NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto
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Legge regionale del 04 Febbraio 2005, n.4
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Rideterminazione dei termini della legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 “Piano faunistico venatorio regionale (1996-2001)”.
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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
Art. 1 Rideterminazione dei termini
1. La validità del vigente Piano faunistico venatorio regionale di cui alla legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modificazioni, così come da ultimo determinata dalla legge regionale 6 agosto 2004, n. 14, è rideterminata al 31 gennaio 2006.
Art. 2 Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 4 febbraio 2005 Galan
INDICE Art. 1 - Rideterminazione dei termini Art. 2 - Dichiarazione d’urgenza Dati informativi concernenti la legge regionale 4 febbraio 2005, n. 4 Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni. Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati a cura del direttore: 1 - Procedimento di formazione 2 - Relazione al Consiglio regionale 3 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione - La Giunta regionale , su proposta dell’Assessore Massimo Giorgetti, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 12 marzo 2004, n. 7/ddl; - Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 17 marzo 2004, dove ha acquisito il n. 477 del registro dei progetti di legge; - Il progetto di legge è stato assegnato alla 4° commissione consiliare; - La 4° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 23 dicembre 2004; - Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Vittoriano Mazzon, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 2 febbraio 2005, n. 1143.
2. Relazione al Consiglio regionale Signor Presidente, colleghi consiglieri, in materia faunistico-venatoria, si presenta nel Veneto l’esigenza di provvedere all’aggiornamento del quadro normativo regionale relativo al piano faunistico-venatorio regionale approvato con legge regionale n. 17/1996 e più volte prorogato. A detto aggiornamento devono inoltre accompagnarsi alcune modifiche di disposizioni contenute nella legge quadro regionale di riferimento n. 50/1993; modifiche che risultano funzionali all’aggiornamento stesso. Per quanto concerne il nuovo piano faunistico-venatorio regionale, si evidenzia come quello attualmente in vigore, approvato con legge regionale 27 giugno 1996, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, da tempo in regime di proroga, scade il 31 gennaio 2005 così come disposto dall’articolo 1 della legge regionale 6 agosto 2004, n. 14. Il nuovo piano e i relativi allegati (regolamento di attuazione, cartografia e quadro riepilogativo) sono approvati, così come sancito dall’articolo 8, comma 2 della legge 9 dicembre 1993, n. 50, dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale ed hanno validità quinquennale. Il piano regionale attua la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento nonché, ove necessario, l’adeguamento ai fini della tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale, dei piani faunistico-venatori provinciali. Ai sensi dell’articolo 10 della legge quadro statale (n. 157/1992), nel piano faunistico-venatorio regionale il territorio soggetto a pianificazione deve essere destinato a protezione della fauna selvatica per una percentuale compresa tra il 20 ed il 30 per cento, fatta eccezione per il territorio della zona faunistica delle Alpi ove detta percentuale può variare tra il 10 ed il 20 per cento. Devono essere presi in considerazione, ai fini del calcolo, tutti i territori ove sia comunque vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. Una percentuale globale massima del 15 per cento può essere destinata agli istituti di iniziativa privata più sopra richiamati. Il rimanente territorio agro-silvo-pastorale, da destinare alla caccia programmata, deve essere ripartito in ambiti territoriali di caccia, esclusa la zona faunistica delle Alpi, tenendo conto che la dimensione degli ambiti stessi deve essere tale da garantire l’autosufficienza faunistica ed il corretto utilizzo del territorio (di norma devono essere sub-provinciali, omogenei e delimitati