1 del presente articolo, stimato indicativamente in lire 6 miliardi, si farà fronte con apposito stanziamento in occasione della Legge di Bilancio 2002. Per gli anni successivi il relativo onere sarà determinato con legge di Bilancio di previsione.
3. Ai fini dell’attuazione delle misure del POR Campania 2000\2006, è disposta la prosecuzione dell’utilizzo, a partire dall’anno 2002 e fino all’anno 2008, dei servizi di assistenza tecnica della SOVAGRI che ha maturato, in materia di interventi comunitari in agricoltura, una specifica esperienza quale Organismo intermediario attuatore di sovvenzione globale in agricoltura. Per l’acquisizione dei servizi anzidetti, la Giunta regionale provvederà alla stipula di apposita convenzione con la Società.
4. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, stimato indicativamente in lire 600 milioni per anno, si farà fronte, a partire dall’esercizio finanziario 2002, con le risorse recate dal Capitolo corrispondente al Capitolo n. 3526 dell’attuale Bilancio di revisione per l’anno2001.
5. Per gli anni successivi si provvederà con la Legge di Bilancio”.
- All’art. 3, comma 1, così recita:
“La Regione Campania promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale tramite l’istituzione di strumenti di intervento e regimi di aiuto regionali cofinanziabili con risorse comunitarie”.
• La legge 3 agosto 1999, n. 265 “Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali,nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142”, all’art. 18, comma 3, così recita:“……………………………………..
3. Per gli amministratori degli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e finché previsti, la regione puòadeguare la disciplina del relativo status, quanto ai permessi e alle aspettative, ai princípi e ai criteri contenuti nelle disposizioni di cui al presente capo. Fino all’approvazione delle leggi regionali le regioni possono a richiesta collocare i presidenti, e i vice presidenti ove previsti, in aspettativa
non retribuita ai sensi dell’articolo 22, con oneri previdenziali a carico degli stessi Istituti. I componenti dei consigli di amministrazione dei suddetti Istituti possono parimenti richiedere di usufruire dei permessi di cui all’articolo 24, commi 3 e 4.”.
• La legge 11 luglio 1986 n. 390, reca “Disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali,delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici”.
• La legge regionale 15 del 2002 “Legge finanziaria regionale per l’anno 2002”, all’art. 27, comma 1,recita:
“1. La Giunta regionale della Campania è autorizzata a concedere, con le procedure e le modalità del combinato disposto dalle leggi regionali 30 novembre 1982, n. 65, e 14 agosto 1996, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, contributi in conto capitale per l’acquisto da parte di locatari o occupanti con rapporto comprovato da certificazione del soggetto proprietario, di alloggi facenti parte di complessi Giunta Regionale della Campania residenziali unitari, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, il proprietario abbia già manifestato la volontà di procedere alla vendita frazionata.”.


Note all’art. 5
• La legge regionale 31 ottobre 1978 reca “Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali”.
• La legge 25 luglio 1952, n. 991 reca “Provvedimenti in favore dei territori montani”.
• La legge regionale 3 aprile 1991 n. 8 reca “Determinazione dell’aliquota dell‘addizionale regionale all’imposta erariale di trascrizione di cui alla L. 23/12/1977, n.952 e successive modificazioni”.
• La legge regionale n. 10 “Disposizioni di finanza regionale anno 2001”,
- all’art. 13 recita:
“1. La Regione Campania, allo scopo di incentivare i servizi di trasporto pubblico non di linea, prevede la possibilità di cofinanziare l’acquisto di scuolabus da parte dei soggetti titolati allo svolgimento di tali servizi, idonei anche per il trasporto di portatori di handicaps.
2. Al conseguente onere finanziario si provvederà mediante utilizzazione della somma di Lire 5 miliardi, prelevata sul Capitolo n. 2355.
3. La Regione Campania, allo scopo di incentivare l’utilizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di favorire la mobilità regionale, assegna risorse finanziarie ai Comuni per contribuire all’acquisto di titoli di viaggio per studenti, portatori di handicap, cittadini senza reddito e anziani a pensione minima.
4. La Giunta Regionale determinerà i criteri e le direttive per l’assegnazione dei contributi.
5. All’onere finanziario si provvede con lo stanziamento della somma di lire 5 miliardi, appostata sul Capitolo n. 2356, di nuova istituzione, denominato “Contributo per l’acquisto di titoli di viaggio per studenti, portatori di handicap, cittadini senza reddito e anziani a pensione minima”.
• La legge regionale n.51 del 1978 reca “Normativa regionale per la programmazione, il finanziamento e la esecuzione di lavori pubblici e di opere di pubblico interesse, snellimento delle procedure amministrative, deleghe e attribuzioni agli Enti locali”


