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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale Calabria 3 febbraio 2012 n 3
Misure in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza della pubblica amministrazione regionale ed attuazione nell’ordinamento regionale delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
 

IL CONSIGLIO REGIONALE


ha approvato


IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE


promulga la seguente legge

ARTICOLO 1
(Principi ed oggetto della legge)


1. La Regione Calabria adotta, con atti aventi natura regolamentare, un sistema di ottimizzazione del lavoro e di modernizzazione dei controlli interni, procedendo, altresì, a dare attuazione alle norme di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), in coerenza con le direttive della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
2. Costituiscono principi statali cui si ispira la presente legge regionale:
a) la misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) l’adozione di un sistema di gestione della performance attraverso l’assegnazione di obiettivi e la verifica e rendicontazione trasparente dei risultati ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
c) le caratteristiche di rilevanza, specificità, positività qualitativa, determinabilità temporale, comparabilità, produttività e correlazione alle risorse degli obiettivi ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
d) la misurazione e valutazione periodica della performance organizzativa e individuale ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
e) un sistema specifico di misurazione e la valutazione della performance individuale dei dirigenti e del personale investito di autonoma responsabilità gestionale ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
f) l’adozione di strumenti di valorizzazione del merito e incentivazione selettiva della produttività e della qualità della prestazione lavorativa ai sensi dell’articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

ARTICOLO 2
(Ambito di applicazione)


1. La presente legge si applica agli uffici ed alle strutture organizzative della Giunta regionale che svolgono funzioni di amministrazione attiva, mediante attribuzione di autonomi poteri di spesa ovvero di decisione, con rilevanza esterna, della volontà dell’amministrazione.
2. Gli enti strumentali ed ausiliari della Regione, le Aziende sanitarie ed ospedaliere, le società e consorzi con partecipazione regionale pari o superiore al cinquanta per cento adeguano, entro l’anno solare in corso, il proprio ordinamento interno al sistema disciplinato dalla presente legge.

ARTICOLO 3
(Definizioni)


1. Ai fini dell’applicazione della presente legge si intende per:
a) sistema integrato di ottimizzazione del lavoro e dei controlli interni o sistema integrato, l’impianto normativo costituito dai controlli interni e dalle norme regionali di attuazione delle disposizioni di principio contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
b) performance organizzativa, il risultato conseguito da un’unità organizzativa regionale o da una sua articolazione nella sua proiezione esterna, con riferimento alla soddisfazione dei bisogni della collettività e all’attuazione di piani e programmi e alla modernizzazione e miglioramento qualitativo dell’organizzazione;
c) performance individuale, il risultato conseguito dai dirigenti e dal personale responsabile di unità organizzative in posizione di responsabilità ed autonomia gestionale, con riferimento:
1) ai risultati dell’ambito organizzativo di riferimento;
2) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali;
3) al contributo assicurato alla performance della struttura, sotto il profilo delle capacità professionali e manageriali dimostrate;
4) alla capacità di valutazione, motivazione e attrazione dei collaboratori.
2. I regolamenti regionali di attuazione individuano:
a) le unità organizzative e le relative articolazioni, alle quali è attribuita autonoma rilevanza ai fini della performance organizzativa;
b) le posizioni di responsabilità ed autonomia gestionale, oltre le funzioni dirigenziali, alle quali è attribuita autonoma rilevanza ai fini della valutazione della performance individuale.

ARTICOLO 4
(Sistema integrato di ottimizzazione del lavoro e dei controlli interni)


1. Il sistema integrato di ottimizzazione del lavoro e dei controlli interni comprende:
a) il controllo strategico e di gestione;
b) la valutazione dei dirigenti e del personale con autonoma responsabilità gestionale, nonché del restante personale dipendente;
c) la rilevazione e valutazione della performance organizzativa;
d) il controllo di regolarità amministrativa e contabile;
e) il sistema degli incentivi;
f) il sistema di trasparenza.