da confini naturali). Sulla base di detti riferimenti ordinamentali, la Giunta regionale ha approvato, con deliberazione n. 1284 del 9 maggio 2003, indirizzi tecnici per il coordinamento dei piani faunistico-venatori provinciali. In detta sede venivano formulati indirizzi di carattere generale volti essenzialmente a promuovere: - un tendenziale riallineamento, a livello provinciale, dell’incidenza territoriale delle superfici di protezione, delle superfici a gestione programmata della caccia e delle strutture venatorie privatistiche; - una valorizzazione, sotto i profili della progettazione e della gestione, degli istituti di protezione. Ha quindi fatto seguito l’approvazione dei piani faunistico-venatori provinciali e la trasmissione dei medesimi alla Giunta regionale per il riscontro degli indirizzi di pianificazione. L’esame degli strumenti di pianificazione faunistico-venatoria approvati a scala provinciale si è focalizzato essenzialmente: 1) sulla ripartizione delle funzioni d’uso, desumibile dai dati forniti dai piani provinciali, con particolare riguardo alla percentuale di territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione; 2) sul grado di recepimento dei preventivi indirizzi di coordinamento forniti dalla Giunta regionale con l’atto deliberativo più sopra richiamato; 3) sulla congruità della proposta relativa alla conterminazione della zona faunistico-venatoria delle Alpi; 4) sulla congruità della proposta relativa alla conterminazione degli ambiti territoriali di caccia. Con successivo provvedimento DGR n. 7/DDL del 12 marzo 2004 la Giunta regionale ha adottato il relativo disegno di legge che è stato presentato al Consiglio il 17 marzo 2004. La fase istruttoria in commissione consiliare è iniziata il 24 marzo 2004 e si è conclusa il 23 dicembre dello stesso anno, impegnando complessivamente n. 20 sedute e n. 40 ore di discussione. Rispetto al disegno di legge della Giunta regionale, il testo licenziato dall’organo consiliare risulta profondamente cambiato. Le variazioni più significative riguardano: 1) la previsione di un collegio dei revisori dei conti unico per tutti gli ambiti territoriali di caccia, nominato dalla provincia; 2) la verifica di congruità degli statuti degli ambiti territoriali di caccia da parte della Giunta regionale; 3) l’obbligo di istituzione per tutti gli ambiti di una o più unità biotiche polifunzionali e la previsione di priorità nel riparto finanziario dei trasferimenti statali; 4) la ripartizione delle risorse finanziarie provinciali derivanti dalle tasse di concessione regionale agli ambiti e agli comprensori alpini in proporzione al numero dei cacciatori iscritti; 5) l’obbligo per le province di adeguare il proprio piano entro sessanta giorni dall’entrata in vigore di quello regionale. Rispetto al testo proposto dalla Giunta regionale risultano soppresse le disposizioni relative alla “mobilità venatoria” (caccia alla fauna migratoria in altri ambiti della regione senza il preventivo consenso degli organi di gestione) e ai “corridoi” (fascia di 1.500 metri circostante il confine delle aree protette). Per quanto riguarda le disposizioni relative alla caccia in deroga presenti nell’originario testo proposto dalla Giunta regionale, queste avevano già trovato autonoma collocazione nella legge regionale 13 agosto 2004, n. 17. Sono invece state confermate e quindi fanno parte del testo approvato le disposizioni relative alla sostituzione degli anelli dei richiami vivi con apposita documentazione accompagnatoria. Risulta altresì ribadita la riduzione dal 21 al 20 per cento della quota del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica; ciò per il perdurante e diffuso il processo di diminuzione di tale superficie disponibile (circa 70.000 ettari in meno nell’ultimo decennio) a causa delle dinamiche di sottrazione imputabili all’urbanizzazione e infrastrutturazione del territorio. Per quanto concerne la congruità della conterminazione della zona faunistica delle Alpi, si evidenzia come la medesima venga riproposta in termini sostanzialmente invariati rispetto alla vigente pianificazione. Tale costanza si giustifica evidentemente con la persistenza nel tempo delle qualificazioni faunistiche del territorio; persistenza che può essere letta, almeno in parte, quale “misura” della