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NORMATIVA
Normativa regionale - Calabria

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Legge regionale Calabria 27 dicembre 2012 n 68
Norme per il sostegno del coniuge separato o divorziato in situazione di difficoltà.
 

Il Consiglio regionale ha approvato


Il Presidente della Giunta regionale
promulga la seguente legge


Art. 1
(Finalità e destinatari)


1. La Regione Calabria, nel rispetto della propria competenza ed in armonia con i principi di solidarietà sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto, interviene a sostegno del coniuge separato o divorziato in situazione di difficoltà economica per garantire la prosecuzione di un’esistenza dignitosa.
2. Gli interventi previsti dalla presente legge sono diretti a favorire l’accesso al credito del coniuge debole con diritto all’assegno di mantenimento per se o per i propri figli, residente da almeno due anni nel territorio calabrese, in caso di:
a) separazione consensuale omologata o giudiziale con sentenza passata in giudicato;
b) divorzio consensuale omologato o giudiziale con sentenza passata in giudicato.


Art. 2
(Interventi economici)


1. La Giunta regionale, per garantire l’accesso al credito del coniuge separato o divorziato in situazione di difficoltà economica, stipula convenzioni con gli istituti ed aziende di credito per la concessione di prestiti.
2. I prestiti di cui al comma 1, sono erogati al coniuge debole separato o divorziato dagli istituti ed aziende di credito senza interessi o a tasso agevolato.
3. I prestiti a tasso zero o agevolati non possono superare l’importo massimo di € 25.000,00.


Art. 3
(Fondo per i coniugi separati o divorziati
in situazione di difficoltà economica)


1. Per l’attuazione degli interventi previsti dall’articolo 2 della presente legge, la Regione istituisce un fondo finalizzato sia a coprire i rischi derivanti dalle operazioni di finanziamento sia all’abbattimento totale o parziale del tasso di interesse.
2. Le regole di gestione del fondo e le modalità applicative sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale competente in materia di politiche sociali.


Art. 4
(Disposizioni attuative)


1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della competente commissione consiliare, con apposito regolamento definisce le modalità per l’attribuzione degli interventi economici a favore del coniuge separato o divorziato in difficoltà economica, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri nonché le procedure ed i termini per la presentazione delle domande di finanziamento.


Art. 5
(Norma finanziaria)


1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, quantificati per l’esercizio finanziario 2012 in euro 112.500,00, si provvede per l’anno in corso con la disponibilità esistente all’UPB 8.1.01.01, inerente a «Fondo occorrente per far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l’approvazione del bilancio» dello stato di previsione della spesa del bilancio 2012 che viene ridotta del medesimo importo.


Art. 6
(Pubblicazione)


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.



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