Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge
Art. 1
(Finalità e oggetto della legge)
1. La Regione Calabria ai sensi della legge regionale 26 novembre 2001 n. 27 (Costituzione e disciplina della Consulta per la valorizzazione degli Ordini, Collegi, associazioni professionali) e della legislazione nazionale vigente in materia, riconoscendo la rilevanza del ruolo delle libere professioni regolamentate ai fini dello sviluppo economico e sociale della comunità regionale, promuove iniziative per sostenere l’avvio delle attività professionali, favorire e incentivare lo sviluppo dell'associazionismo tra professionisti, garantire la qualificazione professionale anche con l'innovazione, l'internazionalizzazione e la ricerca.
2. La Regione Calabria, nel rispetto dei principi fondamentali della legislazione dello Stato, promuove la piena eguaglianza e le pari opportunità per le persone di ogni sesso, condizione fisica e sociale, che esercitano le professioni.
Art. 2
(Programmazione degli interventi)
1. La Giunta regionale definisce gli interventi di sostegno e di incentivazione con un piano annuale, tenendo conto delle proposte formulate dalla Consulta regionale di cui alla legge regionale n. 27 del 26 novembre 2001.
2. Il piano annuale è approvato con deliberazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione Consiliare.
3. Il piano annuale individua modelli, metodologie progettuali, tempi di presentazione delle istanze e modalità di valutazione e di formazione delle graduatorie degli aventi diritto, esplicitate in apposite linee guida, per indirizzare i progetti innovativi proposti da ordini, collegi ed associazioni professionali.
4. Il piano annuale determina, altresì, le priorità per:
a) la formazione programmata dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge regionale 27/2001 volta a qualificare le libere professioni e la loro internazionalizzazione;
b) il sostegno alla frequenza, per professionisti che non abbiano una età superiore ai 45 anni, di attività di alta specializzazione realizzate presso istituzioni universitarie e centri di ricerca in Italia e nell'Unione Europea;
c) il sostegno all'avvio dell'attività professionale sia in forma singola che associata o societaria, ai sensi dell'articolo 10 legge 12 novembre 2011, n. 183;
d) il sostegno all'esercizio dell'attività professionale, attraverso i servizi e gli strumenti dell'innovazione tecnologica;
e) il sostegno alla realizzazione di progetti concernenti studi e ricerche proposti dalla Consulta regionale per la valorizzazione degli ordini e collegi professionali;
f) il sostegno ai progetti di riorganizzazione e ristrutturazione promossi da ordini, collegi ed associazioni per potenziare e migliorare i servizi resi agli utenti attraverso il cofinanziamento di progetti sostenuti dall'Unione Europea.
Art. 3
(Interventi finanziari)
1. Sono concesse agevolazioni finanziarie per:
a) prestiti a favore di giovani professionisti iscritti agli Ordini, che non abbiano un'età superiore ai trent'anni, per la durata della realizzazione del periodo di pratica o tirocinio professionale, al fine di consentire l'acquisto di strumenti di innovazione tecnologica;
b) prestiti ai giovani professionisti iscritti agli Ordini di età inferiore ai trentacinque anni o con anzianità d'iscrizione all'Ordine di appartenenza inferiore ai cinque anni, per sostenere le spese di impianto dei nuovi studi professionali e per l'avvio o il potenziamento di società tra professionisti di cui all'articolo 10 legge 12 novembre 2011 n. 183.
2. Sono altresì concesse agevolazioni finanziarie agli ordini o collegi professionali che intendano procedere all'innovazione dei propri servizi, al fine di migliorarne la qualità e l'efficienza, in misura corrispondente alle risorse previste quale quota di cofinanziamento per l'accesso ai fondi europei, secondo la normativa vigente in materia.
Art. 4
(Fondo di rotazione)
1. Per la realizzazione degli interventi regionali di cui agli articoli 2 e 3, è istituito un fondo regionale di rotazione per favorire la concessione di agevolazioni finanziarie per sostenere l'esercizio di attività professionali intellettuali.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, determina con apposita convenzione con Fincalabra s.p.a., società in house della Regione Calabria, soggetto gestore del Fondo di rotazione di cui al comma 1 del presente articolo, le modalità di intervento connesse agli oneri finanziari per la concessione degli incentivi e per la garanzia dei prestiti.
3. Nei successivi sessanta giorni la Giunta regionale, con la deliberazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, provvede ad emanare le linee guida e il bando relativi alle procedure di ammissione alle agevolazioni finanziarie, indicando i requisiti soggettivi per l'accesso al beneficio della garanzia e disciplina gli aspetti applicativi per assicurare operatività agli interventi.
4. La garanzia è rilasciata dal soggetto gestore del fondo, secondo le seguenti modalità:
a) per un importo massimo pari all’80 per cento, con riferimento all'entità finanziaria ammessa, per quanto riguarda gli interventi previsti all'articolo 3, comma 1, lettera a) della presente legge, il cui valore non può comunque essere superiore ad euro 3.000,00 comprensivo degli interessi;
b) per l'intera somma ammessa a finanziamento se gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono attivati da giovani professioniste;
c) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della presente legge, per un importo pari all'80 per cento del finanziamento concesso, il cui valore non può comunque essere superiore ad euro 7.000,00 comprensivo degli interessi.
5. Gli interventi di cui all'articolo 3, comma 2 della presente legge, comportano la concessione di garanzia riferibile ad un importo massimo di euro 7.000,00 comprensivo degli interessi, corrispondente all'80 per cento del finanziamento concesso.
Art. 5
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2012 in euro 100.000,00 si provvede per l'anno in corso con la disponibilità esistente all'UPB 8.1.01.01 - capitolo 7001101 - inerente a «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2012, che viene ridotta del medesimo importo.
2. La disponibilità finanziaria di cui al comma precedente è utilizzata nell'esercizio in corso ponendo la competenza della spesa a carico della UPB 4.03.02.02 della spesa del bilancio 2012 con l'istituzione di apposito capitolo denominato «Interventi in materia di sostegno e innovazione delle attività professionali».
3. Per gli anni successivi, alla copertura finanziaria degli oneri previsti dalla presente legge, quantificati in euro 100.000,00, si provvede, nei limiti della disponibilità di risorse autonome, con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con la collegata legge finanziaria che l'accompagna.
Art. 6
(Norma transitoria)
1. Nelle more dell'approvazione dell'apposito regolamento di cui all'articolo 9 della legge regionale 26 novembre 2011 n. 27, la Giunta regionale formula il piano annuale sentiti gli ordini professionali.
Art. 7
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.