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NORMATIVA
Normativa regionale - Sardegna

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Legge Regionale del 11 maggio 2004, n.6
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2004).
 
Il Consiglio Regionale ha approvato

Il Presidente della Regione

Promulga la seguente legge

CAPO I
Disposizioni di carattere finanziario e programmatico

Art. 1
Disposizioni di carattere finanziario

1. È autorizzata, nell'anno 2004, ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, la contrazione di uno o più mutui o, in alternativa, l'emissione di prestiti obbligazionari, dall'Amministrazione regionale esclusivamente garantiti, per un importo di euro 1.143.320.000, di cui euro 411.320.000 quale quota già prevista dall'articolo 1, comma 1, lettera c) della legge regionale 22 aprile 2002, n. 7 (legge finanziaria 2002) (UPB E03.032 - Cap. 51005).
2. Le spese al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione di cui al comma 1 sono indicate, à termini dell'ultimo comma del succitato articolo 37, nella tabella F), allegata alla presente legge.
3. Per la contrazione dei mutui di cui al comma 1 valgono le condizioni e le modalità previste dall'articolo 1, commi 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14 e 15 della legge regionale 8 marzo 1997, n. 8 (legge finanziaria 1997).
4. L'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2005; il relativo onere è valutato in euro 106.458.000 per ciascuno degli anni dal 2005 al 2019 (UPB S03.050 e S03.051).
5. È accertata al 31 dicembre 2003 l'economia degli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 2000 e, altresì, accertata l'economia dei residui di stanziamento a tutto il 31 dicembre 2003; sono fatti salvi le operazioni finanziarie effettuate nel corso dell'esercizio provvisorio, gli impegni ed i residui di stanziamento destinati: agli interventi finanziati o cofinanziati dall'Unione Europea, alla realizzazione di opere pubbliche in esecuzione diretta limitatamente agli importi degli appalti comprensivi delle somme a disposizione per i quali i relativi bandi siano stati pubblicati prima della chiusura dell'esercizio 2003, agli interventi di programmazione negoziata, agli indennizzi per danni subiti dalle aziende agricole per eventi calamitosi, ai Fondi degli accordi sindacali, nonché i residui derivanti dall'applicazione dei commi 4 bis, 4 ter, 5 bis, e 5 quater dell'articolo 62 di cui alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Sono fatte salve, altresì, le somme sussistenti nel conto residui non impegnate alla data del 31 dicembre 2003 relative agli stanziamenti di cui alle leggi regionali nn. 12, 13 e 15 del 2003, nonché i fondi di cui all'UPB S06.056 (cap. 06302) per le medesime finalità e per un ulteriore quinquennio. Gli enti responsabili dell'attuazione degli interventi di cui alla citata UPB devono presentare entro il 30 novembre 2004 il programma di utilizzo che garantisca il raggiungimento degli obiettivi assegnati; detto programma è approvato dall'Assessorato competente per materia.
7. All'assolvimento delle obbligazioni giuridicamente perfezionate, persistenti in capo all'Amministrazione regionale in conseguenza dell'applicazione del comma 5, si provvede mediante attingimento dai Fondi speciali di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983, e con la procedura ivi prevista.
8. L'Amministrazione regionale provvede a dare copertura al disavanzo di amministrazione a tutto il 31 dicembre 2003, stimato in euro 1.663.746.000 (UPB E03.032 - Cap. 51006) e derivante dalla somma algebrica del presunto disavanzo a tutto il 2002 (pari ad euro 3.444.746.000) e il saldo finanziario dell'anno 2003 - calcolato come differenza tra l'ammontare dei mutui contratti e autorizzati nello stesso anno (pari ad euro 81.000.000) e il risultato dell'applicazione del disposto di cui al comma 5 (stimato in euro 1.700.000.000) - mediante ricorso all'indebitamento con le condizioni e le modalità di cui al comma 3 (UPB S03.037); i relativi oneri sono valutati in euro 154.918.000 per ciascuno degli anni dal 2005 al 2019 (UPB S03.050 e UPB S03.051).
9. La Giunta regionale, al fine di cogliere le migliori opportunità sul mercato, è autorizzata ad adottare tutte le iniziative finalizzate alla riduzione dei rischi di tasso e di cambio legati ad operazioni di prestito ed alla riduzione dell'indebitamento, anche mediante la gestione attiva del debito attraverso l'utilizzo di strumenti di finanza derivata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa nazionale in materia.
10. Nelle tabelle A e B, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli anni 2004, 2005, 2006; i relativi stanziamenti sono determinati come segue:
(omissis)
11. à termini dell'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 11 del 1983, così come modificato da ultimo dall'articolo 6, comma 6, lett. b bis), della legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (legge finanziaria 2003), gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2004-2006 relativamente alle spese per le quali le vigenti norme fanno rinvio alla legge finanziaria restano determinati nella misura indicata nell'allegata tabella C.
12. à termini dell'articolo di cui al comma 11, lett. b ter), gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2004-2006, relativamente ad autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone una riduzione, restano determinati nella misura indicata nell'allegata tabella D.
13. Gli importi da iscrivere negli stati di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2004-2006, relativamente ad autorizzazioni legislative di spesa per le quali si dispone un incremento, restano determinati nella misura indicata nella allegata tabella E.
14. Ai fini della predisposizione dell'allegato tecnico (bilancio amministrativo) di cui all'articolo 12 bis, comma 7 della legge regionale n. 11 del 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, le autorizzazioni di spesa disposte con le tabelle di cui ai commi 11, 12 e 13, fermo restando lo stanziamento autorizzato per Unità previsionale di base, sono comunque fissate nella salvaguardia degli importi impegnati nel corso dell'esercizio provvisorio per effetto dell'applicazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 14.
15. Ai fini del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica e al rispetto del Patto di stabilità interno da stipularsi con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 29, comma 18, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio, determina il livello degli impegni e dei pagamenti entro i limiti previsti nell'accordo medesimo, anche ai sensi dell'articolo 6, comma 7 della legge regionale n. 3 del 2003.
16. In conformità a quanto disposto dal comma 18 dell'articolo 29 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, il disavanzo finanziario, per l'anno 2004, dei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti è calcolato sulla base dei parametri previsti dal comma 7, nonché dalla lettera e) del comma 5, del succitato articolo della stessa legge.

