.Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge
Art. 1
(Finalità)
1.La Regione Calabria, nel rispetto dei principi fondamentali dello Stato e delle norme comunitarie e fatte salve le disposizioni di cui alla parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in applicazione dell'articolo 2, comma 2, lettere o) e v) dello Statuto, tutela il patrimonio olivicolo, quale elemento caratterizzante il paesaggio, l'ambiente e il territorio agricolo regionale, coniugando tali valori con l'esigenza di assicurare la convenienza economica alla coltivazione agricola delle piante di ulivo e con la presente normativa disciplina le deroghe al divieto di abbattimento in luogo del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento di alberi di olivo) e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 2
(Registro degli Alberi monumentali di Olivo)
1.In deroga a quanto previsto dall'articolo 5 della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 47 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria) è istituito, presso il dipartimento competente in materia di agricoltura, il Registro degli alberi monumentali di olivo della Regione Calabria, nel quale sono iscritti gli ulivi che, anche in esemplari isolati, per età, forma, dimensioni, rarità, valenza culturale, storica, geografica o per una specifica connessione con un manufatto, costituiscono elemento caratteristico del paesaggio.
2.All'istituzione e all'aggiornamento del Registro provvede il dipartimento competente in materia di agricoltura, su segnalazione anche degli enti pubblici regionali, provinciali, comunali, delle organizzazioni professionali di categoria, delle associazioni ambientaliste e di singoli privati.
Art. 3
(Divieti e prescrizioni)
1.È vietata, nel territorio della Regione Calabria, l'estirpazione di alberi di ulivo in qualsiasi stato vegetativo, salvo i casi consentiti e prescritti dalla presente legge.
2.Non sono sottoposti alla presente disciplina:
a)gli alberi di ulivo con finalità esclusivamente ornamentale o decorativa dei giardini e dei parchi;
b)gli alberi monumentali di ulivo inseriti nel registro di cui all'articolo 2;
c)gli alberi di ulivo estirpati nell'ambito di azienda vivaistica da soggetto titolare della stessa.
Art. 4
(Disciplina autorizzatoria per l'estirpazione ed il reimpianto)
1.I proprietari legittimi o i conduttori muniti di consenso scritto del proprietario delle piante di olivo, possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'estirpazione di piante di olivo, qualora sia accertata la morte fisiologica ovvero la permanente improduttività delle piante dovuta a cause non rimovibili.
2.I soggetti previsti dal comma 1 possono richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione all'espianto con obbligo di eventuale reimpianto di alberi di olivo quando ricorra uno dei seguenti casi:
a)sia riconosciuta l'eccessiva densità dell'impianto, tale da arrecare danno all'oliveto;
b)sia riconosciuta indispensabile l'estirpazione per:
1)realizzazione di opere di pubblica utilità;
2)realizzazione di opere di miglioramento fondiario;
3)realizzazione di fabbricati in linea con gli strumenti urbanistici vigenti.
3.Nei casi previsti dal comma 2, lettera a) e lettera b), numeri 1) e 3), è fatto obbligo di reimpianto degli ulivi estirpati secondo la procedura disciplinata all'articolo 7, comma 1, punti a) e b).
4Il dipartimento competente in materia di agricoltura, esaminata la richiesta ed espletati gli accertamenti necessari, rilascia apposito provvedimento autorizzativo, riguardante l'estirpazione e l'eventuale reimpianto delle piante di olivo nel rispetto dei vincoli e delle norme regolamentari specifiche finalizzate alla conservazione del paesaggio ed alla qualità dell'ambiente. Sono, in ogni caso, fatti salvi eventuali impegni assunti a seguito dell'erogazione di contributi pubblici e sono esclusi dalla presente disciplina gli alberi monumentali di ulivo inseriti nel registro di cui all'articolo 2.
5.I tecnici preposti al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 possono disporre il mantenimento nei siti di origine di esemplari piante di olivo di particolare pregio e monumentalità, nonché l'adozione di opportune pratiche colturali per la salvaguardia degli stessi.
6.Ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario delle piante di olivo è consentita l'estirpazione di un numero massimo di cinque esemplari nel biennio, anche in assenza dell'autorizzazione di cui al comma 2, previa preventiva comunicazione all'ufficio competente e secondo le modalità disposte dal dipartimento competente in materia di agricoltura.
Art. 5
(Disciplina autorizzatoria per l'estirpazione ed il reimpianto nei casi di miglioramento fondiario)
1.Nei casi di miglioramento fondiario previsti dall'articolo 4, comma 2 occorre distinguere i seguenti interventi:
a)riconversione varietale;
b)sostituzione con altre specie arboree.
2.Nel caso previsto dal comma 1 lettera a) le aziende con superfici olivetate superiori all'ettaro, possono essere autorizzate ad interventi di espianto fino ad un massimo del 50 per cento della superficie olivetata aziendale. Su detta superficie è fatto obbligo di impiantare un nuovo oliveto caratterizzato da un sesto d'impianto razionale e con cultivar idonee.
