Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:
Art. 1
(Finalità )
1. La presente legge disciplina le iniziative regionali a sostegno delle attività degli oratori e degli enti di culto che svolgono attività similari di cui alla legge 1 agosto 2003, n. 206 (Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori e dagli enti che svolgono attività similari e per la valorizzazione del loro ruolo) e riconosce le loro iniziative.
2. La Regione favorisce e promuove attraverso l’erogazione di contributi lo sviluppo
individuale e la socializzazione dei minori, degli adolescenti e dei giovani di qualsiasi
nazionalità, nonché l’aggregazione dei giovani, sostiene la realizzazione di programmi
finalizzati alla diffusione dello sport, della solidarietà, delle iniziative culturali,
dell’impedimento, dell’emarginazione sociale, della discriminazione razziale, del disagio e della devianza in ambito minorile.
Art. 2
(Azioni di sostegno)
1. La Regione sostiene la promozione e la realizzazione delle iniziative e delle attività previste dall’articolo 1, comma 2, realizzate dagli enti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 206/2003, mediante un programma annuale di interventi adottato con deliberazione della Giunta regionale, in ragione della dotazione finanziaria in bilancio.
Art. 3
(Concessione contributi)
1. Le modalità di istruttoria delle domande, di valutazione dei progetti e di concessione dei contributi sono definite e comunicate, a cura della struttura amministrativa competente in materia di assistenza sociale, con la pubblicazione di apposito bando annuale a seguito della deliberazione di cui all’articolo 2, comma 1.
2. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla struttura amministrativa competente in materia di assistenza sociale entro il termine stabilito dal bando della Giunta regionale.
Art. 4
(Comitato tecnico scientifico)
1. Per la valutazione dei progetti e delle iniziative da realizzare, nell’ambito delle attività previste dalla presente legge, è istituito il Comitato tecnico scientifico, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato è composto da dieci componenti, dei quali cinque nominati dal Consiglio
regionale in base a documentata esperienza, in campo pedagogico, delle attività sociali,
culturali e sportive e comunque dei problemi dell’infanzia, e cinque nominati con delibera di Giunta regionale.
3. I componenti del Comitato, scelti tra persone che non hanno rapporti di lavoro subordinato o collaborazioni autonome o libero-professionali con la Regione, durano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito.
4. Il Comitato approva a maggioranza un documento di programma annuale con l’indicazione
analitica di tutte le iniziative, i progetti e le attività ritenute meritevoli di specifico sostegno. Il programma è vincolante ai fini dell’individuazione dei soggetti ammessi ai benefici ed è approvato dalla Giunta regionale nel rispetto dei criteri indicati dagli articoli 2 e 3. Con specifico regolamento della Giunta regionale sono individuate le modalità di funzionamento del Comitato.
Art. 5
(Coordinamento con norme previgenti)
1. Sono abrogate le disposizioni dettate dall’articolo 1, commi 80, 81 e 82 della legge
regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e
pluriennale 2011-2013 della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2011), in
quanto incompatibili con la presente legge.
Art. 6
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge si fa fronte, per i successivi esercizi finanziari, con i fondi annualmente stanziati nelle unità previsionali di base e relativi capitoli del bilancio regionale, dotati della necessaria disponibilità finanziaria, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 12, comma 1, lettera a) della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76).
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
Caldoro