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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale del 10 dicembre 2004 , n.32
Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2003.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


Art. 1
Variazioni di bilancio


1. Sono approvate le variazioni di cassa, apportate in aumento ed in riduzione agli stanziamenti dei capitoli dello stato di previsione della Spesa del Bilancio per l’esercizio 2003, elencati nella Tabella n. 1 allegata al presente articolo.


Art. 2
Conto del bilancio


1. É approvato il Conto del bilancio della Regione Veneto per l’esercizio 2003, di cui all’articolo 54 - comma 1 - della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allegato alla presente legge, secondo le risultanze indicate negli articoli seguenti.


Art. 3
Entrate di competenza dell’esercizio 2003


1. Le Entrate derivanti da:
- tributi propri della Regione;
- contributi e trasferimenti di parte corrente dell’Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti;
- entrate extra tributarie;
- alienazioni, trasformazione di capitale, riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;
- mutui, prestiti o altre operazioni creditizie;
- contabilità speciali; accertate nell’esercizio finanziario 2003 per la competenza propria dell’esercizio stesso, risultano complessivamente stabilite in € 14.798.561.864,43 delle quali sono state riscosse per € 10.883.653.319,23 e sono rimaste da riscuotere per € 3.914.908.545,20


Art. 4
Spese di competenza dell’esercizio 2003


1. Le spese per:
- gli organi istituzionali, le relazioni istituzionali, la solidarietà internazionale, la sicurezza e l’ordine pubblico, le risorse umane e strumentali;
- l’agricoltura e lo sviluppo rurale;
- lo sviluppo del sistema produttivo e delle piccole e medie imprese, il lavoro, l’energia, il commercio, il turismo;
- gli interventi per le abitazioni;
- la tutela del territorio, le politiche per l’ecologia, la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, il ciclo integrato delle acque, la protezione civile, la mobilità regionale;
- l’edilizia speciale pubblica, la tutela della salute, gli interventi sociali;
- la cultura, l’istruzione e la formazione, lo sport ed il tempo libero;
- i fondi indistinti, rimborsi e partite compensative dell’entrata, gli oneri finanziari e le partite di giro impegnate nell’esercizio 2003 per la competenza propria dell’esercizio stesso, risultano complessivamente stabilite in € 14.905.060.667,21 delle quali sono state pagate per € 10.894.365.458,81 e sono rimaste da pagare per € 4.010.695.208,40


Art. 5
Residui attivi dell’esercizio 2002 e precedenti


1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2003, provenienti dall’esercizio 2002 e precedenti, risultano stabiliti in € 8.232.525.045,03 dei quali nell’esercizio 2003 sono stati riscossi € 6.063.758.810,86 sono stati complessivamente riaccertati in più € 113.911.770,65 e sono rimasti da riscuotere al 31 dicembre 2003 € 2.282.678.004,82


Art. 6
Residui passivi dell’esercizio 2002 e precedenti


1. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2003, provenienti dall’esercizio 2002 e precedenti, risultano stabiliti in € 6.968.348.252,26 dei quali nell’esercizio 2003 sono stati pagati € 5.669.283.331,31 sono stati eliminati € 571.110.617,55 e sono rimasti da pagare al 31 dicembre 2003 € 727.954.303,40


Art. 7
Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2003


1. I residui attivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2003 risultano complessivamente stabiliti nelle seguenti somme:
- somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell’esercizio 2003 (articolo 3) € 3.914.908.545,20
- somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) € 2.282.678.004,82 Totale residui attivi al 31 dicembre 2003 € 6.197.586.550,02


Art. 8
Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2003


1. I residui passivi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2003 risultano complessivamente stabiliti nelle seguenti somme:
- somme rimaste da pagare sulle spes e impegnate per la competenza propria dell’esercizio 2003 (articolo 4) € 4.010.695.208,40
- somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 6) € 727.954.303,40 Totale residui passivi al 31 dicembre 2003 € 4.738.649.511,80


Art. 9
Situazione di cassa


1. La situazione di cassa dell’esercizio 2003 è determinata come segue:
- Fondo di cassa al 31 dicembre 2002 € 481.348.301,19
- Riscossioni dell’esercizio 2003: in conto residui € 6.063.758.810,86 in conto competenza € 10.883.653.319,23 € 16.947.412.130,09 sommano € 17.428.760.431,28
- Pagamenti dell’esercizio 2003: in conto residui € 5.669.283.331,31 in conto competenza € 10.894.365.458,81 € 16.563.648.790,12 Fondo di cassa al 31 dicembre 2003 € 865.111.641,16


