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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale Calabria 6 novembre 2012 n 51
Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro – Norme per l’attuazione del D.Lgs. 81/2007 in materia di sanzioni.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge


Art. 1
(Finalità)


1. Le disposizioni contenute nella presente legge costituiscono attuazione dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e degli articoli 13, comma 6, e 14, commi 2, 3, 5, 8, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.


Art. 2
(Iscrizione proventi)


1. I proventi derivanti dalle sanzioni comminate ai sensi dell’articolo 21, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. n. 758 del 1994 e dai pagamenti di somme aggiuntive dovute per la revoca del provvedimento di sospensione da parte dell’azienda sanitaria provinciale (ASP) che lo ha adottato a seguito dell’accertamento delle reiterazioni delle violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi dell’articolo 14, commi 2, 3, 5 lettera b), 8, del D.Lgs. n. 81 del 2008, sono destinati, dall’entrata in vigore della presente legge, in un apposito capitolo di spesa gestito dal dipartimento competente in materia di tutela della salute e politiche sanitarie della Regione Calabria, vincolato a potenziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro.


Art. 3
(Istituzione appositi capitoli di bilancio)


1. I proventi delle sanzioni di cui all’articolo 2 della presente legge sono introitati dalla Regione Calabria che istituisce apposito capitolo di entrata e correlato capitolo di uscita vincolato a potenziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, gestito dal dipartimento competente in materia di tutela della salute e politiche sanitarie della Regione Calabria.


Art. 4
(Ripartizione tra le ASP)


1. Le somme di cui ai precedenti articoli sono ripartite tra le ASP della Regione Calabria, per finanziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolte dai Servizi di Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro delle medesime ASP documentate e congruenti alla pianificazione regionale.


Art. 5
(Destinazione proventi)


1. Le somme che si renderanno disponibili sul corrispondente capitolo di bilancio regionale saranno destinate ai servizi dei dipartimenti di prevenzione delle ASP che le hanno prodotte. Tali somme incrementano il budget economico riservato al dipartimento di prevenzione derivante dal fondo sanitario regionale.


2. Le somme introitate dalla Regione sono attribuite in misura proporzionale agli importi derivati dall’applicazione, da parte dei rispettivi servizi dei dipartimenti di prevenzione, dell’articolo 21, comma 2, del D.Lgs. n. 758 del 1994 e dell’articolo 14, del D.Lgs. n. 81 del 2008.



Art. 6
(Finalità dei proventi)


1. Le quote dei proventi di cui all’articolo 5, comma 1, destinate ai servizi di Prevenzione Igiene Sicurezza Ambienti di Lavoro (PISAL) delle ASP, sono finalizzate a:


a) migliorare le tecnologie e le attrezzature informatiche e strumentali utilizzate dai Servizi PISAL;


b) implementare la funzionalità dei Servizi PISAL;


c) favorire la formazione, informazione e aggiornamento degli operatori;


d) promuovere l’attività di assistenza alle parti sociali e alle aziende del territorio;


e) progetti incentivanti per il personale addetto alle prestazioni specifiche di ispezione e vigilanza (fino a un massimo pro capite di euro 5.000 annue).


Art. 7
(Modalità attuative)


1. È demandata alla Giunta regionale l’istituzione dell’apposito capitolo di entrata e del correlato capitolo di uscita vincolato a potenziare le attività di prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché la determinazione dei termini e delle modalità di versamento dei proventi di cui all’articolo 2 ed i relativi flussi informativi al fine di consentire il necessario monitoraggio dell’attuazione della presente legge.


Art. 8
(Clausola di invarianza degli oneri)


1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie già previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Art. 9
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.


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