IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga la seguente legge
ARTICOLO 1
(Modifica all’articolo 20, L.R. n. 47 del 23 dicembre 2011)
1. All’articolo 20, comma 2, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47, le lettere a, b, c, d, e, i, j sono abrogate.
ARTICOLO 2
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.
Catanzaro 3 febbraio 2012
Scopelliti