Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge
Art. 1
(Modifiche all'articolo 5 della l.r. n. 7/1996 Strutture ausiliarie delle
articolazioni amministrative della Giunta regionale)
1.La Giunta regionale, nell'ambito delle proprie articolazioni amministrative, regolamenta le strutture ausiliarie, prevedendo l'utilizzo di personale appartenente alle Pubbliche Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e realizzando un risparmio di spesa pari al 3 percento rispetto a quella sostenuta, a pari titolo, per l'anno 2011, sui capitoli del bilancio regionale ricompresi nelle competenti U.P.B.
2.Sono abrogati: l'articolo 27 della legge regionale 17 agosto 2005, n. 13, l'articolo 7 del Regolamento regionale 10 maggio 2005, n. 4 e l'articolo 5, comma 6 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 40.
3.L'effetto abrogativo di cui al comma precedente si verifica alla data di entrata in vigore della disciplina regolamentare delle strutture ausiliarie prevista dal primo comma.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.
Segue Tabella