IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA
La seguente legge:
ARTICOLO 1
Modifica alla legge regionale 15 febbraio 2005, n. 9 (Modifica della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 4, comma 5 e della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13)
1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 15 febbraio 2005, n. 9 (Modifica della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7, articolo 4, comma 5 e della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13) è abrogato.
ARTICOLO 2
Modifica alla legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania)
1. All’articolo 16 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania) è aggiunto il seguente comma:
“4. L’erogazione dell’assegno vitalizio è altresì sospesa qualora il titolare dell’assegno
vitalizio venga eletto al Parlamento europeo, al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale; l’assegno è ripristinato con la cessazione dell’esercizio di tali mandati.”.
ARTICOLO 3
(Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Caldoro