positività della gestione faunistica realizzata nei comprensori alpini a confine della linea di conterminazione. Il progetto in esame propone altresì la conterminazione del territorio vallivo-lagunare, che nella vigente pianificazione non presenta un rilievo cartografico. Per quanto concerne la congruità della conterminazione degli ambiti territoriali di caccia, tenuto conto delle dinamiche di sottrazione imputabili all’urbanizzazione e infrastrutturazione del territorio sopra evidenziate, si sottolinea come le proposte contenute nei piani faunistico-venatori provinciali vengano sostanzialmente recepite, fatta eccezione per alcune correzioni a carico delle province di Venezia e Verona. Le finalità di tutela degli interessi ambientali e di ogni altro interesse regionale hanno reso necessario il concreto esplicarsi della funzione di coordinamento e di adeguamento di numerosi piani provinciali in termini di riubicazione e rideterminazione di alcuni istituti di protezione. Viene comunque fatta salva la possibilità per la Giunta regionale, sentite le province, di intervenire nel medio termine per eventuali interventi di aggiustamento relativamente alle tavole da n. 1 a n. 8 allegate piano faunistico-venatorio regionale (Allegato B) oggetto di approvazione. Nel corso dell’iter istruttorio, le province hanno portato a termine i procedimenti di valutazione di incidenza ambientale dei rispettivi piani faunistico-venatori ai sensi del DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica”. Si dà atto, in ordine al suddetto adempimento, che sei province su sette (Verona esclusa) hanno attestato il recepimento nei propri piani faunistico-venatori delle indicazioni relative alle valutazioni di incidenza ambientale. In armonia con i principi di concertazione e collaborazione con gli enti locali e le associazioni di categoria, si dà conto di aver consultato nel corso di 3 sedute le province e l’unione regionale delle province venete, gli enti parco e l’Azienda Veneto agricoltura, le associazioni venatorie, agricole e ambientaliste. In dettaglio, l’articolato prevede al Titolo I l’approvazione del piano faunistico-venatorio regionale e l’elencazione, all’articolo 1, degli elementi costitutivi del piano stesso: il regolamento di attuazione (Allegato A); la cartografia di dettaglio (Allegato B); il quadro riepilogativo della destinazione differenziata del territorio (Allegato C). L’articolo 2, in attuazione a quanto stabilito dall’articolo 8, comma 2, della legge regionale 50/1993, ribadisce la validità quinquennale del piano. L’articolo 3, in ossequio al principio di semplificazione legislativa, introduce la derubricazione delle modifiche agli Allegati B e C del piano faunistico-venatorio regionale qualora si rendessero necessarie a seguito di istanze delle province . Il Titolo II del disegno di legge introduce alcune modifiche nel corpo normativo della legge quadro regionale in materia faunistico-venatoria. L’articolo 4 modifica l’articolo 4 della legge regionale n. 50/1993 al fine di migliorare la gestione dei richiami vivi di cattura. La modifica concerne, in particolare, le modalità di attestazione della legittima detenzione del richiamo, in ordine alle quali si dispone la sostituzione dell’anello inamovibile (che nei richiami di cattura può indurre comportamenti autolesivi a carico del tarso inanellato) con documentazione probatoria che deve accompagnare il richiamo medesimo nel corso di tutta la vita. L’articolo 5, tenuto conto del perdurante e diffuso processo di diminuzione della superficie disponibile, interviene sull’articolo 8 della legge quadro regionale al fine di allineare al valore fissato dalla legge nazionale n. 157/1992 la percentuale minima di territorio da sottrarre a fini di protezione. Le difficoltà che dal processo di sottrazione di territorio derivano alla pianificazione faunistico-venatoria sono da porre in relazione non solo al dato assoluto riferito alla superficie non più disponibile, bensì anche al fatto che quote maggiori di superficie agro-silvo-pastorale disponibile vedono aumentare il proprio grado di frammentazione (aumenta infatti l’incidenza dell’urbanizzazione cosiddetta discontinua) e diminuire contestualmente la propria valenza ai fini della gestione faunistico-venatoria. Emblematici risultano, al