Art. 10
Situazione amministrativa


1. È accertato nella somma di € 2.324.048.679,38 il saldo finanziario positivo alla fine dell’esercizio 2003, come risulta dai seguenti dati:
ATTIVO
- Saldo finanziario positivo accertato alla chiusura dell’esercizio 2002 € 1.745.525.093,96 - Entrate accertate nell’ esercizio 2003 € 14.798.561.864,43
- Aumento residui attivi provenienti dall’esercizio 2002 e precedenti:
- accertati al 01.01.2003 € 8.232.525.045,03
- accertati al 31.12.2003 € 8.346.436.815,68 in più € 113.911.770,65
TOTALE DELL’ATTIVO € 16.657.998.729,04
PASSIVO
- Spese impegnate nell’esercizio 2003 € 14.905.060.667,21
- Diminuzione residui passivi provenienti dall’esercizio 2002 e precedenti:
- accertati al 01.01.2003 € 6.968.348.252,26
- accertati al 31.12.2003 € 6.397.237.634,71 in meno € 571.110.617,55
TOTALE DEL PASSIVO € 14.333.950.049,66
Saldo finanziario positivo € 2.324.048.679,38
TOTALE A PAREGGIO DELL’ATTIVO € 16.657.998.729,04


Art. 11
Conto patrimoniale


1. É approvato il conto generale del patrimonio per l’esercizio finanziario 2003 di cui all’articolo 54 – comma 2 - della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allegato alla presente legge.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 10 dicembre 2004
Galan


INDICE
Art. 1 - Variazioni di bilancio
Art. 2 - Conto del bilancio
Art. 3 - Entrate di competenza dell’esercizio 2003
Art. 4 - Spese di competenza dell’esercizio 2003
Art. 5 - Residui attivi dell’esercizio 2002 e precedenti
Art. 6 - Residui passivi dell’esercizio 2002 e precedenti
Art. 7 - Residui attivi alla chiusura dell’esercizio 2003
Art. 8 - Residui passivi alla chiusura dell’esercizio 2003
Art. 9 - Situazione di cassa
Art. 10 - Situazione amministrativa
Art. 11 - Conto patrimoniale


