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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale Calabria 4 novembre 2011 n 40
Partecipazione alla costituzione della Fondazione Francesco Fortugno
 

IL CONSIGLIO REGIONALE


HA APPROVATO


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Costituzione della fondazione Francesco Fortugno)


1. Il Consiglio regionale della Calabria partecipa, quale socio fondatore, alla costituenda Fondazione Francesco Fortugno.
2. La Fondazione Francesco Fortugno è costituita con atto pubblico, secondo la vigente normativa.

ARTICOLO 2
(Soci fondatori)


1. Sono soci fondatori della Fondazione Francesco Fortugno:
a) il Consiglio regionale della Calabria;
b) la famiglia eredi Francesco Fortugno, complessivamente intesa quale unico soggetto giuridico.

ARTICOLO 3
(Scopo)


1. È scopo della Fondazione l’attuazione di iniziative intese a promuovere, coordinare e sviluppare attività culturali, di studio, di ricerca, di istruzione, di formazione, di assistenza, di solidarietà sociale, di tutela dei diritti civili, di diffusione della cultura della legalità che favoriscano il progresso scientifico, sociale, culturale e civile seguendo il pensiero e l’agire di Francesco Fortugno.

ARTICOLO 4
(Atto costitutivo)


1. Il Presidente del Consiglio regionale o suo delegato, sentito l’Ufficio di Presidenza, sottoscrive lo Statuto, l’atto costitutivo e compie, altresì, gli atti necessari al perfezionamento della partecipazione dell’Ente alla Fondazione.

ARTICOLO 5
(Disposizione finanziaria)


1. Il Consiglio regionale concorre alla costituzione del patrimonio della Fondazione, a seguito della conclusione del procedimento di costituzione, con le risorse che saranno previste nel bilancio 2012 ed allocate all’UPB 8.1.01.02 inerente "Fondi per provvedimenti legislativi in corso di approvazione recanti spese in conto capitale".
2. Il Consiglio regionale, per le spese di funzionamento e per particolari iniziative promosse dalla Fondazione in conformità degli scopi di cui all’articolo 3, eroga alla Fondazione contributi determinati con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza.
3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede nei limiti delle disponibilità finanziarie con le risorse allocate nei capitoli 2 e 5 che saranno previste nel bilancio di previsione del Consiglio regionale inerente all’esercizio finanziario 2012 e successivi.

ARTICOLO 6
(Entrata in vigore)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Formula Finale:
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 04 novembre 2011
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