riguardo, i calcoli effettuati al fine di determinare, al di là di quello che è il parametro oggi giuridicamente rilevante (la superficie agro-silvo-pastorale), la superficie effettivamente destinabile ad un corretto esercizio della pratica venatoria; calcoli che evidenziano come oramai risulti necessario por mano alla legge quadro nazionale di riferimento. A tale processo di sottrazione si è venuto ad affiancare, negli ultimi anni, un assestamento del numero dei cacciatori residenti dopo anni di contrazione numerica. La “risposta” da parte della pianificazione faunistico-venatoria, che nel Veneto deve notoriamente farsi carico della gestione di elevati indici di pressione venatoria, è stata quella di “recuperare” il territorio agro-silvo-pastorale perso dal punto di vista quantitativo e qualitativo attraverso una contrazione più che proporzionale (pari a circa 85.000 ettari) delle superfici di protezione, le quali, in zona di pianura, risultano attestarsi al momento sul limite inferiore della forcella (20-30 per cento) prevista dalla legge quadro statale. L’effettiva incidenza di dette superfici deve peraltro essere valutata in termini per così dire prospettici, posto che con l’avvio concreto della nuova pianificazione verranno sottratte all’esercizio venatorio ulteriori quote significative di territorio agro-silvo-pastorale; ci si riferisce in particolare: - ai fondi sottratti alla pianificazione faunistico-venatoria (fino all’1 per cento della superficie agro-silvo-pastorale); - alle aree di rispetto istituite dagli ambiti territoriali di caccia (fino al 2 per cento della superficie agro-silvo-pastorale). Risulta evidente come tale situazione di “criticità” (diminuzione progressiva di territorio con conseguente difficoltà, soprattutto in alcune province, di pervenire ad un rapporto accettabile tra domanda e offerta venatoria) dovrà essere gestita nel corso della nuova pianificazione attraverso l’attivazione di un diffuso recupero delle vocazionalità faunistiche dei territori che consenta di mitigare l’effetto della contrazione degli spazi utili, e ciò sulla base di una collaborazione, con il mondo agricolo, finalmente assistita da specifiche risorse finanziarie (legge n. 388/2000). Si comprende pertanto come sia risultato difficile, a livello provinciale, dare positivo riscontro agli indirizzi di pianificazione forniti dalla Giunta regionale, con particolare riguardo al tentativo di promuovere un tendenziale riavvicinamento delle percentuali di territorio destinato a protezione calcolate a livello provinciale. L’articolo 6 modifica l’articolo 18 della legge regionale n. 50/1993 e prevede l’intervento diretto della Giunta regionale nei casi di inerzia delle province relativamente all’istituzione delle zone destinate all’allenamento, all’addestramento e allo svolgimento delle gare dei cani da caccia. L’articolo 7, a modifica dell’articolo 20 della legge regionale n. 50/1993, introduce una disciplina relativa alle distanze minime degli appostamenti, sia fissi che temporanei, dai confini degli istituti di tutela, delle strutture di iniziativa privata e tra gli appostamenti stessi. L’articolo 8 modifica in più punti l’articolo 21 della legge regionale n. 50/1993. In particolare, il comma 1 prevede l’istituzione di un unico collegio dei revisori dei conti per tutti gli ambiti territoriali di caccia della provincia mentre il comma 2 introduce una verifica di congruità a carico degli statuti approvati dalle assemblee dei soci degli ambiti territoriali di caccia. Il comma 3 dell’articolo 8 introduce l’obbligo da parte degli ambiti territoriali di caccia di istituire una nuova struttura di protezione rappresentata dall’unità biotica polifunzionale. Tali unità, comprendenti preferibilmente biotopi naturali o artificiali, di estensione variabile da 1 a 5 ettari, comprensiva di fonti naturali di alimentazione in grado di assicurare disponibilità trofica alla fauna, concorrono alla quota del territorio regionale soggetto a tutela e sono compensative degli istituti protezionistici. L’articolo 9, che integra l’articolo 28 della legge regionale n. 50/1993, introduce una priorità per il risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica a favore dei conduttori dei fonti rustici del territorio soggetto a gestione programmata della