NORMATIVA
Normativa regionale - Veneto
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Legge regionale del 03 Gennaio 2005, n.3
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Disposizioni sulle terapie complementari (terapia del sorriso e pet therapy).
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Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale
Promulga la seguente legge
Art. 1 Finalità
1. La Regione del Veneto, con la presente legge intende promuovere la conoscenza lo studio e l’utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico - terapeutiche quali la terapia del sorriso o gelotologia e la terapia assistita dagli animali o pet therapy. 2. Ai fini della presente legge si intende per: a) terapia del sorriso, gelotologia o clown terapia la possibilità di utilizzare, attraverso l'opera di personale medico, non medico e di volontari appositamente formati, il sorriso e il pensiero positivo in funzione terapeutica, in modo da integrare le cure medico/farmacologiche. b) pet therapy le attività e pratiche terapeutiche effettuate in affiancamento alle terapie di medicina tradizionale, con impiego di animali.
Art. 2 Formazione degli operatori
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione del Veneto promuove la formazione professionale del personale medico e non medico, delle unità operative dipendente delle aziende ULSS e aziende ospedaliere del servizio sanitario regionale o con esso operanti in regime di convenzione, ovvero del personale delle organizzazioni del privato sociale e dei volontari delle organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato, di cui all'articolo 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 e successive modificazioni e, provvede al rilascio dell’autorizzazione ai corsi e all’effettuazione dell’attività didattico formativa. 2. I corsi di formazione di cui al comma 1 sono organizzati e gestiti dagli organismi di formazione accreditati ai sensi della legge regionale 9 agosto 2002, n. 19 "Autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie, sociosanitarie e sociali". 3. I programmi dei corsi di cui al comma 2 sono definiti dalla Giunta regionale sentiti sia le organizzazioni del privato sociale e quelle di volontariato, che abbiano una comprovata esperienza nel settore, sia gli ordini dei medici, degli psicologi e dei veterinari.
Art. 3 Modalità di applicazione
1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare definisce, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge: a) le modalità per l’introduzione, a seguito della sperimentazione di cui all'articolo 5, presso le strutture ospedaliere, dell’attività di gelotologia prioritariamente negli ambiti pediatrici, neurologici ed oncologici; b) le caratteristiche degli spazi e degli arredi destinati all’attività di gelotologia; c) l’ambito e le modalità di applicazione dell'utilizzo degli animali a fini terapeutici; d) le procedure ed i protocolli per la progettazione, realizzazione e valutazione di programmi di studio e ricerca dell'utilizzo di animali a fini terapeutici.
Art. 4 Centro di studio e ricerca in materia di pet therapy
1. La Giunta regionale è autorizzata a predisporre un progetto pilota per la attivazione di un Centro di studio e ricerca in materia di pet therapy presso un’azienda ULSS o un’azienda ospedaliera del servizio sanitario regionale appositamente individuata. 2. Il Centro di studio e ricerca prevede: a) la realizzazione di una struttura attrezzata all'accoglienza, durante il giorno, di bambini in situazione di disagio psicologico, vittime di maltrattamenti, abbandoni, abusi, o disagio fisico causato da handicap o da malattia e adulti con disabilità fisiche o psichiche, in cui il rapporto continuativo con animali attui un supporto terapeutico che produca benessere alla persona; b) la costituzione di una équipe multidisciplinare, composta da figure professionali mediche e non mediche appartenenti a profili professionali del ruolo sanitario, e che assume la responsabilità del progetto e ne monitora e documenta la sua attuazione.
Art. 5 Fase sperimentale
1. La Giunta regionale, su proposta delle direttori generali delle aziende ULSS e ospedaliere e sentita la competente Commissione consiliare, individua le strutture ospedaliere in cui introdurre, in via sperimentale, le attività di gelotologia e/o di pet therapy. 2. Terminata la fase di sperimentazione, di durata non inferiore a dodici mesi, i direttori generali delle aziende ULSS e ospedaliere, ove è stata introdotta l’attività di gelotologia e/o di pet therapy, presentano alla Giunta una relazione sull'andamento dell'attività con particolare riferimento ai risultati conseguiti e ai costi sostenuti. 3. Conclusa la fase di sperimentazione di cui ai commi 1 e 2, spetta alla Giunta regionale stabilire, sulla base delle relazioni prodotte, se introdurre l’attività di gelotologia e/o di pet therapy presso le strutture ospedaliere del territorio della Regione del Veneto.
Art. 6 Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati in euro 700.000,00 per l’esercizio 2004, si fa fronte mediante prelevamento dall’u.p.b. U0185 “Fondo speciale per le spese correnti”, partita n. 19, iscritta nello stato di previsione della spesa del Bilancio 2004; contestualmente la dotazione dell’u.p.b. U0140 “Obiettivi di piano per la sanità” viene incrementata per competenza e cassa di euro 700.000,00.
