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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale Calabria 27 dicembre 2012 n 69
Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l’anno 2013).
 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge


TITOLO I
Razionalizzazione delle Spese Regionali


Art. 1
(Modifiche all’art. 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22)


1. L’articolo 5 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 è così sostituito:
«Art. 5
1. Nel caso in cui la partecipazione ai comitati, alle commissioni, ad altri Organi collegiali non sia onorifica, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i compensi, gettoni, indennità, retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di comitati, commissioni, altri Organi collegiali nonché ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotti del 30 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 novembre 2012 o, se inferiore, alla data del 30 aprile 2010. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.
2. Gli atti di impegno e di liquidazione delle somme di cui al comma precedente devono contenere l’attestazione, da parte del Dirigente proponente, del rispetto della riduzione. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dal presente articolo determina responsabilità erariale e costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei Dirigenti.
3. Le strutture regionali competenti inviano semestralmente al Dipartimento “Controlli” e al Dipartimento “Presidenza” una relazione sugli incarichi affidati e sull’andamento delle spese in argomento».


Art. 2
(Modifiche all’art. 10 della legge regionale 11 agosto 2010 n. 22)


1. All’art. 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 è aggiunto il seguente comma: «7bis. Le somme di cui al presente articolo si intendono omnicomprensive, con inclusione anche degli eventuali rimborsi spese».


Art. 3
(Riduzione delle spese per consulenze esterne)


1. Al fine di valorizzare le professionalità interne all’Amministrazione regionale, a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, la spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d’opera professionale a soggetti esterni, deve essere ridotta dell’80 per cento rispetto a quella sostenuta nell’anno 2009.
2. Nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. La violazione della disposizione di cui al presente comma è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
3. Gli atti di affidamento degli incarichi di cui ai commi precedenti devono contenere, al momento dell’adozione del provvedimento, ovvero all’atto di stipula del contratto, l’attestazione dell’effettiva utilità per l’Amministrazione del ricorso a professionisti esterni, la quantificazione dell’ammontare della spesa prevista per l’esercizio finanziario in corso e per i due esercizi successivi, e la relativa copertura finanziaria con l’indicazione del capitolo di bilancio.
4. Gli atti di impegno e di liquidazione delle somme di cui ai predetti incarichi devono attestare il rispetto della riduzione complessiva di cui al presente articolo nonché il valore degli incarichi già attribuiti.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano:
a) al conferimento degli incarichi afferenti alle attività indicate all’art. 6, comma 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
b) per il conferimento di incarichi di assistenza tecnica, funzionali all’attuazione della programmazione regionale unitaria ed interamente finanziati nell’ambito della medesima.
6. L’affidamento di incarichi di cui al comma 1, in assenza dei presupposti di cui al presente articolo, costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
7. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dai commi precedenti costituisce, altresì, elemento negativo di valutazione annuale dei dirigenti.
8. Le strutture regionali inviano semestralmente al Dipartimento «Presidenza» e al Dipartimento «Controlli», nel rispetto delle rispettive competenze, una relazione sugli incarichi affidati e sull’andamento delle spese in argomento.


Art. 4
(Riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza)


1. A decorrere dall’anno 2013, le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza devono essere ridotte dell’80 per cento della medesima spesa impegnata nell’anno 2009.
2. Gli atti di impegno e di liquidazione delle somme di cui al presente articolo devono attestare il rispetto della riduzione di cui al comma 1.
3. Le spese di pubblicità legale delle leggi, dei regolamenti regionali e di tutti gli atti della Regione sono determinate esclusivamente in funzione della pubblicazione in formato digitale del Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011, n. 11, e non possono comunque superare il 20 per cento dello stanziamento previsto nell’anno 2009.
4. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate nei precedenti commi determina responsabilità erariale e costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei dirigenti.
5. Le strutture regionali inviano semestralmente al Dipartimento «Presidenza» e al Dipartimento «Controlli», una relazione sull’andamento delle spese in argomento.


Art. 5
(Divieto di spese per sponsorizzazioni)


1. A decorrere dall’anno 2013 non possono essere effettuate spese per sponsorizzazioni.
2. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dal comma precedente determina responsabilità erariale e costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei dirigenti.
3. Ai fini del controllo delle prescrizioni di cui al presente articolo, le strutture regionali inviano, semestralmente, al Dipartimento «Presidenza» e al Dipartimento «Controlli», un’attestazione circa il rispetto del divieto in argomento.


Art. 6
(Limiti all’acquisto di mobili, arredi e autovetture)


1. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014, le spese per l’acquisto di mobili e arredi devono essere ridotte dell’80 per cento rispetto a quelle dell’anno 2011.
2. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, non possono essere acquistate autovetture né possono essere stipulati contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture.
3. Gli atti di impegno e di liquidazione delle somme di cui al presente articolo devono attestare il rispetto della riduzione di cui ai commi 1 e 2.
4. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
5. Le strutture regionali inviano semestralmente al Dipartimento «Presidenza» e al Dipartimento «Organizzazione e Personale», una relazione sull’andamento delle spese in argomento.


Art. 7
(Limiti alle spese per gestione autovetture)


1. Le spese per la manutenzione, il noleggio e la gestione di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi, devono essere ridotte dell’80 per cento rispetto alle medesime spese dell’anno 2009. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti di durata pluriennale già in essere.
2. Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione si applica l’articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Gli atti di impegno e di liquidazione delle somme di cui al presente articolo devono attestare il rispetto della riduzione di cui al comma 1.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.
5. Le disposizioni dei commi da 1 a 4 non si applicano per gli acquisti effettuati per i servizi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza.
6. Le strutture regionali inviano semestralmente al Dipartimento «Presidenza» e al Dipartimento «Organizzazione e Personale», una relazione sull’andamento delle spese in argomento.


Art. 8
(Riduzione dei costi per locazioni passive e disposizioni per l’impiego razionale dei beni regionali)


1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e allo scopo di ottemperare alle prescrizioni contenute all’articolo 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ferme restando le altre misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, e fatto salvo quanto disposto dallo stesso art. 3 in tema di indici Istat e di diritto di recesso del locatore, i canoni di locazione relativi ai contratti di locazione passiva aventi ad oggetto immobili a uso istituzionale stipulati dalle Amministrazioni regionali sono ridotti, a decorrere dal 1o gennaio 2015, della misura del 15 per cento di quanto corrisposto nell’anno 2012.
2. A decorrere dalla data dell’entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la riduzione di cui al comma precedente, si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data dell’entrata in vigore del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Gli atti di impegno e liquidazione delle somme di cui al presente comma devono contenere le attestazioni di riduzione dei canoni di locazione.
3. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni: a) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, per il periodo di durata del contratto di locazione; b) permanenza delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione, nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti. La condizione di cui al punto a) del presente comma deve essere attestata dal competente settore del Dipartimento «Bilancio e Patrimonio». La condizione di cui al punto b) del presente comma deve essere attestata dal competente Settore del Dipartimento «Organizzazione e Personale». Gli atti di impegno e/o di liquidazione delle somme di cui al presente comma devono contenere le attestazioni di cui alla lettera b) ed essere corredate dall’attestazione di cui alla lettera a). In mancanza delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del presente comma, i contratti di locazione sono risolti di diritto alla scadenza nei modi e nei tempi ivi pattuiti.
4. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, l’eventuale prosecuzione nell’utilizzo dopo la scadenza degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza, deve essere autorizzata dall’organo di vertice dell’Amministrazione regionale e l’autorizzazione deve essere trasmessa all’Agenzia del Demanio per la verifica della convenienza tecnica ed economica.
5. A partire dall’anno 2013 non possono essere stipulati contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, effettuati ai sensi di cui al comma 3, ovvero che la locazione sia stipulata per acquisire: a) a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi; b) per continuare ad avere la disponibilità di immobili alienati. Gli atti di impegno e/o liquidazione delle somme per nuovi contratti di locazione passiva devono contenere l’attestazione delle condizioni di cui al presente comma.
6. L’amministrazione regionale, con apposito Piano da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, deve individuare soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose e rispettose delle condizioni contenute nei precedenti commi.
7. L’ottimizzazione degli spazi ad uso ufficio è perseguita rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ai parametri di riferimento di cui all’art. 3, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
8. Entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale deve approvare il Piano di razionalizzazione degli spazi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. Una quota parte pari al 15 per cento dei risparmi di spesa conseguiti all’esito della razionalizzazione degli spazi sarà utilizzata, in sede di predisposizione del bilancio di previsione per l’anno successivo a quello in cui è stata verificata e accertata la sussistenza dei risparmi di spesa medesimi, alla realizzazione di progetti di miglioramento della qualità dell’ambiente di lavoro e di miglioramento del benessere organizzativo, purché inseriti nell’ambito dei piani di razionalizzazione. La sussistenza dei risparmi di spesa conseguiti all’esito della razionalizzazione degli spazi dovrà risultare da idonei atti predisposti dal Dipartimento «Organizzazione e Personale» di concerto con il Dipartimento «Bilancio e Patrimonio». Nella predisposizione dei piani di ottimizzazione e razionalizzazione degli spazi dovranno in ogni caso essere tenute in considerazione le vigenti disposizioni sulla riduzione degli assetti organizzativi, ivi comprese quelle recate dalla presente legge.
10. Al fine del completamento del processo di razionalizzazione e ottimizzazione dell’utilizzo, a qualunque titolo, degli spazi destinati all’archiviazione della documentazione cartacea, entro il 31 dicembre di ogni anno, ciascuna struttura regionale effettua lo scarto degli atti di archivio.
11. I Dipartimenti regionali, devono comunicare, entro 30 giorni dall’effettuazione delle procedure di cui al comma precedente, al Dipartimento «Organizzazione e Personale» e al Dipartimento «Bilancio e Patrimonio», gli spazi ad uso archivio resisi liberi all’esito della procedura di cui sopra, per consentire di avviare ove possibile, un processo di riunificazione, in poli logistici allo scopo destinati, degli archivi di deposito dell’Amministrazione regionale.
12. Nell’ambito delle misure finalizzate al contenimento della spesa, il competente Dipartimento «Bilancio e Patrimonio» comunica all’Agenzia del demanio, entro, e non oltre, il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o porzioni di essi di proprietà dei medesimi, al fine di consentire la verifica della idoneità e funzionalità dei beni ad essere utilizzati in locazione passiva dalle Amministrazioni statali per le proprie finalità istituzionali.
13. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dai commi precedenti costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei Dirigenti regionali coinvolti.
14. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si applicano, ove compatibili, le disposizioni contenute nell’articolo 3 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.


