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NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto

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Legge regionale del 10 dicembre 2004 , n.31
Rendiconto generale della Regione per l’esercizio finanziario 2003.
 

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale


Promulga la seguente legge


Articolo 1
1. A norma dell’articolo 21 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, il saldo finanziario, il fondo iniziale di cassa e gli stanziamenti attivi e passivi in conto residui, iscritti in via presuntiva nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004, sono aggiornati negli importi singoli e complessivi indicati nell’allegata Tabella A in base ai risultati accertati alla chiusura dell’esercizio 2003.


Articolo 2
1. Il saldo finanziario positivo applicato al bilancio di previsione per l’esercizio 2004 è accertato in euro 2.324.048.679,38, ed è destinato alla copertura, per pari importo, delle spese riportate nell’elenco 1.
2. Per far fronte alla copertura della differenza tra il saldo finanziario di cui al precedente comma e l’insieme delle spese riportate nell’elenco 1, comprensivo della somma di euro 12.329.000,00 già applicata con il bilancio di previsione 2004, è autorizzata la contrazione di mutui o l’emissione di prestiti obbligazionari per un importo complessivo di euro 378.386.481,93 con le modalità stabilite dal successivo articolo 5.


Articolo 3
1. Allo stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2004, di cui alla Tabella n. 1 annessa alla legge regionale 30 gennaio 2004, n. 2, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella B: Competenza Cassa Variazione netta: 391.045.866,93 1.446.373.208,43


Articolo 4
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2004 di cui alla Tabella n. 2 annessa alla legge regionale 30 gennaio 2004, n. 2, sono apportate le seguenti variazioni come da allegata Tabella C: Competenza Cassa Variazione netta: 12.659.385,00 1.446.373.208,43
2. Resta determinata in euro 378.386.481,93 l’eccedenza della variazione netta di competenza dello stato di previsione dell’entrata, rispetto a quella dello stato di previsione della spesa, per effetto dell’anticipata applicazione al bilancio 2004 dell’avanzo di amministrazione 2003 avvenuta con atti amministrativi ai sensi dell’articolo 22, comma 3, della legge regionale 29 novembre 2001, n.39.
3. In considerazione delle variazioni della spesa di cui al comma 1, la tabella A allegata alla legge regionale 30 gennaio 2004, n. 1 riguardante gli importi da iscrivere in bilancio per il rifinanziamento di leggi settoriali di spesa è modificata ed integrata per effetto delle variazioni indicate nell’allegata Tabella D, e l’allegato alla legge regionale 30 gennaio 2004 n. 2 riguardante il quadro dimostrativo del rispetto del vincolo relativo all’indebitamento autorizzato è modificato come da allegata Tabella E.


Articolo 5
1. La contrazione di mutui o l’emissione di prestiti obbligazionari, d’importo complessivo non superiore a euro 378.386.481,93, per far fronte al disavanzo 2003 è autorizzata, nell’esercizio 2004 (u.p.b. E0101), in corrispondenza ad impegni assunti negli esercizi precedenti al 2004 su capitoli di spesa di investimento, di cui all’allegata Tabella F, a fronte dei quali non si è proceduto alla contrazione dei relativi mutui autorizzati.
2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre i mutui o ad emettere i prestiti obbligazionari di cui al comma 1 per una durata non superiore a venti anni e ad un tasso iniziale fisso o variabile annuo non superiore al 7,5 per cento.
3. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui o dei prestiti obbligazionari è garantito mediante l’iscrizione nei bilanci di previsione della Regione, per tutta la durata dell’ammortamento, delle somme occorrenti per l’effettuazione dei pagamenti alle previste scadenze, comprensive degli oneri a copertura del rischio di tasso o di cambio.
4. Per gli adempimenti di cui al comma 4 la Giunta regionale dà mandato al tesoriere regionale di versare a favore degli istituti mutuanti le rate di ammortamento alle scadenze stabilite e di accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate proprie riscosse, le somme necessarie nel corso di ogni esercizio finanziario.
5. L’ammortamento dei mutui o dei prestiti obbligazionari di cui al presente articolo, da contrarre nel 2004, decorrerà dal 1 gennaio 2005.
6. Il maggior onere relativo all’ammortamento dei mutui o dei prestiti obbligazionari, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in euro 36.100.000,00 per l’esercizio 2005, in euro 36.100.000,00 per l’esercizio 2006 e trova riscontro di copertura nella parte spesa del bilancio pluriennale 2004-2006 (UPB U0199).