Note all’art. 6
• La legge regionale 4 luglio 1991, n. 11 reca “Ordinamento amministrativo della Giunta Regionale”.
• La legge regionale 31 dicembre 2003 n. 30 “Interventi urgenti per la tutela della bufala
mediterranea italiana in Campania”, all’art. 1 recita:
“1. In attuazione dei principi di tutela stabiliti dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 15, articolo 34, e della legge 27 dicembre 2002, n. 292, la Giunta Regionale della Campania d’intesa con le associazioni e le organizzazioni professionali agricole di ogni provincia, entro e non oltre trenta Giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva i piani provinciali straordinari per il contenimento e l’eradicazione della brucellosi bufalina, in sostituzione dei precedenti piani di profilassi, secondo le procedure previste
dal Regolamento per la bonifica sanitaria degli allevamenti bufalini della brucellosi di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1991, n. 84.
2. I piani di cui al comma 1, come previsto dalla legge n. 292/02, articolo 1, comma 2, sono predisposti ed attuati in deroga per sei anni alla normativa nazionale di riferimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, n. 54 ed al decreto ministeriale 27 agosto 1994, n. 651, in modo da garantire sia il consumatore che le attuali produzioni di filiera bufalina, attraverso le speciali misure sanitarie stabilite dal decreto ministeriale n. 84/91, articolo 10, prevedendo:
a) il controllo del cento per cento del patrimonio bufalino;
b) l’eliminazione dei capi sieropositivi dall’allevamento entro il termine massimo e secondo le procedure previste dal decreto ministeriale n. 84/91;
c) l’utilizzo di tutto il latte prodotto dal bestiame allevato nelle aziende in corso di risanamento con l’applicazione delle procedure di cui al decreto ministeriale 84/91, articolo 10, ed in particolare con l’attuazione delle tecniche di pastorizzazione del latte bufalino.”.


