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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale Calabria 7 ottobre 2011 n 36
Riduzione dei costi della politica.
 

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE

Capo I
Modifica della legge regionale 15 marzo 2002, n. 13

ARTICOLO 1
(Modifica dell’art. 4)
1. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 15 marzo 2002. n. 13 (Testo Unico della struttura e finanziamento dei Gruppi consiliari), dopo le parole "appartenenti a ciascun gruppo" sono inserite le parole "ridotto del 10 per cento.".


Capo II
Modifica della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7

ARTICOLO 2
(Sostituzione dell’art. 5)


1. L’articolo 5 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 (Norme
sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla
dirigenza regionale) è sostituito dal seguente:


"Art. 5 (Struttura ausiliaria dei Dipartimenti)
1. In ciascun Dipartimento è istituita una struttura ausiliaria, di
stretta collaborazione del responsabile del predetto, composta da tre unità,
per lo svolgimento dei compiti di segreteria, coordinamento e programmazione,
indirizzi e verifiche, relazioni con il pubblico.
2. La Giunta regionale definisce il livello di responsabilità della
struttura ausiliaria di cui al comma 1, la specificazione dei compiti e delle
attribuzioni, l’assegnazione del personale e dei mezzi necessari per il funzionamento.".

ARTICOLO 3
(Modifica dell’art. 7)


1. La denominazione della rubrica dell’articolo 7 della legge regionale
13 maggio 1996, n. 7 "Gabinetto" è sostituita dalla denominazione "Ufficio di
Gabinetto".
2. Al comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7
la parola "sei" è sostituita dalla parola "cinque".

ARTICOLO 4
(Modifica dell’art. 8)


1. Al comma 4 dell’articolo 8 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7,
la parola "sei" è sostituita con la parola "cinque", la parola "cinque" è
sostituita con la parola "quattro", la parola "quattro" è sostituita con la
parola "tre".
2. La riduzione di cui al comma 1 non opera nel caso in cui, per il
minore contributo lavorativo richiesto a tutti i componenti, si determini una
decurtazione proporzionale dell’indennità complessiva di struttura pari
all’indennità percepita da una unità.

ARTICOLO 5
(Modifica dell’art. 9)


1. Il comma 1 dell’articolo 9 legge regionale 13 maggio 1996, n. 7 è
sostituito dal seguente:
"1. È istituito l’Ufficio Stampa della Giunta regionale, composto da personale
iscritto all’albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale è
costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione
di comando o fuori ruolo, ovvero da personale estraneo alla pubblica
amministrazione in possesso dei titoli individuati dal decreto del Presidente
della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422 (Regolamento recante norme per
l’individuazione dei titoli professionali del personale da utilizzare presso
le pubbliche amministrazioni per le attività di informazione e di
comunicazione e disciplina degli interventi formativi), utilizzato secondo le
modalità di cui all’articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio
della Regione per le medesime finalità. Con deliberazione della Giunta
regionale è definito il contingente di personale. Gli incarichi sono conferiti
per un periodo di un anno e possono essere confermati di anno in anno per la
durata della legislatura".
2. I commi 2 e 3 sono abrogati.


Capo III
Modifica della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8

ARTICOLO 6
(Modifica dell’art. 7 bis)


1. L’articolo 7 bis della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8 è così
sostituito:
"La struttura speciale del Segretariato generale è composta da tre unità di
personale, di cui due possono essere esterni alla pubblica amministrazione.".

ARTICOLO 7
(Modifica dell’art. 9)


1. Al comma 3 dell’articolo 9 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, la parola "cinque" è sostituita con la parola "quattro".


ARTICOLO 8
(Modifica dell’art. 10)


1. Al comma 3 dell’articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8
le parole "di ruolo" sono soppresse.
2. Al comma 4 dell’articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1996, n.
8, la parola "tre" è sostituita con la parola "due".
3. La riduzione di cui all’articolo 3, comma 2, all’articolo 7, comma 1 e
all’articolo 8, comma 2, non opera nel caso in cui, per il minore contributo
lavorativo richiesto a tutti i componenti, si determini una decurtazione
proporzionale dell’indennità complessiva di struttura pari all’indennità
percepita da una unità.


Capo IV
Modifica della legge regionale 8 giugno 1996, n. 13

ARTICOLO 9
(Modifica dell’articolo unico)


1. Alla data di entrata in vigore della presente legge, i contratti di
consulenza dei comitati speciali di cui all’articolo unico prima alinea della
legge regionale 8 giugno 1996, n.13, dopo la loro naturale scadenza, per gli
esercizi finanziari 2012/2013, possono essere rinnovati solo nella misura
massima del 50 per cento della somma iscritta nel bilancio 2011.
2. Al comma 3 dell’articolo unico della legge regionale 8 giugno 1996, n.
13, la parola "due" è sostituita dalla parola "uno".
3. La riduzione di cui al comma 2 decorre dalla scadenza naturale dei
contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.


Capo V
Disposizioni abrogative e finali

ARTICOLO 10
(Abrogazione della legge regionale 13 novembre 2002, n. 45)


1. La legge regionale 13 novembre 2002, n. 45 (Costituzione Commissione
Consiliare: "Politiche comunitarie e relazioni esterne") è abrogata.
2. Il suddetto comma produce i suoi effetti a decorrere dal rinnovo delle
Commissioni consiliari di cui all’articolo 29, comma 7, del Regolamento
interno del Consiglio regionale.

ARTICOLO 11
(Modifica della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9)


1. L’articolo 10 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2007, art. 3, comma 4 della legge regionale n. 8/2002) è abrogato.

ARTICOLO 12
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 07 ottobre 2011
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