Articolo 6
1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 1 lettera a) del Decreto Legge n. 168 del 12 luglio 2004 convertito con Legge 30 luglio 2004, n. 191, si approva l’elenco di cui all’allegata tabella G contenente gli impegni finanziati con ricorso all’indebitamento assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e destinati a finanziare contributi agli investimenti a privati.


Articolo 7
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.


La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.
Venezia, 10 dicembre 2004
Galan


Dati informativi concernenti la legge regionale 10 dicembre 2004, n. 31


Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni. Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:
1 - Procedimento di formazione
2 - Relazione al Consiglio regionale
3 - Note agli articoli
4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione
La Giunta regionale , su proposta dell’Assessore Marialuisa Coppola, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 6 agosto 2004, n. 25/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 20 agosto 2004, dove ha acquisito il n. 525 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla 1° commissione consiliare;
- La 1° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 22 ottobre 2004;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Iles Braghetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 25 novembre 2004, n. 13590.
2. Relazione al Consiglio regionale
Signor Presidente, colleghi consiglieri, la relazione che mi accingo ad esporre sarà, come di consueto, unica per i due progetti di legge; così come unica presumibilmente sarà la discussione in merito.
Ovviamente ognuno potrà regolarsi come meglio crede per quanto concerne gli interventi e le votazioni finali andranno tenute distinte. Rammento che il vecchio ordinamento contabile consentiva di utilizzare, abbinata all’assestamento, un’ulteriore legge finanziaria attraverso cui modificare normativamente e quantitativamente disponibilità fissate dal bilancio di previsione.
La legge di contabilità che abbiamo votato sul finire del 2001 – attivando solidi legami tra bilancio, attività di programmazione ed altri strumenti di pianificazione statali e comunitari – impernia invece le politiche di spesa sul bilancio di previsione e statuisce che la legge finanziaria sia unica per tutto l’anno e adottata in concomitanza del suddetto bilancio. Dobbiamo quindi dedicare maggior attenzione ai risultati di chiusura del 2003, consapevoli che, nel votare il Rendiconto generale, valutiamo se le politiche inizialmente decise sono state attuate, apportando i benefici attesi alla società e ai cittadini governati.
La situazione politico-istituzionale nella quale il documento viene a “collocarsi” registra alcuni fronti aperti a livello centrale e regionale:
- si attende il completamento dei lavori dell’Alta Commissione di studio sui principi generali di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione, introdotta dalla Legge Finanziaria 2003 (L. n. 289/2002);
- il disegno di legge costituzionale A.S. 2544, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10 ottobre 2003 assorbendo il disegno di legge sulla cd. “devolution” (mirante ad attribuire alle Regioni potestà legislativa esclusiva in materia di sanità, polizia locale ed istruzione), è stato recentemente approvato in prima lettura dalla Camera dei Deputati;
- non si è ancora trovata un’intesa interregionale sulle proposte governative di DPCM che ripartiscono la compartecipazione IVA per l’anno 2003, argomentandosi che l’applicazione, anche se con peso graduale, del modello di perequazione introdotto dal decreto legislativo n. 56/2000 condurrebbe ad una redistribuzione delle risorse a favore delle Regioni con maggior capacità fiscale e/o con maggiori fabbisogni di spesa sanitaria o extra-sanitaria. Aggiungo sull’argomento che risulterà di fondamentale importanza capire se l’impianto del decreto legislativo n. 56/2000 – per il quale si prospetta una riscrittura ad opera dell’Alta Commissione succitata – sia, o non sia, compatibile con il disegno di legge di riforma costituzionale.
