Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:
Art. 1
(Modifiche alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 4)
1. L’articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania – legge
finanziaria 2011) è così modificato:
a) il comma 27 è sostituito dal seguente:
“27. Tutti i contratti assunti in contrasto con il Piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, sono sanzionati con la nullità.”;
b) il comma 224 è sostituito dal seguente:
“224. Il comma 10 dell’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2003, n. 28
(Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale) è sostituito dal seguente:
“10. In via ordinaria la So.Re.Sa. è delegata, ai sensi dell’articolo 1269 del codice civile,alla esecuzione dei pagamenti, dovuti per l’esercizio del servizio sanitario, e dei debiti, regolarmente accertati, delle Aziende sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere e costituisce, per tali aziende, centrale unica di pagamento, in coerenza con la
programmazione regionale per l’attuazione del Piano di rientro dal disavanzo sanitario e
con i programmi operativi adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 88 della legge 23
dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato - Finanziaria 2010).”;
c) il comma 229 è sostituito dal seguente:
“229. Il comma 15 dell’articolo 6 della legge regionale 28/2003 è sostituito dal seguente:
“15. La So.Re.Sa. costituisce centrale di committenza regionale che aggiudica appalti
pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi, destinati alle ASL e AO, ai sensi dell’articolo 3, comma 34 e dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE - Codice degli Appalti). ”;
d) il comma 231 è sostituito dal seguente:
“231. Per l’intero periodo di vigenza del Piano di rientro dal disavanzo sanitario, le
attribuzioni rimesse alla Giunta regionale dai commi da 224 a 230, sono esercitate dal
Commissario ad acta per l’intero periodo di vigenza della gestione commissariale di cui
all’articolo 2, comma 88 della legge 191/2009.”;
e) al comma 237 vicies quater è soppresso l’intero periodo dalle parole “Fermo restando”
fino alle parole “per l’accreditamento definitivo.”.
Art. 2
(Modifiche alla legge regionale 24 novembre 2001, n. 12)
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 24 novembre 2001, n. 12 (Disciplina ed
armonizzazione delle attività funerarie) le parole “31 dicembre 2012” sono sostituite dalle seguenti “31 marzo 2013”.
Art. 3
(Abrogazioni)
1. I commi 163, 193 e 204 dell’articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della
Regione Campania – legge finanziaria 2011) sono abrogati.
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
Caldoro