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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale Calabria 27 dicembre 2012 n 71
Bilancio di previsione della Regione Calabria per l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge


Art. 1
(Bilancio di competenza – Stato di previsione dell’entrata e della spesa)


1. È approvato in euro 10.541.923.930,57 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2013, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A – 2a colonna).
2. È approvato in euro 2.324.282.534,15 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2013, annesso alla presente legge (tabella A – 2a colonna – riga contabilità speciali).
3. È autorizzato l’accertamento dei tributi e delle altre entrate per l’anno 2013.
4. È approvato in euro 10.541.923.930,57 lo stato di previsione di competenza delle unità previsionali di base della spesa della Regione per l’anno finanziario 2013, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B – 2a colonna).
5. È approvato in euro 2.324.282.534,15 lo stato di previsione di competenza del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l’anno finanziario 2013, annesso alla presente legge (tabella B – 2a colonna – riga contabilità speciali).
6. È autorizzata l’assunzione di impegni entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai precedenti commi 4 e 5.
7. Al fine di garantire la corretta gestione del bilancio 2013, è autorizzato nell’ambito del documento tecnico di cui all’articolo 10 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, l’aggiornamento automatico dei valori dei residui attivi, passivi e di stanziamento presunti che risultano modificati dalla effettiva gestione del bilancio a tutto il 31 dicembre 2012.


Art. 2
(Bilancio di cassa – Stato di previsione dell’entrata e della spesa)


1. È approvato in euro 12.561.827.677,94 lo stato di previsione di cassa delle unità previsionali di base dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2013, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella A – 3a colonna).
2. È approvato in euro 2.522.435.940,09 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali dell’entrata della Regione per l’anno finanziario 2013, annesso alla presente legge (tabella A – 3a colonna – riga contabilità speciali).
3. Sono autorizzate le riscossioni ed il versamento dei tributi e delle entrate per l’anno 2013.
4. È approvato in euro 8.119.505.112,17 lo stato di previsione di cassa delle unità previsionali di base della spesa della Regione per l’anno finanziario 2013, al netto delle contabilità speciali, annesso alla presente legge (tabella B – 3a colonna).
5. È approvato in euro 2.736.477.526,12 lo stato di previsione di cassa del totale delle contabilità speciali della spesa della Regione per l’anno finanziario 2013, annesso alla presente legge (tabella B – 3a colonna – riga contabilità speciali).
6. È autorizzato il pagamento delle spese entro i limiti degli stanziamenti dello stato di previsione di cui ai precedenti commi 4 e 5.


Art. 3
(Residui attivi e passivi presunti)


1. È approvato in euro 6.721.054.965,33 il totale dei residui attivi presunti delle unità previsionali di base al 1o gennaio 2013, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A – 1a colonna ).
2. È approvato in euro 198.153.405,94 il totale dei residui attivi presunti delle contabilità speciali al 1o gennaio 2013, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella A – 1a colonna – riga contabilità speciali).
3. È approvato in euro 1.805.862.161,34 il totale dei residui passivi presunti delle unità previsionali di base al 1o gennaio 2013, al netto delle contabilità speciali, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B – 1a colonna).
4. È approvato in euro 412.194.991,97 il totale dei residui passivi presunti delle contabilità speciali al 1o gennaio 2013, di cui al conto annesso alla presente legge (tabella B – 1a colonna – riga contabilità speciali) .


Art. 4
(Residui perenti)


1. L’importo complessivo presunto degli impegni di spesa regolarmente assunti negli esercizi precedenti, in perenzione amministrativa alla chiusura dell’esercizio 2012 a norma dell’articolo 52, commi 3 e 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, è pari ad euro 543.946.274,58 di cui euro 254.520.313,30 di parte corrente ed euro 289.425.961,28 di parte in conto capitale.
2. L’importo complessivo iscritto nelle apposite UPB dello stato di previsione della spesa 8.3.01.01 (parte corrente) e 8.3.01.02 (parte in conto capitale), relativo ai residui in perenzione amministrativa che si prevede possano essere reclamati dai creditori nel corso dell’esercizio finanziano 2013, è determinato in euro 380.762.392,21, corrispondente al 70 per cento del totale dei residui perenti presunti di cui al comma precedente, di cui euro 178.164.219,31 (capitolo 7003101) di parte corrente ed euro 202.598.172,90 di parte in conto capitale (capitolo 7003201).
3. La copertura finanziaria della spesa di cui al precedente comma è garantita da quota parte del saldo finanziario positivo (avanzo d’amministrazione).


Art. 5
(Utilizzo del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio 2012)


1. La quota del saldo finanziario presunto alla chiusura dell’esercizio finanziario 2012 applicata al bilancio di previsione 2013, determinata in euro 5.140.703.392,35, è utilizzata per come di seguito specificato:
- euro 1.476.173.253,38 per la reiscrizione in bilancio delle economie di spesa dell’esercizio 2012 finanziate con fondi assegnati con vincolo di destinazione così come indicato nella parte A, prima colonna, dell’allegato 1 al bilancio;
- euro 380.762.392,21 per la copertura dei residui perenti così come indicato nella parte B, prima colonna, dell’allegato 1 al bilancio;
- euro 380.707.221,31 per la copertura di spese finanziate con la quota di disponibilità residua, così come indicato nella parte C, prima colonna, dell’allegato 1 al bilancio;
- euro 2.903.060.525,45 per la copertura del fondo pluriennale vincolato di cui ai capitoli 83010301, 83010302, 83010303, 83010304, 83010305, 83010306, 83010307, 83010308, 83010309, 83010310 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013.