Art. 9
(Contenimento delle spese di funzionamento della Regione)


1. Ai fini del contenimento delle spesa di funzionamento delle proprie strutture e nell’ottica della spending review, l’amministrazione regionale, anche con apposito piano triennale e azionando le modalità di acquisto previste nel decreto legge 7 maggio 2012 n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 e dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, consegue un risparmio netto di almeno il 20 per cento rispetto alla spesa realizzata nell’anno 2011, attraverso l’individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione delle spese per:
a) manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali. In ogni caso le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dall’amministrazione regionale non possono essere superiori alla misura del 2 per cento del valore dell’immobile utilizzato;
b) la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici regionali;
c) i canoni e le utenze per la telefonia, la luce, l’acqua, il gas e gli altri servizi;
d) la manutenzione di mobili, l’acquisto e la manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
e) l’acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
f) l’acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni;
g) pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
h) le spese postali e telegrafiche.
2. A decorrere dall’anno 2013, le spese per missioni sono ridotte del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell’anno 2009.
3. Gli atti di impegno e di liquidazione delle somme di cui ai precedenti commi devono attestare il rispetto della riduzione.
4. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dai commi precedenti determina responsabilità erariale e costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei Dirigenti.
5. Le strutture regionali inviano semestralmente, al Dipartimento «Presidenza» e al Dipartimento «Organizzazione e Personale», una relazione sull’andamento delle spese in argomento.


Art. 10
(Altri interventi di razionalizzazione degli apparati amministrativi)


1. Al fine di adempiere alle disposizioni di principio contenute all’art. 6, comma 4, del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il dipendente dell’amministrazione regionale, nei casi stabiliti dalla legge e quando ne sia autorizzato dagli Organi competenti, può partecipare all’amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti partecipati dalla Regione, o comunque ai quali questa contribuisca, nonché in quelli che siano concessionari dell’amministrazione regionale o che siano sottoposti alla vigilanza di questa. Nei casi di rilascio dell’autorizzazione, l’incarico si intende svolto nell’interesse dell’amministrazione regionale ed i compensi dovuti dalla società o dall’ente sono corrisposti direttamente alla predetta amministrazione per confluire nelle risorse destinate al trattamento accessorio della dirigenza o del personale dipendente. La disposizione di cui al presente comma si applica anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
2. In materia di trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con l’amministrazione regionale, si applicano le disposizioni contenute nell’art. 23ter del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214.


Art. 11
(Interventi per la riduzione del fabbisogno determinato dalla legislazione vigente)


1. Al fine di razionalizzare ed ottimizzare le spese a carico del bilancio regionale, superando il criterio della spesa storica, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il 30 giugno 2013, un programma di riqualificazione nel suo insieme della spesa regionale determinata dalla legislazione vigente, che si pone l’obiettivo di individuare quelle disposizioni di legge che hanno ormai esaurito la loro funzione sociale o che, valutata la loro utilità o ricaduta in termini di valore aggiunto, non sono più compatibili con l’attuale quadro di finanza pubblica.
2. L’attività di cui al comma 1, che deve comportare una riduzione complessiva del fabbisogno di spesa che ricade sulle risorse autonome regionali di almeno 50.000.000,00 di euro a regime, è improntata ai seguenti criteri:
a) riorganizzazione delle leggi regionali di spesa da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, tenendo conto dei contenuti e delle specificità di ciascuna di esse;
b) valutazione delle spese degli enti a partecipazione regionale e degli organismi che gravano, in tutto o in parte, sul bilancio regionale;
c) analisi e valutazione delle piante organiche della Giunta regionale, degli enti strumentali e delle società e consorzi a partecipazione regionale, con l’obiettivo di ridurre i costi del personale e di funzionamento;
d) individuazione e realizzazione di buone pratiche, sia in termini di semplificazione delle procedure amministrative e di riduzioni dei tempi, sia in termini di risparmi per il bilancio regionale, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie e la costante azione di benchmarking con altre regioni.


TITOLO II
Razionalizzazione delle Spese degli Enti Subregionali e delle Società Partecipate


Art. 12
(Disposizioni in materia di società partecipate e di Enti subregionali)


1. La realizzazione della riduzione degli oneri finanziari degli Enti subregionali, per come indicato all’art. 9, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è garantita dalla riduzione del 20 per cento dei trasferimenti regionali agli Enti strumentali, nonché dalle riduzioni di spesa disciplinate nel presente Titolo.


Art. 13
(Norme di contenimento della spesa per gli enti sub-regionali)


1. Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, provvedono secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all’adeguamento dei rispettivi statuti, al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di amministrazione, di indirizzo e di vigilanza, siano costituiti in forma monocratica.
2. Gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, provvedono secondo le modalità contenute nelle vigenti disposizioni normative, all’adeguamento dei rispettivi statuti al fine di assicurare che, a partire dal primo rinnovo, gli Organi di controllo siano costituiti in forma monocratica, da un revisore effettivo ed uno supplente.
3. Dall’attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi deve conseguire una riduzione delle spese pari o superiore al 60 per cento rispetto alle medesime spese afferenti all’esercizio 2011. Tale risparmio deve essere assicurato con l’eventuale abbattimento dei compensi, dei gettoni, delle indennità, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate. Gli importi spettanti agli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo, si intendono omnicomprensive anche dei rimborsi spese.
4. Il compenso dei componenti supplenti degli organi di controllo è consentito esclusivamente in caso di sostituzione di un sindaco effettivo, in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo.
5. Nel caso in cui la partecipazione ai comitati, alle commissioni, ad altri Organi collegiali non sia onorifica, i compensi, i gettoni, le indennità, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, di consigli di amministrazione e ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, nominati negli enti sub-regionali, negli Istituti, nelle Agenzie, nelle Aziende, nelle Fondazioni, negli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato nonché gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38, sono automaticamente ridotti del 20 per cento rispetto al valore attuale. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Le somme di cui al presente comma si intendono omnicomprensive del rimborso spese.
6. Il compenso stabilito per i componenti degli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione in conformità all’articolo 3 del DPCM del 23 marzo 2012. Sono fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti inferiori a quello previsto al presente comma.
7. La disposizione di cui al comma 5 non si applica ai compensi previsti per il Collegio di revisori degli enti sub-regionali i cui emolumenti e compensi sono stati ridotti dall’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22.
8. Ai fini della verifica e della rendicontazione delle attività di controllo, nonché del raggiungimento degli obiettivi assegnati, gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, si avvalgono dell’Organismo regionale Indipendente di Valutazione (OIV) della performance della Regione Calabria, istituito ai sensi dell’art. 11, comma 1, della legge regionale 3 febbraio 2012 n. 3.
9. A partire dal primo rinnovo gli Organismi indipendenti di Valutazione (OIV), costituiti presso enti e soggetti, di cui al precedente comma 1, in data antecedente a quella di vigenza della presente norma, sono sciolti e le relative competenze sono immediatamente trasferite all’OIV regionale.
10. Allo scopo di ottemperare alle disposizioni statali in tema di «spending review», e fermo restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle disposizioni vigenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge gli Enti strumentali, gli Istituti, le Agenzie, le Aziende, le Fondazioni, gli altri enti dipendenti, ausiliari o vigilati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, gli enti di cui alla legge regionale 24 dicembre 2001 n. 38 e la Commissione regionale per l’emersione del lavoro irregolare, sono tenuti al rispetto delle seguenti disposizioni:
a) la spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d’opera professionale a soggetti esterni deve essere ridotta dell’80 per cento rispetto a quella sostenuta nell’anno 2009. Alla presente disposizione si applicano le esclusioni di cui all’art. 3, comma 5, della presente legge;
b) nel rispetto dei limiti di cui alla precedente lettera a), possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;
c) non è ammesso il rinnovo dei contratti di cui all’articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;
d) possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009;
e) le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza devono essere ridotte dell’80 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell’anno 2009;
f) le spese per missioni devono essere ridotte del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell’anno 2009;
g) la spesa per l’attività di formazione deve essere ridotta del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell’anno 2009;
h) le spese per la manutenzione, il noleggio e la gestione di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi, devono essere ridotte dell’80 per cento rispetto alle medesime spese dell’anno 2009. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione si applica l’articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
i) sino al 31 dicembre 2014, non è possibile acquistare autovetture né stipulare contratti di leasing aventi ad oggetto autovetture;
j) negli anni 2013 e 2014 non possono essere effettuate spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto di mobili e arredi;
k) per quanto non disciplinato nelle precedenti lettere h) e i), si applica l’articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
l) in attuazione dell’art. 3 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, i canoni dei contratti di locazione passiva sono ridotti nella misura del 15 per cento a partire dall’1 gennaio 2015. A decorrere dalla data dell’entrata in vigore della presente legge la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. Analoga riduzione si applica anche agli utilizzi in essere in assenza di titolo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il rinnovo del rapporto di locazione è consentito solo in presenza e coesistenza delle seguenti condizioni:
1) disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, per il periodo di durata del contratto di locazione;
2) permanenza delle esigenze allocative in relazione ai fabbisogni espressi agli esiti dei piani di razionalizzazione nonché di quelli di riorganizzazione ed accorpamento delle strutture previste dalle norme vigenti;
3) in mancanza delle condizioni di cui ai precedenti punti 1) e 2), si attuano le disposizioni contenute al primo periodo dell’art. 3, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Pur in presenza delle risorse finanziarie necessarie per il pagamento dei canoni, degli oneri e dei costi d’uso, l’eventuale prosecuzione nell’utilizzo dopo la scadenza degli immobili già condotti in locazione, per i quali la proprietà ha esercitato il diritto di recesso alla scadenza, deve essere autorizzata dal competente organo di vertice e l’autorizzazione deve essere trasmessa al Dipartimento vigilante e al Dipartimento «Controlli»;
m) a partire dall’anno 2013 non si possono stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, ovvero la locazione sia stipulata per acquisire:
1) a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi;
2) per continuare ad avere la disponibilità di immobili alienati;
n) predisposizione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, di idoneo provvedimento, asseverato dagli Organi di controllo, relativo alla ricognizione dei contratti di locazione in essere con specifica indicazione di tutte le informazioni economiche e giuridiche di detti contratti, delle dimensioni degli immobili in locazione e dell’individuazione dei dipendenti ubicati in ciascun immobile;
o) predisposizione, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge di apposito Piano asseverato dagli Organi di controllo, contenente soluzioni allocative alternative economicamente più vantaggiose e rispettose delle condizioni contenute nei precedenti commi;
p) ridurre del 20 per cento, rispetto all’anno 2009:
1) le spese per la manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali. In ogni caso le ordinaria e straordinaria degli immobili non possono essere superiori alla misura del 2 per cento del valore dell’immobile stesso;
2) le spese per la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
3) le spese per i canoni e le utenze per la telefonia, la luce, l’acqua, il gas, e gli altri servizi;
4) le spese per la manutenzione di mobili, l’acquisto e la manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
5) le spese per l’acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
6) le spese per l’acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni;
7) le spese per la pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
8) le spese postali e telegrafiche. 11. Al fine di consentire il rispetto delle prescrizioni di cui ai commi precedenti, gli Enti sub-regionali di cui al presente articolo adottano un apposito provvedimento che, tenendo conto anche delle prescrizioni di cui alla pregressa normativa in materia, quantifichi il limite di spesa per l’anno 2013.
12. Gli Enti indicati nel presente articolo trasmettono il detto provvedimento, munito del visto di asseverazione dei rispettivi organi di controllo, entro cinque giorni dall’adozione, al Dipartimento «Controlli» e al Dipartimento regionale vigilante. Quest’ultimo, in caso di inottemperanza, segnalerà all’Organo competente la necessità di provvedere alla nomina di un commissario «ad acta», con oneri a carico del funzionario o dirigente inadempienti, fatte salve le eventuali ulteriori responsabilità.
13. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsti dal presente articolo, può costituire causa di revoca automatica nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati negli Enti indicati nel presente articolo.
14. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa, contabile e disciplinare dei dirigenti.


Art. 14
(Razionalizzazione degli organi degli Enti Parco Modifiche alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10)


1. Alle legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 «Norme in materia di aree protette» sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
A) l’art. 12 è così sostituito:


«Art. 12
1. L’Ente Parco regionale ha personalità di diritto pubblico, sede legale ed amministrativa nel territorio del parco regionale ed è sottoposto alla vigilanza della Regione Calabria. Sono organi dell’Ente Parco regionale:
a) il Presidente;
b) la Comunità del parco;
c) il revisore unico.
2. Gli organi dell’Ente Parco regionale durano in carica cinque anni ed i membri possono essere confermati una sola volta».
B) l’art. 13 è così sostituito