3.Nel caso previsto dal comma 1 lettera b), le aziende con superfici olivetate superiori all'ettaro, possono essere autorizzate ad interventi di espianto sul 50 per cento della superficie olivetata aziendale. Su detta superficie è fatto obbligo di impiantare un nuovo arboreto specializzato. In tal caso deve essere trapiantato nelle porzioni perimetrali della stessa particella un numero di piante di olivo pari ad almeno il 30 per cento di quelle espiantate.
4.Le aziende con superfici olivetate inferiori all'ettaro, in tutti i casi di miglioramento fondiario, possono essere autorizzate all'estirpazione sull'intera superficie aziendale. Un numero di piante pari ad almeno il 40 per cento degli alberi espiantati, deve essere trapiantato nelle porzioni perimetrali delle stesse particelle.
5.Nei casi di miglioramento fondiario, previa autorizzazione del dipartimento competente in materia di agricoltura, è consentito intervenire anche per come previsto all'articolo 7.
6.Gli interventi di miglioramento fondiario non possono interessare, nell'arco di un decennio, un'estensione superiore al 5 per cento della intera superficie olivetata regionale per come riportata nei dati ISTAT del sesto Censimento Generale dell'Agricoltura.
7.In tutti i casi di miglioramento fondiario, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione regionale, occorre presentare una relazione tecnica agronomica corredata di progetto e business plan atti a dimostrare la validità dell'investimento.
Art. 6
(Autorizzazione potatura straordinaria)
1.Nei casi di effettiva necessità, ai proprietari legittimi o ai conduttori muniti di consenso del proprietario sono consentiti, dopo specifica richiesta e 5 previa autorizzazione del dipartimento competente in materia di agricoltura, interventi straordinari, quali il taglio alla base del tronco (taglio al ciocco).
2.Sono altresì consentite forme di potatura di ringiovanimento o di adeguamento alla raccolta meccanica, che prevedano la permanenza di ramificazioni principali.
Art. 7
(Cessioni e spostamenti)
1.I soggetti autorizzati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, possono:
a)trapiantare le piante di olivo in altre particelle della stessa azienda, nell'ambito dei confini regionali;
b)cedere le piante di olivo a proprietari di terreni ricadenti nel territorio regionale;
c)cedere le piante di olivo ad aziende vivaistiche regolarmente autorizzate, ai sensi delle normative vigenti.
2.Il soggetto che trapianta le piante di olivo in altre particelle della stessa azienda, deve richiedere al dipartimento competente in materia di agricoltura l'autorizzazione al trasferimento delle piante, salvo che il trapianto avvenga in terreni limitrofi al sito originario o non sia necessario il trasporto su strada.
3.Nel caso di cui al comma 1 lettera b), il soggetto che cede gli alberi deve presentare al dipartimento competente in materia di agricoltura richiesta di autorizzazione al trasferimento delle piante, e relativa autorizzazione dei proprietari legittimi o dei conduttori muniti di consenso scritto del proprietario alla messa a dimora.
4.Nel caso di cui al comma 1 lettera c), l'azienda vivaista che acquisisce le piante di olivo deve presentare al dipartimento competente in materia di agricoltura richiesta di autorizzazione al trasferimento delle piante dal sito d'origine al vivaio, con annesso atto di cessione delle piante di olivo interessate da parte dei proprietari legittimi o dei conduttori muniti di consenso scritto del proprietario.
5.Il dipartimento competente in materia di agricoltura, effettuati gli accertamenti sanitari ritenuti opportuni, e constatata la conformità di quanto dichiarato a quanto previsto dalla presente normativa, rilascia apposita autorizzazione per il trasporto delle piante. Durante il trasporto delle piante è sempre necessaria la presenza dei documenti di autorizzazione all'espianto.
6.Al fine di fornire garanzie agli acquirenti in relazione allo stato di salute delle piante, nonché per salvaguardare il patrimonio di piante vitali di olivo, i vivaisti hanno l'obbligo di ricoltivare, in vaso o in zolla, gli esemplari di olivo per almeno un ciclo vegetativo, adottando idonee procedure per la rigenerazione. I vivaisti sono tenuti ad adottare un registro dì carico-scarico, vidimato dal dipartimento competente in materia di agricoltura della Regione Calabria, delle piante di olivo in fase di rigenerazione, in cui devono essere annotate la provenienza, la data di espianto, la data di vendita e la destinazione delle piante.
Art. 8
(Sanzioni amministrative)
1.Chiunque espianta alberi di olivo senza l'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 3.000,00 per ciascun esemplare abbattuto, fino ad un massimo di € 100.000,00 con obbligo, ove possibile, del reimpianto degli alberi estirpati.