Art. 2
Recupero da fondi di rotazione

1. È disposto, nell'anno 2004, il versamento, in conto entrate del bilancio regionale, della somma complessiva di euro 29.220.000 riveniente dai sottoelencati fondi di rotazione (UPB E03.031 - Cap. 36103):
a) euro 300.000 dal fondo relativo alla legge regionale 7 giugno 1984, n. 28 (Provvedimenti urgenti per favorire l'occupazione), art. 20, costituito presso la Sfirs;
b) euro 4.400.000 dal fondo relativo alla legge regionale n. 28 del 1984, art. 20 (legge 517/75), costituito presso la Banca Cis;
c) euro 640.000 dal fondo relativo alla legge regionale n. 28 del 1984, art. 20 (legge 67/1988), costituito presso la Banca Cis;
d) euro 130.000 dal fondo relativo alla legge regionale 31 maggio 1984, n. 26 (legge finanziaria 1984), art. 53, costituito presso la Banca Cis;
e) euro 1.000.000 dal fondo relativo alla legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35 (Disciplina del settore commerciale), artt. 57, 58, 58 bis (fondo garanzie), costituito presso la Banca Cis;
f) euro 170.000 dal fondo relativo alla legge regionale n. 35 del 1991, art. 59 (fondo interessi), costituito presso la Banca Cis;
g) euro 3.000.000 dal fondo relativo alla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 (Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera), costituito presso la Banca Cis;

h) euro 1.000.000 dal fondo relativo alla legge regionale 29 aprile 1994, n. 18 (Interventi a favore dell'agricoltura), art. 29, costituito presso il Banco di Sardegna;
i) euro 400.000 dal fondo relativo alla legge regionale 18 novembre 1968, n. 47 (Interventi per le zone industriali), costituito presso il Banco di Sardegna;
l) euro 900.000 dal fondo relativo alla legge regionale n. 47 del 1968, costituito presso la Banca Nazionale del Lavoro;
m) euro 30.000 dal fondo relativo alla legge regionale 5 dicembre 1950, n. 66 (Provvidenze a favore della piccola industria sugheriera), costituito presso la Banca Cis;
n) euro 3.000.000 dal fondo relativo alla legge regionale 20 giugno 1989, n. 44 (Provvedimenti a favore delle piccole e medie imprese industriali), art. 3, di cui euro 2.000.000 dal fondo costituito presso la Banca Cis ed euro 1.000.000 presso quello costituito con la Sfirs;
o) euro 2.500.000 dal fondo relativo alla legge regionale 10 dicembre 1976, n. 66 (Istituzione di un fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi nel settore industriale), art. 1, costituito presso la Sfirs;
p) euro 1.000.000 dal fondo relativo alla legge regionale 28 novembre 1950, n. 65 (Provvidenze a favore della piccola industria cantieristica e peschereccia), costituito presso la Banca Cis;
q) euro 8.000.000 dal fondo di cui all'articolo 30 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (legge finanziaria 1993), istituito presso la SFIRS;
r) euro 2.500.000 dal fondo relativo alla legge regionale n. 28 del 1984, artt. 17-18, costituito presso la Banca Cis.
2. È soppresso il fondo per la concessione di garanzie sussidiarie ai sensi della Legge 11 giugno 1962, n. 588 (Piano straordinario per favorire la rinascita economica e sociale della Sardegna) e riversate alle entrate del bilancio regionale le relative disponibilità; agli eventuali obblighi persistenti in capo all'Amministrazione regionale si fa fronte mediante utilizzo del fondo di riserva di cui al titolo di spesa 11.4.02 secondo la procedura di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 11 del 1983.
3. Al recupero dei sopraelencati versamenti provvede il competente servizio dell'Assessorato della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio.

Art. 3
Recupero crediti e rimborsi

1. In relazione ai rimborsi relativi ai tributi di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 8 della Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), l'Amministrazione regionale, per la quota di propria pertinenza, provvede a rifondere l'erario sulla base dei provvedimenti dei competenti uffici finanziari statali predisposti per l'integrale liquidazione e pagamento dei rimborsi in favore degli aventi diritto.
2. Dopo il comma 14 dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2002 (Legge. finanziaria 2002), è aggiunto il seguente:
"14 bis. Dalle modalità di recupero dei crediti di cui al comma 14 sono escluse tutte le entrate afferenti alle quote di gettito dei tributi erariali compartecipati dalla Regione per i quali la titolarità e l'esercizio della riscossione coattiva, anche per le quote di pertinenza regionale, permane in capo all'Amministrazione finanziaria statale.".

CAPO II
Disposizioni in materia di attività pubbliche e attività produttive

Art. 4
Interventi nel settore dei lavori pubblici

1. È autorizzata, nell'anno 2004, ad integrazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della. legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13 (Modifiche alla legge finanziaria 2003), l'ulteriore stanziamento di euro 16.000.000 per la realizzazione di interventi nel settore delle opere e degli impianti di interesse pubblico di cui alla legge regionale 6 settembre 1976, n. 45; tale stanziamento, unitamente a quello autorizzato dalla citata disposizione, è utilizzato per il finanziamento a sanatoria degli interventi individuati dagli stessi enti e comunicati all'Assessorato dei lavori pubblici entro il 22 dicembre 2003, data di entrata in vigore della legge regionale n. 13 del 2003 (UPB S08.073 - Cap. 08322).
2. Lo stanziamento proveniente da assegnazioni statali iscritto nell'UPB S08.046 (Cap. 08192), e destinato al Programma straordinario di edilizia residenziale pubblica approvato con deliberazione della Giunta regionale del 23 ottobre 2001, è conservato nel conto dei residui del bilancio per l'esercizio 2004.

Art. 5
Fruizione del doppio beneficio per l'acquisto e il recupero della prima casa

1. I beneficiari di contributo ottenuto ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l'edilizia abitativa), per l'acquisto di alloggio, i quali abbiano indebitamente percepito anche quote di contributo ai sensi della Legge 17 febbraio 1992, n. 179, nell'ambito del programma regionale quadriennale 1992/95, per interventi di recupero del medesimo alloggio, possono optare per la restituzione della minore tra le due agevolazioni percepite, oltre agli interessi legali, fermo restando il divieto di percepire ulteriori quote del contributo di cui alla citata Legge n. 179 del 1992. Qualora l'interessato opti per la restituzione del contributo di cui alla legge regionale n. 32 del 1985, tale scelta comporta la rinuncia all'intera agevolazione.
2. L'opzione di cui al comma 1 è consentita solamente qualora l'acquisto dell'alloggio con le agevolazioni di cui alla legge regionale n. 32 del 1985 non risultasse ancora perfezionato alla data della domanda del contributo di cui alla Legge n. 179 del 1992.
3. L'istanza di opzione di cui al comma 2 deve essere inoltrata al comune che ha concesso il contributo, a pena di decadenza, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6
Disposizioni in materia di agricoltura