ARTICOLO 5
(Controllo strategico)


1. Il controllo strategico è unitariamente esercitato dalla Giunta regionale su tutti gli enti e gli organi di cui all’articolo 2. Esso consiste nel monitoraggio e nella valutazione dello stato di attuazione e dei risultati conseguiti dalle politiche regionali di intervento a supporto dei processi di pianificazione strategica e di indirizzo politico, in attuazione del programma di governo del Presidente della Giunta regionale e delle direttive di quest’ultimo e della Giunta regionale.

ARTICOLO 6
(Controllo di gestione)


1. Il controllo di gestione disciplinato dal titolo IV della legge regionale n. 8/2002, recante «Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria» è finalizzato a supportare il management nel perseguimento dell’efficacia, dell’efficienza e dell’economicità dell’azione amministrativa della Regione ed a ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati e comporta una verifica dell’attività amministrativa sotto il profilo funzionale e finanziario.
2. Nei regolamenti regionali di attuazione del presente titolo sono disciplinati:
a) le modalità per la progressiva e completa integrazione del controllo strategico e del controllo di gestione;
b) le modalità, il contenuto, i tempi di approvazione e la durata del piano degli obiettivi strategici;
c) le modalità, il contenuto, i tempi di approvazione e la durata del piano degli obiettivi operativi relativi al controllo di gestione.

ARTICOLO 7
(Valutazione dei dirigenti e del personale con autonoma responsabilità gestionale, nonché del restante personale dipendente – performance individuale)


1. La valutazione dei dirigenti e del personale con autonoma responsabilità gestionale, nonché del restante personale dipendente costituisce strumento per la verifica della performance individuale.
2. La valutazione si attua con periodicità annuale e si articola nelle seguenti fasi:
a) identificazione ed assegnazione degli obiettivi;
b) verifica periodica e misurazione finale dei risultati conseguiti;
c) rendicontazione annuale trasparente dei risultati conseguiti e correlazione con il sistema degli incentivi.
3. Gli obiettivi sono:
a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche ed alle strategie dell’amministrazione;
b) specifici e misurabili;
c) finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi erogati;
d) riferibili ad un arco temporale determinato;
e) commisurati agli standard definiti a livello nazionale e internazionale e comparabili con amministrazioni omologhe;
f) confrontabili con le tendenze della produttività dell’amministrazione con riferimento almeno al triennio precedente;
g) correlati alla quantità e alla qualità delle risorse disponibili;
h) tendenzialmente rivolti alla realizzazione del sistema dei costi standard;
i) idonei a misurare lo sviluppo delle competenze professionali e delle capacità manageriali e a verificare la capacità di valutazione, motivazione e attrazione dei collaboratori.
4. Il personale munito di autonoma responsabilità gestionale, ma non avente incarico dirigenziale, è valutato dal dirigente apicale della struttura di appartenenza su base annuale, in relazione al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo o individuali e alla qualità del contributo assicurato alla performance dell’unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.
5. Il procedimento di assegnazione degli obiettivi, di valutazione degli interessati, di rendicontazione e di correlazione con il sistema degli incentivi nonché l’individuazione degli organi competenti è disciplinato dettagliatamente nel regolamento di attuazione.

ARTICOLO 8
(Rilevazione e valutazione della performance organizzativa)


1. Il sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa evidenzia il risultato conseguito dall’organizzazione regionale o da una sua articolazione nella sua proiezione esterna.
2. A tal fine, il regolamento regionale di attuazione disciplina apposite modalità di rilevazione, volte a verificare, anche mediante la consultazione e/o coinvolgimento di enti esponenziali e rappresentativi di interessi diffusi e/o associazioni rappresentative di categorie e cittadini:
a) l’attuazione delle politiche regionali in relazione alla soddisfazione finale dei bisogni della collettività;
b) l’attuazione di piani e programmi;
c) la modernizzazione e il miglioramento qualitativo dell’organizzazione e delle competenze professionali;
d) lo sviluppo qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini;
e) l’efficienza nell’impiego delle risorse e l’ottimizzazione dei tempi di definizione dei procedimenti amministrativi;
f) la qualità e la quantità delle prestazioni e dei servizi erogati;
g) il raggiungimento degli obiettivi di promozione delle pari opportunità.