Ancora, rilevo che la strategia di finanza pubblica per il prossimo anno, delineata dal Governo nel DPEF 2005-2008 e ribadita nel progetto di legge finanziaria recentemente presentato al Parlamento, intende coniugare l’obiettivo del rilancio dell’economia nazionale con il rispetto dei parametri di finanza pubblica fissati dal Trattato di Maastricht.
Le Regioni saranno ovviamente chiamate a fornire il loro contributo sul fronte del rigore finanziario e del controllo della spesa, consapevoli che i maggiori sforzi andranno profusi nel ridurre la spesa corrente ma, al contempo, che le amministrazioni più “virtuose” verranno premiate sui fronti del debito e della spesa.
Questo è il contesto nel quale siamo chiamati a lavorare per rendere il Rendiconto un “veicolo” di analisi e valutazioni finalizzate a migliorare la qualità delle iniziative legislative votate in quest’Assemblea, nonché uno strumento di conoscenza e di giudizio sull’attività svolta dalla Giunta nell’arco dei dodici mesi trascorsi.
A tal fine risulta utilissima la “Relazione di analisi della gestione 2003”, di accompagnamento al Rendiconto (prevista dall’articolo 58 della citata legge regionale n. 39/2001) i cui contenuti, affinati di anno in anno tenendo conto delle esigenze informative dei consiglieri, ci possono aiutare a controllare e indirizzare l’attività dell’esecutivo.
Essa è come di consueto arricchita dalla trattazione di argomenti importanti ed attuali, tra cui cito in particolare:
- la regionalizzazione della spesa pubblica;
- gli equilibri di bilancio, il patto di stabilità e l’indebitamento;
- le manovre tributarie regionali;
- lo stato del processo di trasferimento delle risorse in attuazione del decentramento amministrativo;
- l’analisi dei costi di funzionamento.
Segnalo inoltre che il Rendiconto 2003 è articolato, conformemente a quanto previsto dalla normativa contabile, in due distinti documenti:
- un Conto Finanziario “politico”, che quest’aula dovrà votare, articolato per unità previsionali di base e finalizzato a rappresentare la materia di bilancio in chiave di scelte e contenuti politici;
- un corposo Conto Finanziario “tecnico/amministrativo”, allegato al precedente documento e articolato in capitoli di entrata e spesa per consentire una più dettagliata visione della gestione attuata dall’esecutivo sul piano amministrativo-contabile. Detto ciò, rilevo che la chiusura contabile della gestione 2003 trasferisce all’esercizio finanziario corrente il peso rappresentato da un disavanzo di amministrazione pari a circa 378 milioni di euro, per il quale sussiste l’obbligo di copertura; la cifra è sicuramente “importante”, ma sensibilmente inferiore rispetto a quella di un anno fa, quando autorizzammo un mutuo di 496,7 milioni. L’articolo 21 della legge di contabilità prevede infatti che l’assestamento di bilancio – oltre a determinare con esattezza l’ammontare dei dati presunti di bilancio (residui attivi e passivi, giacenza di cassa, saldo finanziario positivo o negativo) – debba autorizzare una manovra di indebitamento, laddove la chiusura dell’esercizio precedente evidenzi la presenza di un saldo negativo.
L’argomento va ovviamente approfondito, sia per comprenderne la consistenza, sia per evitarne un uso strumentale. Occorre innanzitutto rilevare che le modifiche normative nazionali degli ultimi anni hanno portato ad una progressiva riduzione delle entrate ordinarie ricorrenti regionali.
