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NORMATIVA
Normativa regionale - Campania

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Legge regionale Campania 10 novembre 2011 n 17
Norme per garantire efficienza, risparmio e pari opportunità
 

IL CONSIGLIO REGIONALE


Ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA


La seguente legge:

ARTICOLO 1
Modifiche alla legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania)

1. La legge regionale 7 agosto 1996, n. 17 (Nuove norme per la disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza della Regione Campania) è così modificata:
a) all’articolo 1 è aggiunto il seguente comma:
“2. Esse si informano ai principi di trasparenza, pubblicità, partecipazione e rispetto del principio della rappresentanza di genere, in ossequio dell’articolo 5 dello Statuto.”;
b) al comma 1 dell’articolo 5 le parole “Entro il 31 marzo ed il 30 settembre” sono sostituite con le seguenti “Entro il 20 marzo ed il 2 settembre”;
c) dopo l’articolo 5 è aggiunto il seguente:
“Art 5 bis – Strutture tecniche di supporto Il Consiglio e la Giunta indicano le competenti strutture tecniche di supporto presso i propri uffici che svolgono i seguenti compiti:
a) il monitoraggio sul rispetto del principio di pari rappresentanza di genere;
b) la definizione di un modello unitario degli elenchi delle nomine e designazioni;
c) la tenuta degli elenchi delle nomine e designazioni di rispettiva competenza, i relativi aggiornamenti e la loro pubblicazione secondo modalità omogenee;
d) il costante aggiornamento della situazione degli incarichi in essere.”;
d) dopo l’articolo 8 è aggiunto il seguente:
“Art 8 bis – Rappresentanza di genere
1. Ai fini del rispetto del principio della rappresentanza di genere previsto al comma 2 dell’articolo 1, le strutture tecniche di supporto, di cui all’articolo 5 bis, provvedono a verificare che, sul totale delle nomine effettuate nell’anno solare di riferimento dal Consiglio e dalla Giunta, sia garantita la presenza di ogni genere negli organismi collegiali di nomina regionale in ottemperanza alle leggi vigenti.
2. Le strutture tecniche comunicano semestralmente i risultati degli accertamentieffettuati ai fini della verifica agli organi che hanno provveduto alle nomine e designazioni.
3. Se dalla verifica stessa risulta non rispettato quanto previsto al comma 1, l’organo che ha provveduto alle nomine e designazioni è tenuto, nell’anno solare successivo a quello cui si riferisce la verifica, a nominare o designare un numero maggiore di persone del genere sottorappresentato, in modo da favorire il riequilibrio della presenza dei due generi.
4. Il Consiglio e la Giunta promuovono, attraverso le rispettive sedi di concertazione e di consultazione con gli enti locali e con le categorie economiche e sociali, il rispetto del principio di parità di genere in tutte le nomine di competenza di detti soggetti.”.

ARTICOLO 2
Modifiche alla legge regionale 29 luglio 1998, n. 10
(Istituzione dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania)


1. Al comma 2, dell’articolo 9 della legge regionale 29 luglio 1998, n. 10 (Istituzione
dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania) la parola “quinquennale” è sostituita con la seguente “triennale”.

ARTICOLO 3
Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16(Misure urgenti per la finanza regionale)


1. Il comma 4, dell’articolo 19 della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 16 (Misure urgenti per la finanza regionale) è così modificato:
a) dopo la parola “subcommissari” sono aggiunte le seguenti “nominati su proposta dell’assessore regionale all’urbanistica, responsabile dell’istruttoria, dal Presidente della Giunta regionale con decreto e in numero comunque inferiore alla metà rispetto ai componenti dei consigli disciolti.”;
b) le parole “I commissari restano in carica per un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data di nomina.” sono soppresse.

ARTICOLO 4
Entrata in vigore


1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del vigente Statuto ed entra in vigore ilgiorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.
Caldoro



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