2.Alla stessa sanzione, di cui al comma 1, ridotta del 50 per cento, soggiace l'interessato che, non adempie entro il termine indicato dal provvedimento autorizzativo alle opere autorizzate ai sensi degli articoli 4,5 e 7.
3.Chiunque cede piante adulte di olivo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 ad € 50.000,00 a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.
4.I soggetti che acquisiscono piante di olivo provenienti dal territorio della Regione Calabria in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 2.500,00 ad € 30.000,00 a seconda del numero degli esemplari e della reiterazione della trasgressione.
5.Chiunque trasporta su strada piante adulte di olivo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 5, è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 5.000,00.
6.Il vivaista che non ottemperi agli obblighi di cui all'articolo 7, comma 6, è punito con una sanzione amministrativa da € 1.000,00 a euro 10.000,00.
7.Chiunque effettua una potatura di olivi senza aver richiesto ed ottenuto la necessaria autorizzazione di cui all'articolo 6 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500,00 a euro 30.000,00.
8.La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative e del contenzioso connesso è della Regione Calabria che la esercita attraverso il Servizio competente del dipartimento agricoltura.
9.Il dipartimento competente in materia di agricoltura provvede all'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione, con la facoltà di acquisire eventuali ricorsi dalla parte avversa, nonché alla costituzione in giudizio limitatamente ai giudizi di opposizione all'ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzioni amministrative, al fine del recupero delle somme dovute, ed ogni altro atto connesso compreso la messa in mora.
10.Il dipartimento competente in materia di agricoltura, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, provvede ad emanare specifico regolamento attuativo e a trasmetterlo alla Giunta regionale per la relativa approvazione. Il Regolamento di attuazione definisce le modalità di irrogazione delle sanzioni.
Art. 9
(Abrogazioni di norme e disposizioni transitorie)
1.Restano valide le autorizzazioni di estirpazione rilasciate, prima dell'entrata in vigore della presente legge, ai sensi del decreto luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 (Divieto di abbattimento di alberi di olivo).
2.I proprietari delle piante, già autorizzati all'estirpazione ai sensi del decreto luogotenenziale n. 475/1945, possono cedere le piante oggetto di autorizzazione nei modi e nei limiti stabiliti dall'articolo 7.
Art. 10
(Norme finali)
1.Per quanto non espressamente disposto dalla presente legge, si applicano le disposizioni statali e comunitarie vigenti in materia.
2.Per le violazioni di cui alla presente legge, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 30 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
3.Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 11
(Costi di autorizzazione)
1.Le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti e sopralluoghi necessari per l'istruttoria delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni sono a totale carico del richiedente, così come previsto dall'articolo 21 del regio decreto del 16 maggio 1926, n. 1126; detta somma è versata dallo stesso a favore della Regione Calabria - dipartimento competente in materia di agricoltura, secondo le tariffe di riferimento illustrate nella tabella allegata.
2.In tutti i casi in cui si richiedano autorizzazioni, non compresi nei procedimenti indicati nella tabella allegata, sono applicate le spese relative ai diritti di segreteria ammontanti a € 29,24.
Autorizzazione Diritti di segreteria (€) Dirittid'istruttoria(€)Comunicazione di estirpazione
Art 4. Comma 1 29,24
Autorizzazione articolo 4 comma 2 lettera a) 29,24 100,00
Autorizzazione articolo 4 comma 2 lettera b) - 1 29,24 500,00
Autorizzazione articolo 4 comma 2 lettera b) - 2. 29,24 300,00
Autorizzazione articolo 4 comma 2 lettera b) - 3. 29,24 500,00
Autorizzazione articolo 6 Potatura 29,24 200,00
Art. 12
(Disposizioni finanziarie)
1.Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, quantificati per l'esercizio finanziario 2012 in € 100.000,00, si provvede per l'anno in corso con le economie di spesa dell'UPB 2.2.04.08 - capitolo 5125201, confluita, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47, nell'UPB 8.3.01.03 - capitolo 83010301 «Fondo pluriennale vincolato relativo a somme non impegnate nell'esercizio precedente a valere sui capitoli della spesa finanziati dallo Stato o altri soggetti con vincolo di destinazione, la cui utilizzazione è disposta su richiesta motivata del dipartimento competente (articolo 5, commi 5 e 6, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47)» del bilancio del corrente esercizio finanziario. Il Dipartimento Bilancio provvede ad apportare le conseguenti variazioni, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47.
2.Per gli esercizi finanziari successivi, si provvede annualmente nei limiti delle entrate accertate e riscosse, ai sensi degli articoli 8 e 11 della presente legge, mediante l'istituzione di un apposito capitolo dell'entrata nell'UPB 3.4.02 e del corrispondente capitolo della spesa nell'UPB 2.2.04.01. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
Art. 13
(Entrata in vigore)
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. É fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Calabria.