Dati informativi concernenti la legge regionale 10 dicembre 2004, n. 32
Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.
Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione - La Giunta regionale , su proposta dell’Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 18 giugno 2004, n. 13/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 24 giugno 2004, dove ha acquisito il n. 507 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
- La 1° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 22 ottobre 2004;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Iles Braghetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 25 novembre 2004, n. 13591.
2. Relazione al Consiglio regionale Signor Presidente, colleghi consiglieri, la relazione che mi accingo ad esporre sarà, come di consueto, unica per i due progetti di legge; così come unica presumibilmente sarà la discussione in merito.
Ovviamente ognuno potrà regolarsi come meglio crede per quanto concerne gli interventi e le votazioni finali andranno tenute distinte.
Rammento che il vecchio ordinamento contabile consentiva di utilizzare, abbinata all’assestamento, un’ulteriore legge finanziaria attraverso cui modificare normativamente e quantitativamente disponibilità fissate dal bilancio di previsione.
La legge di contabilità che abbiamo votato sul finire del 2001 – attivando solidi legami tra bilancio, attività di programmazione ed altri strumenti di pianificazione statali e comunitari – impernia invece le politiche di spesa sul bilancio di previsione e statuisce che la legge finanziaria sia unica per tutto l’anno e adottata in concomitanza del suddetto bilancio. Dobbiamo quindi dedicare maggior attenzione ai risultati di chiusura del 2003, consapevoli che, nel votare il Rendiconto generale, valutiamo se le politiche inizialmente decise sono state attuate, apportando i benefici attesi alla società e ai cittadini governati.
La situazione politico-istituzionale nella quale il documento viene a “collocarsi” registra alcuni fronti aperti a livello centrale e regionale:
- si attende il completamento dei lavori dell’Alta Commissione di studio sui principi generali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, introdotta dalla Legge Finanziaria 2003 (L. n. 289/2002);
- il disegno di legge costituzionale A.S. 2544, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10 ottobre 2003 assorbendo il disegno di legge sulla cd. “devolution” (mirante ad attribuire alle Regioni potestà legislativa esclusiva in materia di sanità, polizia locale ed istruzione), è stato recentemente approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati;
- non si è ancora trovata un’intesa interregionale sulle proposte governative di DPCM che ripartiscono la compartecipazione IVA per l’anno 2003, argomentandosi che l’applicazione, anche se con peso graduale, del modello di perequazione introdotto dal decreto legislativo n. 56/2000 condurrebbe ad una redistribuzione delle risorse a favore delle Regioni con maggior capacità fiscale e/o con maggiori fabbisogni di spesa sanitaria o extra-sanitaria.
Aggiungo sull’argomento che risulterà di fondamentale importanza capire se l’impianto del decreto legislativo n. 56/2000 – per il quale si prospetta una riscrittura ad opera dell’Alta Commissione succitata – sia, o non sia, compatibile con il disegno di legge di riforma costituzionale.
Ancora, rilevo che la strategia di finanza pubblica per il prossimo anno, delineata dal Governo nel DPEF 2005-2008 e ribadita nel progetto di legge finanziaria recentemente presentato al Parlamento, intende coniugare l’obiettivo del rilancio dell’economia nazionale con il rispetto dei parametri di finanza pubblica fissati dal Trattato di Maastricht.
Le Regioni saranno ovviamente chiamate a fornire il loro contributo sul fronte del rigore finanziario e del controllo della spesa, consapevoli che i maggiori sforzi andranno profusi nel ridurre la spesa corrente ma, al contempo, che le amministrazioni più “virtuose” verranno premiate sui fronti del debito e della spesa.
Questo è il contesto nel quale siamo chiamati a lavorare per rendere il Rendiconto un “veicolo” di analisi e valutazioni finalizzate a migliorare la qualità delle iniziative legislative votate in quest’Assemblea, nonché uno strumento di conoscenza e di giudizio sull’attività svolta dalla Giunta nell’arco dei dodici mesi trascorsi.
A tal fine risulta utilissima la “Relazione di analisi della gestione 2003”, di accompagnamento al Rendiconto (prevista dall’articolo 58 della citata legge regionale n. 39/2001) i cui contenuti, affinati di anno in anno tenendo conto delle esigenze informative dei consiglieri, ci possono aiutare a controllare e indirizzare l’attività dell’esecutivo.
Essa è come di consueto arricchita dalla trattazione di argomenti importanti ed attuali, tra cui cito in particolare:
- la regionalizzazione della spesa pubblica;
- gli equilibri di bilancio, il patto di stabilità e l’indebitamento;
- le manovre tributarie regionali;
- lo stato del processo di trasferimento delle risorse in attuazione del decentramento amministrativo;
- l’analisi dei costi di funzionamento.
Segnalo inoltre che il Rendiconto 2003 è articolato, conformemente a quanto previsto dalla normativa contabile, in due distinti documenti:
- un Conto Finanziario “politico”, che quest’aula dovrà votare, articolato per unità previsionali di base e finalizzato a rappresentare la materia di bilancio in chiave di scelte e contenuti politici;