Art. 7 Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. é fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 3 gennaio 2005 Galan
INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2 - Formazione degli operatori Art. 3 - Modalità di applicazione Art. 4 - Centro di studio e ricerca in materia di pet therapy Art. 5 - Fase sperimentale Art. 6 - Norma finanziaria Art. 7 - Dichiarazione d’urgenza
Dati informativi concernenti la legge regionale 3 gennaio 2005, n. 3 Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni. Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore: 1 - Procedimento di formazione 2 - Relazione al Consiglio regionale 3 - Note agli articoli 4 - Struttura di riferimento
1. Procedimento di formazione - Il procedimento di formazione della legge regionale è stato avviato su iniziativa dei sottoelencati consiglieri regionali, che hanno presentato quattro proposte di legge, a ciascuno dei quali è stato attribuito uno specifico numero di progetto di legge: - progetto di legge n. 453: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Scaravelli e Braghetto relativa a “Istituzione presso le aziende ospedaliere e le ULSS del Veneto di corsi di formazione di clownterapia e attivazione dell’apposito servizio”; - progetto di legge n. 456: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Braghetto e Scaravelli relativa a “Norme regionali in materia di “pet therapy” o terapia assistita dagli animali”; - progetto di legge n. 487: proposta di legge d’iniziativa dei consiglieri Qualarsa, Padrin e Marangon relativa a “Interventi regionali a sostegno della gelotologia (terapia del sorriso) nelle strutture ospedaliere”; - I progetti di legge sono stati assegnati alla 5° commissione consiliare rispettivamente in data 24 dicembre 2003 (PDL nn. 453 e 456), 24 marzo 2004 (PDL n. 487); - La 5° commissione consiliare ha completato l’esame del progetto di legge in data 8 novembre 2004; - Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Iles Braghetto, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 21 dicembre 2004, n. 14714.
2. Relazione al Consiglio regionale Signor Presidente, colleghi consiglieri, la Regione del Veneto intende promuovere, con il presente progetto di legge, la conoscenza, lo studio e l’utilizzo di nuovi trattamenti di supporto e integrazione delle cure clinico - terapeutiche, quali la terapia del sorriso o gelotologia e la terapia assistita dagli animali o pet therapy. La gelotologia o clownterapia, altrimenti nota come “terapia del sorriso”, nasce in alcuni ospedali di New York tra il 1986 e il 1987 quando gruppi di clown professionisti incominciarono ad essere impiegati, a fianco dei medici, negli ospedali pediatrici della metropoli americana con il preciso intento di portare un po’ di gioia e di allegria tra i piccoli pazienti a volte affetti da gravi patologie. I risultati di questa prima esperienza furono talmente positivi e immediati che la cosa si estese in pochi anni a numerose altre realtà degli Stati Uniti. A partire dagli anni ‘90 la clownterapia approdò in Europa con la nascita di alcune Fondazioni ed associazioni, alle quali hanno aderito anche numerosi medici, specificatamente dedicate alla diffusione delle capacità terapeutiche del gioco e degli straordinari effetti positivi che un ambiente gioioso produce nelle persone in generale e nei bambini in particolare. Le straordinarie potenzialità dell’affiancamento della clownterapia alle terapie convenzionali godono ormai di evidenza scientifica e sono state oggetto di numerosi trattati nonché di specifiche tesi di laurea che hanno dimostrato in modo inconfutabile i benefici generali che i pazienti ricoverati negli ospedali ne traggono, non solo sotto il profilo psicologico, ma anche dal punto di vista più strettamente terapeutico e riabilitativo. La “pet therapy” o terapia assistita dagli animali, si pone come co-terapia a fianco della medicina tradizionale in modo dolce, non invasivo, per stimolare una serie di meccanismi biologici naturali che sono alla base dell’attivazione del sistema immunitario e riescono così a migliorare le difese dell’organismo. Negli Stati Uniti e in molti paesi europei, utilizzata al fianco della medicina tradizionale, la “pet therapy” ha dato risultati sorprendenti, soprattutto applicata a anziani, bambini, disabili. La pet therapy ha dato ottimi risultati anche nei cardiopatici, le ricerche condotte da Erika Friedman, biologa statunitense, su persone colpite da infarto miocardico, evidenziano la sopravvivenza maggiore dopo l’infarto nei pazienti che avevano animali da compagnia. Il Baker Medical Research Institute di Melbourne in Australia, ha concluso che le persone proprietarie di animali da compagnia hanno un livello più basso di trigliceridi e di colesterolo, rispetto a chi non ha animali. E trigliceridi e colesterolo sono i fattori più importanti delle patologie cardiovascolari. Nel caso dei bambini, l’iterazione con l’animale, soprattutto se cucciolo, ha effetti benefici immediati: dimezza i tempi i ospedalizzazione. Da uno studio della Delta Society statunitense, emerge l’importanza degli animali come “guaritori” di bambini che hanno subìto violenze fisiche, abusi sessuali, maltrattamenti. Purtroppo