1. Per le finalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 17 novembre 2000, n. 22 (Interventi a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata "Febbre catarrale degli ovini (blue tongue)), é autorizzato, nell'anno 2004, l'ulteriore stanziamento di euro 3.000.000 (UPB S06.028 - Cap. 06106).
2. E autorizzato, nell'anno 2004, lo stanziamento di euro 2.000.000 per la concessione ai Consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di un contributo per l'abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell'acqua (UPB S06.053 - Cap. 06260).
3. Al fine di valorizzare e potenziare la produzione di prodotti locali di origine protetta del settore lattiero-caseario, mediante il rafforzamento della qualità e della sicurezza alimentare, ai sensi del regolamento (CE) n. 1783 del 2003, è autorizzata l'istituzione di un sistema di premialità a favore dei produttori D.O.P. da realizzarsi attraverso i relativi Consorzi di Tutela riconosciuti dal Ministero dell'agricoltura; il relativo onere è valutato in euro 500.000 per l'arino 2004 (UPB S06.062).
4. È autorizzata, nell'anno 2004, la concessione di un contributo straordinario al Consorzio interprovinciale per la frutticoltura di Cagliari, Nuoro e Oristano da destinare alla "Agro-sarda società consortile a.r.l." per lo svolgimento di funzioni inerenti al controllo di qualità delle produzioni agricole, la rilevazione, l'analisi e la diffusione dei dati sul settore agro-alimentare e l'assistenza al turista-consumatore (UPB S06.062).
5. Le disponibilità recate dalla UPB S06.028 (cap. 06103) possono essere utilizzate nell'anno 2004 nella misura di euro 600.000 per le finalità previste dalla legge regionale 19 gennaio 1998, n. 4 (Interventi a favore delle aziende agricole in difficoltà).
6. Il termine di cui all'articolo 1, comma 2 della legge regionale 12 dicembre 2001, n. 16 (Ulteriore sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata "blue tongue"), già prorogato al 31 dicembre 2004 dall'articolo 9, comma 11, della legge regionale n. 3 del 2003, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005.
7. Il comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale n. 7 del 2002 è abrogato; nelle more della adozione di una legge organica valgono le disposizioni di cui al comma 21 dell'articolo 6 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6.
8. Nell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 15 (Interventi urgenti a favore dell'agricoltura e modifica delle leggi regionali n. 21 del 2000 e n. 21 del 1984 (Riordinamento dei Consorzi di bonifica)), è aggiunta la seguente lettera:
''b bis) un aiuto per il calo della produzione lattea a seguito della vaccinazione blue tongue;".
La spesa prevista per l'attuazione del presente comma è valutato per l'anno 2004 in euro 4.000.000 (UPB S06.025), a valere sui residui di stanziamento recati sulla UPB 06028.
9. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 13 (Interventi per i danni provocati dalla siccità 2001 e 2002 e dalle gelate dell'inverno 2001 e 2002), sono estese alle società cooperative che svolgono esclusivamente attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e i cui soci siano imprenditori agricoli professionali, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, o dipendenti o soci-lavoratori della stessa cooperativa.
10. Per le cooperative di cui al comma 9 l'ammontare massimo dei contributi concedibili per singola azienda è determinato in euro 200.000.
11. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 9 e 10 sono valutati in euro 2.000.000 per l'anno 2004 e gravano sulle disponibilità esistenti in conto della UPB S06.028 (Cap. 06103.00).

Art. 7
Disposizioni in materia di industria

1. È autorizzato, nell'anno 2004, lo stanziamento di euro 1.000.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore del Consorzio per il Nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, per il sostegno del sistema dei servizi erogati a favore delle imprese del Consorzio in relazione alla crisi industriale del Sulcis-Iglesiente, a ripiano delle perdite sostenute a seguito della fermata degli impianti della Portovesme srl per quanto attiene all'acqua di raffreddamento e depurazione (UPB S09.010 - Cap. 09016).
2. È autorizzato, nell'anno 2004, lo stanziamento di euro 8.000.000 (UPB S09.046 - Cap. 09156) per la ricapitalizzazione della SFIRS da utilizzare a sostegno del comparto tessile regionale nel quadro degli accordi Stato-Regione per il rilancio dello stesso comparto.
3. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale n. 13 del 2003, è abrogato.
4. È autorizzato, nell'anno 2004, lo stanziamento di euro 66.000.000 quale contributo a favore delle società già controllate dall'EMSA; il relativo programma d'intervento è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di industria, à termini dell'articolo 4, lettera i) della legge regionale n. 1 del 1977, e successive modifiche e integrazioni (UPB S09.048 - Cap. 09159).
5. Al comma 5 dell'articolo 7 della legge regionale 4 dicembre 1998, n. 33 (Interventi per la riconversione delle aree minerarie e soppressione dell'Ente Minerario Sardo (EMSA)), dopo l'espressione "lavoratori già dipendenti a tempo indeterminato dalle società controllate dall'EMSA" è aggiunta la seguente "nonché dalla Sigma Invest S.p.A.".
6. Al fine di definire le procedure di liquidazione delle SIPAS S.p.A., 1'Amministrazione regionale è autorizzata a compensare il proprio credito, pari ad euro 7.315.000, con il proprio debito verso la stessa SIPAS, pari ad euro 7.822.000, derivante dalla gestione degli impianti di Arborea e Thiesi; alla differenza di euro 507.000 si provvede mediante assegnazione alla suddetta società di un finanziamento di pari importo (UPB S09.033 - Cap. 09118).
7. Al fine di consentire il regolare funzionamento degli impianti di depurazione realizzati dalla SIPAS S.p.A. nei comuni di Arborea e Thiesi affidati alla gestione dell'ESAF, è autorizzata, nell'anno 2004, la concessione di un contributo, a favore dello stesso ESAF, di euro 1.240.000 (UPB S08.014 - Cap. 08027).
8. Il personale dipendente della Società di cui al comma 7, che non può godere di esodo agevolato, è trasferito a domanda, nelle more della costituzione della società gestore del servizio idrico integrato, nei ruoli del Consorzio interprovinciale della frutticoltura o dell'Ente Sardo Acquedotti e Fognature; a tal fine è attribuito, nell'anno 2004, ai suddetti enti un contributo complessivo valutato in .euro 310.000 da ripartirsi sulla base dell'onere relativo ai rispettivi trasferimenti (UPB S09.035).
9. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 22, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001), è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 250.000 (UPB S09.009).

Art. 8
Interventi nel settore dei trasporti

1. È autorizzato, nell'anno 2004, lo stanziamento di euro 83.085.000 per la concessione alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea dei contributi previsti dall'articolo 2 della legge regionale 27 agosto 1982, n. 16 (Norme per la concessione di contributi di esercizio e per investimenti alle aziende di trasporto esercenti servizi pubblici di linea a carattere regionale e locale), e successive modificazioni ed integrazioni (UPB S13.011 - Cap. 13020).
2. Per la compiuta attuazione del progetto Port Net Med Plus, da realizzare tramite l'operatività del Centro regionale di eccellenza/esperienza marittima, è autorizzato, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, lo stanziamento di euro 176.000 (UPB S13.019 - Cap. 13045).
3. Per l'espletamento dei compiti istituzionali derivanti dalla sottoscrizione dell'accordo di Programma Quadro sulla Mobilità 2003-2008, è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 400.000 (UPB S13.005 - Cap. 13007).