Se a ciò aggiungiamo il continuo aumento delle spese sanitarie, che ha eroso i margini di manovra sul fronte della spesa corrente, possiamo intuire che l’eccedenza tra entrate e spese ricorrenti – ovvero la quota di autofinanziamento da destinare a spese di investimento – tende ad assottigliarsi.
Tali spese d’investimento vengono quindi coperte pressoché totalmente con le entrate straordinarie derivanti dall’indebitamento. Durante il quadriennio 2000-2003 sono stati effettuati impegni per spese così finanziate, senza tuttavia accedere al mercato finanziario perché non si sono riscontrate effettive “tensioni di cassa”.
La mancata contrazione dei mutui nei corrispondenti esercizi finanziari e l’effettuazione di quelle spese d’investimento “giustifica” quindi, dal punto di vista finanziario ed economico, il disavanzo di cui sopra e la sua dimensione; essi verranno contratti quando le normali disponibilità di cassa saranno insufficienti a fronteggiare i pagamenti da eseguire. Ribadisco perciò quanto detto un anno fa: la pur “scomoda” presenza di un disavanzo rappresenta l’esito naturale di decisioni prese nel passato, fondate su un calcolo di convenienza sicuramente condivisibile perché, pur riducendosi costantemente i margini di autofinanziamento, si è scelto di finanziare interventi in conto capitale di notevole importanza, capaci di “trainare” l’intera economia del nostro territorio.
Fatte queste puntualizzazioni, segnalo ai colleghi consiglieri che l’assestamento 2004 deve affrontare, oltre a questioni necessariamente “tecniche”, due contingenti problematiche:
- il cosiddetto “decreto tagliaspese” (DL n. 168/2004, convertito con modificazioni nella L. n. 191/2004), che impone alle Regioni di contenere le spese per acquisto di beni e servizi del 10% rispetto alla spesa mediamente sostenuta negli anni 2001-2003, pur temperando il vincolo per chi ha rispettato nel 2003 e fino al 30 giugno 2004 gli obiettivi previsti dal Patto di Stabilità;
- la necessità di reperire risorse da destinare alle maggiori esigenze del Sistema Sanitario Regionale, determinate in particolare dal peso finanziario dei rinnovi contrattuali del comparto. Complessivamente, la manovra di recupero di risorse autonome finalizzata a fronteggiare tali problematiche ha interessato circa 72 milioni di euro, 9 dei quali risultano ottenuti attraverso maggiori entrate e 63 riducendo alcune linee di spesa che non avrebbero trovato attuazione nei due mesi che ci separano dal nuovo anno. Cito in particolare:
- gli interventi strutturali per l’adeguamento della viabilità trasferita agli enti territoriali (meno 20 ml.);
- le sistemazioni dei corsi d’acqua trasferiti alla competenza regionale (meno 6 ml.); - le spese per il personale, per affitto dei locali della Giunta, per accertare e riscuotere tributi (meno 6 ml.);
- le attività di controllo per la concessione di agevolazioni finanziarie, gli indennizzi regionali post malattie delle pomaCE ed il contributo straordinario per l’insediamento dell’Authority nazionale per la sicurezza alimentare a Verona (meno 3,7 ml.);
- lo stanziamento relativo alle consultazioni referendarie regionali (meno 4 ml.); - lo sviluppo del sistema produttivo e delle p.m.i. (meno 4,4 ml.); - gli interventi per le abitazioni (meno 3,2 ml.);
- gli oneri per garanzie fidejussorie su operazioni creditizie (meno 1,5 ml.).
Ricordo infine che il citato articolo 21 della normativa contabile autorizza variazioni compensative negli stanziamenti di spesa ritenute necessarie in relazione all’andamento delle politiche regionali, ovviamente rispettose dei vincoli economici;
la manovra di assestamento contempla quindi alcuni movimenti compensativi per circa 23 milioni di euro nel settore primario: si è scelto infatti di utilizzare somme non impegnabili di qui a fine anno per attivare il Fondo di rotazione per iniziative nei settori agricolo ed agroalimentare presso Veneto Sviluppo S.p.A., previsto dall’articolo 57 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 40. 3.