«Art. 13
1. Il Presidente dell’Ente Parco regionale è nominato con decreto dal Presidente della Giunta regionale. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente parco, ne coordina l’attività e la gestione. Al Presidente dell’Ente Parco regionale sono attribuiti i poteri di cui all’art. 29 della legge n. 394/91.
2. Il Presidente dell’Ente Parco regionale non può esercitare attività che non consentano la presenza costante nella gestione dell’Ente. L’ufficio di Presidente è incompatibile con quello di Parlamentare Europeo o Nazionale, Consigliere regionale, provinciale, comunale, di Comunità montana, nonché con quello di Sindaco o Assessore comunale, Presidente o assessore provinciale, Presidente o assessore della Comunità montana. Lo Statuto può regolamentare ulteriormente l’espletamento delle funzioni inerenti l’incarico.
3. Il Presidente coordina l’attività e la gestione dell’Ente Parco, decidendo in merito a tutte le questioni generali riguardanti, in particolare:
a) adotta i bilanci e, sentito il Comitato Tecnico Scientifico regionale per le aree protette, li invia ai fini dell’approvazione alla Giunta regionale;
b) definisce i criteri ed adotta il piano per il Parco;
c) adotta il piano pluriennale economico e sociale predisposto dalla Comunità del Parco;
d) delibera, sentita la Comunità del Parco, lo statuto dell’Ente Parco;
e) delibera il censimento delle specie botaniche e faunistiche con particolare attenzione a quelle rare ed endemiche presenti nell’area protetta».
C) l’articolo 14 è soppresso;
D) l’articolo 15, comma 4, è così modificato:
«4. il Revisore unico, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell’Ente Parco, ne riferisce immediatamente alla Giunta regionale. Ha diritto di accesso agli atti e documenti dell’Ente Parco»;
E) l’articolo 16, comma 2, lett. e), è così modificato:
«e) su altre questioni richieste dal Presidente dell’Ente Parco»;
F) all’articolo 16, comma 3, le parole «Consiglio Direttivo» sono sostituite dalla parola «Presidente»;
G) all’articolo 16 è introdotto il seguente comma:
«11. La partecipazione alla Comunità del parco è onorifica e non può dare luogo a rimborso spese»;
H) all’articolo 17, comma 2, le parole «Consiglio Direttivo» sono sostituite dalla parola «Presidente»;
I) all’articolo 18, comma 3, le parole «Consiglio Direttivo» sono sostituite dalla parola «Presidente»;
L) all’articolo 18, comma 4, le parole «Consiglio Direttivo» sono sostituite dalla parola «Presidente»;
M) all’articolo 21, comma 5, le parole «Consiglio Direttivo» sono sostituite dalla parola «Presidente»;
N) all’articolo 21, comma 6, le parole «Consiglio Direttivo» sono sostituite dalla parola «Presidente»;
O) all’articolo 23, comma 4, le parole «Consiglio Direttivo» sono sostituite dalla parola «Presidente»;
P) all’articolo 31 bis, comma 1, è eliminata la frase «indetta dal Consiglio»;
Q) all’articolo 31 bis, comma 4, le parole «alle delibere del Consiglio direttivo» sono sostituite dalle parole «alle determinazioni del Presidente»;
R) l’articolo 36, comma 1, lett. c), è così sostituito:
«c) esercita il controllo di legittimità e di merito sugli atti adottati dal Presidente, limitatamente alle deliberazioni relative alla dotazione organica ed alla strutturazione organizzativa»;
S) all’articolo 37, comma 2, sono eliminate le seguenti parole «lo scioglimento del Consiglio direttivo e».


Art. 15
(Norme di contenimento della spesa per le società «in house» e per le società controllate direttamente o indirettamente)


1. Fermo restando quanto previsto in materia di controllo analogo per le società «in house providing» e fatte salve le pregresse misure in tema di contenimento delle spese, l’amministrazione regionale, esercita i poteri del socio previsti dalla normativa vigente al fine di ottenere che le società «in house providing» e le società controllate, direttamente o indirettamente, dalla Regione, anche attraverso modifiche statutarie, ottemperino alle seguenti disposizioni:
a) gli Organi di amministrazione, di indirizzo e di vigilanza, a partire dal primo rinnovo devono essere costituiti in forma monocratica, ad eccezione degli Organi di amministrazione e di indirizzo di Fincalabra;
b) nei casi previsti dall’art. 2477 c.c. e a partire dal primo rinnovo, gli Organi di controllo devono essere costituiti in forma monocratica;
c) nei casi in cui, secondo le vigenti disposizioni, sia obbligatoria la presenza di Organi di controllo collegiali, a partire dal primo rinnovo, il numero dei componenti non può essere superiore a tre, e l’importo spettante a ciascuno dei componenti deve essere ridotto del 60 per cento rispetto a quello stabilito per l’esercizio 2012. Il compenso dei componenti supplenti dell’Organo di controllo è consentito solo in caso di sostituzione di un componente effettivo in misura corrispondente alla durata della sostituzione stessa, e previa decurtazione della medesima somma al componente effettivo;
d) dall’attuazione delle disposizioni contenute nei precedenti commi deve discendere una riduzione delle spese pari o superiore al 60 per cento delle medesime spese afferenti all’esercizio 2011. Tale contrazione sarà assicurata con l’eventuale abbattimento dei compensi, dei gettoni, delle indennità, delle retribuzioni o delle altre utilità comunque denominate. Gli importi spettanti agli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo, si intendono omnicomprensive anche dei rimborsi spese;
e) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i compensi, gettoni, le indennità, le retribuzioni o altre utilità comunque denominate, corrisposti agli Organi di amministrazione, indirizzo, vigilanza e controllo, sono automaticamente ridotti del 20 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 novembre 2012 o, se inferiore, alla data del 30 aprile 2010 e, in ogni caso non possono essere cumulativamente superiori al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione in conformità all’articolo 3 del DPCM del 23 marzo 2012. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio. Le somme di cui alla presente lettera si intendono omnicomprensive anche del rimborso spese;
f) sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono, per i compensi, limiti inferiori a quello previsto dalla precedente lettera e);
g) alle società di cui al comma 1, fermo restando la necessità di adeguare le eventuali politiche delle assunzioni alle disposizioni previste dall’art. 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per come disposto dall’art. 4, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sino al 31 dicembre 2015, si applicano le disposizioni limitative delle assunzioni previste per l’amministrazione regionale. Salva comunque l’applicazione delle misure di contenimento di cui al precedente periodo, se più restrittiva continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 2, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
h) a decorrere dall’anno 2013 e sino al 31 dicembre 2014 le società di cui al comma 1 devono dare applicazione al comma 11 dell’art. 4 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
i) fermo restando la misura di contenimento della spesa contenuta nella precedente lettera h) del presente articolo, e per come disposto dall’articolo 23-bis, comma 5-ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, il trattamento economico annuo onnicomprensivo dei dipendenti delle società di cui al presente articolo non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente;
j) la spesa per il personale a tempo determinato, per co.co.co. o co.co.pro., deve essere pari al 50 per cento rispetto a quelle sostenute nell’anno 2009;
k) la spesa annua per incarichi di studio, di consulenza e prestazione d’opera professionale a soggetti esterni deve essere ridotta dell’80 per cento rispetto a quella sostenuta nell’anno 2009;
l) nel rispetto dei limiti di cui alla lettera k), possono essere conferiti incarichi di consulenza in materia informatica solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati, in cui occorra provvedere alla soluzione di problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici;
m) devono essere rispettate le disposizioni di cui all’articolo 7, commi 6 e 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di presupposti, limiti ed obblighi di trasparenza nel conferimento degli incarichi;
n) le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza devono essere ridotte dell’80 per cento della medesima spesa impegnata nell’anno 2009;
o) non è ammesso il rinnovo dei contratti di cui all’articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico;
p) le spese per missioni devono essere ridotte dell’80 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell’anno 2009;
q) la spesa per attività di formazione deve essere ridotta del 50 per cento rispetto alla medesima spesa impegnata nell’anno 2009;
r) le spese per la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di buoni taxi, devono essere ridotte del 90 per cento rispetto alle medesime spese dell’anno 2009. Il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica, ove compatibile, nei casi previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legge 95/2012 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135. Per quanto non disciplinato dalla presente disposizione, si applica l’articolo 5, comma 2, del decreto legge 95/2012 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
s) sino al 31 dicembre 2014, non si possono acquistare autovetture né si possono stipulare contratti di leasing aventi per oggetto autovetture;
t) negli anni 2013 e 2014 non possono essere effettuare spese di ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto di mobili e arredi;
u) le disposizioni di cui alle precedenti lettere q) e r) non si applicano nei casi previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legge n. 95/2012 convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135. Per quanto non disciplinato nelle precedenti lettere q) e r), si applica l’articolo 5, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;
v) in materia di trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva emolumenti o retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo, si applicano le disposizioni contenute nell’articolo 23ter del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214;
w) deve essere disposta l’attuazione delle misure di contenimento in tema di contratti di locazione indicate all’articolo 8 della presente legge. Le misure e i Piani di contenimento adottati devono essere tempestivamente comunicati ai Dipartimenti che esercitano la vigilanza e al Dipartimento «Controlli»;
x) è obbligatorio ridurre del 20 per cento, rispetto all’anno 2009:
1) i costi per manutenzione, riparazione, adattamento e gestione dei locali. In ogni caso le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dall’amministrazione regionale non possono essere superiori alla misura del 2 per cento del valore dell’immobile utilizzato;
2) gli eventuali costi per la vigilanza diurna e notturna dei locali adibiti ad uffici;
3) i costi per canoni e utenze per la telefonia, la luce, l’acqua il gas e gli altri servizi;
4) i costi di manutenzione di mobili, l’acquisto e la manutenzione di macchine e attrezzature varie non informatiche per il funzionamento degli uffici;
5) i costi per l’acquisto di stampati, registri, cancelleria e materiale vario per gli uffici;
6) i costi per l’acquisto di libri, riviste, giornali, ed altre pubblicazioni;
7) i costi per la pubblicazione di studi, ricerche, manifesti ed altri documenti;
8) le spese postali e telegrafiche.
2. Per quanto non disposto diversamente dal presente articolo si attuano le disposizioni contenute all’articolo 4 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. Il mancato ed ingiustificato raggiungimento degli obiettivi di contenimento della spesa previsto dal presente articolo è valutato ai fini della revoca nei confronti dei soggetti a qualunque titolo nominati nelle Società di cui al presente articolo.
4. Le società di cui al comma 1, semestralmente, trasmettono al Dipartimento regionale vigilante e al «Dipartimento Controlli», una relazione, asseverata dai rispettivi organi di controllo, attestante l’attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.


