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NORMATIVA
Normativa regionale - Campania

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Legge regionale Campania 10 maggio 2012 n 11
Modifiche legislative e disposizioni in materia di consorzi di bonifica.
 

IL CONSIGLIO REGIONALE
Ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA la seguente legge:


Articolo 1
Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2012, n.1


1. La legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2012), è così modificata:
a) il comma 7 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:
“7. Per gli anni 2011, 2012 e 2013 l’ammontare del fondo per le risorse finanziarie destinate all’incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale del comparto della Giunta regionale è pari a quello dell’anno 2010 ed è progressivamente ridotto, per ognuno dei predetti anni, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122. Il fondo così determinato è comprensivo comunque delle economie previste dall’articolo 17, comma 5, del CCNL 1 aprile 1999.”;
b) al comma 8 dell’articolo 23 le parole ”Nelle more dell’approvazione dell’ordinamento del Consiglio regionale,” sono soppresse;
c) al comma 30 dell’articolo 52 le parole “31 marzo 2012” sono sostituite dalle seguenti “31 dicembre 2012".


Articolo 2
Altre modifiche legislative


1. Al comma 206 dell’articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 4 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Campania - legge finanziaria regionale 2011), la parola “dodici” è sostituita dalla seguente
“ventiquattro”.
2. L’articolo 21 della legge regionale 18 novembre 2009, n. 14 (Testo unico della normativa della regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro), è così modificato:
a) al comma 5, le parole “dipartimenti autonomi” sono sostituite dalle seguenti “strutture autonome”;
b) al comma 7, lettera a), la parola “tre” è sostituita dalla seguente “cinque” e dopo la parola “componenti,” sono aggiunte le seguenti “nel rispetto delle pari
opportunità,”.
3. L’articolo 13 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 33 (Istituzione di parchi e riserve naturali in Campania), è così modificato:
a) al comma 3 dopo la parola “provinciale” sono soppresse le seguenti “,Consigliere Comunale di Comune con oltre cinquemila abitanti”;
b) al comma 4, le parole da “Le funzioni di Direttore sono incompatibili per soggetti che abbiano rapporti, anche in regime convenzionale, con la Pubblica
Amministrazione.” sono soppresse.
4. Il comma 3 dell’articolo 28 della legge regionale 19 gennaio 2009, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - legge finanziaria anno 2009), è abrogato.
5. Al comma 7 dell’articolo 35 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 32 (Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale), dopo la parola “atti.” sono aggiunte le seguenti “Il commissariamento delle Aziende sanitarie locali, se non effettuato con atto del governo nazionale, è atto straordinario di amministrazione e non rinnovabile. Al fine di garantire trasparenza ed informazione sugli atti adottati, è istituita, d’intesa con la Commissione consiliare competente in materia di sanità e su disposizione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, una Commissione paritetica di monitoraggio e controllo sugli atti adottati.”.
6. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 (Semplificazione dell'azione amministrativa nei comuni della Regione Campania impegnati nell'opera di ricostruzione conseguente agli eventi sismici del Novembre 1980 e del Febbraio 1981), la parola “sessanta” è sostituita dalla seguente “settantadue”.
7. Il comma 3 dell’articolo 25 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 (Ordinamento contabile della regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76), è sostituito dal seguente:
“3. Il Presidente del Consiglio regionale chiede agli uffici della Giunta regionale competenti in materia di finanze e bilancio una relazione tecnica sulle proposte ed i progetti di legge d’iniziativa consiliare. Gli uffici predetti forniscono la relazione entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.”.


Articolo 3
Trasferimento di personale


1. Nelle more del riordino complessivo dei consorzi di bonifica previsti dalla legge regionale 25 febbraio 2003, n. 4 (Nuove norme in materia di bonifica integrale), il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso l’ex Consorzio di Bonifica Valle Telesina, è trasferito, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, già subentrato nelle funzioni del predetto consorzio, e conserva l’inquadramento giuridico e previdenziale di provenienza.
2. Allo scopo di favorire il trasferimento del personale di cui al comma 1, la Regione Campania corrisponde al Consorzio di Bonifica Sannio Alifano, per l’anno 2012, un contributo di euro 800.000,00 con l’obbligo per quest’ultimo di provvedere al pagamento degli oneri del personale, con decorrenza 1 gennaio 2012. All’onere, derivante dall’attuazione del presente comma, si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte, in termini di competenza e cassa, nell’ambito dell’UPB 1.73.171 (spese correnti), che sono deprogrammate per una somma di pari importo.
3. Per gli anni dal 2013 al 2016, il contributo di cui al comma 2 è quantificato in euro 800.000,00, con vincolo di destinazione al pagamento degli oneri del suddetto personale e si provvede con successive leggi di bilancio.


Articolo 4
Dichiarazione d’urgenza


1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Caldoro



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