ARTICOLO 9
(Controllo di regolarità amministrativa e contabile)


1. L’azione amministrativa e datoriale dei dirigenti regionali è sottoposta al controllo interno sotto il profilo della regolarità, legittimità e correttezza.
2. I decreti dirigenziali sono immediatamente esecutivi, fatte salve specifiche disposizioni di legge e sono trasmessi alla struttura preposta alla repertoriazione entro dieci giorni dalla loro adozione. Se non sono assunti dal dirigente apicale della struttura competente, gli stessi devono essere trasmessi con richiesta di repertoriazione da parte di questi o del suo vicario.
3. La struttura preposta alla repertoriazione predispone e trasmette all’Organismo regionale di valutazione previsto dall’articolo 11 una relazione semestrale sull’attività di decretazione dei dirigenti e sulle principali criticità riscontrate nell’attività di controllo.
4. L’Organismo regionale di valutazione della Giunta regionale, secondo criteri stabiliti nei regolamenti, esamina i decreti dirigenziali in una logica di controllo collaborativo orientato ai risultati, verificandone la legittimità in ordine agli atti normativi e regolamentari presupposti ed alla competenza della struttura amministrativa nel cui ambito sono adottati.
5. L’Organismo regionale di valutazione adotta, predispone e trasmette alla Giunta regionale, con periodicità almeno annuale, ovvero su richiesta, una relazione sull’attività di controllo sui decreti dirigenziali.
6. Il controllo di regolarità contabile è effettuato dalla Ragioneria generale, con le modalità ed i termini previsti dalla legge regionale n. 8/2002.

ARTICOLO 10
(Piano annuale degli incentivi)


1. La Giunta regionale approva annualmente, sulle risorse disponibili per la contrattazione collettiva nazionale e decentrata, il piano degli incentivi, nel quale sono individuate e determinate le tipologie di incentivo, premialità, retribuzioni di risultato, compensi incentivanti e simili, nonché i criteri per l’attribuzione degli incentivi in proporzione al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati, in applicazione di criteri di selettività e meritocrazia per il personale dirigenziale e non dirigenziale.
2. Nei regolamenti di attuazione sono dettate disposizioni di dettaglio per la individuazione delle fasce di merito e per la determinazione delle proporzioni per la ripartizione delle risorse.

ARTICOLO 11
(Organismo regionale indipendente di valutazione)


1. Ai fini della verifica e della rendicontazione delle attività di controllo, nonché del raggiungimento degli obiettivi assegnati è istituito un Organismo regionale indipendente di valutazione presso la Giunta regionale, composto da tre membri, di entrambi i generi, di cui almeno uno esterno all’amministrazione regionale, scelto tra esperti in materia di management ed organizzazione dell’amministrazione pubblica e gli altri scelti anche tra soggetti interni, in possesso di un’adeguata esperienza nella predetta materia, maturata anche nell’ambito dell’amministrazione regionale.
2. L’Organismo è presieduto da uno dei componenti esterni ed è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente della Giunta regionale;
il componente interno non può svolgere le funzioni riconducibili a quelle di cui all’articolo 2, comma 1.
3. L’Organismo regionale di valutazione, in particolare:
a) espleta le attività di monitoraggio del controllo strategico e di gestione e propone i relativi provvedimenti;
b) predispone la relazione di cui all’articolo 12;
c) propone la valutazione dei dirigenti apicali;
d) assicura il supporto alla Giunta regionale, ed ai dirigenti nell’attività di rilevazione e valutazione delle performance individuali e organizzative;
e) valida le regole metodologiche e le linee guida del sistema integrato di controllo strategico e di gestione e di valutazione dei dirigenti.
4) La Giunta regionale, in coerenza con le disposizioni di principio contenute nella presente legge, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della stessa, istituisce e disciplina l’Organismo indipendente di valutazione e, nei successivi sessanta giorni, approva i regolamenti contenenti la disciplina attuativa e di dettaglio. I regolamenti sono adottati nel rispetto delle prescritte procedure di consultazione sindacale.
5) La Giunta regionale individua le strutture di supporto necessarie sia per l’elaborazione delle direttive e degli atti di indirizzo per l’attuazione delle disposizioni contenute nella presente legge, sia per l’attività dell’Organismo regionale di valutazione.

