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NORMATIVA
Normativa regionale - Campania

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Legge regionale Campania 6 luglio 2012 n 18
"Criteri di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico".
 

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA la seguente legge:


Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 3 novembre 1994, n. 32)


1. La legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e
successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale) è cosi modificata:
a) al comma 2 dell’articolo 18 le parole “dal decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni” sono sostituite dalle seguenti “dall’articolo 18 bis”;
b) dopo l’articolo 18 è inserito il seguente:
“Art.18 bis (Norme in materia di nomina dei Direttori Generali delle Aziende e Istituti del servizio sanitario regionale)
1. Entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell’incarico didirettore generale, ovvero della gestione commissariale delle aziende sanitarie, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, la Regione emette appositi avvisi per la presentazione di manifestazioni di interesse, cui possono partecipare esclusivamente le persone che sono in possesso dell'iscrizione nell’Elenco unico regionale degli idonei istituito con la deliberazione di Giunta regionale 2 agosto 2010, n. 575, di seguito denominato “Elenco”.
2. Al fine dell’aggiornamento dell’Elenco, la Giunta regionale emette periodicamente un avviso pubblico per l’inserimento nell’Elenco medesimo dei candidati in possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. L’iscrizione nell’Elenco avviene all’esito della valutazione della idoneità alla nomina di direttore generale effettuata
dalla commissione di cui al comma 4.
3. La Giunta regionale nomina i direttori generali tra gli aspiranti indicati dalla commissione tecnica a seguito della valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli idonei che hanno presentato manifestazione di interesse di cui al comma 1.
4. La commissione tecnica incaricata di effettuare le valutazioni di cui ai commi 2 e 3 è composta da:
a) un dirigente dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS);
b) un dirigente appartenente all’avvocatura regionale;
c) tre componenti scelti con sorteggio pubblico tra i docenti ordinari di diritto ed economia (diritto pubblico, diritto amministrativo, economia politica, politica economica ed economia aziendale) delle università della Campania.
5. Con deliberazione della Giunta regionale è adottato un disciplinare, da sottoporre all’approvazione della maggioranza qualificata del Consiglio regionale, con le modalità di espletamento della procedura di cui al presente articolo, compreso le modalità di nomina della commissione di cui al comma 4, fermo restando, per le aziende ospedaliere indicate nell’articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n.517 (Disciplina dei rapporti fra Servizio Sanitario nazionale ed università), quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, e dall’articolo 4, comma 2 del medesimo decreto, nel rispetto del principio di leale collaborazione. Fino all’approvazione deldisciplinare la nomina dei direttori generali è comunque disposta tra le persone iscritte nell’Elenco di cui al comma 1 che decadono dopo sessanta giorni dalla pubblicazione del disciplinare.”.


Art. 2
(Entrata in vigore)


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno
successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.


Caldoro



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