Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge
Art. 1
(Principi e finalità)
1. La Regione Calabria, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, eticità, e correttezza e in conformità alle disposizioni dì cui al decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300), con la presente legge disciplina gli adempimenti cui sono tenuti i soggetti di cui all'articolo 2, sottoposti alle responsabilità e alle sanzioni derivanti dal d.lgs. 231/2001, al fine di realizzare i presupposti per l'esenzione della responsabilità amministrativa per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.
Art. 2
(Soggetti)
1. Le disposizioni della presente legge si applicano, nel rispetto dell'autonomia statutaria di cui alla disciplina civilistica in materia:
a) agli enti pubblici economici dipendenti e strumentali della Regione, con o senza personalità giuridica;
b) alle fondazioni costituite dalla Regione;
c) alle società controllate dalla Regione.
Art. 3
(Adozione dei modelli di organizzazione, di gestione e controllo)
1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui all'articolo 2 adottano modelli di organizzazione, di gestione e controllo di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001, che prevedono, in relazione alla natura dei servizi e delle attività svolte e alla dimensione dell'organizzazione, misure idonee a garantire lo svolgimento della propria attività nel rispetto dei principi di legalità, eticità e trasparenza.
2. Il mancato adeguamento ai modelli di cui al comma 1 comporta la sospensione della erogazione di contributi, trasferimenti, risorse a qualsiasi titolo erogati dalla Regione fino alla effettiva adozione di tali modelli. I Dipartimenti regionali che esercitano la vigilanza sui soggetti di cui all’articolo 2 verificano il rispetto di quanto previsto al comma 1 e dispongono, in caso di mancato adeguamento, la sospensione delle erogazioni.
3. Con riferimento all'attività convenzionale con la Regione Calabria e con gli enti strumentali, vigilati e dipendenti dalla stessa Regione, ivi comprese le Aziende sanitarie e ospedaliere, salvo il diverso termine di cui al comma 1, resta ferma la disciplina dettata dall'articolo 54 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 «Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)».
Art. 4
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.