3. Note agli articoli


Nota all’articolo 1
- Il testo dell’art. 21 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente: “Art. 21 - Assestamento del bilancio.
1. Il Consiglio regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva con legge l’assestamento del bilancio sulla base delle definitive risultanze contabili relative all’esercizio precedente.
2. Con l’assestamento del bilancio si provvede:
a) alla determinazione dell’ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) alla determinazione dell’ammontare della giacenza di cassa risultante alla chiusura dell’esercizio precedente cui il bilancio si riferisce;
c) alla determinazione del saldo finanziario positivo o negativo risultante alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
d) alle variazioni degli stanziamenti di cassa necessarie a seguito della determinazione dei residui di cui alla lettera a);
e) all’applicazione del saldo positivo o negativo, così come definitivamente determinato alla chiusura dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce e alle variazioni degli stanziamenti di competenza e di cassa necessarie in correlazione all’applicazione del saldo stesso;
f) ad eventuali altre variazioni negli stanziamenti di entrata e di spesa ritenute opportune in relazione all’andamento delle politiche regionali.
3. La legge di assestamento può autorizzare operazioni di indebitamento nel maggiore limite, rispetto a quello stabilito dalla legge finanziaria, commisurato al peggioramento dell’equilibrio del bilancio, verificatosi nel corso dell’esercizio di riferimento, conseguente al minore saldo positivo o al maggiore saldo negativo definitivo dell’esercizio precedente o conseguente alla gestione delle entrate e delle spese di competenza.
4. L’assestamento del bilancio non può essere approvato prima che sia stato presentato al Consiglio regionale il rendiconto generale dell’esercizio finanziario precedente a quello di riferimento del bilancio di previsione annuale.” .


Nota all’articolo 4
Il testo dell’art. 22 della legge regionale n. 39/2001 è il seguente: “Art. 22 - Variazioni al bilancio.
1. Le variazioni al bilancio sono disposte con legge regionale, fatti salvi i casi nei quali è stabilito diversamente dalla legge.
2. La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, può effettuare variazioni al bilancio nel corso dell’esercizio:
a) per l’istituzione di nuove unità previsionali di base di entrata, per l’iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici da parte dello Stato e dell’Unione europea o da altri soggetti, nonché per l’iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore o siano relative a convenzioni già sottoscritte;
b) di tipo compensativo tra unità previsionali di base, all’interno della medesima classificazione economica, qualora queste siano strettamente collegate nell’ambito di una stessa funzione obiettivo oppure riguardino interventi previsti dalla programmazione comunitaria, da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
c) per l’adeguamento degli stanziamenti relativi alle contabilità speciali;
d) conseguenti all’attuazione del ricorso all’indebitamento con oneri a carico dello Stato; e) per l’approvazione o la variazione di un Piano di attuazione e spesa.
3. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale può iscrivere con proprio atto, nei corrispondenti stanziamenti di competenza dell’esercizio, le somme relative ad economie di spesa o ad impegni di spesa insussistenti, anche riferiti ad esercizi finanziari precedenti a quello per cui è in corso la redazione del rendiconto generale, che derivano da spese finanziate con assegnazioni statali, comunitarie e dalle relative quote regionali di cofinanziamento.
4. Nessuna variazione al bilancio può essere deliberata dopo il 30 novembre salvo quelle previste al comma 2, lettere a), c) e d), nonché quelle necessarie per far fronte a situazioni urgenti o eccezionali da cui possa derivare un pregiudizio patrimoniale per la Regione o un danno per la collettività.”.


Nota all’articolo 6
Il testo del comma 1, dell’art. 3 del decreto legge n. 168/2004 è il seguente: “3 Disposizioni in materia di finanza regionale
1. All’articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 21, sono inseriti i seguenti: «21-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 18, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono ricorrere all’indebitamento per finanziare contributi agli investimenti a privati entro i seguenti limiti:
a) impegni assunti al 31 dicembre 2003, al netto di quelli già coperti con maggiori entrate o minori spese, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate, finanziati con ricorso all’indebitamento e risultanti da apposito prospetto da allegare alla legge di assestamento del bilancio 2004;
b) impegni assunti nel corso dell’anno 2004, derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e risultanti dalla elencazione effettuata nei prospetti dei mutui autorizzati alla data di approvazione della legge di bilancio per l’anno 2004, con esclusione di qualsiasi variazione in aumento che dovesse essere apportata successivamente. 21-ter. L’istituto finanziatore può concedere i finanziamenti destinati ai contributi agli investimenti a privati soltanto se compresi nei prospetti di cui al comma 21-bis; a tale fine, è tenuto ad acquisire apposita attestazione dall’ente territoriale.»”.



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