ARTICOLO 12
(Relazione annuale di monitoraggio e valutazione)


1. La Giunta regionale approva una relazione annuale nella quale sono evidenziati i risultati delle misurazioni degli obiettivi strategici e operativi e degli indicatori sintetici di performance, con la rilevazione degli eventuali scostamenti e l’indicazione delle ragioni degli stessi.
2. La relazione di cui al comma 1 è elaborata dall’Organismo regionale indipendente di valutazione sulla base del monitoraggio effettuato dalla struttura di supporto.
3. L’approvazione della relazione di cui al comma 1 è condizione inderogabile per l’erogazione dei premi e degli incentivi previsti dall’articolo 10.

ARTICOLO 13
(Trasparenza)


1. Tutti i piani e programmi disciplinati dal presente titolo e dai regolamenti sono pubblicati integralmente sul sito web della Regione Calabria per l’intera durata della legislatura.
2. Sono altresì pubblicati, con le medesime modalità, i provvedimenti, le relazioni e gli atti adottati dall’Organismo regionale di valutazione.
3. Sono inoltre pubblicati i documenti contenenti gli obiettivi del personale ed il piano degli incentivi.

ARTICOLO 14
(Collaborazione con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti)


1. La Regione promuove opportune intese con la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti dirette a realizzare le ulteriori forme di collaborazione di cui all’articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa.

ARTICOLO 15
(Modifiche alla legge regionale 7 agosto 2002, n. 31)


1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 7 agosto 2002, m. 31 (Misure organizzative di razionalizzazione e di contenimento della spesa per il personale), è sostituita dalla seguente: "b) il numero dei settori istituibili, sommato a quello dei dipartimenti, non può essere superiore alla dotazione organica della dirigenza della Giunta regionale".
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale n. 31/2002, è aggiunto il seguente:
"2 bis. Nell’ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui al comma precedente, le determinazioni per l’organizzazione delle strutture dipartimentali e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dai dirigenti: rientrano, in particolare, nell’esercizio dei poteri del dirigente generale le misure inerenti la gestione ed assegnazione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità".
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 7 della legge regionale n. 31/2002, è aggiunto il seguente:
"5. Tutte le norme che si riferiscono ai servizi ed alle relative competenze sono abrogate dalla data di approvazione della nuova struttura amministrativa della Giunta regionale".

ARTICOLO 16
(Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n.7)


1. All’articolo 28, comma 2, lettera a) della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7:
a) le parole "esercita i poteri di spesa che ritenga di riservarsi, in via generale, per motivate esigenze di funzionalità" sono sostituite dalle parole "può assumere personalmente i provvedimenti del Dipartimento, esercitando i relativi poteri di spesa";
b) le parole "assume la diretta trattazione di affari di competenza del Dipartimento, in casi motivati di necessità ed urgenza" sono soppresse.

ARTICOLO 17
(Norme transitorie e abrogazioni)


1. Alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 11, sono abrogati e comunque cessano di avere efficacia:
a) l’articolo 27 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 7;
b) l’articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1;
c) ogni altra norma di legge o di regolamento incompatibile con la presente legge.
2. Sino all’adozione dei regolamenti previsti nell’articolo 11, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni previgenti.

ARTICOLO 18
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 3 febbraio 2012
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