CAPO III
Disposizioni in materia di lavoro, di istruzione e attività culturali e socio-sanitarie

Art. 9
Interventi in materia di lavoro

1. È istituito presso l'Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, l'elenco provinciale dei lavoratori socialmente utili.
2. Nell'ambito della programmazione annuale dell'utilizzo delle risorse statali derivanti dalla stipula delle convenzioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, la Regione è autorizzata a prevedere che la copertura finanziaria degli assegni spettanti ai lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili venga posta a carico degli enti utilizzatori che non diano attuazione ai piani di stabilizzazione occupazionale previsti dagli stessi per l'anno di competenza, nella misura del 25 per cento ogni sei mesi.
3. Il comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo dei sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), come modificato dall'articolo 4, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (Legge finanziaria 2001), è sostituito dal seguente:
"1. In favore degli enti utilizzatori che concorrano alla costituzione di società per la gestione di servizi pubblici, secondo le forme previste dal decreto legislativo n. 267 del 2000, presso le quali vengano assunti lavoratori socialmente utili in percentuale non inferiore al 40 per cento dell'organico, è concesso un contributo regionale in misura pari al 90 per cento della quota di partecipazione dell'ente al capitale sociale della società e per un ammontare non superiore a euro 155.000.".
4. A partire dal 1° gennaio 2004 l'articolo 15 della legge regionale n. 37 del 1998, come modificato dal comma 19 dell'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2001, è abrogato e continua a trovare applicazione esclusivamente per le annualità relative ad istanze già presentate entro la data di entrata in vigore della presente legge.
5. Nel comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale n. 37 del 1998, come modificato dal comma 19 dall'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2001, sono introdotte le seguenti modifiche:
a) la lettera a) è così sostituita:
"a) il contributo individuale può essere concesso entro il limite massimo di euro 70.000;";
b) alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
"Nel caso di compagine sociale composta da due soci la condizione di impegno in attività socialmente utili di un solo socio è sufficiente per la concessione del beneficio;";
c) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b bis) ai lavoratori che abbiano già beneficiato entro la data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale per il 2004 del finanziamento agevolato previsto dall'articolo 4, comma 19, lettera d), della legge regionale n. 6 del 2001, è concesso un ulteriore contributo a fondo perduto in sostituzione del finanziamento, in misura pari alla quota già accordata.".
6. Il comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale n. 37 del 1998, come modificato dal comma 19 dell'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2001, è abrogato.
7. I commi 5, 6, e 8 dell'articolo 16 della legge regionale n. 37 del 1998, come modificato dal comma 19 dell'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2001, sono sostituiti dal seguente:
"5. Agli enti pubblici anche economici ed ai datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato i lavoratori di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997 é concesso un contributo complessivo pari a euro 60.000, per ogni lavoratore assunto, da erogarsi in quote annuali di euro 12.000 a partire dalla data di assunzione e rapportate alle mensilità dell'anno di competenza, per un periodo non inferiore a sessanta mesi.".
8. Nel comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale n. 37 del 1998 le parole "tramite l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) allo scopo convenzionato" sono abrogate.
9. Gli enti pubblici che procedono ad assunzioni di lavoratori socialmente utili dagli elenchi provinciali di cui al comma 1 usufruiscono delle incentivazioni di cui ai commi precedenti.

Art. 10
Interventi in materia di stabilizzazione e occupazione

1. Il personale già dipendente dai Monopoli di Stato, iscritto nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 283 del 1998, attualmente in posizione di comando presso l'Agenzia regionale del lavoro, può essere inquadrato nei ruoli della medesima Agenzia, avuto riguardo alle qualifiche in possesso nell'amministrazione di appartenenza ed al trattamento economico in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Gli inquadramenti del personale di cui al comma 1 avvengono previo accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, relativo alla copertura finanziaria necessaria per il pagamento delle retribuzioni complessive e di tutti gli oneri accessori connessi, secondo modalità da definire d'intesa fra le amministrazioni interessate.

Art. 11
Interventi nella formazione professionale e nell'emigrazione

1 La quota da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale è determinata, per l'anno 2004, in euro 39.500.000 di cui euro 10.022.000 destinati al cofinanziamento delle misure incluse nel Programma Operativo Regionale 2000-2006 di cui alle UUPPBB S10.050, S10.051, S10.052, S10.053 e S10.054 (UPB S10.049).

Art. 12
Norme in materia di istruzione, cultura, spettacolo, sport e tutela paesistica