Art. 16
(Riduzione dei compensi per spese generali spettanti ai Consorzi di bonifica e all’Afor)


1. Il compenso a titolo di spese generali spettante ai Consorzi di Bonifica ed all’Afor, per gli interventi di cui all’art. 2 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, stabilito con l’art. 28 della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 è rideterminato per come indicato nei successivi commi del presente articolo.
2. A decorrere dall’1 gennaio 2013 il compenso a titolo di spese generali spettante ai Consorzi di Bonifica ed all’Afor, per gli interventi di cui all’art. 2 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, non può superare l’aliquota del 6 per cento del relativo costo per i Consorzi di Bonifica e del 4 per cento del relativo costo per l’Afor.
3. A decorrere dall’1 gennaio 2014 il compenso a titolo di spese generali spettanti ai Consorzi di Bonifica ed all’Afor, per gli interventi di cui all’art. 2 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20, non può superare l’aliquota del 3,5 per cento del relativo costo sia per i Consorzi di Bonifica che per l’Afor.
4. Per gli interventi in corso di rendicontazione afferenti l’esercizio finanziario 2012, il compenso a titolo di spese generali spettanti ai Consorzi di Bonifica e all’Afor, non può superare l’aliquota dell’8 per cento del relativo costo per i Consorzi di Bonifica e del 5 per cento del relativo costo per l’Afor.
5. Dalla data dell’1 gennaio 2012 non si applicano le disposizioni previste dall’art. 28, commi 7 e 8, della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7.
6. Per le attività analoghe svolte dal Parco Regionale delle Serre si applicano le medesime percentuali stabilite per l’Afor.


Art. 17
(Consorzi di bonifica)


1. Entro quarantacinque giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione contenente un’analisi dettagliata sul grado di rispondenza ai criteri di funzionalità operativa e di economicità gestionale delle attività e del funzionamento dei Consorzi di bonifica, di cui alla legge regionale 23 luglio 2003, n. 11. La relazione provvede, altresì, a formulare un’ipotesi di dimensionamento gestionale improntato a criteri di efficienza ed economicità, in direzione di una riduzione degli oneri finanziari non inferiore al 20 per cento.


Art. 18
(Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9)


1. All’articolo 4 della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole «ed un Vice Commissario con funzioni vicarie» sono soppresse;
b) al comma 5, dopo le parole «Gli organi statutari» sono aggiunte le parole «il direttore generale e i vice direttori generali».


TITOLO III
Disposizioni in materia di entrate e tributi regionali


Art. 19
(Addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica)


1. A norma dell’art. 2 comma 2, della legge 16 maggio 1970, n. 281, e dell’art. 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, a decorrere dall’1 gennaio 2013 l’addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica, esclusivamente in caso di uso irriguo per le piccole derivazioni (canone idrico), è rideterminata nella misura del 300 per cento dell’ammontare del canone annuo.


Art. 20
(Ammontare della tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale)


1. Il comma 5 dell’articolo 37 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 16, istitutivo della tassa per l’abilitazione all’esercizio delle professioni, è sostituito dal seguente:
«5. La tassa prevista dall’art. 190 del T.U. sull’istruzione superiore approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 a carico di coloro che conseguono l’abilitazione all’esercizio professionale, con la presente legge, diviene tributo proprio della Regione Calabria, a norma dell’art. 121 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. L’ammontare della tassa, a decorrere dal 2013, è fissato in euro 103,29, e viene corrisposta per una sola volta mediante versamento da effettuare con apposito bollettino postale riportante l’indicazione della causale e dell’anno di riferimento».


Art. 21
(Requisiti per il rilascio e il rinnovo di provvedimenti a carattere concessorio)


1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, l’esatto adempimento degli obblighi tributari nei confronti della Regione Calabria nel triennio antecedente le istanze di rilascio e rinnovo dei provvedimenti di cui al presente articolo, costituisce requisito indispensabile per il rilascio ed il rinnovo delle seguenti concessioni regionali:
a) concessioni regionali relative ad attività produttive;
b) concessioni per le grandi derivazioni di acque pubbliche;
c) concessioni demaniali marittime;
d) concessioni demaniali idriche;
e) concessioni per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche regionali;
f) concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del patrimonio indisponibile dello Stato individuati dall’art. 826, comma 2, del codice civile (foreste, miniere, cave, torbiere, ecc.);
g) autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (decreto legislativo 29/12/2003, n. 387).
2. I soggetti interessati dovranno produrre agli enti preposti, in sede di istanza di rilascio o di rinnovo della concessione, autodichiarazione ai sensi della vigente normativa attestante l’esatto adempimento degli obblighi tributari nei confronti della Regione Calabria nel triennio precedente l’anno di presentazione dell’istanza di concessione.
3. Gli uffici preposti al rilascio delle concessioni dovranno verificare la veridicità di tale dichiarazione, richiedendo apposita certificazione a mezzo posta elettronica certificata ai rispettivi settori di competenza della Regione Calabria.
4. L’istanza di certificazione dovrà contenere i seguenti dati minimi:
a) nome e cognome persona fisica/denominazione persona giuridica;
b) residenza persona fisica/sede legale persona giuridica;
c) codice fiscale/partita I.V.A.;
d) motivo della richiesta.


Art. 22
(Valorizzazione della correttezza fiscale/contributiva nei bandi regionali e nei provvedimenti di riconoscimento di benefici)


1. A decorrere dall’1 gennaio 2013, nei bandi regionali, a qualsiasi titolo emessi, dovrà essere inserita tra i requisiti di partecipazione richiesti apposita dichiarazione relativa alla correttezza fiscale/contributiva da parte dei soggetti partecipanti.
2. I soggetti interessati dovranno produrre, in sede di istanza di partecipazione, specifica dichiarazione ai sensi della vigente normativa attestante l’esatto adempimento degli obblighi tributari nei confronti della Regione Calabria per il triennio precedente l’anno di presentazione dell’istanza.
3. A decorrere dalla medesima data sono esclusi dal riconoscimento di benefici, a qualsiasi titolo erogati dalla Regione Calabria, i soggetti recidivi nell’accertamento di irregolarità fiscali che non abbiano proceduto a sanare o ad avviare le procedure per regolarizzare l’inadempienza. La recidiva è individuata ai sensi dell’articolo 3, comma 11, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, e l’assenza della stessa dovrà essere certificata dai rispettivi settori di competenza della Regione Calabria con le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 21.


Art. 23
(Affidamento della gestione dei tributi regionali)


1. Nel rispetto della propria autonomia organizzativa e gestionale nella riscossione dei tributi, la Regione Calabria può definire con specifico atto convenzionale, da sottoscrivere con l’Agenzia delle Entrate, l’affidamento all’Agenzia stessa delle attività di recupero sull’evasione dei tributi regionali propri e derivati.


