IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA La seguente legge
ARTICOLO 1
(Modifica della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7)
1. Dopo l’articolo 23 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 sono inseriti i seguenti:
"Art. 23 bis (Pubblicità dello stato patrimoniale della dirigenza)
1. Se non diversamente tenuti in forza di disposizioni nazionali, i dirigenti della Giunta regionale sono sottoposti agli stessi obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria previsti dalla legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.
Art. 23 ter (Inadempienze)
1. Nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all’articolo 23 bis, il Presidente della Giunta regionale adotta nei confronti dell’interessato le misure di cui all’articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.".
ARTICOLO 2
(Modifica della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8)
1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 sono inseriti i seguenti:
"Art. 3 bis. (Pubblicità dello stato patrimoniale della dirigenza)
1. Se non diversamente tenuti in forza di disposizioni nazionali, i dirigenti del Consiglio regionale sono sottoposti agli stessi obblighi di pubblicità della situazione patrimoniale e tributaria previsti dalla legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.
Art. 3 ter
(Inadempienze)
1. Nelle ipotesi di mancato adempimento degli obblighi di pubblicità di cui all’articolo 3 bis, il Presidente del Consiglio regionale adotta nei confronti dell’interessato le misure di cui all’articolo 6 della legge regionale 24 settembre 2010, n. 24.".
ARTICOLO 3
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 07 ottobre 2011
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