IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE
ARTICOLO 1
(Modifica dell’art. 3)
1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale) le parole "ad euro 200,00" sono sostituite dalle parole "a 400,00 euro".
ARTICOLO 2
(Modifica dell’art. 8)
1. L’articolo 8 (Trattenute per fine mandato e assegno vitalizio) della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 è cosi sostituito:
"Art. 8 (Trattenute per indennità di fine mandato)
1. Sull’indennità di carica di cui all’articolo 1, punto f), è disposta, al netto delle ritenute fiscali, una trattenuta obbligatoria del 4 per cento, quale contributo per la corresponsione dell’indennità di fine mandato.".
ARTICOLO 3
(Modifica della rubrica del capo IV)
1. La rubrica del capo IV della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 è così sostituita: "Indennità di fine mandato".
ARTICOLO 4
(Disposizioni transitorie)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, nonché quelle previste dagli articoli dal 14 al 23 della predetta legge, continuano a trovare applicazione in favore di tutti coloro che hanno versato e versano i relativi contributi e che comunque, alla fine della nona legislatura, sono in possesso dei requisiti minimi per l’erogazione dell’assegno vitalizio ovvero in favore dell’eventuale familiare superstite.
2. Il Consigliere che alla fine della nona legislatura non ha maturato, ai sensi della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3, i requisiti per il conseguimento dell’assegno vitalizio, ha diritto alla restituzione integrale dei contributi versati, senza rivalutazione monetaria né corresponsione di interessi.
ARTICOLO 5
(Disposizioni abrogative)
1. Gli articoli dal 14 al 23 della legge regionale 14 febbraio 1996, n. 3 sono abrogati.
ARTICOLO 6
(Efficacia della legge)
1. La presente legge, ad eccezione dell’articolo 1, produce i suoi effetti a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria.
ARTICOLO 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 07 ottobre 2011
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