Art. 24
(Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47)


1. L’articolo 17 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47 è sostituito dal seguente:
«Art. 17 (Istituzione dell’Imposta Regionale sulle Emissioni Sonore degli Aeromobili IRESA)


1. È istituita a decorrere dall’1 gennaio 2013 l’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA), che rappresenta un tributo avente come obiettivo la riduzione dell’inquinamento acustico nelle aree adiacenti agli aeroporti.
2. L’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili (IRESA) è dovuta sulla base dell’emissione sonora degli aeromobili civili, come indicata nelle norme sulla certificazione acustica internazionale, in occasione di ogni decollo ed atterraggio a decorrere dall’1 gennaio 2013.
3. L’imposta è dovuta dall’esercente dell’aeromobile come individuato nell’articolo 874 del Codice della navigazione. Ai sensi dell’articolo 876 del Codice della navigazione, in mancanza della dichiarazione di esercente si presume tale il proprietario dell’aeromobile, salvo prova contraria.
4. L’imposta è dovuta nella misura indicata secondo le tabelle B1, B2 e B3 allegate alla presente legge per ogni decollo e per ogni atterraggio effettuato negli aeroporti del territorio regionale con certificazione dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) o da esso direttamente gestiti, in conformità a quanto previsto dal “Regolamento per la costruzione e l’esercizio degli aeroporti” pubblicato in data 27 dicembre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni.
5. L’aliquota d’imposta unitaria non può essere superiore a euro 2,50 per tonnellata.
6. Il soggetto passivo provvede ad effettuare il pagamento delle somme dovute a titolo di IRESA alla Regione entro il mese successivo al trimestre di riferimento.
7. Il pagamento deve essere effettuato a favore della Regione dalla società di gestione aeroportuale, ovvero in mancanza all’ente preposto alla gestione dell’aeroporto o ai fiduciari di cui all’articolo 7 del D.P.R. 15 novembre 1982, n. 1085.
8. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare le modalità di pagamento, di riversamento, di trasmissione e composizioni dei flussi. Nelle more della stipulazione delle Convenzioni si potrà prevedere che la riscossione avvenga sia tramite la Società di gestione aeroportuale sia tramite gli enti preposti alla gestione degli aeroporti (come nel caso di aeroporti gestiti direttamente dall’ENAC). Tali Società o Enti sopra citati, provvedono a:
a) trasmettere al Dipartimento «Bilancio e Patrimonio» della Regione Calabria l’elenco delle società di aeromobili operanti sul territorio, impegnandosi a dare comunicazioni di eventuali variazioni, entro il 31 gennaio di ogni anno;
b) trasmettere con cadenza trimestrale, entro il mese successivo al trimestre di riferimento, i flussi dei dati necessari alla regione per la verifica della corretta applicazione del tributo quali ad esempio parametri, anagrafiche ed estremi dell’evento di decollo/atterraggio (data, ora, tipo velivolo con rumorosità e conseguente classe di rumorosità, riferimento identificativo del volo, vettore);
c) riversare con cadenza trimestrale alla Regione le relative riscossioni, entro il mese successivo al trimestre di riferimento (5 aprile).
9. Sono esenti dall’applicazione dell’imposta:
a) gli aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati (Regio decreto n. 327 del 30 marzo 1942 per come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151);
b) gli aeromobili adibiti al lavoro aereo, di cui all’art. 789 del Codice della Navigazione;
c) gli aeromobili di proprietà o in esercenza alle organizzazioni registrate (OR), alle scuole di addestramento (FTO) e ai centri di addestramento per le abilitazioni (TRTO);
d) gli aeromobili di proprietà o in esercenza all’Aero Club d’Italia, agli Aero Club locali e all’Associazione nazionale paracadutisti d’Italia;
e) gli aeromobili immatricolati a nome dei costruttori e/o in attesa di omologazione con permesso di volo;
f) gli aeromobili esclusivamente destinati all’elisoccorso o all’aviosoccorso;
g) gli aeromobili storici, tali intendendosi quelli che sono stati immatricolati per la prima volta in registri nazionali o esteri, civili o militari, da oltre quaranta anni;
h) gli aeromobili progettati specificamente per uso agricolo ed antincendio, ed adibiti a tali attività;
i) gli aeromobili con peso massimo al decollo (MTOW) non superiore a Kg. 4.500;
j) gli aeromobili ad ala rotante (elicotteri).
10. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge trova applicazione il D.P.R. 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l’accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l’uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile).
11. I termini per effettuare i pagamenti, i riversamenti e gli altri adempimenti in relazione alle somme dovute entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono posticipati alla prima scadenza utile del trimestre cui si riferiscono».


Art. 25
(Modifiche alla legge regionale 21 agosto 2007, n. 18)


1. Il termine di cui al comma 1 dell’art. 27 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 18 e successive modificazioni è prorogato al 31 dicembre 2013.


TITOLO IV
Modifiche ed integrazioni a leggi regionali vigenti


Art. 26
(Modifiche alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8)


1. All’art. 10, comma 3, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8, come sostituito dall’art. 23, lett. b) della legge regionale 12 agosto 2010, n. 22, l’ultimo periodo che va dalle parole «responsabile amministrativo» alla parola «legge» è soppresso.


Art. 27
(Modifiche alla legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)


1. Alla legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 2, comma 3, le parole «30 settembre» sono sostituite dalle parole «31 ottobre»;
b) all’articolo 8, comma 2, le parole «30 settembre» sono sostituite con le parole «31 ottobre».


Art. 28
(Modifiche alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15)


1. Alla legge regionale 13 giugno 2008, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:
A) all’articolo 6:
1) la lettera c) è soppressa;
2) alla lettera d), l’importo di «euro 50.114.485,75» è sostituito dall’importo di «euro 11.650.000,00»;
3) alla lettera e), l’importo di «euro 249.429.729,00» è sostituito dall’importo di «euro 306.591.289,45»;
B) all’articolo 25, per come modificato dalle leggi regionali n. 44/2008, n. 29/2009, n. 58/2009, n. 18/2010, n. 34/2010, n. 18/2011, n. 47/2011 e n. 28/2012, le parole «entro il 31 dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2013».


Art. 29
(Modifiche alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 22)


1. All’art. 26 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 sono aggiunti i seguenti commi:
«3. Al fine di migliorare le caratteristiche di bancabilità degli investimenti ed incentivare l’apporto di capitali privati nelle operazioni di finanza di progetto finalizzate alla costruzione, al completamento, all’ampliamento, alla ristrutturazione ed alla successiva gestione di impianti di depurazione di acque reflue, anche in connessione con le reti fognarie afferenti, è possibile prevedere nelle convenzioni che la bollettazione e riscossione della tariffa competa allo specifico Concessionario. In questi casi, il Concessionario del segmento depurazione o del segmento fognatura-depurazione incasserà dagli utenti serviti l’intera tariffa del Servizio Idrico Integrato, fissata sulla base delle norme vigenti e segnalerà sulle fatture la parte che riscuote in nome e per conto proprio e la parte per la quale agisce in nome proprio, ma per conto dei Gestori degli altri segmenti del SII. Lo stesso Concessionario provvederà al successivo riparto tra i Gestori entro trenta giorni dalla riscossione; la convenzione, sottoposta al controllo della Regione, definirà altresì i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.
4. Le operazioni di cui al comma 3, nelle cui convenzioni sia prevista la bollettazione e riscossione della tariffa da parte del Concessionario, dovranno necessariamente prevedere i seguenti obblighi, a carico del Concessionario:
a) effettuare il censimento delle utenze;
b) costruire il catasto delle utenze;
c) rinnovare integralmente il sistema di misurazione dei consumi finali, attraverso l’installazione di nuovi contatori elettronici che consentano la telelettura;
d) disporre un sistema di fatturazione con periodicità massimo semestrale, tale da rendere meno gravoso il pagamento della tariffa».


Art. 30
(Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47)


1. Al comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 47, le parole «dei fondi inerenti alla programmazione operativa 2007-2013 e» sono soppresse.


Art. 31
(Modifiche alla legge regionale 12 dicembre 2011, n. 43)


1. Il comma 2 dell’art. 2 della legge regionale 12 dicembre 2011, n. 43 «Unioni di Comuni», modificata ed integrata con la legge regionale 6 novembre 2012, n. 53, è così sostituito:
«2. Per la gestione associata obbligatoria dei Comuni imposta dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, non è previsto alcun limite demografico minimo».


2. Il comma 3 dell’art. 2 della legge regionale 12 dicembre 2011, n. 43, «Unioni di Comuni», modificata ed integrata con la legge regionale 6 novembre 2012, n. 53, è così sostituito:
«3. Per i Comuni di cui all’art. 14 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni non è previsto alcun limite demografico minimo».


Art. 32
(Modifiche alla legge regionale 30 luglio 2010, n. 20)


1. All’art. 1 della legge regionale 30 luglio 2010, n. 20, le parole «limitatamente alle sole stagioni estive 2010, 2011 e 2012» sono sostituite dalle parole «limitatamente alle sole stagioni estive 2010, 2011, 2012 e 2013».