1. Sono autorizzati a favore della formazione universitaria i seguenti interventi:
a) nell'anno 2004, la concessione di un contributo, a favore del Comune di Tempio Pausania, di euro 470.000 per le spese di gestione, nonché per il funzionamento dei corsi universitari istituiti presso la sede di Tempio Pausania (UPB S11.070 - Cap. 11123);
b) nell'anno 2004, la concessione di un contributo a favore del Consorzio Uno di Oristano di euro 2.400.000 di cui euro 300.000 per l'attivazione del biennio specialistico nel corso di laurea in economia e gestione dei servizi turistici, per le spese di gestione, nonché per il funzionamento dei corsi universitari istituiti presso la sede di Oristano (UPB S11.070 - Cap. 11126);
c) nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 550.000 a favore dell'Associazione per l'Università del Sulcis-Iglesiente (AUSI), per il finanziamento dei corsi dell'Università di Cagliari presso la Sede di Monteponi, con particolare destinazione alle spese per il funzionamento e per le attività generali (UPB S11.070 - Cap. 11127);
d) nell'anno 2004, la spesa di euro 2.500.000 a favore dell'Università degli Studi di Sassari per il funzionamento dei corsi universitari in Alghero (UPB S11.070 - Cap. 11150);
e) nell'anno 2004, la spesa di euro 110.000 a favore della Facoltà Teologica della Sardegna, quale contributo per le spese di funzionamento (UPB S11.070 - Cap. 11144);
f nell'anno 2004, la concessione di un contributo di. euro 130.000 a favore delle Scuole Superiori per Traduttori e interpreti per le finalità previste dall'articolo 24 della legge regionale 9 dicembre 1997, n. 32 (UPB S11.070 - Cap. 11129);
g) nell'anno 2004, la spesa di euro 250.000 a favore d'ella Facoltà di veterinaria dell'Università degli studi di Sassari per il potenziamento e il funzionamento della strumentazione didattica e scientifica e per il funzionamento delle scuole di specializzazione (UPB S11.070);
h) nell'anno 2004, la concessione di un contributo a favore dell'Università degli Studi di Sassari, di euro 190.000 per il funzionamento del corso di laurea in economia e impresa del turismo di Olbia (UPB S11.070 - Cap. 11117);
i) nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 1.500.000, da ripartire fra gli ERSU di Cagliari e Sassari, per l'erogazione di servizi e/o contributi mensa e alloggi, a favore degli studenti frequentanti i corsi attivati dalle Università di Cagliari e Sassari nelle sedi universitarie decentrate nel territorio, per le spese sostenute negli anni 2001, 2002, 2003 e 2004 (UPB S11.072 - Cap. 11158);
l) nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 200.000 a favore del Consorzio FORGEA INTERNATIONAL per la realizzazione nella sede di Monteponi, o comunque nell'ambito regionale, di corsi per tecnici nei Paesi in via di sviluppo, nei settori dell'ambiente, dei materiali e della lotta alla desertificazione, con particolare destinazione alle spese per il funzionamento e per le attività generali, ad integrazione dei finanziamenti assegnati dalla organizzazione del sistema ONCE e segnatamente dall'UNESCO e dall'UNIDO (UPB S11.070 - Cap. 11119);
m) nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 250.000 a favore della Scuola di Specializzazione per la formazione iniziale degli Insegnanti della Scuola Secondaria (SSIS), per lo svolgimento di un corso di specializzazione degli insegnanti di sostegno per alunni in situazione di handicap, autorizzato con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca del 20 febbraio 2002 (UPB S11.075 - Cap. 11186);
n) nell'anno 2004, la concessione di un contributo complessivo di euro 420.000 a favore dell'IPAB scuola materna "Cav. Guiso Gallismi" di Nuoro, in ragione di euro 300.000 (UPB S11.059) per l'adeguamento funzionale degli immobili da destinare alla scuola e di euro 120.00 (UPB S11.058) a copertura delle spese di funzionamento e per le attività istituzionali.
2. A favore delle attività culturali e di spettacolo sono autorizzati i seguenti interventi:
a) nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 50.000 per il funzionamento del Consorzio del Parco Grazia Deledda (UPB S11.041 - Cap. 11310);
b) nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 200.000 a favore dell'Associazione Centro Studi Filologici Sardi per le finalità di cui all'articolo 13, lett. f) della legge regionale n. 3 del 2003 (UPB S11.041 - Cap. 11322);
c) nell'anno 2004, la concessione di un contributo di euro 50.000 a favore della Fondazione Maria Carta, da destinarsi alle spese di funzionamento e per l'attività istituzionale; è prorogata, altresì, al 31 dicembre 2004 l'utilizzazione dei contributi impegnati, a favore dell'associazione medesima, negli esercizi finanziari 2001, 2002 e 2003 (UPB S11.020 - Cap. 11315);
d) è prorogata al 31 dicembre 2004 l'utilizzazione dei contributi impegnati negli esercizi finanziari 2002 e 2003 a favore dell'Associazione culturale Lao-Silesu per l'organizzazione del "Premio Iglesias" (UPB S11.020 - Cap. 11329).
3. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, la spesa di euro 65.000 per la concessione di finanziamenti alle Province per le attività da svolgere, in collaborazione con l'Amministrazione regionale, nel campo della dispersione scolastica relativamente all'attuazione della Misura 3.6 - Asse III - Risorse umane, del P.O.R. Sardegna 2000/2006 (UPB S11.062 - Cap. 11097).
4. È autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 100.000 a favore del Comune di Buggerru per .la celebrazione del centenario dei moti operai del 1904 (UPB S11.021).
5. È autorizzato, per l'anno 2004, un contributo straordinario di euro 120.000, alla Commissione Organizzatrice Regionale (C.O.R.) dei Giochi sportivi studenteschi 2004, per l'organizzazione delle fasi regionali e delle semifinali nazionali dei "Giochi sportivi studenteschi 2004" da svolgersi in ambito regionale e per le relative manifestazioni collaterali, quali seminari e convegni sulle problematiche inerenti allo sport come momento formativo ed educativo, da inquadrare nell'ambito del "2004 - Anno dell'educazione attraverso lo sport" indetto dall'UE (UPB S11.036).
6. L'utilizzazione dei contributi impegnati nell'esercizio in gestione a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per l'attuazione delle finalità di cui alle sottoindicate leggi regionali è prorogata all'esercizio successivo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a partire dai contributi impegnati nell'esercizio finanziario 2003; tali disposizioni non si applicano ai contributi assegnati agli enti locali, per i quali permangono le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 15:
- legge regionale 8 luglio 1996, n. 26 - Norme sui rapporti tra la Regione e le Università della Sardegna;
- legge regionale 15 ottobre 1997, n. 26 - Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua sarda;
- legge regionale 17 maggio 1999, n. 17 - Provvedimenti per lo sviluppo dello sport in Sardegna;
- legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 - Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale, informazione e pubblicità istituzionale;
- legge regionale 21 giugno 1950, n. 17 - Contributi per manifestazioni culturali e artistiche;
- legge regionale 18 novembre 1986, n. 64 - Interventi regionali per lo sviluppo delle attività musicali popolari;
- decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1979, n. 348, art. 36 - Funzionamento dei sistemi bibliotecari, dei centri e delle Istituzioni bibliografiche pubbliche e private;
- decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1975, n. 480, artt. 11 e 12 - Esercizio di tutela del materiale antico, raro e di pregio e dei compiti di Soprintendenza;
- legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, art. 80 (Manifestazioni culturali e divulgative di valorizzazione e di sviluppo delle raccolte librarie e documentarie pubbliche e private);
- legge regionale 22 giugno 1992, n. 12 - Contributi annui alle Università della terza età della Sardegna;
- legge regionale 15 ottobre 1997, n. 28 - Contributi ai Comuni, singoli o associati, per l'istituzione ed il funzionamento delle Scuole civiche di musica;
- legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, art. 56 (Interventi per attività teatrali e musicali) e art. 60 (Finanziamenti per l'attività istituzionale di enti e organismi con finalità didattiche e socio-culturali);
- legge regionale 14 settembre 1993 n. 44 - Spese per la celebrazione della giornata del popolo sardo "Sa die de sa Sardinia";
- legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Legge finanziaria 2003), art. 13, comma 6, lettera h).
7. Dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 11237 (UPB S11.047) una quota pari al trenta per cento, a parziale modifica dell'articolo 19, comma 1, lettere c) ed f) della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22, è destinata annualmente, nella misura e nei limiti da tali disposizioni previste, all'abbattimento dei costi di prestampa ed alla riduzione dei costi e miglioramento dei servizio nel settore della distribuzione, per i giornali quotidiani con tiratura inferiore alle ottomila copie, che siano stati pubblicati nell'anno precedente con regolare periodicità; per i giornali quotidiani la registrazione di cui all'articolo 21 della legge regionale n. 22 del 1998 può essere effettuata dopo un anno di pubblicazione e diffusione, in deroga a quanto previsto dalla lettera e) dell'articolo 18 della stessa legge regionale n. 22 del 1998, purché provvisti delle autorizzazioni rilasciate dai tribunali della Sardegna per il territorio sardo.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un programma pluriennale finalizzato a favorire la produzione di notiziari regionali e locali con sistemi di linguaggio mimico-gestuale dei sordi, ai sensi dell'articolo 24, lettera g), della legge regionale 3 luglio 1998, n. 22 (Interventi della Regione a sostegno dell'editoria locale dell'informazione e disciplina della pubblicità istituzionale e abrogazione delle leggi regionali n. 35 del 1952 e n. 11 del 1953). Le spese per l'attuazione del presente comma sono determinate in euro 50.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 (UPB S11.047).