- un corposo Conto Finanziario “tecnico/amministrativo”, allegato al precedente documento e articolato in capitoli di entrata e spesa per consentire una più dettagliata visione della gestione attuata dall’esecutivo sul piano amministrativo-contabile.
Detto ciò, rilevo che la chiusura contabile della gestione 2003 trasferisce all’esercizio finanziario corrente il peso rappresentato da un disavanzo di amministrazione pari a circa 378 milioni di euro, per il quale sussiste l’obbligo di copertura; la cifra è sicuramente “importante”, ma sensibilmente inferiore rispetto a quella di un anno fa, quando autorizzammo un mutuo di 496,7 milioni.
L’articolo 21 della legge di contabilità prevede infatti che l’assestamento di bilancio – oltre a determinare con esattezza l’ammontare dei dati presunti di bilancio (residui attivi e passivi, giacenza di cassa, saldo finanziario positivo o negativo) – debba autorizzare una manovra di indebitamento, laddove la chiusura dell’esercizio precedente evidenzi la presenza di un saldo negativo.
L’argomento va ovviamente approfondito, sia per comprenderne la consistenza, sia per evitarne un uso strumentale. Occorre innanzitutto rilevare che le modifiche normative nazionali degli ultimi anni hanno portato ad una progressiva riduzione delle entrate ordinarie ricorrenti regionali. Se a ciò aggiungiamo il continuo aumento delle spese sanitarie, che ha eroso i margini di manovra sul fronte della spesa corrente, possiamo intuire che l’eccedenza tra entrate e spese ricorrenti – ovvero la quota di autofinanziamento da destinare a spese di investimento – tende ad assottigliarsi.
Tali spese d’investimento vengono quindi coperte pressoché totalmente con le entrate straordinarie derivanti dall’indebitamento. Durante il quadriennio 2000-2003 sono stati effettuati impegni per spese così finanziate, senza tuttavia accedere al mercato finanziario perché non si sono riscontrate effettive “tensioni di cassa”.
La mancata contrazione dei mutui nei corrispondenti esercizi finanziari e l’effettuazione di quelle spese d’investimento “giustifica” quindi, dal punto di vista finanziario ed economico, il disavanzo di cui sopra e la sua dimensione; essi verranno contratti quando le normali disponibilità di cassa saranno insufficienti a fronteggiare i pagamenti da eseguire. Ribadisco perciò quanto detto un anno fa: la pur “scomoda” presenza di un disavanzo rappresenta l’esito naturale di decisioni prese nel passato, fondate su un calcolo di convenienza sicuramente condivisibile perché, pur riducendosi costantemente i margini di autofinanziamento, si è scelto di finanziare interventi in conto capitale di notevole importanza, capaci di “trainare” l’intera economia del nostro territorio.
Fatte queste puntualizzazioni, segnalo ai colleghi consiglieri che l’assestamento 2004 deve affrontare, oltre a questioni necessariamente “tecniche”, due contingenti problematiche:
- il cosiddetto “decreto tagliaspese” (DL n. 168/2004, convertito con modificazioni nella L. n. 191/2004), che impone alle Regioni di contenere le spese per acquisto di beni e servizi del 10% rispetto alla spesa mediamente sostenuta negli anni 2001-2003, pur temperando il vincolo per chi ha rispettato nel 2003 e fino al 30 giugno 2004 gli obiettivi previsti dal Patto di Stabilità;
- la necessità di reperire risorse da destinare alle maggiori esigenze del Sistema Sanitario Regionale, determinate in particolare dal peso finanziario dei rinnovi contrattuali del comparto.
Complessivamente, la manovra di recupero di risorse autonome finalizzata a fronteggiare tali problematiche ha interessato circa 72 milioni di euro, 9 dei quali risultano ottenuti attraverso maggiori entrate e 63 riducendo alcune linee di spesa che non avrebbero trovato attuazione nei due mesi che ci separano dal nuovo anno.
Cito in particolare:
- gli interventi strutturali per l’adeguamento della viabilità trasferita agli enti territoriali (meno 20 ml.);
- le sistemazioni dei corsi d’acqua trasferiti alla competenza regionale (meno 6 ml.);
- le spese per il personale, per affitto dei locali della Giunta, per accertare e riscuotere tributi (meno 6 ml.);
- le attività di controllo per la concessione di agevolazioni finanziarie, gli indennizzi regionali post malattie delle pomaCE ed il contributo straordinario per l’insediamento dell’Authority nazionale per la sicurezza alimentare a Verona (meno 3,7 ml.);
- lo stanziamento relativo alle consultazioni referendarie regionali (meno 4 ml.); - lo sviluppo del sistema produttivo e delle p.m.i. (meno 4,4 ml.);
- gli interventi per le abitazioni (meno 3,2 ml.);
- gli oneri per garanzie fidejussorie su operazioni creditizie (meno 1,5 ml.).
Ricordo infine che il citato articolo 21 della normativa contabile autorizza variazioni compensative negli stanziamenti di spesa ritenute necessarie in relazione all’andamento delle politiche regionali, ovviamente rispettose dei vincoli economici; la manovra di assestamento contempla quindi alcuni movimenti compensativi per circa 23 milioni di euro nel settore primario: si è scelto infatti di utilizzare somme non impegnabili di qui a fine anno per attivare il Fondo di rotazione per iniziative nei settori agricolo ed agroalimentare presso Veneto Sviluppo S.p.A., previsto dall’articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40.
3. Struttura di riferimentoDirezione ragioneria e tributi



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