Art. 33
(Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 30)


1. Alla legge regionale 26 novembre 2001, n. 30 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
a) all’art. 5 ter, comma 1, lett. b), il periodo «con validità di anno solare, la tessera consente la raccolta nell’ambito dell’intero territorio regionale, entro il limite massimo di 10 (dieci) Kg giornalieri.» è sostituito con il seguente periodo «con validità di cinque anni solari ed obbligo di vidimazione annuale, a seguito dell’accertamento di avvenuto pagamento dell’importo annuale a cura dell’Ente che l’ha emessa. La tessera consente la raccolta nell’ambito dell’intero territorio regionale, entro il limite massimo di 10 (dieci) Kg giornalieri»;
b) la lettera b) del comma 3 dell’articolo 10 è abrogata;
c) dopo la lettera j) del comma 3 dell’articolo 10 è inserita la seguente lettera: «k) un rappresentante designato dalle Associazioni micologiche iscritte all’albo regionale.».


Art. 34
(Modifiche alla legge regionale 12 giugno 2009, n. 19)


1. All’art. 4, comma 2, della legge regionale 12 giugno 2009, n. 19 il periodo successivo alle parole «Giunta Regionale» è abrogato.


Art. 35
(Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 27)


1. All’art. 14, comma 1, della legge regionale 8 maggio 1985, n. 27 sono abrogate le parole «sentito il parere della Commissione del piano».
2. Il secondo comma dell’art. 22 è così modificato: «La Giunta regionale determina annualmente entro il 30 giugno i criteri di ripartizione e provvede alla attribuzione dei fondi».


TITOLO V
Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale


Art. 36
(Razionalizzazione dei sistema dei trasporti)


1. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un progetto di legge per la razionalizzazione della programmazione e della gestione dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, finalizzato a garantire:
a) un’offerta di servizio più idonea più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico;
b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
d) la definizione di livelli occupazionali appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.
2. Le aziende esercenti servizi ferroviari di interesse regionale e locale:
a) trasmettono alla Regione, a decorrere dal 1o gennaio 2013, le informazioni che le stesse sono tenute a fornire all’Osservatorio istituito ai sensi dell’art. 1, comma 300, della legge n. 244 del 2007, nonché le ulteriori informazioni economiche e trasportistiche determinate con provvedimento della Giunta regionale secondo le modalità, anche telematiche, previste nello stesso provvedimento della Giunta Regionale;
b) utilizzano, a decorrere dal 1o maggio 2013, i sistemi telematici all’uopo predisposti dalla Regione per la gestione del rapporto contrattuale e per l’informazione al pubblico sugli orari dei servizi;
c) utilizzano, a decorrere dal 1o luglio 2013, sistemi per la localizzazione in tempo reale dei mezzi, di cui devono dotarsi in conformità alle prescrizioni tecniche determinate con provvedimento della Giunta regionale, ai fini dell’informazione in tempo reale all’utenza e della certificazione della percorrenza.
3. I contributi pubblici e i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e ferroviario che non adempiono a quanto sopra previsto, secondo le modalità indicate.
4. Lo stanziamento dei capitoli di spesa pertinenti del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 costituisce, comunque, limite inderogabile all’assunzione di obbligazioni giuridiche verso terzi per il medesimo esercizio finanziario 2013. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dal presente comma determina responsabilità erariale e costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei Dirigenti regionali responsabili. I contratti e le obbligazioni assunti in mancanza di copertura finanziaria sono nulli.
5. Le aziende esercenti servizi di trasporto pubblico su gomma di interesse regionale e locale, dall’1 gennaio 2014, al fine di perseguire la certificazione dell’utenza e permettere una corretta pianificazione delle tratte nonché l’ottimale dimensionamento dei vettori, si dovranno dotare senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale di sistemi telematici che permettano, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, di certificare l’utenza. A tal fine la Giunta regionale, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, emana il regolamento attuativo per la definizione dei criteri tecnici e dei sistemi da dover impiegare nonché delle modalità di trasmissione dei dati.


TITOLO VI
Disposizioni di carattere finanziario


Art. 37
(Disposizioni per la chiusura finanziaria del POR Calabria 2000-2006)


1. Ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio, le risorse derivanti da economie di spesa e dall’eliminazione dei residui passivi propri o in perenzione amministrativa, inerenti al Programma Operativo Regionale (POR) Calabria 2000-2006, sono accantonate in appositi fondi speciali del bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2013, fino al versamento delle somme spettanti alla Regione, da parte dello Stato e dell’Unione Europea, a titolo di saldo dei finanziamenti a valere sul medesimo POR Calabria 2000/2006.
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1 è autorizzata l’eliminazione dei residui passivi e dei residui in perenzione amministrativa relativi agli impegni contabili registrati sui capitoli del bilancio regionale pertinenti al POR Calabria 2000-2006. I Dipartimenti regionali entro 20 giorni dall’entrata in vigore della presente legge provvedono al riaccertamento dei residui passivi da eliminare in riferimento alle operazioni completate entro il 30/9/12 e alle operazioni nuove finanziate con le risorse liberate correlate al POR Calabria 2000-2006, dandone comunicazione al Dipartimento Bilancio e Patrimonio. Scaduto detto termine senza che il Dipartimento Bilancio e Patrimonio abbia ricevuto l’esito del riaccertamento, il Dipartimento stesso è autorizzato ad eliminare d’ufficio i residui passivi e ad accantonarli nei fondi speciali costituiti ai sensi del comma 1.
3. La riallocazione nei capitoli di provenienza della spesa delle somme confluite nei capitoli costituiti ai sensi del comma 1 è disposta, per la quota parte effettivamente impegnabile nel corso dello stesso esercizio finanziario e per le sole operazioni nuove finanziate con le risorse liberate correlate al POR Calabria 2000-2006, con provvedimento del Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio e Patrimonio, su richiesta motivata del Dipartimento competente e previa validazione del Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria.
4. Al fine di ricostituire la dotazione finanziaria delle misure 1.11, 2.1 e 5.1 del POR Calabria 2000-2006, i rimborsi ottenuti, pari rispettivamente a euro 8.786.639,81, euro 7.664.965,95 ed euro 1.200.313,05, a fronte di operazioni finanziate con le risorse assegnate a dette misure ma certificate sugli Assi II,V e VIII del POR Calabria FESR 2007-2013 sono accantonate nel bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2013 nel pertinente fondo speciale di cui al comma 1 mediante riduzione degli stanziamenti dei pertinenti capitoli della spesa 29020102, 56010101 e 37030101 del POR Calabria FESR 2007-2013, per i medesimi rispettivi importi di euro 8.786.639,81, euro 7.664.965,95 ed euro 1.200.313,05.
5. In ordine alle operazioni del POR Calabria 2000-2006 revocate o non completate entro il 30/9/2012, il Dipartimento Bilancio e Patrimonio e i Dipartimenti interessati provvedono, per le rispettive competenze, al recupero delle somme percepite dai beneficiari, ai sensi degli articoli 40 bis e 40 ter della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, anche mediante compensazione delle somme da recuperare con i crediti vantati dai beneficiari nei confronti della Regione, per i quali la stessa non abbia ancora effettuato l’erogazione.


Art. 38
(Riordino delle funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province)


1. La Giunta regionale, al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all’art. 23, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è delegata ad approvare una proposta di legge per la disciplina, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza delle funzioni conferite dalla normativa vigente alle Province.
2. La proposta di legge è trasmessa dalla Giunta regionale al Consiglio regionale per l’approvazione entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. La Regione provvede a quantificare il debito maturato nei confronti delle Province derivante dalle minori risorse assegnate alle stesse rispetto al costo teorico del personale previsto dal protocollo d’intesa sottoscritto il 27 marzo 2006 dal Presidente della Giunta regionale e dai Presidenti delle Province. A tal fine, nel bilancio di previsione pluriennale 2013-2015, all’U.P.B. 1.5.01.01 è allocato l’importo massimo di c 16.000.000,00, di cui 8.000.000,00 nell’anno 2013.
4. L’erogazione alle Province delle somme di cui al comma precedente è effettuata in subordine a tutti gli adempimenti connessi al recupero delle somme percepite dalle stesse Province in ordine alle operazioni del POR Calabria 2000-2006 revocate o non completate entro il 30 settembre 2012, in attuazione di quanto stabilito dall’art. 37, comma 5, della presente legge.
5. Per l’annualità 2013, alle Province sono assegnate le risorse finanziarie corrispondenti al costo effettivo del personale trasferito ai sensi della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 effettivamente in servizio alla data dell’1 gennaio 2013, nonché le risorse connesse alle spese necessarie di funzionamento rideterminate alla luce delle misure di razionalizzazione previste nel decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, nel decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, nel decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135 e al Titolo I della presente legge.
6. Nelle more dell’approvazione della legge di riordino, alle stesse Province sono altresì trasferite per l’annualità 2013 risorse complessive per euro 7.800.000,00 allocate alle UPB 3.6.01.01 (capitoli 36010101 e 36010102) e 4.6.01.01 (capitolo 46010101) dello stato di previsione della spesa, al fine di adempiere alle funzioni a suo tempo trasferite in materia di diritto allo studio, difesa del suolo e presidio idraulico.