Art. 13
Interventi in materia di musei e biblioteche

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (Legge finanziaria 2000), è autorizzata per gli anni 2004, 2005 e 2006 la spesa di euro 33.270.000, così ripartita:
(omissis)
2. È autorizzata, per il triennio 2004-2006, la prosecuzione degli interventi di gestione di beni culturali (musei e aree archeologiche, biblioteche e archivi) attivati a seguito delle azioni 7/al e 7/a4, di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Legge finanziaria 1988), all'articolo 18 della legge regionale n. 37 del 1998 (Norme concernenti interventi finalizzati all'occupazione e allo sviluppo del sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), all'articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2001 (Legge finanziaria 2001), all'articolo 26 della legge regionale n. 7 del 2002 (Legge finanziaria 2002) e all'articolo 13, comma 4, lettera a) della legge regionale n. 3 del 2003 (Legge finanziaria 2003). La misura dell'aiuto regionale è disciplinata dalla legge regionale n. 11 del 1988 e dal relativo programma approvato dal Consiglio regionale in data 27 aprile 1989.
3. La spesa complessiva di euro 10.590.000 di cui al comma 2 è così ripartita:
(omissis)

Art. 14
Disposizioni in materia di sanità e assistenza sociale

l. È autorizzato, nell'anno 2004, lo stanziamento complessivo di euro 632.473.000 quale integrazione della Regione per il finanziamento del fondo sanitario nazionale (UPB S12.024 - Cap. 12076, UPB S12.027 - Cap. 12097, UPB S12.028 - Cap. 12118).
2. È prorogato al 30 giugno 2004 il finanziamento dei piani personalizzati di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 7 dei 2002, già avviati ed in essere alla data del 31 dicembre 2003.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle Aziende sanitarie della Sardegna finanziamenti destinati all'acquisto di sangue ed emoderivati; per tale finalità è disposto, nell'anno 2004, lo stanziamento di euro 2.000.000; agli oneri per gli anni successivi si provvede con legge finanziaria (UPB S12.042 - Cap. 12163).
4. Per lo svolgimento delle funzioni relative alla protezione dell'ambiente, previste dal decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito dalla Legge 21 gennaio 1994, n. 61, è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 500.000 (UPB S12.073 - Cap. 12296).
5. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 15, comma 4, lett. a) della legge regionale n. 3 del 2003, è autorizzata nell'anno 2004 la spesa di euro 200.000 (UPB S12.025).
6. Per le finalità di cui all'articolo 44 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4, è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 150.000 (UPB S12.025 - Cap. 12087).
7. È autorizzata la spesa complessiva di euro 1.800.000, in ragione di euro 300.000 per l'anno 2004, 600.000 per l'anno 2005 e 900.000 per l'anno 2006, quale finanziamento a favore dell'Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano per la realizzazione di un centro polivalente finalizzato al potenziamento strutturale del polo "La Collina", per la prevenzione del disagio giovanile e la lotta all'emarginazione (UPB S12.067 - Cap. 12283).
8. Sino all'approvazione della legge regionale di riordino delle funzioni socio assistenziali di cui alla legge regionale n. 4 del 1988 ed alla conseguente predisposizione del Piano Sociale Regionale, è prorogata la vigenza del II Piano regionale socio-assistenziale.
9. I termini per l'assunzione di operatori sociali da parte dei Comuni, di cui all'articolo 6, della legge regionale 26 febbraio 1999, n. 8, riguardante programmazione e finanziamenti per i servizi socio assistenziali, sono prorogati al 1° gennaio 2005.
10. In deroga al termine indicato al comma 7 dell'articolo 43 e al comma 4 dell'articolo 44 della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5 (Norme di riforma del Servizio Sanitario Regionale), e successive modifiche ed integrazioni, il Programma Sanitario 2004 ed il Piano generale 2004-2006 delle aziende sanitarie sono approvati dalla Giunta regionale entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge.
11. I termini per il controllo degli atti indicati ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 55 della legge regionale n. 5 del 1995, devono intendersi, in via di interpretazione autentica, giorni lavorativi per l'organo di controllo.
12. La parola "bambini" del titolo della legge regionale 12 agosto 1998, n. 25 (Interventi a favore dei bambini affetti da labiopalatoschisi), è sostituita dalla parola "soggetti".
13. È autorizzata la concessione ai cittadini residenti in Sardegna che si sottopongono alla chemioterapia antitumorale dei rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno nel caso in cui il trattamento venga effettuato presso presidi sanitari diversi da quello di residenza; le provvidenze sono corrisposte con le modalità previste dalla legge regionale 25 novembre 1983, n. 27, e successive modifiche ed integrazioni. Le spese previste per l'attuazione del presente comma sono valutate in euro 500.000 annui (UPB S12.040).
14. Per le finalità di cui all'articolo 72 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 (Finanziamenti ad enti operanti nel settore della sicurezza sociale), è autorizzata la spesa annua di euro 224.000 (UPB S10.038 - Cap. 10134).

