IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
ARTICOLO 1
Modifica ed integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria regionale 2007)
1. All’articolo 9, della legge regionale 19 gennaio 2007, n.1, è aggiunto il seguente comma:
“5. La disposizione di cui al comma 4 non trova applicazione nei confronti di coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale, per i quali, nelle more dell’approvazione della legge regionale organica di disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente, dei componenti della Giunta e dei consiglieri regionali, si applicano le disposizioni della legge 23 aprile 1981, n.154 (Norme in materia di ineleggibilità ed ncompatibilità alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale).”.
Note all’art. 1 Comma 1.
Legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1: “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale epluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007”.
Articolo 9: “Conclusione del procedimento ad istanza di parte”.
“1. Nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, tempestività e correttezza dell’azione amministrativa, nonché ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si individua in novanta giorni il termine massimo per la conclusione dei procedimenti amministrativi regionali iniziati ad istanza di parte, fatte salve le procedure di gara, sottoposte alla disciplina normativa stabilita con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
2. I procedimenti la cui conclusione possa eccedere il termine massimo stabilito al comma 1, tenuto conto della sostenibilità dei tempi procedimentali, dell’organizzazione amministrativa e della complessità della fase istruttoria, sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dall’assessore alla riforma dell’amministrazione regionale.
3. I termini per la conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 iniziano a decorrere dal ricevimento dell’istanza.
4. In armonia con i principi fondamentali della legge 2 luglio 2004, n. 165 ai consiglieri regionali, ai componenti della Giunta e al Presidente si applica la disciplina di cui all’articolo 63, comma 1, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche”.
Codice PenaleArticolo 416-bis: “Associazioni di tipo mafioso anche straniere”.
“Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.
Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l’associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da nove a quattordici anni.
L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.
Se l’associazione è armata si applica la pena della reclusione da nove a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dodici a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma.
L’associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell’associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.
Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.
Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l’impiego.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla ’ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”.
ARTICOLO 2
Modifica ed integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale)
1. All’articolo 9, comma 1, della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 (Legge elettorale) dopo le parole “ della legge 18 gennaio 1992, n. 16” sono aggiunte le seguenti “e dell’articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni”.
Note all’art. 2 Comma 1.
Legge regionale 27 marzo 2009, n. 4: “Legge elettorale”.
Articolo 9: “Supplenza”.
“1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell’articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall’articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, o per qualunque altra causa prevista dall’ordinamento, il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione, e comunque non oltre trenta giorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni al consigliere cui spetterebbe il seggio a norma dell’articolo 8.
2. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell’articolo 8”.
Legge 18 gennaio 1992, n. 16: “Norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali”.
Legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 già citata alla nota all’articolo 1.
Articolo 9, comma 1 già citato alla nota all’articolo 1.
ARTICOLO 3
Modifica ed integrazione dell’articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania)
1. L’articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 è così modificato:
a) al comma 1 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente “c) nei casi previsti dall’articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.”;
b) al comma 3 le parole “e per la conseguente proclamazione del supplente, ai sensi dell’articolo 16 bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108, istituita con l’articolo 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.” sono sostituite con le seguenti “e il conseguente affidamento della supplenza, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni.”.
Note all’art. 3 Comma 1.
Legge regionale 5 giugno 1996, n. 13: “Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania”.
Articolo 28: “Sospensione dell’indennità per privazione delle libertà personali”.
“1. La corresponsione delle indennità di cui alla lettera a) e il rimborso spese di cui alla lettera c), dell’articolo 1 della presente legge, sono sospese, di diritto:
a) nei casi previsti al comma 4-bis dell’articolo 15, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 «Norme in materia di elezione e nomine presso le regioni e gli enti locali»;
b) nei confronti dei consiglieri regionali per i quali l’autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o disposto con ordinanza la custodia cautelare o gli arresti domiciliari per delitto non colposo.
2. Oltre ai casi indicati nell’articolo 15, comma 4-quater della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, la sospensione dell’indennità cessa con la revoca dell’ordinanza di cui al precedente comma 1 disposta ai sensi dell’articolo 299 c.p.p. e con l’emissione dell’ordinanza di cui all’articolo 306 c.p.p.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, ricevuta la notificazione del provvedimento di cui ai precedenti comma, convoca il Consiglio regionale per la presa d’atto della avvenuta sospensione del consigliere regionale e per la conseguente proclamazione del supplente, ai sensi dell’articolo 16 bis della legge 17 febbraio 1968, n. 108, istituita con l’articolo 3 della legge 12 gennaio 1994, n. 30”.