Art. 39
(Utilizzazione delle risorse derivanti dai risparmi nella Sanità)


1. Il risparmio pubblico derivante dalla riduzione del disavanzo della Sanità per l’anno 2012 – che trova copertura nel 2013 con le manovre fiscali regionali già attuate attraverso l’incremento nella misura massima consentita dell’addizionale regionale IRPEF e dell’aliquota IRAP ai sensi dell’art. 1, comma 174, della legge n. 311/2004 – è destinato al finanziamento del maggior fabbisogno di spesa esistente nei settori delle politiche socio-assistenziali e sanitarie, del trasporto pubblico locale e delle politiche agricole, nonché per l’adozione di misure di lotta alla disoccupazione e di sostegno al reddito.
2. L’allocazione delle risorse derivanti dal risparmio di cui al comma precedente nelle pertinenti UPB di spesa, può avvenire solo dopo la determinazione del risultato definitivo di esercizio del bilancio della Sanità per l’anno 2012 in sede di Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
3. La Giunta regionale individua con proprio disegno di legge, da presentare al Consiglio regionale nei 30 giorni successivi all’espletamento delle attività di cui al comma 2, le specifiche tipologie di intervento cui destinare le risorse di cui al comma 1 e la loro puntuale quantificazione.


Art. 40
(Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2007, n. 9)


1. All’art. 33, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2007, n. 9, le parole «euro 200.000,00» sono sostituite dalle parole «euro 100.000,00» e le parole «dieci anni» sono sostituite dalle parole «venti anni».


Art. 41
(Debiti pregressi)


1. Al fine di garantire la copertura finanziaria dei debiti pregressi maturati a tutto il 31 dicembre 2012 nei confronti dei commissari liquidatori nominati ai sensi dell’art. 47, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2013 la spesa di euro 550.000,00 allocata all’UPB 1.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
2. Al fine di garantire la copertura finanziaria delle spettanze della manodopera impegnata nei Piani attuativi di Forestazione relativi agli anni 2011 e 2012, è autorizzata nel bilancio pluriennale 2013-2015 la spesa complessiva di euro 69.440.860,23, di cui euro 30.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2013, euro 20.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2014 ed euro 19.440.860,23 nell’esercizio finanziario 2015, con allocazione all’UPB 3.2.04.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
3. Al fine di garantire la copertura finanziaria delle spettanze maturate nell’anno 2012 dal personale in servizio presso l’ARSSA, è autorizzata nell’esercizio finanziario 2013 la spesa complessiva di euro 5.000.000,00, con allocazione all’UPB 2.2.04.03 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
4. Al fine di garantire la copertura finanziaria dei debiti pregressi maturati nel biennio 2011-2012 nei confronti delle strutture che erogano i servizi socio/sanitari, è autorizzata nel bilancio pluriennale 2013-2015 la spesa complessiva di euro 20.000.000,00, di cui euro 5.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2013, euro 8.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2014 ed euro 7.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2015, con allocazione all’UPB 6.2.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
5. Al fine di garantire la copertura finanziaria dei debiti maturati nell’anno 2011 nei confronti di Trenitalia S.p.A. a valere sui contratti di concessione stipulati dalla Regione con la medesima società per la gestione dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, è autorizzata nel bilancio pluriennale 2013-2015 la spesa complessiva di euro 40.000.000,00, di cui euro 10.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2013, euro 15.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2014 ed euro 15.000.000,00 nell’esercizio finanziario 2015, con allocazione all’UPB 2.3.01.05 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
6. I dirigenti regionali responsabili assicurano il corretto utilizzo delle risorse di cui ai precedenti commi per le finalità ivi previste. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dal presente comma determina responsabilità erariale e costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei Dirigenti regionali responsabili.
7. Gli stanziamenti dei capitoli della spesa 2233202, 2233211, 5122206, 32040511 e 62010213 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013 costituiscono limite inderogabile all’assunzione di obbligazioni giuridiche verso terzi per il medesimo esercizio finanziario 2013. Il mancato rispetto delle prescrizioni dettate dal presente comma determina responsabilità erariale e costituisce elemento negativo di valutazione annuale dei Dirigenti regionali responsabili.


Art. 42
(Ulteriori disposizioni di carattere finanziario)


1. Gli investimenti effettuati dalle aziende di trasporto pubblico locale nel triennio 2009-2011 per l’acquisto di autobus nuovi di fabbrica possono essere compensati nella misura massima del 75 per cento a condizione che gli stessi siano assoggettati agli obblighi e ai vincoli previsti dalla legge regionale 29 febbraio 1988, n. 3 e successive modifiche ed integrazioni. Le compensazioni sono prioritariamente destinate alle società titolari dei contratti di servizio che hanno incrementato la quantità dell’offerta nello stesso triennio.
2. Per le finalità di cui al comma precedente è autorizzata per l’esercizio finanziario 2013 la spesa di euro 3.620.000,00 con allocazione all’UPB 2.3.01.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
3. Al fine di garantire il pagamento dell’IVA per le misure a titolarità regionale finanziate con il Fondo Europeo della Pesca (FEP 2007-2013), è autorizzata per l’esercizio finanziario 2013 la spesa di euro 250.000,00 con allocazione all’UPB 2.5.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
4. Al fine di garantire la continuità operativa del C.R.E. (Centro Regionale Epilessie) che opera presso l’A.O. Bianchi Melacrino Morelli di Reggio Calabria, riconosciuto dalla LICE (Lega Italiana Contro le Epilessie) quale centro di riferimento LICE in Calabria, è autorizzata per il triennio 2013-2015 la spesa di euro 150.000,00 annui, con allocazione alla UPB 6.1.01.04 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad assumere i provvedimenti necessari a garantire la realizzazione e l’implementazione del Sistema Informativo della Bonifica e Irrigazione della Calabria, denominato SIBICAL, e ne sostiene gli interventi nella stessa misura indicata dall’art. 27 della legge regionale 23 luglio 2003 n. 11. Per le attività previste dal presente comma, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2013 la spesa di euro 200.000,00, allocate all’UPB 2.2.04.09 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
6. A valere sulle risorse allocate all’UPB 6.2.01.02 (capitolo 4331103) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2013, è disposto, da parte del competente Dipartimento della Giunta regionale, l’accreditamento e la relativa contrattualizzazione delle strutture finalizzate all’accoglienza delle donne in difficoltà autorizzate alla data del 21 dicembre 2012, per un importo non superiore ad euro 500.000,00.



Art. 43
(Osservatorio permanente sulle misure di prevenzione e la criminalità organizzata e Conferenza internazionale sulla confisca dei beni sequestrati alla criminalità organizzata transnazionale)


1. Al fine di favorire la realizzazione dell’Osservatorio permanente sulle misure di prevenzione e la criminalità organizzata, da parte dell’Associazione Antigone-Museo della ‘ndrangheta di Reggio Calabria, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2013 la spesa di euro 80.000,00 da allocare all’UPB 7.2.03.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
2. Al fine di consentire l’organizzazione di una conferenza internazionale sulla confisca dei beni sequestrati alla criminalità organizzata transnazionale, è autorizzata per l’esercizio finanziario 2013 la spesa di euro 100.000,00 da allocare all’UPB 1.2.04.02 dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.


Art. 44
(Disposizioni per il Consiglio regionale)


1. Le disposizioni contenute ai Titoli I e II della presente legge trovano applicazione per il Consiglio regionale nel rispetto dell’autonomia organizzativa, funzionale e contabile e secondo le norme del Regolamento interno di amministrazione e contabilità e nel rispetto della normativa nazionale.


Art. 45
(Norma finanziaria)


1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte, ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8, con le risorse evidenziate nella parte entrata del bilancio annuale 2013.


Art. 46
(Pubblicazione)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.


(segue tabella)



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