CAPO IV
Disposizioni diverse

Art. 15
Disposizioni in favore dei comuni

1. In deroga a quanto stabilito dal comma 8 dell'articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2002, una quota pari ad euro 30.602.000 del fondo di cui all'UPB E03.007 è destinata, nell'anno 2004, al finanziamento degli interventi comunali finalizzati all'occupazione di cui all'articolo 24 della legge regionale 20 aprile 2000, n. 4 (legge finanziaria 2000); per le stesse finalità è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 15.000.000 (UPB S04.017 - Cap. 04050).
2. I fondi rimborsati dai comuni in conto delle anticipazioni concesse per l'attuazione dei piani di risanamento urbanistico di cui all'articolo 35, comma 3, della legge regionale 11 ottobre 1985, n. 23 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, di risanamento urbanistico e di sanatoria di insediamenti ed opere abusive, di snellimento ed accelerazione delle procedure espropriative), possono essere utilizzati per le medesime finalità nonché per la formazione degli stessi piani di risanamento urbanistico di cui all'articolo 32 della citata legge regionale, utilizzando, per questi ultimi, le modalità di finanziamento disposte dall'articolo 18, comma 9, della legge regionale n. 3 del 2003; l'Assessore competente in materia di bilancio provvede, con proprio decreto, ad iscrivere in conto dell'UPB S04.085 le suddette anticipazioni previo accertamento della correlativa entrata in conto dell'UPB E04.039.
3. È delegata al Comune di Macomer l'attuazione degli interventi di cui al comma 7 dell'articolo 18 della legge regionale n. 3 del 2003 (Legge finanziaria 2003) e successive modifiche ed integrazioni.
4. È autorizzata l'ulteriore spesa complessiva di euro 10.000.000, in ragione di euro 4.000.000 per l'anno 2004 e di euro 3.000.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per le finalità di cui all'articolo 6, comma 16 della legge regionale 22 dicembre 2003, n. 13 (Modifiche alla legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Legge finanziaria 2003), variazioni di bilancio e disposizioni varie) (UPB S11.071).
5. Il limite d'impegno di cui all'articolo 19 della legge regionale n. 37 del 1998 e successive modifiche e integrazioni determinato in euro 20.658.276 per gli anni dal 1999 al 2013, è rideterminato, per gli anni successivi al 2003, come segue (UPB S04.017 - (omissis)
6. All'articolo 19 della legge regionale 13 ottobre 1998, n. 29 (Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna), dopo il comma 1 bis, è inserito il seguente:
"1 ter. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attivare l'Osservatorio regionale per il recupero dei centri storici e delle trasformazioni urbane che ha funzioni di studio e di ricerca in materia di interventi nei centri urbani e di coordinamento dei laboratori attivati, con le finalità di cui ai precedenti commi, dalle Amministrazioni comunali;" la relativa spesa, valutata in annui euro 150.000, fa carico agli stanziamenti iscritti in conto dell'UPB S04.095 (Cap. 04214).
7. A valere sullo stanziamento recato dall'UPB S.04.017 (Cap. 04046) una quota sino ad euro 99.000 è destinata alla restituzione ai Comuni delle somme riversate alle entrate del bilancio della Regione, inerenti agli interessi attivi maturati sulle giacenze di cassa dei mutui contratti dagli stessi, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37.
8. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale n. 13 del 2003, è sostituito dal seguente:
"In sede di prima applicazione i programmi relativi ai finanziamenti disposti a tutto il 2003 devono essere presentati entro il 31 ottobre 2004 e approvati entro il 31 marzo 2005.".

Art. 16
Modifiche alla legge regionale n. 4 del 2004 in materia di abusivismo edilizio

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 febbraio 2004, n. 4 (Normativa regionale in materia di abusivismo edilizio - Recepimento in Sardegna del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326) è sostituita dalla seguente:
"b) le opere abusive che abbiano comportato l'ampliamento del manufatto originario nella misura superiore a 250 mc;".

Art. 17
Disposizioni nel settore ambientale

1. Nelle more di una disciplina organica in materia di gestione di rifiuti e di bonifica dei siti inquinati, è istituito un apposito fondo, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, per l'anticipazione ai Comuni territorialmente competenti di finanziamenti destinati agli interventi sostitutivi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale (UPB S05.029).
2. Le anticipazioni di cui al comma 1 sono recuperate a carico dell'inadempiente dal Comune destinatario del finanziamento che deve provvedere alla restituzione delle stesse alle entrate della Regione, senza alcun onere d'interesse, entro un periodo massimo di tre anni. Nei casi di mancata restituzione, la Regione provvede al recupero delle somme anticipate mediante compensazione (UPB E05.014 - Cap. 36125).
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad attribuire alla Società Igea le risorse finanziarie per la messa in sicurezza, la progettazione ed esecuzione di interventi di bonifica mineraria e ambientale nelle aree di proprietà della stessa Società.
4. Quanto disposto dal comma 3 bis dell'articolo 96 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna) è esteso all'istituzione di aziende faunistiche-venatorie con le modalità previste dagli articoli 31 e 32 della. medesima legge.
5. Per il perseguimento dei compiti istituzionali e per la prosecuzione degli interventi FIO e di sistemazione idraulico-forestale di compendi ex minerari, attivati nel 2003 anche in cottimo fiduciario, il contributo a favore dell'Ente foreste della Sardegna per l'esercizio 2004 è determinato in euro 135.095.000 (UPB S05.058 - Cap. 05232).

