Il Consiglio regionale ha approvato
Il residente della Giunta regionale
promulga la seguente legge:
Art. 1
(Norme urgenti sul commercio)
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospeso, per un anno, il
divieto, previsto dall'articolo 20, comma 7, della legge regionale 7 gennaio 2000, n. 1
(Direttive regionali in materia di distribuzione commerciale), di effettuare le vendite
promozionali di cui all’ articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) nel mese di dicembre e nei quaranta giorni antecedenti e successivi alle date ufficiali di inizio e fine delle vendite di fine stagione.
2. Al comma 5 dell’articolo 18 della legge regionale n. 1/2000 sono soppresse le parole da
“forfettario” fino all’anno”.
Articolo 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della
Regione Campania.
Caldoro