Art. 6
(Autorizzazione al ricorso all’indebitamento)


1. Ai sensi dell’articolo 26 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere all’indebitamento, con oneri a carico del bilancio regionale, per la copertura del disavanzo finanziario derivante dalla copertura della quota regionale di cofinanziamento del POR 2007-2013, già autorizzato dall’art. 6 della legge regionale 13 giugno 2008, n. 15, e da successive modifiche ed integrazioni, per un importo massimo di euro 364.573.015,13, così come indicato nell’apposito allegato n. 3 «Elenco delle spese iscritte nel bilancio di previsione 2013 da finanziarsi con mutuo o altre forme di indebitamento». Nella predetta somma sono compresi gli importi per euro 284.922.113,57 relativi alle operazioni di indebitamento autorizzate negli esercizi precedenti con l’articolo 6, comma 1, delle leggi di bilancio dal 2008 al 2012, ma non perfezionate ed accertate ai sensi dell’articolo 27, commi 4 e 5, della legge regionale di contabilità.
2. I mutui di cui al precedente comma per spese di investimento a carico del bilancio regionale saranno contratti, per una durata massima di anni venti subordinatamente al verificarsi delle condizioni di volta in volta ritenute necessarie, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 27, commi 3, 4 e 5, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 e compatibilmente con il limite imposto dall’art. 26, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni e con la normativa vigente in materia di rispetto del patto di stabilità.
3. Gli oneri di ammortamento dei mutui trovano copertura nello stanziamento di cui all’UPB 1.2.04.09 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2013-2015. Per gli anni successivi al 2015 le rate di ammortamento trovano copertura nei bilanci relativi.
4. I mutui autorizzati con legge regionale negli anni precedenti e non perfezionati nel corso dei medesimi anni possono essere stipulati, compatibilmente con la normativa vigente in materia, nel corso dell’esercizio finanziario 2013.


Art. 7
(Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine)


1. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, è iscritto nello stato di previsione della spesa all’UPB 8.2.01.01, ed è determinato per l’esercizio finanziario 2013 in euro 10.000.000,00.
2. Sono considerate obbligatorie e d’ordine le spese specificate nell’elenco allegato al documento tecnico che accompagna il bilancio di previsione annuale.


Art. 8
(Fondo di riserva di cassa)


1. Il fondo di riserva di cassa, ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, è iscritto nello stato di previsione della spesa all’UPB 8.2.01.03, ed è determinato per l’esercizio finanziario 2013 in euro 700.000.000,00.


Art. 9
(Quadro generale riassuntivo)


1. È approvato il quadro generale riassuntivo dell’entrata e della spesa del bilancio di competenza e di cassa della Regione per l’anno finanziario 2013, annesso alla presente legge, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.


Art. 10
(Classificazione dell’entrata e della spesa)


1. Le entrate della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall’articolo 11 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Le categorie e le unità previsionali di base delle entrate sono approvate nell’ordine e con la denominazione indicate nel relativo stato di previsione (tabella A).


2. Le spese della Regione sono classificate secondo quanto previsto dall’articolo 12 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8. Le aree di intervento, i livelli programmatici di intervento, le funzioni obiettivo e le unità previsionali di base sono approvati nell’ordine e con la denominazione indicati nel relativo stato di previsione (tabella B) .


Art. 11
(Bilancio pluriennale)


1. È approvato il bilancio pluriennale della Regione per l’arco di tempo relativo agli anni 2013/2015 allegato al bilancio annuale, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.


Art. 12
(Autorizzazione alle variazioni al bilancio)


1. La Giunta regionale, nel corso dell’esercizio finanziario 2013, è autorizzata ad effettuare variazioni al bilancio di previsione in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
2. Le variazioni al bilancio 2013 sono altresì autorizzate con le modalità previste dalle disposizioni adottate dalla Regione in attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
3. Gli Enti, le Aziende e le Agenzie regionali sono autorizzati, ai sensi dell’articolo 57, comma 6, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 ad effettuare variazioni ai rispettivi bilanci nel corso dell’esercizio, nei casi previsti dal secondo comma dell’articolo 23 della stessa legge, in quanto compatibili, e previa comunicazione alle strutture regionali competenti.


Art. 13
(Erogazione al Consiglio regionale)


1. I fondi iscritti all’UPB 1.1.01.01 dello stato di previsione della spesa, pari ad euro 54.000.000,00, sono messi a disposizione del bilancio del Consiglio regionale.


Art. 14
(Allegati del bilancio)


1. Sono approvati i seguenti allegati:
- Allegato n. 1, concernente l’elenco delle spese finanziate in tutto o in parte con la disponibilità costituita dal saldo finanziario positivo (articolo 13, comma 2, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);
- Allegato n. 2, concernente il prospetto che mette a rapporto, per unità previsionale di base, gli stanziamenti di competenza relativi alle entrate derivanti da assegnazioni statali e comunitarie, con i correlati stanziamenti di competenza relativi alla spesa (articolo 14, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8);
- Allegato n. 3, concernente l’elenco delle spese per investimento a carico del bilancio regionale da finanziare con mutuo o con altre forme di indebitamento ai sensi degli articoli 26 e 27 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8;
- Allegato n. 4, contenente la nota dimostrativa degli oneri ed impegni finanziari derivanti dalla sottoscrizione di strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 14, comma 2, lettera d), della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.


Art. 15
(Pubblicazione)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.



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