attualmente è impossibile riuscire a realizzare interventi di “pet therapy” all’interno delle strutture ospedaliere, perché si tratta i una terapia non prevista dal sistema sanitario italiano, anche se è stata presentata una proposta di legge del parlamentare padovano Piero Ruzzante, affinché siano riconosciute le potenzialità terapeutiche e sociali della “pet therapy”. Per ora tutto resta delegato alla buona volontà del volontariato in collaborazione con medici veterinari, etologi e cinotecnici specializzati. Per questo è importante il riconoscimento istituzionale della “pet therapy”, per avviare, in tempi brevi, un progetto di applicazione della terapia che possa affiancare nella cura di anziani, disabili e bambini in situazioni di disagio, la medicina tradizionale. L’articolo 1 definisce le finalità della presente proposta di legge volta a valorizzare e sostenere nelle strutture ospedaliere del Veneto la clownterapia o terapia del sorriso e la pet therapy o terapia assistita dagli animali. L’articolo 2 disciplina la formazione degli operatori medici e non medici dipendenti del Servizio Sanitario Regionale, di associazioni del terzo settore e di volontari. L’articolo 3 prevede le modalità con le quali la Giunta regionale definisce l’introduzione dell’attività di gelotologia negli ambiti pediatrici, neurologici ed oncologici. L’articolo 4 prevede la predisposizione di un progetto pilota per l’attivazione di un centro di studio e ricerca in materia di pet therapy presso un’azienda ULSS o ospedaliera. L’articolo 5 prevede la possibilità che siano introdotte in via sperimentale le attività di gelotologia e/o di pet therapy in alcuni ospedali. L’articolo 6 contiene la norma finanziaria.
3. Note agli articoli
Nota all’articolo 2 - Il testo dell’art. 4 della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40 è il seguente: “Art. 4 Registro regionale delle organizzazioni di volontariato. 1. E’ istituito, presso la Giunta regionale, il registro regionale delle organizzazioni di volontariato che può essere articolato in sezioni con deliberazione della Giunta medesima. 2. Hanno diritto ad essere iscritte nel registro regionale le organizzazioni di volontariato che abbiano i requisiti previsti dall’articolo 3 della legge 11 agosto 1991, n. 266. Le domande di iscrizione sono presentate al Dirigente del dipartimento competente corredate da: a) atto costitutivo e statuto o accordi degli aderenti; b) ordinamento interno, con l’indicazione della persona cui è conferita la rappresentanza legale. 3. Il Dirigente del dipartimento competente, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento della domanda, sulla base dell’istruttoria esperita dal dipartimento per i servizi sociali provvede all’iscrizione dell’organizzazione al registro dandone comunicazione al comune e alla provincia territorialmente competenti. 4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso nel caso in cui per l’espletamento dell’istruttoria sia necessaria l’acquisizione di ulteriori documenti o l’integrazione di quelli acquisiti. Detto termine ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o dei documenti richiesti. 5. I soggetti interessati devono chiedere, pena la cancellazione automatica dal registro, la conferma dell’iscrizione ogni tre anni, con la ripresentazione, qualora fossero intervenute modificazioni, della documentazione di cui alle lettere a) e b) del comma 2. 6. Il Dirigente del dipartimento competente, anche per il tramite del comune territorialmente competente, verifica la permanenza dei requisiti previsti dalla legge per l’iscrizione al registro delle organizzazioni di volontariato. 7. La perdita dei requisiti previsti dalla legge comporta la cancellazione dal registro e deve essere tempestivamente comunicata al Dirigente del dipartimento competente dal legale rappresentante dell’organizzazione o dal sindaco del comune competente per territorio. La cancellazione è disposta con deliberazione della Giunta regionale. 8. Il Dirigente del dipartimento competente comunica alle organizzazioni di volontariato, motivandolo, anche ai fini dell’applicazione del comma 5 dell’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, il diniego dell’iscrizione e la cancellazione dal registro regionale dandone altresì comunicazione al comune ed alla provincia territorialmente competenti. 9. A fini conoscitivi, la documentazione di cui ai commi 2 e 5 è accompagnata dalla relazione degli interventi programmati con la specificazione delle metodologie di intervento, la qualificazione e i compiti dei volontari impiegati. Le organizzazioni di volontariato già operanti presentano inoltre una relazione sulle attività svolte. 10. Nel registro regionale, di cui al comma 1, sono di diritto iscritte le organizzazione di volontariato già ricomprese nel registro delle associazioni di volontariato, istituito ai sensi della legge regionale 30 aprile 1985, n. 46 la cui disciplina è stata adeguata ai principi e criteri contenuti nella legge 11 agosto 1991, n. 266 con deliberazione della Giunta regionale n. 4406 del 28 luglio 1992, esecutiva.”.
4. Struttura di riferimento Direzione servizi sanitari
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