Note all’art. 7
• La legge 1 agosto 2003, n. 206 reca “Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo”.
• La Costituzione, all’art. 8, comma 3, recita:
“I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative
rappresentanze.”.
• Il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”, all’art 3 septies, recita:
“Integrazione sociosanitaria”
“1. Si definiscono prestazioni sociosanitarie tutte le attività atte a soddisfare, mediante percorsi assistenziali integrati, bisogni di salute della persona che richiedono unitariamente prestazioni sanitarie e azioni di protezione sociale in grado di garantire, anche nel lungo periodo, la continuità tra le azioni di cura e quelle di riabilitazione. 2. Le prestazioni sociosanitarie comprendono:
a) prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, cioè le attività finalizzate alla promozione della salute,alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;
b) prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, cioè tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute.
3. L’atto di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), della legge 30 novembre 1998, n. 419, da emanarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
su proposta del Ministro della sanità e del Ministro per la solidarietà sociale, individua, sulla base dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo, le prestazioni da ricondurre alle tipologie di cui al comma 2, lettere a) e b), precisando i criteri di finanziamento delle stesse per quanto compete alle unità sanitarie locali e ai comuni. Con il medesimo atto sono individuate le prestazioni sociosanitarie a elevata
integrazione sanitaria di cui al comma 4 e alle quali si applica il comma 5, e definiti i livelli uniformi di assistenza per le prestazioni sociali a rilievo sanitario.
4. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria e attengono prevalentemente alle aree materno-infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci,patologie per infezioni da HIV e patologie in fase terminale, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative.
5. Le prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria sono assicurate dalle aziende sanitarie e comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo le modalità individuate dalla vigente normativa e dai piani nazionali e regionali, nonché dai progetti-obiettivo nazionali e regionali.
6. Le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria sono di competenza dei Comuni che provvedono al loro finanziamento negli ambiti previsti dalla legge regionale ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La regione determina, sulla base dei criteri posti dall’atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 3, il finanziamento per le prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, sulla
base di quote capitarie correlate ai livelli essenziali di assistenza.
7. Con decreto interministeriale, di concerto tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e il Ministro per la funzione pubblica, è individuata all’interno della Carta dei servizi una sezione dedicata agli interventi e ai servizi sociosanitari.
8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5 e dall’articolo 3-quinquies, comma 1, lettera c), le regioni disciplinano i criteri e le modalità mediante i quali comuni e aziende sanitarie garantiscono l’integrazione, su base distrettuale, delle prestazioni sociosanitarie di rispettiva competenza,individuando gli strumenti e gli atti per garantire la gestione integrata dei processi assistenziali sociosanitari.”.
• Il decreto legislativo 19 giugno 1999 n.229 reca “Norme per la razionalizzazione del Serviziosanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n.419”.



STAMPA QUESTA PAGINA
 
 
 

CONVEGNI ED EVENTI

IL DUBBIO RAZIONALE E LA SUA PROGRESSIVA SCOMPARSA NEL GIUDIZIO PENALE
Roma, 11 luglio 2022, in diretta facebook
11 luglio 2022in diretta facebookIntervengono:Avv. Antonino Galletti, Presidente del Consiglio dell'Ordine ...
FORMAZIONE INTEGRATIVA IN MATERIA DI DIRITTO DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Milano, giovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022, piattaforma Zoom meeting
4 incontrigiovedì 15, 22, 29 settembre e 6 ottobre 2022 dalle 14.30 alle 18.30 su piattaforma ZoomDestinatariMediatori ...
XXXVI CONVEGNO ANNUALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEI COSTITUZIONALISTI “LINGUA LINGUAGGI DIRITTI”
Messina e Taormina, giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022
giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 ottobre 2022Università degli Studi di Messina, Aula Magna Rettorato, ...
LA FORMAZIONE DELL’AVVOCATO DEI GENITORI NEI PROCEDIMENTI MINORILI E DI FAMIGLIA
Napoli, 13 Ottobre 2022, Sala “A. Metafora”
Webinar su piattaforma CISCO WEBEX del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoliore 15.00 - 18.00Giovedì ...
     Tutti i CONVEGNI >

LIBRI ED EBOOK

Diritto penale delle società
L. D. Cerqua, G. Canzio, L. Luparia, Cedam Editore, 2014
L'opera, articolata in due volumi, analizza approfonditamente i profili sostanziali e processuali del ...
Trattato di procedura penale
G. Spangher, G. Dean, A. Scalfati, G. Garuti, L. Filippi, L. Kalb, UTET Giuridica
A vent’anni dall’approvazione del nuovo Codice di Procedura Penale, tra vicende occasionali, riforme ...
Guida pratica al Processo Telematico aggiornata al D.L. n. 90/2014
P. Della Costanza, N. Gargano, Giuffrè Editore, 2014
Piano dell'opera- La digitalizzazione dell’avvocatura oltre l’obbligatorietà- Cos’è il processo telematico- ...
Atti e procedure della Polizia municipale
E. Fiore, Maggioli Editore, 2014
Il manuale insegna ad individuare le corrette procedure per l'accertamento degli illeciti sia amministrativi ...
     Tutti i LIBRI >