Art. 18
Disposizioni varie

1. Lo stanziamento da iscrivere al fondo di cui all'articolo 62 della legge regionale n. 31 del 1998, relativo agli oneri contrattuali del personale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali e al fondo di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 giugno 1999, n. 24, destinato alla contrattazione collettiva del personale dell'Ente foreste sono, rispettivamente, determinati in:
(omissis)
le somme stanziate sui predetti fondi sono conservate nel conto di residui sino al loro completo utilizzo.
2. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2004, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale, nonché quelli per la corresponsione del trattamento accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito ed assetto del territorio è autorizzato per le finalità dei fondi medesimi ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati. Nell'articolo 30, comma 4, della legge regionale n. 7 del 2002, dopo le parole "posizione organizzativa", sono aggiunte le parole "e degli altri incarichi incentivanti" e l'importo di euro 4.487.000 è sostituito con quello di euro 5.987.000 (UPB S02.045 - Cap. 02072).
3. Per la chiusura delle pendenze della contrattazione collettiva del biennio 2000-2001 concernenti le progressioni professionali, previste dall'articolo 9 del contratto collettivo regionale di lavoro dei dipendenti per lo stesso biennio, è autorizzato, con riferimento all'anno 2003, un ulteriore stanziamento di euro 5.000.000 a valere sullo stanziamento iscritto nel fondo di cui all'articolo 63 della legge regionale n. 31 del 1998 (UPB S03.005 - Cap. 03024).
4. II rinvio disposto dai commi 1 e 3 dell'articolo 53 della legge regionale n. 31 del 1998 al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 è da intendersi riferito anche alle sue successive modificazioni e integrazioni e comunque al complesso delle norme statali vigenti in materia concorsuale, la cui compatibilità con le norme regionali va verificata anche in relazione alle modalità di espletamento delle prove, che sono definite col decreto d'indizione del concorso, secondo i criteri del comma 3 dell'articolo 52 della medesima legge regionale.
5. Per l'impugnazione delle sanzioni disciplinari si applica l'articolo 56 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente norma, fermo il regime di proroga della Commissione di disciplina per i procedimenti disciplinari in atto.
6. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 12 (Provvidenze a favore degli invalidi civili), è autorizzato il comando di personale dipendente dalle Prefetture, dalle ASL, dagli enti regionali e locali presso l'Amministrazione regionale in deroga ai limiti numerici stabiliti dai commi 2 e 5, lettera a), dell'articolo 40 della legge regionale n. 31 del 1998; a tal fine è autorizzata, nell'anno 2004, la spesa valutata in euro 150.000 (UPB S02.054 - Cap. 02097).
7. I termini previsti ai commi 9 e 13 bis dell'articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998, sono prorogati di tre anni. Al personale risultato idoneo nella graduatoria di cui al citato comma 9 del medesimo articolo 77 della legge regionale n. 31 del 1998 e che abbia già svolto funzioni dirigenziali per effetto di provvedimenti adottati à termini dell'articolo 28 della legge regionale n. 31 del 1998, nelle more dell'espletamento del concorso pubblico per la copertura della dotazione organica dirigenziale e comunque per un periodo non superiore a mesi ventiquattro, possono essere conferite le funzioni dirigenziali vacanti di cui all'articolo 21, lettere b) e d) della stessa legge regionale n. 31 del 1998, secondo l'ordine della graduatoria, salvo motivate esigenze concernenti la specificità della materia e la professionalità maturata. Ai medesimi dipendenti spetta il trattamento retributivo fondamentale ed accessorio previsto per lo svolgimento delle funzioni stesse.
8. È autorizzata per ciascuno degli anni 2004-2006, la spesa di euro 30.000 per iniziative, studi, ricerche e assistenza tecnica in materia di politiche comunitarie, rapporti con l'Unione europea, aiuti di Stato e per attività di partecipazione della Regione ad organismi comunitari tra cui il Comitato delle Regioni, Presidenza Imedoc e Comitato Regioni Periferiche Marittime (UPB S01.033 - Cap. 01078).
9. L'Ufficio speciale per l'occupazione, di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 30 giugno 1993, n. 27, è soppresso; i relativi compiti sono attributi all'Agenzia Regionale del Lavoro. Le somme stanziate in conto competenza e disponibili in conto residui sull'UPB S01.046 per l'attuazione dei progetti speciali finalizzati all'occupazione, di cui alle leggi regionali 4 giugno 1988, n. 11, 30 giugno 1993, n. 27 e 24 dicembre 1998, n. 37, e successive modifiche ed integrazioni, sono trasferite, con decreto dell'Assessore competente in materia di bilancio all'UPB S10.075.
10. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 2, della legge regionale n. 3 del 2003, è autorizzata, nell'anno 2004 la spesa di euro 200.000 per l'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari ai sensi della legge regionale 13 settembre 1993, n. 39 (Disciplina dell'attività di volontariato) (UPB S01.017 - Cap. 01045).
11. Per le finalità di cui all'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 3 del 2003, relative alla realizzazione di un programma per l'informatizzazione delle associazioni di volontariato, è autorizzato nell'anno 2004 lo stanziamento di euro 700.000 (UPB S03.028 - Cap. 03113).
12. È autorizzata, nell'anno 2004, la spesa di euro 7.500.000 quale integrazione delle disponibilità del titolo di spesa 11.3.10/I del programma d'intervento per gli anni 1988-1990 di cui alle Legge n. 268 del 1974 (UPB S03.035 - Cap. 03129).
13. A valere sul fondo della programmazione negoziata di cui all'UPB S03.008 (Cap. 03040) è autorizzata la concessione di contributi, sino ad un importo di euro 7.500.000, a favore delle Agenzie governative regionali riconosciute come tali ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge regionale 9 dicembre 2002, n. 23 (Riconoscimento dello stato giuridico delle Agenzie governative regionali).
14. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 19 (Istituzione del Consiglio regionale dell'economia. e del lavoro), dopo la parola CREL sono aggiunte le seguenti: "dotato di autonomia funzionale ed organizzativa"; alla fine del medesimo comma sono aggiunte le seguenti parole: "Per il funzionamento il CREL dispone di personale fornito dall'Amministrazione regionale.".
15. Per il funzionamento del CREL di cui al comma 14 della legge regionale n. 19 del 2000 e per i compensi spettanti ai componenti dello stesso Consiglio, determinati nella misura prevista dall'articolo 36 della legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 (Politica attiva del lavoro), è autorizzata una spesa valutata in annui euro 1.000.000 (UPB S01.011 - Cap. 01030).
16. L'articolo 5 della legge regionale n. 19 del 2000 è abrogato.
17. Per poter far fronte alla crescente domanda del mercato turistico ed al fine di favorire la piena valorizzazione delle risorse culturali ed ambientali l'Assessorato regionale competente in materia di turismo, in deroga alle disposizioni previste dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della legge regionale 15 luglio 1988, n. 26 (Disciplina delle attività di interesse turistico - Albi regionali e disposizioni tariffarie), entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede con proprio decreto alla definizione delle procedure semplificate atte ad integrare gli albi professionali di cui al comma 3, dell'articolo 2 della legge regionale n. 26 del 1988, attraverso un bando pubblico per soli titoli. Il bando deve prevedere la possibilità di accesso agli albi ai richiedenti che, oltre ai requisiti previsti dall'articolo 5 della suddetta legge regionale n. 26 del 1988, posseggano i requisiti professionali che abilitano all'esercizio della professione di guida turistica; il medesimo Assessorato, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva, con proprio atto da pubblicarsi nel BURAS, gli elenchi degli abilitati all'esercizio delle predette professioni.
18. Nelle more della definizione delle procedure di accertamento e liquidazione dei danni materiali, provocati da attentati a persone e cose di cui alla legge regionale 3 luglio 1998, n. 21 (Provvidenze a favore delle vittime di attentati e dei superstiti di dipendenti regionali deceduti per causa di servizio), affidati alla compagnia assicuratrice convenzionata, l'Amministrazione regionale può concedere, decorsi quattro mesi dalla data dell'istanza, da presentarsi entro quattro mesi dalla data dell'evento, anticipazioni sugli indennizzi spettanti per un importo non superiore al 50 per cento dell'ammontare del danno medesimo accertato dall'Amministrazione regionale; a tal fine è istituito un apposito fondo di rotazione con una dotazione, per l'anno 2004, di euro 1.000.000 (UPB E02.009 - UPB S02.009).
19. La disposizione di cui al comma 19 trova applicazione per gli eventi verificatisi a partire dall'anno 2002.
20. È autorizzato, per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, lo stanziamento di euro 1.000.000 per le attività connesse con la redazione degli atti di pianificazione territoriale di cui agli articoli 10, 10 bis e 11 della legge regionale n. 45 del 1989 (UPB S04.091 - Cap. 04199).
21. Nel comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 21 maggio 2002, n. 9 (Agevolazioni contributive alle imprese nel comparto del commercio), è abrogata l'espressione "appositamente convenzionate con l'Amministrazione regionale".
22. Nel comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 14 (Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2004 e altre disposizioni varie), il termine "31 gennaio 2004" è sostituito con "31 dicembre 2003.".
23. Una quota di euro 200.000 dello stanziamento recato dall'UPB S07.020 (Cap. 07051) è destinata all'Associazione nazionali alpini per l'organizzazione del 1° Raduno di raggruppamento che si terrà a Cagliari il 1°, 2 e 3 ottobre.
24. Per le finalità di cui all'articolo 10, comma 6, della legge regionale n. 7 del 2002 (Legge finanziaria 2002), e in applicazione della normativa statale vigente alla data di entrata in vigore della citata legge, è autorizzata la proroga dei rapporti di lavoro già instaurati e l'acquisizione dei servizi in essere; la suddetta proroga non costituisce presupposto per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. I relativi oneri sono valutati, per l'anno 2004, in euro 1.500.000 (UPB S02.045).

Art. 19
Copertura finanziaria

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2004-2006 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 20
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 11 maggio 2004

Masala


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