caccia. L’articolo 10 dispone in ordine alla recinzione degli allevamenti di fauna selvatica. L’articolo 11, comma 1, modifica l’articolo 39 della legge regionale n. 50/1993, introducendo un criterio di proporzionalità del riparto finanziario delle assegnazioni della provincia agli ambiti territoriali di caccia e ai comprensori alpini in funzione del numero dei cacciatori iscritti. L’articolo 11, comma 2, invece integra l’articolo 39 della legge regionale 50/1993 per introdurre nell’ambito della legge quadro regionale la nuova fonte di finanziamento prevista dalla legge n. 388/2000, articolo 66, comma 14, di cui indica una destinazione prioritaria a favore degli ambiti territoriali di caccia che hanno istituito unità biotiche polifunzionali. Il terzo ed ultimo Titolo del disegno di legge comprende le disposizioni transitorie e finali. L’articolo 12 provvede alle necessarie disposizioni transitorie in materia di pianificazione faunistico-venatoria. In tale sede: - si affidano agli organi uscenti degli ambiti territoriali di caccia le funzioni di ordinaria amministrazione fino all’insediamento dei nuovi organi; - si prorogano i termini per l’iscrizione agli ambiti territoriali di caccia; - si dispone in ordine ai procedimenti amministrativi relativi alle domande di rinnovo di concessione e di nuova concessione di azienda faunistico-venatoria, di azienda agro-turistico-venatoria e di centro privato di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; - si garantisce, nel periodo di passaggio alla nuova pianificazione, la continuità della funzione affidata ai campi di allenamento ed addestramento dei cani da caccia. L’articolo 13 provvede, a sua volta, alle necessarie disposizioni transitorie concernenti l’utilizzazione dei richiami di cattura inanellati. L’articolo 14 stabilisce la disposizione transitoria relativa all’obbligo di recinzione degli allevamenti di fauna selvatica. L’articolo 15 detta disposizione transitorie in materia di unità biotiche polifunzionali mentre l’articolo 16 stabilisce l’obbligo per le province di adeguare i propri piani faunistico-venatori, entro il termine di 60 giorni, alle previsioni del piano regionale. Chiudono l’articolo 17 relativo all’abrogazione di norme regionali (vengono abrogate le leggi che hanno approvato e prorogato il piano faunistico-venatorio in scadenza) e l’articolo 18 relativo alla dichiarazione di urgenza. Il primo allegato al disegno di legge (Allegato A) è rappresentato dal regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio regionale. Nel merito si evidenzia come detto regolamento, recepiti in toto i contenuti di cui all’articolo 8, commi secondo e quinto, della più volte richiamata legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, si arricchisce, tenuto conto delle esperienze maturate nel corso della prima pianificazione, di disposizioni ulteriori miranti a ottimizzare la gestione faunistico-venatoria tanto nel territorio soggetto a gestione programmata della caccia quanto nel territorio ove si esercita attività venatoria di tipo privatistico. Vengono infatti introdotte disposizioni regolamentari aventi per oggetto: - i criteri per la sottrazione dei fondi ai sensi dell’articolo 15, commi 3-6 della legge 11 febbraio 1992, n. 157; - i criteri per l’istituzione delle aree di rispetto di cui all’articolo 21, comma 13 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50; - i criteri e gli strumenti gestionali per le strutture di iniziativa privata. Nel merito dello schema di statuto per gli ambiti territoriali di caccia (Titolo I del regolamento), i cui contenuti debbono essere recepiti dalle nuove assemblee in sede di approvazione dei nuovi statuti, si segnalano alcune disposizioni innovative che mirano a favorire la compagine associativa sotto i profili della correttezza e flessibilità gestionale; infatti: - si chiarisce l’ambito di applicazione e relative modalità per l’irrogazione delle sanzioni disciplinari; - si formalizzano talune situazioni di incompatibilità a carico degli organi gestionali; - si ampliano le fonti di finanziamento sul versante delle entrate non derivanti dalle quote associative. Per quanto concerne le disposizioni relative alle modalità di prima costituzione degli organi statutari (Titolo II del regolamento), si sottolineano le