IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga la seguente legge:
Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge persegue obiettivi di semplificazione e snellimento dei procedimenti
amministrativi a favore dei soggetti che esercitano l’attività agricola.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio della commissione consiliare
competente in materia di agricoltura, stabilisce i procedimenti di competenza
dell’amministrazione regionale e degli enti locali per i quali è ammessa la presentazione
di istanza anche per il tramite dei Centri di assistenza agricola (CAA), autorizzati ai sensi
del comma 6 dell’articolo 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in
materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in
agricoltura, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38) .
Art. 2
(Adempimenti dei CAA e tempi del procedimento)
1. La Giunta regionale, acquisito il parere obbligatorio della commissione consiliare
competente in materia di agricoltura, definisce gli adempimenti a cui i CAA sono tenuti
nello svolgimento dell’attività istruttoria, consistente nel riscontro della completezza
documentale di ciascun procedimento di cui all’articolo 1, compresi gli adempimenti
relativi al rilascio, nei confronti dei soggetti esercenti l’attività agricola, della attestazione
della data di inoltro dell’istanza all’amministrazione competente ai fini della decorrenza
del termine per l’adozione del provvedimento finale nonché al rilascio della attestazione
dell’eventuale decorso del termine di conclusione del procedimento.
2. Le amministrazioni competenti adottano, per ciascun procedimento di cui all’articolo 1,
comma 2, il provvedimento finale entro il termine stabilito che decorre dal ricevimento
dell’istanza già istruita da parte dei CAA. Decorso tale termine, che in ogni caso non può
superare i centoventi giorni, l’istanza si considera accolta.
3. Gli adempimenti delle pratiche possono essere svolti, in sede di istruttoria locale, dai
CAA e successivamente, per l’approvazione finale, da parte degli organismi addetti al
controllo della Regione Campania. Questi ultimi adottano il provvedimento finale entro e
non oltre i termini stabiliti per ciascun procedimento e comunque non oltre i termini
previsti dall’articolo 14 del decreto legislativo 99/2004.
Art. 3
(Convenzione)
1. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare
competente in materia di agricoltura, predispone uno schema di convenzione da stipulare
con i CAA, per disciplinare gli aspetti organizzativi relativi alle attività individuate nei
procedimenti.
2. La convenzione di cui al comma 1 non prevede oneri a carico della Regione Campania.
Art. 4
(Requisiti dei CAA e attività di verifica)
1. I CAA sono esclusivamente quelli che operano sul territorio della Regione Campania ed
aventi sede in almeno tre province.
2. I CAA devono presentare alla Regione Campania una polizza assicurativa, aggiuntiva
rispetto a quella indicata dall’articolo 5 del decreto del Ministero delle politiche agricole,
alimentari e forestali 27 marzo 2008, n. 31724 (Riforma dei centri autorizzati di assistenza
agricola), per la copertura della responsabilità civile per i danni diretti e indiretti provocati
nell’esercizio dell’attività agli utenti o alle pubbliche amministrazioni con un massimale di
rischio coperto pari ad euro 2.000.000,00.
3. Presso ogni sede CAA deve essere garantita la presenza di un congruo numero di addetti
in possesso di adeguata formazione professionale ed esperienza, sulla base dei criteri che
sono definiti con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 1.
4. I CAA garantiscono la certezza della data della protocollazione, secondo le procedure di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
5. La Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare
competente in materia di agricoltura, individua l’ufficio preposto alla vigilanza sullo
svolgimento delle attività effettuate dal CAA e le procedure di controllo cui l’ufficio stesso
deve attenersi.
6. La Giunta regionale assicura la pubblicazione, anche sul proprio sito web, dell’elenco
aggiornato dei CAA operanti in Regione Campania e delle convenzioni stipulate.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. Dall’applicazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico dell’amministrazione regionale e delle altre amministrazioni di cui
all’articolo 1, comma 2.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione Campania.
Caldoro