Comma 1, lettera a).
Legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 già citata alla nota all’articolo 1.
Articolo 9 già citato alla nota all’articolo 1.
Comma 1, lettera b).
Legge 17 febbraio 1968, n. 108: “Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale”.
Articolo 16-bis: “Supplenza”.
“1. Nel caso di sospensione di un consigliere intervenuta ai sensi dell’articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall’articolo 1, comma 1, della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni, il consiglio nella prima adunanza successiva alla notificazione del provvedimento di sospensione da parte del commissario del Governo, e comunque non oltre trentagiorni dalla predetta notificazione, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l’esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione ai sensi dell’articolo 16”.
Legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 già citata alla nota all’articolo 2.
Articolo 9 già citato alla nota all’articolo 2.
Si pubblica di seguito il testo dell’articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1
(“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007”), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.
La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .
Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.
Testo coordinato dell’articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria regionale 2007).
Art. 9
Conclusione del procedimento ad istanza di parte.
1. Nel rispetto dei principi di economicità, efficienza, tempestività e correttezza dell’azione amministrativa, nonché ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, si individua in novanta giorni il termine massimo per la conclusione dei procedimenti amministrativi regionali iniziati ad istanza di parte, fatte salve le procedure di gara, sottoposte alla disciplina normativa stabilita con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni.
2. I procedimenti la cui conclusione possa eccedere il termine massimo stabilito al comma 1, tenuto conto della sostenibilità dei tempi procedimentali, dell’organizzazione amministrativa e della complessità della fase istruttoria, sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dall’assessore alla riforma dell’amministrazione regionale.
3. I termini per la conclusione dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 iniziano a decorrere dal ricevimento dell’istanza.
4. In armonia con i principi fondamentali della legge 2 luglio 2004, n. 165 ai consiglieri regionali, ai componenti della Giunta e al Presidente si applica la disciplina di cui all’articolo 63, comma 1, n. 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.
5. La disposizione di cui al comma 4 non trova applicazione nei confronti di coloro che hanno riportato condanna anche non definitiva per il delitto previsto dall’articolo 416-bis del codice penale, per i quali, nelle more dell’approvazione della legge regionale organica di disciplina dei casi di ineleggibilità ed incompatibilità del Presidente, dei componenti della Giunta e dei Consiglieri regionali, si applicano le disposizioni della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale).”.
Si pubblica di seguito il testo dell’articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (“Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania”), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.
La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dal Settore Legislativo, ai sensi dell’art. 8 del “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale” (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura .
Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.
Testo coordinato dell’articolo 28 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania).
Art. 28
Sospensione dell’indennità per privazione delle libertà personali.
1. La corresponsione delle indennità di cui alla lettera a) e il rimborso spese di cui alla lettera c), dell’articolo 1 della presente legge, sono sospese, di diritto:
a) nei casi previsti al comma 4-bis dell’articolo 15, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall’art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 «Norme in materia di elezione e nomine presso le regioni e gli enti locali»;
b) nei confronti dei consiglieri regionali per i quali l’autorità giudiziaria abbia emesso ordine di carcerazione o disposto con ordinanza la custodia cautelare o gli arresti domiciliari per delitto non colposo;
c) nei casi previsti dall’articolo 9 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Oltre ai casi indicati nell’articolo 15, comma 4-quater della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, la sospensione dell’indennità cessa con la revoca dell’ordinanza di cui al precedente comma 1 disposta ai sensi dell’articolo 299 c.p.p. e con l’emissione dell’ordinanza di cui all’articolo 306 c.p.p.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, ricevuta la notificazione del provvedimento di cui ai precedenti comma, convoca il Consiglio regionale per la presa d’atto della avvenuta sospensione del consigliere regionale e il conseguente affidamento della supplenza, ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 27 marzo 2009, n. 4 e successive modificazioni ed integrazioni.
ARTICOLO 4
Dichiarazione d’urgenza
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi degli articoli 43 e 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Caldoro
Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - “Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale”).