funzioni assegnate al commissario nominato dalla provincia. Il Titolo III del regolamento, nello stabilire la procedura per la determinazione degli indici di densità venatoria, recupera, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 8, comma 5 lettera b) della legge regionale n. 50/1993, l’indice di densità venatoria minima quale strumento utile per ottimizzare la distribuzione della pressione venatoria sul territorio regionale. Per quanto attiene ai criteri e alle modalità di utilizzazione del fondo regionale destinato agli interventi di prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica e dall’attività venatoria (oggetto del Titolo IV del regolamento) si segnalano: - la previsione di una quota necessariamente destinata alla prevenzione; - la progressione decrescente, in funzione dell’entità dei danni accertati, delle percentuali di contribuzione a titolo di indennizzo; - la definizione dei limiti di operatività del fondo regionale avuto riguardo alle aziende faunistico-venatorie ed alla aziende agro-turistico-venatorie. Al Titolo V del regolamento è affidato il compito di definire i criteri e le modalità per la sottrazione dei fondi dalla gestione programmata della caccia e per l’istituzione delle aree di rispetto da parte dei comitati direttivi degli ambiti territoriali di caccia, il tutto con l’obiettivo di trasformare detti istituti in componenti territoriali in grado di rapportarsi comunque in termini di compatibilità con la programmazione faunistico-venatoria. Le disposizioni integrative per l’attività venatoria nel territorio lagunare e vallivo sono oggetto del Titolo VI del regolamento. Le innovazioni apportate in questa sede riguardano: - l’intervento dell’ambito territoriale di caccia (sotto forma di parere consultivo) nel procedimento affidato alle province per la fissazione della distanza tra gli appostamenti vallivo-lagunari ed il confine delle aree sottratte all’esercizio venatorio; - una più chiara definizione dei criteri per l’utilizzo della barca; - la rideterminazione delle scadenze per i censimenti aventi per oggetto la fauna migratoria. Il regolamento di attuazione si chiude con il Titolo VII che contempla le disposizioni regolamentari concernenti le strutture di iniziativa privata (aziende faunistico-venatorie; aziende agro-turistico-venatorie; centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale). In tale sede viene sottolineata la finalità faunistico-ambientale delle aziende faunistico-venatorie, le quali debbono potersi avvalere di strumenti gestionali (piano tecnico-economico; piano di assestamento; piano di abbattimento; programma di conservazione e ripristino ambientale) capaci: - di agevolare e responsabilizzare i concessionari nell’individuazione degli obiettivi faunistici perseguibili a livello di singola azienda; - di rendere più efficace l’azione di monitoraggio e valutazione dei risultati faunistici conseguiti. Il secondo allegato (Allegato B) è rappresentato dalle Tavole da n. 1 a n. 8, come modificate in sede istruttoria, che riportano i confini della zona faunistica delle Alpi, del territorio vallivo-lagunare, i confini degli ambiti territoriali di caccia, nonché la conterminazione degli istituti di tutela della fauna e dell’ambiente (oasi, zone di ripopolamento e cattura, centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, valichi) e dei territori ove sia comunque vietata l’attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni (parchi nazionali e regionali, riserve naturali, foreste demaniali. L’allegato successivo (Allegato C), che tiene conto dei dati aggiornati a seguito delle modifiche all’Allegato B operate dalla commissione consiliare, è rappresentato dal quadro riepilogativo regionale (da aggiornarsi, insieme con alcuni istituti di protezione dell’Allegato B, nel tempo a cura della Giunta regionale) chiamato a dare conto in ordine al recepimento di quanto disposto dall’articolo 10, comma 3 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (percentuali minima e massima di territorio agro-silvo-pastorale regionale da destinare a protezione della fauna selvatica) e dell’istituzione delle unità biotiche polifunzionali. 3. Struttura di riferimento U.C. politiche faunistico-venatorie e della pesca
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