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NORMATIVA
Normativa regionale - Campania

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Legge regionale Campania 22 luglio 2009, n. 10
Regolamentazione ed uso degli apparecchi di misurazione della velocità (autovelox) sulle strade di proprietà regionale
 

Il Consiglio regionale ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


Promulga la seguente legge


ARTICOLO 1
Oggetto


1. La presente legge regolamenta l’installazione e l’utilizzo di tutti gli apparecchi per la misurazione della velocità, comunque denominati, sulle strade di proprietà regionale, anche se affidate in gestione alle province, ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.


ARTICOLO 2
Finalità


1. Ai fini del corretto utilizzo, gli apparecchi di misurazione della velocità, devono essere impiegati esclusivamente a scopo preventivo e per indurre una maggiore consapevolezza dell’uso dei mezzi di trasporto. Non è consentito l’uso repressivo di tali apparecchi.
2. Per assicurare il perseguimento ottimale delle finalità di cui alla presente legge, tutti gli apparecchi di cui al comma 1 devono essere installati esclusivamente a livello stradale, con esclusione di pali per la sopraelevazione e di altri dispositivi che possano comportare la mimetizzazione o l’occultamento degli stessi.
3. Per tale motivo la presente legge promuove un uso consapevole degli apparecchi in questione.


ARTICOLO 3
Installazione degli apparecchi di misurazione della velocità


1. Per la installazione degli apparecchi di misurazione della velocità su tutte le strade di proprietà regionale è necessario il parere preventivo della regione Campania, giusto il disposto dell’articolo 4, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito dalla legge 1 agosto 2002, n. 168.
2. Il parere di cui al comma 1 è espresso dal dirigente dell’area competente per materia della Giunta regionale, previa istruttoria del dirigente di settore competente e nel rispetto delle prescrizioni in materia previste sia dalle norme nazionali che dalla presente legge.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si riferiscono esclusivamente alle strade individuate con decreto del prefetto territorialmente competente in cui è ammessa la mancata contestazione delle infrazioni.


ARTICOLO 4
Segnalazione degli apparecchi per la misurazione della velocità


1. In conformità dell’articolo 142, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada), le postazioni di controllo fisse e mobili installate sulla rete stradale di proprietà regionale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, in base alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del codice della strada.
2. In particolare, le postazioni di controllo per il rilevamento della velocità sulla rete stradale devono essere segnalate:
a) per le postazioni fisse con segnali stradali luminosi a messaggio variabile;
b) per le postazioni mobili con dispositivi di segnalazione luminosi installati su veicoli.
3. I segnali stradali di indicazione di cui al comma 2, lettera a), devono essere realizzati con un pannello rettangolare, di dimensioni idonee e colore di fondo propri del tipo di strada sul quale sono installati. Sul pannello luminoso deve essere riportata l’iscrizione «controllo elettronico della velocità» ovvero «rilevamento elettronico della velocità», eventualmente integrata con il simbolo o la denominazione dell’organo di polizia stradale che attua il controllo.
4. I dispositivi di segnalazione luminosi di cui al comma 2, lettera b), sono installati a bordo di veicoli in dotazione agli organi di polizia stradale o nella loro disponibilità. Attraverso messaggi luminosi, anche variabili, sono riportate le iscrizioni di cui al comma 3. Se installati su autovetture le iscrizioni possono essere contenute su una sola riga nella forma sintetica: «controllo velocità» ovvero «rilevamento velocità».
5. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 124, 125 e 170 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.


ARTICOLO 5
Disposizioni inerenti la segnaletica


1. I dispositivi di segnalazione luminosi devono essere installati con adeguato anticipo rispetto al luogo ove viene effettuato il rilevamento della velocità in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. La distanza tra i segnali o i dispositivi e la postazione di rilevamento della velocità deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi; in particolare è necessario che non vi siano tra il segnale e il luogo di effettivo rilevamento intersezioni stradali in quanto queste comportano la ripetizione del messaggio dopo le stesse.
2. Tra la segnalazione e l’autovelox deve esserci una distanza di quattro chilometri.


Formula Finale:
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
22 luglio 2009
Bassolino



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