Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge
Art. 1
(Modifica dell'art. 26)
1.Il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 è sostituito dal seguente:
«2. Nel Regolamento interno del Consiglio regionale sono istituite e disciplinate la Giunta delle elezioni e la Giunta per il Regolamento.».
Art. 2
(Commissioni permanenti)
1.Il comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 è sostituito dal seguente:
«1. Il Consiglio regionale istituisce al suo interno Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia. Il Regolamento interno ne disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento.».
Art. 3
(Modifiche dell'art. 35)
1.Al comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, le parole «a quattro unità» sono sostituite dalle parole «a due unità.».
2.Il comma 10 dell'articolo 35 della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 è abrogato.
Art. 4
(Differimento dell'efficacia della legge)
1.Gli articoli 1 e 2 producono i loro effetti a decorrere dal rinnovo del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza della nona legislatura del Consiglio regionale.
2.L'articolo 3 produce i suoi effetti a decorrere dalla decima legislatura del Consiglio regionale della Calabria.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.